Art. 4. 1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a fini di promozione scientifica e ambientale dell'area su cui grava il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, promuove la costituzione di un consorzio, con sede in L'Aquila, tra l'Istituto nazionale di fisica nucleare e, a loro richiesta, la regione Abruzzo, l'Universita' de L'Aquila, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e Telespazio Spa.
2. Il consorzio provvede, attraverso apposite strutture, alla realizzazione di programmi sperimentali concernenti l'approntamento di una rete di rilevamento e controllo ambientale nella regione del Gran Sasso per lo studio dei fenomeni geofisici, interni ed esterni, delle acque sotterranee e delle risorse idrogeologiche nonche' delle trasformazioni dell'ambiente naturale.
3. Allo scadere del programma sperimentale della durata di cinque anni, la rete di rilevamento e controllo ambientale entra a far parte dei servizi tecnici dello Stato.
4. Il consorzio promuove, inoltre, l'istituzione e la gestione di centri di ricerca scientifica, localizzati a L'Aquila ed a Teramo, finalizzati alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni, delle tecnologie compatibili con l'ambiente e delle attivita' produttive ad impatto ambientale limitato, nonche' alla diffusione delle conoscenze scientifiche acquisite, al trasferimento ed all'uso produttivo delle tecnologie, operando in stretta collaborazione con il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
5. Per consentire al consorzio il raggiungimento delle sue finalita', viene istituito un fondo di dotazione, finalizzato alle sole spese di investimento, da finanziare, per lire 5 miliardi secondo le modalita' di cui all'articolo 5, e, per le restanti necessita', con i contributi erogati dagli enti partecipanti.
6. Possono aderire al consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti e societa' interessati che si obblighino ad erogare contributi al fondo di dotazione secondo le norme che saranno fissate dallo statuto del consorzio stesso.
7. Il Ministro dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica provvede altresi' alla realizzazione in Teramo, all'interno del centro di ricerca scientifica di cui al comma 4, del Museo della fisica e dell'astrofisica, per l'importo di lire quattro miliardi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5. Il Museo e' gestito dall'Istituto nazionale di fisica nucleare nel quadro dei suoi programmi di didattica, informazione e divulgazione scientifica.
Alle spese relative alla gestione del Museo l'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede a carico degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio.
2. Il consorzio provvede, attraverso apposite strutture, alla realizzazione di programmi sperimentali concernenti l'approntamento di una rete di rilevamento e controllo ambientale nella regione del Gran Sasso per lo studio dei fenomeni geofisici, interni ed esterni, delle acque sotterranee e delle risorse idrogeologiche nonche' delle trasformazioni dell'ambiente naturale.
3. Allo scadere del programma sperimentale della durata di cinque anni, la rete di rilevamento e controllo ambientale entra a far parte dei servizi tecnici dello Stato.
4. Il consorzio promuove, inoltre, l'istituzione e la gestione di centri di ricerca scientifica, localizzati a L'Aquila ed a Teramo, finalizzati alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni, delle tecnologie compatibili con l'ambiente e delle attivita' produttive ad impatto ambientale limitato, nonche' alla diffusione delle conoscenze scientifiche acquisite, al trasferimento ed all'uso produttivo delle tecnologie, operando in stretta collaborazione con il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
5. Per consentire al consorzio il raggiungimento delle sue finalita', viene istituito un fondo di dotazione, finalizzato alle sole spese di investimento, da finanziare, per lire 5 miliardi secondo le modalita' di cui all'articolo 5, e, per le restanti necessita', con i contributi erogati dagli enti partecipanti.
6. Possono aderire al consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti e societa' interessati che si obblighino ad erogare contributi al fondo di dotazione secondo le norme che saranno fissate dallo statuto del consorzio stesso.
7. Il Ministro dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica provvede altresi' alla realizzazione in Teramo, all'interno del centro di ricerca scientifica di cui al comma 4, del Museo della fisica e dell'astrofisica, per l'importo di lire quattro miliardi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5. Il Museo e' gestito dall'Istituto nazionale di fisica nucleare nel quadro dei suoi programmi di didattica, informazione e divulgazione scientifica.
Alle spese relative alla gestione del Museo l'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede a carico degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio.