Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/03/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01813/2025REG.PROV.COLL.
N. 04704/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4704 del 2024, proposto da
IT TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Allocca, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. III, n. 3490 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Stefano Fantini; si dà atto che l'avv. Erik Furno ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La signora IT TT ha interposto appello nei confronti della sentenza 31 maggio 2024, n. 3490 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il suo ricorso avverso la delibera di Giunta comunale n. 230 in data 28 dicembre 2022 (con cui è stata nominata la commissione comunale) ed avverso il verbale n. 13 in data 16 gennaio 2024 della commissione stessa, atti prodromici rispetto all’ordinanza comunale n. 21 del 20 febbraio 2024 (impugnata anche dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata), recante ordine di sgombero dell’alloggio E.R.P. sito nel Comune di Piano di Sorrento alla via Gennaro Maresca n. 93, in conseguenza del rigetto dell’istanza di regolarizzazione dell’assegnazione alla madre (ST MA AT).
L’appellante occupa dal 2 febbraio 2013 il predetto alloggio, identificato al NCEU al foglio 7, particella 53, sub 54, nella disponibilità della famiglia IT a seguito del contratto di locazione del 22 dicembre 1987 intercorso tra il Comune e il sig. IT AN, padre della signora IT TT, assegnatario dell’alloggio economico e popolare, nel quale è poi succeduta la moglie ST MA AT.
Deduce che l’ordinanza di sgombero è stata l’epilogo di un’attività di verifica delle pratiche di “regolarizzazione delle occupazioni abusive” posta in essere dalla commissione istituita con la deliberazione di Giunta n. 230 del 2022.
Con il ricorso in primo grado la signora IT ha impugnato gli atti suindicati che hanno disatteso l’istanza di regolarizzazione presentata dalla madre della ricorrente (deceduta nel 2015), disponendo per l’effetto la risoluzione del contratto di locazione stipulato dal padre della stessa ricorrente, deceduto nel 1998, lasciando superstite la moglie convivente, con conseguente sgombero dell’alloggio, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (degli artt. 5, 6 e 30 della l.r. Campania n. 18 del 1997, degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, nonché per eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici).
2. – La sentenza appellata ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo nella considerazione che abbia riguardo ad atti concernenti la disciplina del rapporto, nella quale l’amministrazione non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, rientrando nella cognizione del giudice ordinario; in altri termini, le controversie attinenti alle cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, essendo sottratte al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione, rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
3. – Con il ricorso in appello la signora IT ha criticato la sentenza impugnata, che avrebbe omesso di pronunciare sulle censure di primo grado avverso atti amministrativi (delibera di Giunta comunale n. 230 del 28 dicembre 2022 di nomina della commissione comunale, di cui è stata dedotta l’illegittima composizione, nonché verbale n. 13 in data 16 gennaio 2024 della commissione comunale), la cui cognizione appartiene al giudice amministrativo, fermo restando che l’ordinanza comunale di rilascio dell’immobile ERP è stata impugnata anche dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
4. – Si è costituito in resistenza il Comune di Piano di Sorrento, puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
5. –All’udienza pubblica del 14 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-Il primo motivo di appello critica la sentenza per non avere pronunciato sulle censure dedotte avverso la delibera di Giunta comunale n. 230 del 2022 e il verbale n. 13 del 2024 della commissione comunale, con riguardo alla illegittima composizione della commissione stessa, evidenziando l’interesse alla decisione in ragione del rapporto di presupposizione esistente tra la delibera giuntale e l’ordinanza di rilascio dell’alloggio ERP; deduce l’appellante che l’illegittima composizione della commissione ne invaliderebbe in via derivata l’attività compiuta.
Il motivo è infondato, in quanto non tiene conto del fatto che la sentenza ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo, che si è in tale modo spogliato della potestas iudicandi con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, precludente la delibazione del merito della controversia.
L’assunto dell’appellante è quello della sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla delibera di Giunta comunale n. 230 del 2022, di nomina della commissione comunale, organo che ha poi disatteso l’istanza di regolarizzazione per insussistenza dei requisiti reddituali in capo all’appellante ed anche perché (quest’ultima) aveva iniziato la convivenza con la propria madre meno di due anni prima del decesso della stessa; l’appellante deduce di avere interesse alla decisione su tale motivo, in quanto l’accoglimento della censura comporterebbe l’annullamento del provvedimento di nomina della commissione per illegittima composizione con conseguente illegittimità derivata degli atti conseguenziali, tra cui l’ordinanza di rilascio dell’alloggio.
Tale prospettazione difensiva non appare al Collegio condivisibile, in quanto, secondo il costante insegnamento del giudice della giurisdizione, in tema di determinazione della giurisdizione, il criterio discriminante si basa sull’analisi della causa petendi e sul petitum sostanziale, dovendosi dunque avere riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela (in termini, tra e tante, Cass., SS.UU., 28 dicembre 2024, n. 34751). In particolare, la causa petendi deve essere ricercata con riferimento al ricorso di primo grado, che delimita il perimetro del giudizio anche in appello ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm. (Cons. Stato, IV, 22 maggio 2023, n. 5050).
La sentenza appellata ha ritenuto, a questo proposito, che l’effettivo oggetto della controversia sia il rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla madre della ricorrente e la mancanza dei requisiti in capo alla ricorrente ai fini del subentro nel rapporto locativo, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale che radica dinanzi al giudice ordinario la cognizione sulle controversie attinenti a sopravvenute cause di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo.
Tale esito è coerente con il tenore del ricorso di primo grado, per quanto evincibile sia dallo sviluppo argomentativo (cfr. in particolare pag. 4, par. II sulla giurisdizione), sia dalle conclusioni “nel merito”, ove si chiede di accertare e dichiarare l’illegittimità della delibera di Giunta comunale n. 230 del 28 dicembre 2022, del verbale della commissione comunale n. 13 del 16 gennaio 2024, nonché dell’ordinanza di sgombero n. 21 del 20 febbraio 2024.
Si tratta, peraltro, di un esito decisorio conforme alla giurisprudenza prevalente, secondo cui in tema di edilizia residenziale pubblica spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, nelle quali non viene in rilievo, con riferimento al subentro, come pure alla decadenza, un potere discrezionale dell’amministrazione (così, rispettivamente, Cass., SS.UU., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass., SS.UU., 20 ottobre 2022, n. 30964).
Nella descritta cornice non appare possibile la valutazione atomistica dei singoli atti impugnati ai fini dell’individuazione del giudice con giurisdizione, atteso che, da un canto, la nomina della commissione comunale deputata a verificare la regolarità delle concessioni non può ritenersi atto prodromico dell’ordinanza di sgombero (Cons. Stato, Ad. plen., 5 maggio 2014, n. 13), e, dall’altro canto, non sarebbe comunque postulabile, per effetto dell’eventuale annullamento della deliberazione giuntale n. 230 del 2022, la caducazione dell’ordinanza n. 21 del 2024, presupponente che tra i due atti sussista un rapporto di presupposizione-conseguenzialità immediata, diretta e necessaria ( post hoc, ergo propter hoc ), potendosi, al più, configurare un’illegittimità derivata ad effetto viziante, richiedente l’impugnazione dell’atto conseguenziale (così Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2024, n. 645).
2. – Consegue da quanto esposto che la sentenza impugnata non sia inficiata dal vizio di omessa pronuncia sui motivi dedotti in primo grado, la quale discende dalla declinatoria di giurisdizione.
3. - In conclusione, alla stregua di quanto precede, l’appello va respinto.
La complessità della controversia integra peraltro le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO