Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7365/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, prima sezione, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7365 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2021, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
ON (SU) nella via Principe di Napoli n. 4, c.f. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in Cagliari, nella via della Pineta n. 91, presso lo studio dell'Avv. Marco Filippo Liscia,
che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in CP_1
1
domiciliato in Cagliari, nella via ANna Randaccio n. 63, presso lo Studio dell'Avvocato Paola Rita
Mugoni, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
All'udienza del 10.06.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
L'Ill.mo Tribunale Adito voglia pronunciare sentenza parziale di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile e fonte di grave pregiudizio per la prole.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art. 709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse
2 dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
VI EA (VS) il 16/03/1989, e nata a [...] CP_1
EA (VS) il 25/08/1985, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 10.12.2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice estensore
Dott. Mario Farina Il Presidente
Dott. Gorgio Latti
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella causa iscritta al n. 7365 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2021, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
ON (SU) nella via Principe di Napoli n. 4, c.f. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in Cagliari, nella via della Pineta n. 91, presso lo studio dell'Avv. Marco Filippo Liscia,
che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in CP_1
ON, nella via G. Rossini n. 36, int. 4, C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliato in Cagliari, nella via ANna Randaccio n. 63, presso lo Studio dell'Avvocato Paola Rita
Mugoni, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
4
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 17.3.2025
davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione, dispone che l'udienza si svolga nelle forme dell'art. 127 ter cpc e con il deposito di note entro la data dell'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 10.12.2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
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