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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1086/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2019/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AM - Largo F. Armati 1 00043 AM RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25942024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25942024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25942024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25942024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12699/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 SrL ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2594 del 6.11.2024, notificato in pari data, con cui il Comune di AM procedeva alla rettifica della posizione TARI dell'utenza non domestica sita in AM, Indirizzo_1, modificando:
- la categoria tariffaria, da “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” (cat. 3) a “Plurilicenze alimentari e/o miste” (cat. 26);
- la superficie tassabile, da mq.
1.700 a mq. 1.973,
con conseguente recupero di maggiore imposta, sanzioni e interessi per euro 115.034,00.
La ricorrente ha dedotto che, nei locali oggetto di accertamento, non viene svolta alcuna attività di vendita diretta, trattandosi esclusivamente di deposito/magazzino di distributori automatici e merci destinate alla somministrazione presso terzi, contestando, altresì, l'aumento della superficie tassabile.
Il Comune di AM si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, e sostenendo la correttezza sia della categoria tariffaria applicata, fondata sul codice ATECO dell'impresa, sia della superficie accertata sulla base delle planimetrie catastali.
La ricorrente ha poi depositato memoria di replica, con cui ha contestato quanto dedotto dal Comune di
AM e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
Per quanto riguarda la categoria tariffaria applicata, la doglianza è fondata.
In materia di TARI, la classificazione delle utenze non domestiche deve avvenire in base all'effettiva destinazione d'uso dei locali e alla concreta attività ivi svolta, in funzione della potenziale produzione di rifiuti, mentre il codice ATECO assume valore meramente indiziario e non vincolante.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge in modo coerente e concordante che i locali di Indirizzo_1 sono adibiti a magazzino/deposito, senza accesso del pubblico e senza esercizio di vendita diretta in loco. Tale circostanza risulta avvalorata, tra l'altro, dal contratto di locazione, dalla visura camerale, dalla documentazione sanitaria e dall'assetto organizzativo del personale.
L'Amministrazione resistente ha fondato la rettifica della categoria tariffaria in via pressoché esclusiva sul codice ATECO e sulla tabella di conversione Ateco-Ronchi, senza tuttavia dimostrare lo svolgimento, nei locali oggetto di tassazione, di un'attività di vendita al dettaglio o assimilabile.
Ne consegue che l'inquadramento dell'utenza nella categoria “Plurilicenze alimentari e/o miste” non risulta conforme alla reale destinazione dei locali, dovendosi, invece, ritenere corretta l'applicazione della categoria
“Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.
Al contrario, la doglianza relativa alla superficie tassabile è infondata.
L'aumento della superficie tassabile da mq.
1.700 a mq.
1.973 risulta adeguatamente motivato dall'Amministrazione sulla base delle planimetrie catastali, della documentazione DOCFA e della misurazione delle superfici effettivamente utilizzabili, comprensive del piano terra, delle tettoie e del soppalco.
La ricorrente non ha fornito elementi tecnici idonei a smentire puntualmente le risultanze catastali poste a fondamento dell'accertamento, limitandosi a richiamare dati dichiarativi precedenti, non vincolanti per l'Ente.
Deve pertanto ritenersi legittima la determinazione della superficie complessiva in mq. 1.973.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente, limitatamente alla doglianza relativa alla diversa categoria tariffaria, con conferma, invece, della superficie accertata, ordinando al Comune di AM la rideterminazione degli importi dovuti.
Sussistono i motivi, in ragione della reciproca soccombenza, per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO ME NI AM
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2019/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AM - Largo F. Armati 1 00043 AM RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25942024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25942024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25942024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25942024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12699/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 SrL ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2594 del 6.11.2024, notificato in pari data, con cui il Comune di AM procedeva alla rettifica della posizione TARI dell'utenza non domestica sita in AM, Indirizzo_1, modificando:
- la categoria tariffaria, da “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” (cat. 3) a “Plurilicenze alimentari e/o miste” (cat. 26);
- la superficie tassabile, da mq.
1.700 a mq. 1.973,
con conseguente recupero di maggiore imposta, sanzioni e interessi per euro 115.034,00.
La ricorrente ha dedotto che, nei locali oggetto di accertamento, non viene svolta alcuna attività di vendita diretta, trattandosi esclusivamente di deposito/magazzino di distributori automatici e merci destinate alla somministrazione presso terzi, contestando, altresì, l'aumento della superficie tassabile.
Il Comune di AM si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, e sostenendo la correttezza sia della categoria tariffaria applicata, fondata sul codice ATECO dell'impresa, sia della superficie accertata sulla base delle planimetrie catastali.
La ricorrente ha poi depositato memoria di replica, con cui ha contestato quanto dedotto dal Comune di
AM e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
Per quanto riguarda la categoria tariffaria applicata, la doglianza è fondata.
In materia di TARI, la classificazione delle utenze non domestiche deve avvenire in base all'effettiva destinazione d'uso dei locali e alla concreta attività ivi svolta, in funzione della potenziale produzione di rifiuti, mentre il codice ATECO assume valore meramente indiziario e non vincolante.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge in modo coerente e concordante che i locali di Indirizzo_1 sono adibiti a magazzino/deposito, senza accesso del pubblico e senza esercizio di vendita diretta in loco. Tale circostanza risulta avvalorata, tra l'altro, dal contratto di locazione, dalla visura camerale, dalla documentazione sanitaria e dall'assetto organizzativo del personale.
L'Amministrazione resistente ha fondato la rettifica della categoria tariffaria in via pressoché esclusiva sul codice ATECO e sulla tabella di conversione Ateco-Ronchi, senza tuttavia dimostrare lo svolgimento, nei locali oggetto di tassazione, di un'attività di vendita al dettaglio o assimilabile.
Ne consegue che l'inquadramento dell'utenza nella categoria “Plurilicenze alimentari e/o miste” non risulta conforme alla reale destinazione dei locali, dovendosi, invece, ritenere corretta l'applicazione della categoria
“Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.
Al contrario, la doglianza relativa alla superficie tassabile è infondata.
L'aumento della superficie tassabile da mq.
1.700 a mq.
1.973 risulta adeguatamente motivato dall'Amministrazione sulla base delle planimetrie catastali, della documentazione DOCFA e della misurazione delle superfici effettivamente utilizzabili, comprensive del piano terra, delle tettoie e del soppalco.
La ricorrente non ha fornito elementi tecnici idonei a smentire puntualmente le risultanze catastali poste a fondamento dell'accertamento, limitandosi a richiamare dati dichiarativi precedenti, non vincolanti per l'Ente.
Deve pertanto ritenersi legittima la determinazione della superficie complessiva in mq. 1.973.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente, limitatamente alla doglianza relativa alla diversa categoria tariffaria, con conferma, invece, della superficie accertata, ordinando al Comune di AM la rideterminazione degli importi dovuti.
Sussistono i motivi, in ragione della reciproca soccombenza, per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO ME NI AM