Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2901/2024
VERBALE DI UDIENZA del 13/02/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. GRIO STEFANO che si riporta al ricorso e alle memorie difensive autorizzate insistendo per l'accoglimento, con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
Per l'avv. Maria angela Borgese per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, CP_1 che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 2901 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico e Stefano Grio, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente;
E
1
suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato (
[...]
), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a C.F._1
rogito del dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
All'udienza del 13 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 16,40, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto comunicazione dalla Direzione Provinciale di Reggio Calabria, con raccomandata a/r CP_1
datata 23/02/2024 che nel periodo 01/01/2021 – 28/02/2022, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO n. 15051032 per un importo complessivo di € 2.870,89 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. – A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa.
Avverso il provvedimento proponeva, in data 26/03/2024, ricorso amministrativo esitato con la delibera di rigetto n. 2421244 del 15/04/2024.
A fondamento del ricorso evidenziava l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della genericità e carenza di motivazione in ordine sia alla sussistenza dei profili costitutivi della pretesa creditoria sia in ordine alla correttezza contabile e amministrativa del provvedimento.
Illustrava che, in ogni caso, nel caso di specie trova applicazione l'art. 13, co. 1, L. 412/91, che stabilisce il principio dell'irrecuperabilità delle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo i casi in cui venga dimostrato il dolo dell'interessato.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del lavoro e previdenza, al fine di sentire dichiarare non dovute le somme ingiunte dall , pari ad € 2.870,89, asseritamene CP_1
erogate e non dovute a titolo di pensione cat. IO n. 15051032 per il periodo 01/01/2021 –
28/02/2022 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito;
2) Condannare l' resistente, in persona del legale CP_2
2 rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse a titolo di indebito, aumentate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle maturazioni dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio l che, rivendicata la legittimità del provvedimento di recupero, CP_1 deduceva che l'indebito di causa era derivato dall'elaborazione dei redditi dichiarati dal coniuge con Unico 2021 (Dichiarazione n. 18005134475 - 0000001 del 30/11/2021 per l'anno di imposta
2020) relativo ai redditi 2020 del coniuge per un importo di € 13.040, 00).
Rilevava che i suddetti redditi non erano stati dichiarati dalla ricorrente né in sede di domanda di conferma 2140895500034 del 8.7.2021 né con Campagne RED.
Osservava, ancora, che le informazioni reddituali omesse dalla pensionata, non erano conosciute dall' fintanto che i redditi da lavoro autonomo del coniuge non sono stati a disposizione CP_2 dell' ovvero fino a quando è avvenuto l'incrocio dei dati dell'Agenzia delle Entrate e che CP_2
l'indebito in questione, era già stato comunicato alla sig.ra con mod. TE08/IND del Pt_1
Par 2/8/23 notificato con raccomandata in data 28/8/23 e solo sollecitato con missiva del 23/2/24
Par notificata con raccomandata in data 9/3/24..Concludeva per il rigetto del ricorso.
Così riassunte le posizioni delle parti, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Ai fini della decisione si deve, premettere come, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul CP_1
pensionato - che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato - l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che:
“Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Dal tenore di tale sentenza si evince che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l , costituendosi in giudizio, fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione
3 del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416
c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie, dal modello TE0 notificato si evince la giustificazione delle ragioni dell'indebito, chiarite anche dalle precisazioni offerte nella memoria di costituzione in giudizio dell' , oltre che dai provvedimenti allegati, ricollegabile al superamento dei redditi familiari CP_1 relativi all'anno 2020, che ha determinato il ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo e del trattamento di famiglia sulla pensione cat. IO percepita dalla ricorrente.
Di conseguenza la prestazione è stata ricalcolata a debito tenuto conto del reddito effettivo percepito dai coniugi negli anni di interesse.
Tuttavia, l'indebito non risulta ripetibile.
