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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 348/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VIGLIOTTI GABRIELLO , giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. TRAMPARULO PIERLUIGI, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 21.01.2022, la società chiedeva la Parte_1
revocazione del decreto ingiuntivo n. 968/2021 notificatole a mezzo PEC in data 29.06.2021 – dichiarato esecutivo il 24.09.2021 – e del quale essa società ne avrebbe avuto conoscenza solo in data 03.01.2022, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare richiesto dalla
Controparte_2
2. Asseriva la . che la avrebbe reso una nota di chiarimento
[...] CP_3 Parte_1 CP_4
“totalmente falsa e fuorviante” al Giudice al quale aveva richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo su fattura, pertanto invocava la revocazione del d.i. sia ex art. 395 c.p.c. n. 5, per asserito contrasto con precedente giudicato, sia ex art. 395 c.p.c. n. 1 per asserito dolo, rassegnando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente nel rito: disattesa ogni avversa istanza, sentir ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo pronunciato in favore della dal Tribunale di Pescara in data CP_1
8.6.21 RG 1602/2021 con decreto n. 968/21per il pagamento della somma di €. 170.405,01 oltre spese ed accessori poiché la sua esecuzione arreca alla Società deducente Parte_1
un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
Nel merito: - Piaccia all'adito
Tribunale revocare, dichiarandolo nullo e privo di ogni giuridica efficacia il decreto ingiuntivo pronunciato in favore della dal Tribunale di Pescara in data 8.6.21 RG CP_1
1602/2021 con decreto n. 968/21per il pagamento della somma di €. 170.405,01 oltre spese ed accessori, per i sopra motivi dedotti ed in particolare di cui all'art. 395 cod. proc. civ. n. 5 e
n.1 come sopra evidenziati e per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesigibilità e l'insussistenza dei crediti reclamati nel suddetto decreto essendo i relativi rapporti coperti dal Giudicato rappresentato dalla sentenza dello stesso Tribunale n. 1008/20 emessa nel procedimento n.
5877/2013 tra le stesse parti e relative statuizioni sul medesimo rapporto di cui al decreto ingiuntivo suddetto. Fatta salva ogni rivalsa per danni patiti e patiendi. Con vittoria di spese di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio la insistendo per la reiezione della domanda, perchè CP_4
inammissibile in quanto tardivamente proposta, nonché infondata.
pagina 2 di 6 4. Così radicato il contraddittorio, la causa veniva documentalmente istruita e rinviata per la decisione.
5. La revocazione merita di essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
6. Limiti di ingresso invalicabili incontrano le invocazioni di parte ricorrente volte ad ottenere un vaglio da parte del giudice nel merito della controversia, atteso che la domanda si palesa inammissibile per non essere stati rispettati i termini di proposizione della domanda, cui agli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile.
7. In punto di fatto, risulta riscontrato dalla documentazione offerta dalla parte convenuta che in data 29.06.2021, la provvedeva a notificare, a mezzo P.E.C., il decreto ingiuntivo CP_1
n. 968/2021, R.G. n. 1602/2021, emesso nei confronti della Società dal Parte_1
Tribunale Ordinario di Pescara, (allegato 3 fascicolo monitorio al fascicolo parte convenuta).
Tale notifica veniva effettuata all'indirizzo " e, quindi, ricevuta e Email_1
consegnata alla casella P.E.C. della società come risultante da aggiornata Parte_1
VI AL (all. n. 4 fascicolo parte convenuta). Orbene, il sistema generava la prescritta ricevuta di avvenuta consegna nei termini che seguono “Ricevuta di avvenuta consegna. Il giorno 29/06/2021 alle ore 09:46:57 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato a Email_2
" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Email_1
Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio:
“(all. 5 fascicolo convenuto). Email_3
8. A seguito del perfezionamento della notifica, attesa l'insussistenza di opposizioni nel termine assegnato dall'art. 641 c.p.c.. (che andava a scadere al 30.09.2021 addizionando ai 40gg di legge il periodo della sospensione feriale), il predetto decreto veniva munito di esecutorietà in data 24.09.2021 e formula esecutiva in data 27.09.2021 e veniva notificato, in data 30.09.2021, dalla in una all'atto di precetto, a mezzo P.E.C., alla CP_1 Controparte_5 all'indirizzo con contestuale emissione della seguente ricevuta di Email_1
avvenuta consegna “ Ricevuta di avvenuta consegna. Il giorno 30/09/2021 alle ore 12:48:06
(+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da pagina 3 di 6 " ed indirizzato a " è stato Email_2 Email_1
consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio:
. (all.6 fascicolo parte Email_4
convenuta).
9. Sulla scorta dei riscontri che precedono, si palesa incontrovertibile che i termini perentori previsti dall'art. 325 comma 1 e 326 comma 1 c.p.c. per la proposizione della revocazione (30 gg.) andavano a scadere entro 30gg dalla notifica del decreto ingiuntivo, consegnato in notifica via pec il 29.06.2021, e non anche il 30.09.2021 (data della notifica del precetto).
