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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 151/2020 promossa da:
C.F. ) ATTRICE Parte_1 C.F._1
con gli avv. Tullio Castelli e Andrea Castelli
contro
(C.F. ) CONVENUTA Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Tiziana Marraffa
CONCLUSIONI
Per parte attrice: nel merito: dichiararsi non dovuta la somma di € 7.684,55 corrisposta dall'attrice alla convenuta con condanna della convenuta medesima alla restituzione della somma con interessi dal giorno del pagamento;
spese rifuse.
Per parte convenuta:
Respingersi la domanda riconvenzionale ex adverso proposta perché infondata sia in fatto che in diritto. Con il favore delle spese e onorari di giudizio.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. depositava ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.lgs. 150/11 Controparte_1
chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 8.961,63 oltre Parte_1
accessori quale compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 858/16 RG davanti alla Corte di Appello di Brescia sino alla revoca del mandato intervenuta il 2.5.18.
Veniva, pertanto, instaurato il procedimento n. 12288/19 RG avanti al Tribunale di
Brescia nel quale si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'avv. alla restituzione della somma di € 7.684,55 (di cui CP_1
alle fatture 2/16, 8/14 e 7/14 e relativi bonifici) versata da essa resistente quale compenso per l'attività professionale asseritamente svolta dall'avv. nel giudizio di primo grado CP_1
evidenziando che l'avv. che all'epoca neppure aveva conseguito l'abilitazione CP_1
professionale, non aveva svolto alcuna attività in tale giudizio e che, pertanto, i pagamenti
(come da fatture e relativi bonifici prodotti) dovevano ritenersi privi di causa.
Con successiva ordinanza il Tribunale dichiarava la propria incompetenza funzionale con riferimento alla domanda svolta dall'avv. dovendosi ritenere competente la Corte di CP_1
Appello di Brescia e disponeva la separazione della causa concernente la domanda riconvenzionale, con assegnazione a questo giudice monocratico e formazione di un nuovo fascicolo.
Il presente giudizio ha, pertanto, ad oggetto la domanda restitutoria formulata dalla
Pt_1
In merito alla domanda riconvenzionale formulata, l'avv. ha depositato note CP_1
difensive deducendo che il compenso richiesto si riferiva all'attività di consulenza (pareri, colloqui telefonici in merito a diverse questioni tra cui dichiarazione di successione, accettazione eredità, apertura cassetta di sicurezza, apertura nuovi conti correnti ove versare le liquidità ricevute in seguito a successione ereditaria), tutte ricomprese nell'attività riservata al praticante abilitato, essendo la seguita, nelle pratiche giudiziali, dall'Avv. Brunetti;
con Pt_1
specifico riferimento alla parcella di cui alla fattura 2/16, ha rilevato che essa si riferiva ad pagina 2 di 4 attività svolte nell'interesse di padre di con cui essa Persona_1 Persona_2 all'epoca era unita in matrimonio e figlio della come si evinceva dall'intestazione della Pt_1
relativa fattura, e comunque sempre “amministrative e collaterali”, quali quelle sopra indicate, essendo l'assistenza giudiziale affidata all'Avv. Antonio Brunetti.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 28.11.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Rimessa sul ruolo con ordinanza in data 4.3.25, la causa è stata successivamente rimessa in decisione all'udienza del 13.3.25 senza la concessione dei termini.
La domanda formulata dalla va rigettata. Pt_1
Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui "Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni".
(Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872).
Nella specie, pacifico il versamento a mezzo bonifici delle somme di cui l'attrice chiede la restituzione, quest'ultima non ha però provato l'inesistenza della causa solvendi, condizione essenziale, poiché l'esistenza dell'indebito oggettivo dipende proprio dalla mancanza, originaria o sopravvenuta di qualunque causa giustificativa del pagamento, restando irrilevante la prova eventualmente articolata dalla controparte in ordine ai titoli contrattuali giustificativi, perché non si determina comunque inversione dell'onere probatorio a carico dell'attore.
In particolare, la non ha fornito alcuna prova per smentire le allegazioni dell'avv. Pt_1 in merito all'attività di consulenza stragiudiziale fornita. Oltretutto, nelle fatture 7/14 e CP_1
8/14 la causale del pagamento è riferita, rispettivamente, proprio a “consulenza e assistenza legale” e “consulenza”; quanto alla fattura 2/16 – peraltro riferita a – Persona_3
anch'essa si riferisce genericamente a “prestazioni svolte …nella causa promossa da Parte_2
avanti al Tribunale di Brescia” senza alcun riferimento alle fasi del relativo giudizio né
[...]
pagina 3 di 4 ai parametri utilizzati per la liquidazione, di talché anche in questo caso il documento pare riferirsi ad attività di tipo stragiudiziale.
