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Articolo 2 della Legge 14 giugno 1955, n. 480
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Legge 14 giugno 1955, n. 480
Articolo 2 della Legge 14 giugno 1955, n. 480
Versione
19 giugno 1955
Art. 2.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 giugno 1955
Vedi fonte istituzionale
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