10. Peraltro, pur volendo dare seguito alle argomentazioni spese dalla parte attrice, sicuramente la proposizione della domanda di revocazione si palesa tardivamente proposta (in data 21.01.22) pur individuando il dies a quo nella notifica dell'atto di precetto, che si perfezionava in data
30.09.2021.
11. Invero dal riscontro della documentazione versata agli atti del fascicolo dalla e, nello CP_1
specifico, dalla dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio P.E.C., prodotta in atti dal convenuto, non appare possibile argomentare che la società attrice non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione avente ad oggetto il decreto ingiuntivo impugnato, e neanche risulta dimostrato che l'invocata impossibilità di visualizzazione sul proprio computer del contenuto della notifica fosse stata conseguenza di un evento non imputabile all'attrice stessa e non fosse stata invece causata dalla inadeguatezza o dall'inefficienza del sistema informatico di cui essa si era dotata.
12. Infatti, per giurisprudenza consolidata, “in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20039 del 24/09/2020). “Una volta che il sistema ha generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di pagina 4 di 6 posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata”
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6912 del 2.02.2022)..
13. Ne consegue che, l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario della notificazione a causa di malfunzionamenti del proprio sistema di posta elettronica certificata, va imputata alla mancanza di diligenza della società che Parte_1
esercitando attività d'impresa, è tenuta a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'adeguatezza tecnica, munendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata nonché vigilando sul suo corretto funzionamento, eventualmente anche delegando tale manutenzione ad un esperto del settore.
14. Il tutto salvo che non venga rigorosamente dimostrato che il malfunzionamento sia stato in realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l'ordinaria diligenza, circostanza insussistente nel caso di specie, laddove la parte attrice descrive la propria impossibilità ad avere conoscenza del documento consegnatogli a causa di un non meglio descritto “inconveniente informatico”.
15. Orbene, l'assoluta assenza di minimi riscontri a quanto dedotto non può che condurre ad acclarare il grave e colpevole ritardo nella proposizione dell'odierna domanda di revocazione, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
16. Alla reiezione della domanda segue la liquidazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, secondo i parametri minimi del DM 55/14 (attesa la linearità della questione giuridica trattata), scaglione indeterminabile, bassa complessità, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti della così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte convenuta che si liquidano in 2906,00 ensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Pescara, 12 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 348/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VIGLIOTTI GABRIELLO , giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. TRAMPARULO PIERLUIGI, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 21.01.2022, la società chiedeva la Parte_1
revocazione del decreto ingiuntivo n. 968/2021 notificatole a mezzo PEC in data 29.06.2021 – dichiarato esecutivo il 24.09.2021 – e del quale essa società ne avrebbe avuto conoscenza solo in data 03.01.2022, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare richiesto dalla
Controparte_2
2. Asseriva la . che la avrebbe reso una nota di chiarimento
[...] CP_3 Parte_1 CP_4
“totalmente falsa e fuorviante” al Giudice al quale aveva richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo su fattura, pertanto invocava la revocazione del d.i. sia ex art. 395 c.p.c. n. 5, per asserito contrasto con precedente giudicato, sia ex art. 395 c.p.c. n. 1 per asserito dolo, rassegnando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente nel rito: disattesa ogni avversa istanza, sentir ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo pronunciato in favore della dal Tribunale di Pescara in data CP_1
8.6.21 RG 1602/2021 con decreto n. 968/21per il pagamento della somma di €. 170.405,01 oltre spese ed accessori poiché la sua esecuzione arreca alla Società deducente Parte_1
un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
Nel merito: - Piaccia all'adito
Tribunale revocare, dichiarandolo nullo e privo di ogni giuridica efficacia il decreto ingiuntivo pronunciato in favore della dal Tribunale di Pescara in data 8.6.21 RG CP_1
1602/2021 con decreto n. 968/21per il pagamento della somma di €. 170.405,01 oltre spese ed accessori, per i sopra motivi dedotti ed in particolare di cui all'art. 395 cod. proc. civ. n. 5 e
n.1 come sopra evidenziati e per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesigibilità e l'insussistenza dei crediti reclamati nel suddetto decreto essendo i relativi rapporti coperti dal Giudicato rappresentato dalla sentenza dello stesso Tribunale n. 1008/20 emessa nel procedimento n.
5877/2013 tra le stesse parti e relative statuizioni sul medesimo rapporto di cui al decreto ingiuntivo suddetto. Fatta salva ogni rivalsa per danni patiti e patiendi. Con vittoria di spese di giudizio”.
3. Si costituiva in giudizio la insistendo per la reiezione della domanda, perchè CP_4
inammissibile in quanto tardivamente proposta, nonché infondata.
pagina 2 di 6 4. Così radicato il contraddittorio, la causa veniva documentalmente istruita e rinviata per la decisione.
