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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8157/2024 TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 20 febbraio
2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Marcello CARANO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “RESTITUZIONE INDEBITE TRATTENUTE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 agosto 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto condannarsi l' alla restituzione in suo favore della CP_1 somma di €.3.383,46 che sarebbe stata indebitamente trattenuta sulla sua pensione di inabilità civile n. , a titolo di maggiorazione NumeroDiCartaI_1 sociale ex art. 38 L. n° 448/2001 per il periodo dal 1° marzo 2023 al 28 novembre 2023.
Si costituiva l' e deduceva che stava provvedendo alla liquidazione e CP_1 corresponsione di quanto richiesto, ma unicamente nei limiti del dovuto (cioè solo per €.2.734,24), chiedendo invece rigettarsi la domanda per il residuo importo in quanto nessuna ulteriore trattenuta indebita sarebbe stata effettuata a carico di parte ricorrente.
Il procuratore della parte ricorrente concordava nella declaratoria di parziale
1
Sentenza R.G. n° 8157/24 cessazione della materia del contendere e insisteva nella richiesta di condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*******************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' – nelle more del CP_1 giudizio - ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti e, nel contempo, ha provveduto al pagamento, limitatamente alla somma di
€.2.734,24: in parte qua deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale)
e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non 2
Sentenza R.G. n° 8157/24 siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
--------------------------
Quanto alle ulteriori somme chieste in restituzione nel ricorso introduttivo, la domanda è inaccoglibile. Rileva in particolare il fatto che, in riferimento alle circostanze di fatto allegate dall' , nessuna specifica contestazione è CP_1 stata formulata dalla parte ricorrente, sicché esse devono ritenersi dimostrate, atteso che, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In parte qua, quindi, il ricorso è da rigettare.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quanto alla liquidazione delle spese, emerge certamente la (seppur parziale) virtuale soccombenza a carico dell' , poiché parte convenuta CP_1 non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, dovendosi peraltro rimarcare che: “Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore” (sic CASS. LAV. 2 LUGLIO 2002 N° 9583).
Del resto, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento
3
Sentenza R.G. n° 8157/24 amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Né può configurarsi alcuna reciproca soccombenza, in relazione al fatto che la domanda – articolata in un unico capo – sia stata soddisfatta solo parzialmente, dovendosi infatti ritenere che: «In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (sic CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061).
Le spese, quindi, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico dell' in ragione CP_1
(ed ovviamente nei limiti) della sua (virtuale) soccombenza.
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_2 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
***************
4
Sentenza R.G. n° 8157/24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alla somma riconosciuta dall' come dovuta, rigettando il ricorso per il CP_1 residuo;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Marcello CARANO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 20 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 8157/24
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 20 febbraio
2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Marcello CARANO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “RESTITUZIONE INDEBITE TRATTENUTE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 agosto 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto condannarsi l' alla restituzione in suo favore della CP_1 somma di €.3.383,46 che sarebbe stata indebitamente trattenuta sulla sua pensione di inabilità civile n. , a titolo di maggiorazione NumeroDiCartaI_1 sociale ex art. 38 L. n° 448/2001 per il periodo dal 1° marzo 2023 al 28 novembre 2023.
Si costituiva l' e deduceva che stava provvedendo alla liquidazione e CP_1 corresponsione di quanto richiesto, ma unicamente nei limiti del dovuto (cioè solo per €.2.734,24), chiedendo invece rigettarsi la domanda per il residuo importo in quanto nessuna ulteriore trattenuta indebita sarebbe stata effettuata a carico di parte ricorrente.
Il procuratore della parte ricorrente concordava nella declaratoria di parziale
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Sentenza R.G. n° 8157/24 cessazione della materia del contendere e insisteva nella richiesta di condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' – nelle more del CP_1 giudizio - ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti e, nel contempo, ha provveduto al pagamento, limitatamente alla somma di
€.2.734,24: in parte qua deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale)
e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non 2
Sentenza R.G. n° 8157/24 siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
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Quanto alle ulteriori somme chieste in restituzione nel ricorso introduttivo, la domanda è inaccoglibile. Rileva in particolare il fatto che, in riferimento alle circostanze di fatto allegate dall' , nessuna specifica contestazione è CP_1 stata formulata dalla parte ricorrente, sicché esse devono ritenersi dimostrate, atteso che, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In parte qua, quindi, il ricorso è da rigettare.
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Quanto alla liquidazione delle spese, emerge certamente la (seppur parziale) virtuale soccombenza a carico dell' , poiché parte convenuta CP_1 non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, dovendosi peraltro rimarcare che: “Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore” (sic CASS. LAV. 2 LUGLIO 2002 N° 9583).
Del resto, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento
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Sentenza R.G. n° 8157/24 amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Né può configurarsi alcuna reciproca soccombenza, in relazione al fatto che la domanda – articolata in un unico capo – sia stata soddisfatta solo parzialmente, dovendosi infatti ritenere che: «In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (sic CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061).
Le spese, quindi, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico dell' in ragione CP_1
(ed ovviamente nei limiti) della sua (virtuale) soccombenza.
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_2 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
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Sentenza R.G. n° 8157/24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alla somma riconosciuta dall' come dovuta, rigettando il ricorso per il CP_1 residuo;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Marcello CARANO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 20 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 8157/24