Quanto alla ripetibilità della somma indebitamente percepita, occorre specificate che, nel caso di specie l'indebito contestato, attinente a trattamenti di famiglia collegati al reddito, ha natura assistenziale in quanto afferente a pagamenti di prestazioni non commisurate e legate ai contributi versati, ma basate sul principio di solidarietà sociale, in quanto esse sono erogate a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale o economico, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno versato contributi.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, all'indebito di natura assistenziale non si applicano le disposizioni dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991 che attengono in via esclusiva all' indebita erogazione correlata a un rapporto previdenziale pensionistico e non possono essere applicate al di là dei casi espressamente tipizzati dalla legge.
CP_ In via generale giova premettere che, come del resto affermato anche dall' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., poiché, come di recente ribadito da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 “Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa
Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”.
4 Posto che trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, occorre osservare come, in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr. Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019).
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_ Nel caso che ci occupa l' deduce che la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate è da ricondurre al superamento dei limiti di reddito familiari, non segnalati all . CP_1
In realtà dalle stesse difese dell' emerge che il nucleo familiare ha dichiarato i redditi CP_1 percepiti presentando la relativa dichiarazione all'Agenzia delle Entrate negli anni interessati al controllo.
Pertanto, i redditi del nucleo familiare non sono stati nascosti, ma dichiarati e, quindi erano conoscibili dall' che proprio da quei dati ha attinto le informazioni per la ricostituzione. CP_1
Quanto alla conoscibilità dei redditi da parte dell' , è stato affermato che “Il concetto è stato CP_1
reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria
5 ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati CP_1
a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 CP_1
del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e CP_1
la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_1
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”. Ne deriva che
“L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' ”, che “in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1
presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' ” e che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale CP_1
ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)”. CP_ Pertanto, la conoscibilità dei dati dichiarati porta senz'altro ad affermare che l' fosse in grado di avvedersi dell'intero reddito percepito dal ricorrente e dal coniuge e dell'avvenuto superamento dei limiti reddituali per la percezione della somma già riconosciuta. In tale contesto, in cui neppure si è in presenza di un “incremento reddituale” talmente significativo da rendere inequivocabile per il percettore il venir meno del beneficio, è evidente che la formazione dell'indebito non sia imputabile ad un comportamento doloso del ricorrente, mentre il suo comportamento, eventualmente, omissivo non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa proprio perché le situazioni ostative
6 all'erogazione erano note all'ente previdenziale ovvero erano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione.
In conclusione, può affermarsi -come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria- che sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
CP_ In applicazione di tale orientamento deve rilevarsi che l' solo con la comunicazione del modello TE0 pervenuta alla ricorrente in data 28 agosto 2023, ha evidenziato la sussistenza di un pagamento indebito erogato nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2022., sicché, in mancanza di allegazione e prova dell'addebitabilità dell'indebita erogazione alla ricorrente, non sussiste il diritto alla ripetizione dell'asserito indebito in quanto comunicato solo in data 28 agosto 2023 seppure maturato nel periodo da gennaio 2021 al 28 febbraio 2022, configurandosi le condizioni di legittimo affidamento dell'accipiens per effetto della regolare erogazione dei trattamenti pensionistico e assistenziale.
Va, pertanto, dichiarata l'irripetibilità dell'indebito imputabile al suddetto periodo.
Nel caso di specie non risultano effettuati recuperi: nel modello TE0 l' dà atto che CP_1
l'importo non può essere recuperato con trattenute sulla pensione, indicando come metodo di pagamento esclusivamente l'avviso di pagamento pagoPa.
La domanda proposta da parte ricorrente va, pertanto, accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme, pari a € 2.870,89 erogate nel periodo 01/01/2021 – 28/02/2022, sulla pensione cat. IO n. 15051032; condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo le tabelle CP_1 vigenti, (cause previdenza, scaglione da 1.101 a 5.220, esclusa la fase istruttoria), in € 886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, oltre importo del contributo unificato, da distrarsi in favore degli avvocati Domenico e Stefano Grio che ne hanno fatto richiesta.
Palmi, 13 febbraio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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