Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 6238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6238 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31106/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto pagamento e vertente
TRA
(P.IVA , rapp.to e difeso come da pro- Parte_1 P.IVA_1
cura in atti dall'avv.AnnaCerasuolo,
-attore-
e c.f. , in persona del Presidente della Giunta Regiona- Controparte_1 P.IVA_2
le p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Elena Lauritano dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notaio in Barano d'Ischia (Na) Persona_1
rep. n. 33646 del 14/3/2018
-convenuta-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Con citazione notificata a mezzo PEC il 23/12/21, la ditta si Parte_1
opponeva ad ingiunzione regionale di pagamento, deducendo : “ che in data 24.11.2021
veniva notificata alla , ad istanza della Direzione Ge- Parte_1
nerale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coe-
sione DG 50-01 della Giunta Regionale della Campania, ingiunzione di pagamento ai
sensi del R.D. 639/1910 del 23.11.2021, PG/2021/0584079, con la quale si ingiungeva
di pagare la somma complessiva di Euro 23.980,62. Che alla base di detta ingiunzione
è posto un contratto di finanziamento del Fondo Microcredito FSE;
che detta ingiun-
zione di pagamento è inammissibile, nulla ed illegittima;
che è intenzione della
[...]
proporre, così come in effetti propone, opposizione alla Parte_1
suindicata ingiunzione di pagamento per i seguenti motivi: INAMMISSIBILITA' IN-
GIUNZIONE DI PAGAMENTO EX R.D. 639/1910 - In via preliminare pregiudiziale ed
assorbente si eccepisce la inammissibilità della ingiunzione impugnata. Il Testo Unico
del 14.04.1910 n. 639 delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, dei proventi
di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari in virtù del quale è
stata emessa la ingiunzione di pagamento non può trovare applicazione nella fattispe-
cie de quo. Nella ingiunzione si legge: “con Decreto Dirigenziale n. 216 del 09.12.2015
è stato riconosciuto all'impresa , P.IVA Parte_1 P.IVA_1
l'importo di € 24.906,77 a titolo di prestito, in relazione alla procedura: POR Campa-
nia FSE 2007/2013-Avviso pubblico DD n.4 del 13.11.2013 “Avviso per la selezione dei
progetti di ammettere al finanziamento del Fondo Microcredito FSE”. Sempre nella in-
giunzione si legge: “il soggetto gestore…ha comunicato all'impresa il provvedimento
di revoca del finanziamento concesso ed ha richiesto la restituzione della somma eroga-
ta, oltre la quota di interessi legali”. E' evidente che non si tratta di una entrata da ri-
scuotere ma di un credito di diritto privato. La stessa DGRC n. 247 del 24.04.2018 cui
si fa riferimento nella ingiunzione ha previsto alla lettera b. della premessa: “ la DGRC n. 161 del 28 Marzo 2017 ha disposto l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale
in alternativa all'iscrizione a ruolo, avvalendosi pertanto delle procedure previste dal
R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione coattiva dei tributi regionali, nonché delle
entrate patrimoniali e sanzioni amministrative e delle entrate gestite dalla CP_1
Il presunto credito posto alla base della ingiunzione notificata non ha natu-
[...]
ra fiscale e, pertanto, non poteva essere oggetto di una ingiunzione fiscale. La man-
canza dei requisiti di fiscalità del presunto credito oggetto della ingiunzione, rendono
tale ingiunzione inammissibile e, quindi, nulla. Nullità di cui si chiede espressa decla-
ratoria” (enfasi aggiunte).
Per tali motivi, l'istante chiedeva quindi caducarsi l'impugnata ingiunzione.
La convenuta all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammis- Controparte_2
sibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v.
comparsa di risposta in atti).
In sostanza, con unico ed effettivo motivo di doglianza, l'opponente lamenta l'inadeguatezza dell'azionato strumento ingiuntivo ex RD 639/1910, affermando che nella specie, mancandone i requisiti di fiscaltà, esso fosse dunque inammissibile in quanto avente ad oggetto una pretesa di diritto privato, appunto non esercitabile -a suo dire- in tali forme.
Questa essendo l'unica concreta ragione di censura, occorre invero evidenziare che, per interpretazione di legittimità ormai consolidata, la procedura ex art. 2 del RD 639/1910
può intervenire anche per entrate patrimoniali e di diritto privato (cfr. ad es. Cass.
22722/23, secondo cui tale azione di recupero è precisamente adottabile, oltre ovvia-
mente che per entrate di diritto pubblico, anche appunto per crediti nascenti da rapporti
di diritto privato). Ciò avviene nel caso di specie nel quale, a seguito dell'allegata revo-
ca del finanziamento già accordato in virtù di apposito contratto di prestito, la P.A. con-
cedente ha quindi intimato a controparte, causa multiple morosità, di restituirle la som-
ma alla ditta stessa già erogata.
Insomma, secondo corrente e condivisa interpretazione giurisprudenziale, e a differenza di quanto sostenuto dall'istante, l'ingiunzione cd. fiscale può operare anche per crediti di regolazione privatistica, come è accaduto nella vicenda in rassegna.
La proposta opposizione, in tali termini, si appalesa pertanto infondata e va di conse-
guenza interamente respinta.
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in disposi-
tivo, in favore del costituito ente regionale.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda oppositoria proposta da con citazione notificata il 23/12/21, così prov- Parte_1
vede:
a)respinge la proposta opposizione;
b)condanna a pagare alla le spese di giudizio che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 21/6/25.
Il giudice unico Antonio Attanasio