Art. 35. (Riscatti previdenziali)
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato, alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso; ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, puo' riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.
La facolta' di riscatto prevista nel precedente comma e' estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, sempreche' provenga da aziende alle quali siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054 , le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 .
Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, corredandola dei documenti richiesti dall'Istituto medesimo.
Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo e secondo comma del presente articolo puo' essere, chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sara' iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda, corredata dei documenti richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata allo stesso Istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.
Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenerne il riconoscimento, anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata eliminata in applicazione delle norme sulla previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.
La facolta' di riscatto e' concessa anche al personale che sara' iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, gia' costituita presso il Fondo stesso, sia stata eliminata a seguito di esonero dal servizio.
Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo.
Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali di cui al presente articolo, debbono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'Istituto ha loro notificato l'importo, il capitale di riscatto calcolato sulla parte della retribuzione soggetta a contribuzione al Fondo, relativa ai dodici mesi di effettivo servizio immediatamente precedente la data della domanda, in aliquota pari al 6 per cento ed in rapporto al periodo da riscattare. La frazione di mese si arrotonda al mese intero.
Le posizioni assicurative costituite, in favore degli interessati, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione della stessa assicurazione accredita il Fondo dell'importo dei contributi-base e di adeguamento versati nei periodi oggetto di riscatto.
Non e' consentito il riscatto di periodi di lavoro:
a) che abbiano gia' dato luogo a liquidazione di altra pensione;
b) prestato alle dipendenze di aziende che non esplicano attivita' di pubblico trasporto ovvero che esplicano, oltre a quella di pubblico trasporto, altre attivita', quando in tale secondo caso il richiedente non sia stato, durante gli stessi periodi, prevalentemente adibito all'esercizio del trasporto stesso.
L' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 376 , e' abrogato.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato, alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso; ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, puo' riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.
La facolta' di riscatto prevista nel precedente comma e' estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, sempreche' provenga da aziende alle quali siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054 , le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 .
Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, corredandola dei documenti richiesti dall'Istituto medesimo.
Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo e secondo comma del presente articolo puo' essere, chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sara' iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda, corredata dei documenti richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata allo stesso Istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.
Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenerne il riconoscimento, anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata eliminata in applicazione delle norme sulla previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.
La facolta' di riscatto e' concessa anche al personale che sara' iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, gia' costituita presso il Fondo stesso, sia stata eliminata a seguito di esonero dal servizio.
Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo.
Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali di cui al presente articolo, debbono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'Istituto ha loro notificato l'importo, il capitale di riscatto calcolato sulla parte della retribuzione soggetta a contribuzione al Fondo, relativa ai dodici mesi di effettivo servizio immediatamente precedente la data della domanda, in aliquota pari al 6 per cento ed in rapporto al periodo da riscattare. La frazione di mese si arrotonda al mese intero.
Le posizioni assicurative costituite, in favore degli interessati, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione della stessa assicurazione accredita il Fondo dell'importo dei contributi-base e di adeguamento versati nei periodi oggetto di riscatto.
Non e' consentito il riscatto di periodi di lavoro:
a) che abbiano gia' dato luogo a liquidazione di altra pensione;
b) prestato alle dipendenze di aziende che non esplicano attivita' di pubblico trasporto ovvero che esplicano, oltre a quella di pubblico trasporto, altre attivita', quando in tale secondo caso il richiedente non sia stato, durante gli stessi periodi, prevalentemente adibito all'esercizio del trasporto stesso.
L' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 376 , e' abrogato.