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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 875/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA AR, RE
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14757/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 392 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 826/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020, provvedimento n. 392 del 5 maggio 2025, che la Sogert, concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi di pertinenza del Comune di Cicciano (Na), ha notificato il 18 giugno 2025.
Con tale atto, la concessionaria ha contestato all'Ricorrente_1 l'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'IMU per il 2020 e ha richiesto il versamento complessivo di 118.971,00 euro tra imposta, sanzioni, interessi e spese.
L'atto impugnato ha fatto seguito all'avviso di accertamento precedente relativo all'anno d'imposta 2019, già notificato il 10 ottobre 2024, che Ricorrente_1 aveva impugnato e in relazione al quale la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, con sentenza n. 11602/2025, aveva accolto il ricorso, riconoscendo la natura non commerciale dell'attività svolta e l'esenzione IMU spettante.
Nell'avviso impugnato sono stati richiamati, quali atti presupposti, l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ai sensi del Rep. 5/2021 del 27 ottobre 2021, nonché i precedenti accertamenti adottati nei confronti dell'Ricorrente_1 in relazione agli stessi immobili e alla medesima attività per l'anno 2019.
Secondo la contribuente, tali atti sono risultati determinanti per comprendere la pretesa tributaria, ma non sono stati prodotti né pienamente resi conoscibili, impedendo la verifica della legittimità della delega alla sottoscrizione e del potere impositivo esercitato dalla Sogert.
Il ricorso ha sostenuto che l'avviso impugnato fosse illegittimo, innanzitutto, perché emanato senza previo contraddittorio preventivo, obbligatorio ai sensi dell'art.
6-bis della Legge 212 del 2000 e non applicabile agli avvisi di accertamento IMU, come confermato dal Decreto del Ministero dell'Economia del 24 aprile 2024. L'Ricorrente_1 ha rappresentato di non avere mai ricevuto un invito a partecipare al procedimento, pur essendo la natura delle sue attività – e quindi la sussistenza dell'esenzione – l'elemento centrale della pretesa impositiva.
L'Ricorrente_1 ha poi ribadito che, come già riconosciuto per l'anno precedente, gli immobili oggetto dell'accertamento sono stati posseduti e utilizzati esclusivamente per attività socio-sanitarie svolte in regime non commerciale, in quanto accreditata quale struttura sanitaria dalla Regione Campania e operante in convenzione con il servizio sanitario regionale.
L'Ente ha dimostrato di rispettare i requisiti generali e specifici previsti dal D.M. 200 del 2012 per qualificare le attività come non commerciali, compresa l'assenza di corrispettivi da parte dell'utenza. Sulla scorta di tali considerazioni, l'Ricorrente_1 ha ritenuto che l'atto impugnato fosse nullo sia per vizi propri, tra cui il difetto di motivazione, l'assenza del necessario contraddittorio e la mancata produzione degli atti di concessione e delega, sia per non debenza dell'imposta, essendo riconosciuti in suo favore tutti i presupposti per l'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504 del 1992.
Per tali ragioni ha chiesto che la Corte dichiarasse illegittimo l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2020
e ne pronunciasse l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha depositato la sentenza n.11602 del 2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli tra le stesse parti e depositata il 27 giugno 2025, cui è stato annullato l'analogo accertamento IMU ivi richiamato (afferente ai medesimi immobili) relativo all'annualità 2019. Attesa la obiettiva sovrapponibilità delle questioni proposte nel presente giudizio ed afferenti all'invocata esenzione per le argomentazioni ampiamente esposte in ricorso, l'atto impugnato va annullato per le medesime argomentazioni addotte nella suddetta sentenza, argomentazioni che si intendono espressamente richiamate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di SO.GE.R.T. S.p.A. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE N.09, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
· accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
· condanna parte resistente SO.GE.R.T. S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari) ed accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, il 20 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marida Corso)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA AR, RE
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14757/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 392 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 826/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020, provvedimento n. 392 del 5 maggio 2025, che la Sogert, concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi di pertinenza del Comune di Cicciano (Na), ha notificato il 18 giugno 2025.
Con tale atto, la concessionaria ha contestato all'Ricorrente_1 l'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'IMU per il 2020 e ha richiesto il versamento complessivo di 118.971,00 euro tra imposta, sanzioni, interessi e spese.
L'atto impugnato ha fatto seguito all'avviso di accertamento precedente relativo all'anno d'imposta 2019, già notificato il 10 ottobre 2024, che Ricorrente_1 aveva impugnato e in relazione al quale la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, con sentenza n. 11602/2025, aveva accolto il ricorso, riconoscendo la natura non commerciale dell'attività svolta e l'esenzione IMU spettante.
Nell'avviso impugnato sono stati richiamati, quali atti presupposti, l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ai sensi del Rep. 5/2021 del 27 ottobre 2021, nonché i precedenti accertamenti adottati nei confronti dell'Ricorrente_1 in relazione agli stessi immobili e alla medesima attività per l'anno 2019.
Secondo la contribuente, tali atti sono risultati determinanti per comprendere la pretesa tributaria, ma non sono stati prodotti né pienamente resi conoscibili, impedendo la verifica della legittimità della delega alla sottoscrizione e del potere impositivo esercitato dalla Sogert.
Il ricorso ha sostenuto che l'avviso impugnato fosse illegittimo, innanzitutto, perché emanato senza previo contraddittorio preventivo, obbligatorio ai sensi dell'art.
6-bis della Legge 212 del 2000 e non applicabile agli avvisi di accertamento IMU, come confermato dal Decreto del Ministero dell'Economia del 24 aprile 2024. L'Ricorrente_1 ha rappresentato di non avere mai ricevuto un invito a partecipare al procedimento, pur essendo la natura delle sue attività – e quindi la sussistenza dell'esenzione – l'elemento centrale della pretesa impositiva.
L'Ricorrente_1 ha poi ribadito che, come già riconosciuto per l'anno precedente, gli immobili oggetto dell'accertamento sono stati posseduti e utilizzati esclusivamente per attività socio-sanitarie svolte in regime non commerciale, in quanto accreditata quale struttura sanitaria dalla Regione Campania e operante in convenzione con il servizio sanitario regionale.
L'Ente ha dimostrato di rispettare i requisiti generali e specifici previsti dal D.M. 200 del 2012 per qualificare le attività come non commerciali, compresa l'assenza di corrispettivi da parte dell'utenza. Sulla scorta di tali considerazioni, l'Ricorrente_1 ha ritenuto che l'atto impugnato fosse nullo sia per vizi propri, tra cui il difetto di motivazione, l'assenza del necessario contraddittorio e la mancata produzione degli atti di concessione e delega, sia per non debenza dell'imposta, essendo riconosciuti in suo favore tutti i presupposti per l'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504 del 1992.
Per tali ragioni ha chiesto che la Corte dichiarasse illegittimo l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2020
e ne pronunciasse l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha depositato la sentenza n.11602 del 2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli tra le stesse parti e depositata il 27 giugno 2025, cui è stato annullato l'analogo accertamento IMU ivi richiamato (afferente ai medesimi immobili) relativo all'annualità 2019. Attesa la obiettiva sovrapponibilità delle questioni proposte nel presente giudizio ed afferenti all'invocata esenzione per le argomentazioni ampiamente esposte in ricorso, l'atto impugnato va annullato per le medesime argomentazioni addotte nella suddetta sentenza, argomentazioni che si intendono espressamente richiamate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di SO.GE.R.T. S.p.A. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE N.09, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
· accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
· condanna parte resistente SO.GE.R.T. S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari) ed accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, il 20 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marida Corso)