5. La revocazione merita di essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
6. Limiti di ingresso invalicabili incontrano le invocazioni di parte ricorrente volte ad ottenere un vaglio da parte del giudice nel merito della controversia, atteso che la domanda si palesa inammissibile per non essere stati rispettati i termini di proposizione della domanda, cui agli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile.
7. In punto di fatto, risulta riscontrato dalla documentazione offerta dalla parte convenuta che in data 29.06.2021, la provvedeva a notificare, a mezzo P.E.C., il decreto ingiuntivo CP_1
n. 968/2021, R.G. n. 1602/2021, emesso nei confronti della Società dal Parte_1
Tribunale Ordinario di Pescara, (allegato 3 fascicolo monitorio al fascicolo parte convenuta).
Tale notifica veniva effettuata all'indirizzo " e, quindi, ricevuta e Email_1
consegnata alla casella P.E.C. della società come risultante da aggiornata Parte_1
VI AL (all. n. 4 fascicolo parte convenuta). Orbene, il sistema generava la prescritta ricevuta di avvenuta consegna nei termini che seguono “Ricevuta di avvenuta consegna. Il giorno 29/06/2021 alle ore 09:46:57 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato a Email_2
" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Email_1
Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio:
“(all. 5 fascicolo convenuto). Email_3
8. A seguito del perfezionamento della notifica, attesa l'insussistenza di opposizioni nel termine assegnato dall'art. 641 c.p.c.. (che andava a scadere al 30.09.2021 addizionando ai 40gg di legge il periodo della sospensione feriale), il predetto decreto veniva munito di esecutorietà in data 24.09.2021 e formula esecutiva in data 27.09.2021 e veniva notificato, in data 30.09.2021, dalla in una all'atto di precetto, a mezzo P.E.C., alla CP_1 Controparte_5 all'indirizzo con contestuale emissione della seguente ricevuta di Email_1
avvenuta consegna “ Ricevuta di avvenuta consegna. Il giorno 30/09/2021 alle ore 12:48:06
(+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da pagina 3 di 6 " ed indirizzato a " è stato Email_2 Email_1
consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio:
. (all.6 fascicolo parte Email_4
convenuta).
9. Sulla scorta dei riscontri che precedono, si palesa incontrovertibile che i termini perentori previsti dall'art. 325 comma 1 e 326 comma 1 c.p.c. per la proposizione della revocazione (30 gg.) andavano a scadere entro 30gg dalla notifica del decreto ingiuntivo, consegnato in notifica via pec il 29.06.2021, e non anche il 30.09.2021 (data della notifica del precetto).
10. Peraltro, pur volendo dare seguito alle argomentazioni spese dalla parte attrice, sicuramente la proposizione della domanda di revocazione si palesa tardivamente proposta (in data 21.01.22) pur individuando il dies a quo nella notifica dell'atto di precetto, che si perfezionava in data
30.09.2021.
11. Invero dal riscontro della documentazione versata agli atti del fascicolo dalla e, nello CP_1
specifico, dalla dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio P.E.C., prodotta in atti dal convenuto, non appare possibile argomentare che la società attrice non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione avente ad oggetto il decreto ingiuntivo impugnato, e neanche risulta dimostrato che l'invocata impossibilità di visualizzazione sul proprio computer del contenuto della notifica fosse stata conseguenza di un evento non imputabile all'attrice stessa e non fosse stata invece causata dalla inadeguatezza o dall'inefficienza del sistema informatico di cui essa si era dotata.
12. Infatti, per giurisprudenza consolidata, “in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20039 del 24/09/2020). “Una volta che il sistema ha generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di pagina 4 di 6 posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata”
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6912 del 2.02.2022)..
13. Ne consegue che, l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario della notificazione a causa di malfunzionamenti del proprio sistema di posta elettronica certificata, va imputata alla mancanza di diligenza della società che Parte_1
esercitando attività d'impresa, è tenuta a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'adeguatezza tecnica, munendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata nonché vigilando sul suo corretto funzionamento, eventualmente anche delegando tale manutenzione ad un esperto del settore.
14. Il tutto salvo che non venga rigorosamente dimostrato che il malfunzionamento sia stato in realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l'ordinaria diligenza, circostanza insussistente nel caso di specie, laddove la parte attrice descrive la propria impossibilità ad avere conoscenza del documento consegnatogli a causa di un non meglio descritto “inconveniente informatico”.
15. Orbene, l'assoluta assenza di minimi riscontri a quanto dedotto non può che condurre ad acclarare il grave e colpevole ritardo nella proposizione dell'odierna domanda di revocazione, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
16. Alla reiezione della domanda segue la liquidazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, secondo i parametri minimi del DM 55/14 (attesa la linearità della questione giuridica trattata), scaglione indeterminabile, bassa complessità, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti della così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte convenuta che si liquidano in 2906,00 ensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Pescara, 12 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
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