Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Anna Maria Tracanna Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 275 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIANI MARIELLA giusta Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. DE TULLIO LUISA e dall'Avv.DI GREGORIO CP_1
PIER PAOLO giusta procura generale alle liti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 59/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
19/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
data 09.01.2020 dal quale è scaturita la frattura delle coste VIII, IX,X,XI di DX.
Il giudice di primo grado, recependo integralmente le conclusioni della CTU, ha ritenuto il danno biologico inferiore al 3%, dunque al di sotto del minimo indennizzabile dall' , CP_1
respingendo così il ricorso.
Avverso tale provvedimento il sig. ha proposto appello evidenziando l'erroneità della Pt_1
CTU che avrebbe fatto riferimento alla voce 219 anziché alla voce 218 delle tabelle CP_1
(218 -Esiti di frattura di una costa apprezzabili con indagini strumentali). Quest'ultima attribuirebbe 2 punti per ciascuna costa, ed essendo 4 le coste coinvolte il punteggio da attribuire sarebbe pari all' 8%. A ciò sarebbe da aggiungere l'insufficienza respiratoria lieve
(voce 333, indennizzo dal 6 al 15%)
L' si è costituito contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, CP_1
eccependo la tardività delle contestazioni (che la controparte non avrebbe formulato come osservazioni alla CTU) e comunque la loro infondatezza considerata l'esaustività e coerenza della CTU.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Il CTU ha esposto in maniera argomentata e completa le motivazioni a supporto della sua conclusione: nel caso in esame non si è verificato interessamento polmonare, né vi sono state lesioni del parenchima polmonare.
La patologia respiratoria, diagnosticata occasionalmente non è correlabile alle fratture costali, che ben risultano consolidate dall'esame strumentale. Il CTU ha quindi specificato che le fratture costali multiple come quelle in esame rientrano nella voce 219 (esiti di fratture costali multiple apprezzabili con indagini strumentali fino all'1% per ogni costa), per cui al massimo gli esiti fratturativi di 4 coste sarebbero valutabili nella misura del 4% (inferiore al minimo indennizzabile). Il CTU ha comunque ritenuto di condividere la valutazione del 3% essendo la deformità residua di ogni costa lieve, e quindi valutabile in misura inferiore all'unità.
L'appello non ha in alcun modo rappresentato elementi idonei ad incrinare tale coerente percorso logico argomentativo, limitandosi a ricondurre la patologia accertata ad una voce tabellarmente non pertinente (essendo appunto la voce 2018 specifica per le fratture multiple come quella in esame), non sussistendo quindi alcun motivo per discostarsi dalle valutazioni del CTU così come fatte proprie dal giudice di primo grado.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
- Respinge l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato nella misura di euro 1984,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 29/05/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
La Presidente
Anna Maria Tracanna