Del resto, depone in favore della tesi difensiva dell'avv. la circostanza che, CP_1
effettuati i bonifici negli anni 2014, 2015 e 2016 nessuna contestazione/richiesta di restituzione risulta essere stata svolta dalla in merito ai pagamenti se non dopo la notifica del ricorso Pt_1
ex art. 702 bis depositato dall'avv. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4237,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 19/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 151/2020 promossa da:
C.F. ) ATTRICE Parte_1 C.F._1
con gli avv. Tullio Castelli e Andrea Castelli
contro
(C.F. ) CONVENUTA Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Tiziana Marraffa
CONCLUSIONI
Per parte attrice: nel merito: dichiararsi non dovuta la somma di € 7.684,55 corrisposta dall'attrice alla convenuta con condanna della convenuta medesima alla restituzione della somma con interessi dal giorno del pagamento;
spese rifuse.
Per parte convenuta:
Respingersi la domanda riconvenzionale ex adverso proposta perché infondata sia in fatto che in diritto. Con il favore delle spese e onorari di giudizio.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. depositava ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.lgs. 150/11 Controparte_1
chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 8.961,63 oltre Parte_1
accessori quale compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 858/16 RG davanti alla Corte di Appello di Brescia sino alla revoca del mandato intervenuta il 2.5.18.
Veniva, pertanto, instaurato il procedimento n. 12288/19 RG avanti al Tribunale di
Brescia nel quale si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'avv. alla restituzione della somma di € 7.684,55 (di cui CP_1
alle fatture 2/16, 8/14 e 7/14 e relativi bonifici) versata da essa resistente quale compenso per l'attività professionale asseritamente svolta dall'avv. nel giudizio di primo grado CP_1
evidenziando che l'avv. che all'epoca neppure aveva conseguito l'abilitazione CP_1
professionale, non aveva svolto alcuna attività in tale giudizio e che, pertanto, i pagamenti
(come da fatture e relativi bonifici prodotti) dovevano ritenersi privi di causa.
Con successiva ordinanza il Tribunale dichiarava la propria incompetenza funzionale con riferimento alla domanda svolta dall'avv. dovendosi ritenere competente la Corte di CP_1
Appello di Brescia e disponeva la separazione della causa concernente la domanda riconvenzionale, con assegnazione a questo giudice monocratico e formazione di un nuovo fascicolo.
Il presente giudizio ha, pertanto, ad oggetto la domanda restitutoria formulata dalla
Pt_1
In merito alla domanda riconvenzionale formulata, l'avv. ha depositato note CP_1
difensive deducendo che il compenso richiesto si riferiva all'attività di consulenza (pareri, colloqui telefonici in merito a diverse questioni tra cui dichiarazione di successione, accettazione eredità, apertura cassetta di sicurezza, apertura nuovi conti correnti ove versare le liquidità ricevute in seguito a successione ereditaria), tutte ricomprese nell'attività riservata al praticante abilitato, essendo la seguita, nelle pratiche giudiziali, dall'Avv. Brunetti;
con Pt_1
specifico riferimento alla parcella di cui alla fattura 2/16, ha rilevato che essa si riferiva ad pagina 2 di 4 attività svolte nell'interesse di padre di con cui essa Persona_1 Persona_2 all'epoca era unita in matrimonio e figlio della come si evinceva dall'intestazione della Pt_1
relativa fattura, e comunque sempre “amministrative e collaterali”, quali quelle sopra indicate, essendo l'assistenza giudiziale affidata all'Avv. Antonio Brunetti.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 28.11.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Rimessa sul ruolo con ordinanza in data 4.3.25, la causa è stata successivamente rimessa in decisione all'udienza del 13.3.25 senza la concessione dei termini.
La domanda formulata dalla va rigettata. Pt_1
Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui "Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni".
(Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872).
Nella specie, pacifico il versamento a mezzo bonifici delle somme di cui l'attrice chiede la restituzione, quest'ultima non ha però provato l'inesistenza della causa solvendi, condizione essenziale, poiché l'esistenza dell'indebito oggettivo dipende proprio dalla mancanza, originaria o sopravvenuta di qualunque causa giustificativa del pagamento, restando irrilevante la prova eventualmente articolata dalla controparte in ordine ai titoli contrattuali giustificativi, perché non si determina comunque inversione dell'onere probatorio a carico dell'attore.
In particolare, la non ha fornito alcuna prova per smentire le allegazioni dell'avv. Pt_1 in merito all'attività di consulenza stragiudiziale fornita. Oltretutto, nelle fatture 7/14 e CP_1
8/14 la causale del pagamento è riferita, rispettivamente, proprio a “consulenza e assistenza legale” e “consulenza”; quanto alla fattura 2/16 – peraltro riferita a – Persona_3
anch'essa si riferisce genericamente a “prestazioni svolte …nella causa promossa da Parte_2
avanti al Tribunale di Brescia” senza alcun riferimento alle fasi del relativo giudizio né
[...]
pagina 3 di 4 ai parametri utilizzati per la liquidazione, di talché anche in questo caso il documento pare riferirsi ad attività di tipo stragiudiziale.
Del resto, depone in favore della tesi difensiva dell'avv. la circostanza che, CP_1
effettuati i bonifici negli anni 2014, 2015 e 2016 nessuna contestazione/richiesta di restituzione risulta essere stata svolta dalla in merito ai pagamenti se non dopo la notifica del ricorso Pt_1
ex art. 702 bis depositato dall'avv. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4237,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 19/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 4 di 4