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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014974554000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 307-25 RGR Ricorrente_1 per mezzo della tutrice Rappresentante_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento
03420249014974554000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo complessivo di
€ 2.371,32, oltre ad € 16,62 a titolo di interessi ed € 548.13 a titolo di sanzioni, notificata direttamente a Ricorrente_1 mediante il servizio postale in data 02.12.2024 relativamente alla precedente cartella di pagamento n. 03420140017362927000, asseritamente notificata al Sig. Ricorrente_1 in data 05.09.2014; - per imposta IRPEF per l'annualità 2010
Lamentava difetto di notifica per incapacità del destinatario e prescrizione
Si costituiva AdeR riscossione controdeducendo la causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Il Giudice rileva che la cartella esattoriale è stata regolarmente ricevuta dalla tutrice, la quale per come attesta ictu oculi la documentazione prodotta , ha firmato la ricevuta della raccomandata.
Infatti Rappresentante_1 ha ricevuto la medesima qualificandosi come nipote convivente in data 2.12.2014
Sul punto va altresì ricordato che essendo stata la cartella presupposta regolarmente notificate e mai e/o solo tardivamente opposte, ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, ciò ha determinato il consolidamento della pretesa e conseguentemente il titolo ha acquisito carattere di definitività ed ha determinato ai fini del computo prescrizionale, l'applicazione dei criteri normativi di cui all'art. 2967 c.c
Il mancato pagamento delle cartelle e la loro mancata impugnazione rendono definitive le cartelle stesse che non possono essere oggetto di opposizion;
ed in ogni caso le cartelle non opposte nei termini diventano definitive e la prescrizione del credito è decennale
Va altresì considerata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, comma 1,2,2 bis e 4 bis del DL 18/20 art 12 D.Lgs n. 159/15). In relazione alle date di affidamento dei carichi, operano differenti tipologie di sospensione. Si rammenta infatti che in relazione ai carichi affidati fino al 07.03.2020 con termini di decadenza/prescrizione scadenti fino al 31.12.2021 i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492). In relazione ai carichi affidati fino al 07.03.2020 con termini di decadenza/prescrizione scadenti dopo il 31.12.2021i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31.12.2021 devono intendersi sospesi per 478 giorni
(ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n.
18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. In fine per i carichi affidati dal 08.03.2020 al
31.12.2021 i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 che ha disposto, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di
“ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni
(ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Le eccezioni sono pertanto infondate e il ricorso va rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito della causa consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014974554000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 307-25 RGR Ricorrente_1 per mezzo della tutrice Rappresentante_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento
03420249014974554000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo complessivo di
€ 2.371,32, oltre ad € 16,62 a titolo di interessi ed € 548.13 a titolo di sanzioni, notificata direttamente a Ricorrente_1 mediante il servizio postale in data 02.12.2024 relativamente alla precedente cartella di pagamento n. 03420140017362927000, asseritamente notificata al Sig. Ricorrente_1 in data 05.09.2014; - per imposta IRPEF per l'annualità 2010
Lamentava difetto di notifica per incapacità del destinatario e prescrizione
Si costituiva AdeR riscossione controdeducendo la causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Il Giudice rileva che la cartella esattoriale è stata regolarmente ricevuta dalla tutrice, la quale per come attesta ictu oculi la documentazione prodotta , ha firmato la ricevuta della raccomandata.
Infatti Rappresentante_1 ha ricevuto la medesima qualificandosi come nipote convivente in data 2.12.2014
Sul punto va altresì ricordato che essendo stata la cartella presupposta regolarmente notificate e mai e/o solo tardivamente opposte, ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, ciò ha determinato il consolidamento della pretesa e conseguentemente il titolo ha acquisito carattere di definitività ed ha determinato ai fini del computo prescrizionale, l'applicazione dei criteri normativi di cui all'art. 2967 c.c
Il mancato pagamento delle cartelle e la loro mancata impugnazione rendono definitive le cartelle stesse che non possono essere oggetto di opposizion;
ed in ogni caso le cartelle non opposte nei termini diventano definitive e la prescrizione del credito è decennale
Va altresì considerata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, comma 1,2,2 bis e 4 bis del DL 18/20 art 12 D.Lgs n. 159/15). In relazione alle date di affidamento dei carichi, operano differenti tipologie di sospensione. Si rammenta infatti che in relazione ai carichi affidati fino al 07.03.2020 con termini di decadenza/prescrizione scadenti fino al 31.12.2021 i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492). In relazione ai carichi affidati fino al 07.03.2020 con termini di decadenza/prescrizione scadenti dopo il 31.12.2021i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31.12.2021 devono intendersi sospesi per 478 giorni
(ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n.
18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. In fine per i carichi affidati dal 08.03.2020 al
31.12.2021 i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 che ha disposto, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di
“ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni
(ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Le eccezioni sono pertanto infondate e il ricorso va rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito della causa consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate