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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/07/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Chiavegatti Francesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3066/2021 R.G.
promossa da:
(C.F. ), con l'avv. RAGNOLINI LORENZA, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio in Garda (VR), via Galvani n. 22 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
e (C.F. ), con l'avv. LORETTA MICHELONI, presso il _2 C.F._3
cui studio in Verona (VR), via Caserma Ospital Vecchio n. 13 sono elettivamente domiciliati
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 27.11.24 e parte convenuta come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.11.24,
che qui si intendono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.3.2021, ritualmente notificato in data 26.03.2021, l'arch. Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona i sigg. e chiedendo _2 CP_1
condannarsi i medesimi, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 46.027,28 a titolo di compensi professionali, oltre ad € 3.000,00 per spese legali sostenute ed € 2.000,00 per spese sostenute per il collaudo dell'arch. il tutto per l'attività di ristrutturazione e ampliamento in CP_3
sopraelevazione eseguita presso la propria abitazione sita nel complesso condominiale PALACE 2000
in Verona (VR), via Trombelli n. 4.
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona Parte attrice affermava di aver svolto nel periodo 2016-2020 attività di progettazione e di direzione lavori e di aver prestato la correlata attività di assistenza per conto dei coniugi: nel 2016 un deposito di una prima DIA in ampliamento, poi sostituita da una DIA in sanatoria e, nel 2017 il deposito di un
PDC in variante e in sanatoria, concludendo i lavori e ottenendo l'agibilità dell'appartamento ampliato e modificato in data 19.12.2018.
I sigg. e si costituivano ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte _2 CP_1
le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e proponendo domanda riconvenzionale per far accertare la responsabilità dell'attore per inadempimento e/o per omessa diligenza nell'espletamento del proprio incarico professionale.
I convenuti sostenevano, in particolare, che a causa degli errori e delle carenze progettuali commessi dall'architetto:
- avevano ingiustamente subito un procedimento penale concluso con una condanna al pagamento della somma di € 4.250,00 cadauno, per un totale di € 8.500,00;
- avevano dovuto sostenere costi per la sanatoria condizionata di € 3.274,36, oltre a tutte le somme richieste per l'ulteriore attività per un totale di € 10.400,00.
Per l'effetto, chiedevano condannarsi l'arch. a risarcire i danni tutti patiti, patrimoniali Parte_1
e non, dai Sig.ri , quantificati in € 30.000,00. Persona_1
Parte convenuta eccepiva, altresì, la mancata redazione e sottoscrizione di un preventivo completo del costo delle opere e degli oneri professionali, come prescritto dall'art. 24 cc. e la mancata indicazione degli estremi della polizza assicurativa.
All'udienza del 01.07.2021, questo Giudice, “visti gli specifici doveri deontologici e professionali dell'attore; viste le violazioni di rilevanza amministrativa e penale documentate in atti visto il ruolo non solo di progettista ma anche di direttore dei lavori concretamente svolto dall'arch. visti i Pt_1
principi di diritto in materia sulla responsabilità professionale in particolare del direttore dei lavori;
considerato che
all'esito della vicenda risulta comunque completata l'esecuzione dell'opera di ampliamento seppure attraverso un iter travagliato e accidentato e foriero di conseguenze negative per
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona i convenuti;
considerato che
dei pagamenti in atti dedotti in favore dell'attore non vi è allo stato alcuna prova documentale e viste le limitazioni in materia alla prova per testi;
considerata la
mancanza di un preventivo e di un opinamento della parcella e che il collaudo risulta eseguito da un terzo” formulava alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., che tuttavia, trovava accoglimento solo in ordine alla determinazione della somma complessiva atta a definire bonariamente la lite, mentre, nonostante i reciproci sforzi conciliativi di entrambe le parti, non trovava adesione in ordine ai tempi dei relativi versamenti (non dichiarandosi parte attrice disponibile al pagamento prospettato dal giudice in ragione della situazione di comunque comprovata difficoltà
economica dei convenuti).
All'udienza del 22.12.2021, questo Giudice dichiarava, pertanto, fallito il tentativo di conciliazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Alle udienze del 25.10.2022 e del 17.05.2023 veniva svolta l'istruttoria orale dinanzi al GOT all'uopo delegato.
All'esito della stessa, ritenuta l'opportunità di accertare l'attività professionale in concreto svolta dall'arch. nonché eventuali violazioni dei propri doveri di progettista direttori dei lavori e le Pt_1
eventuali conseguenze negative, nonché a verificare la congruità delle somme richieste dal professionista, veniva disposta una CTU e nominato, all'uopo, l'arch. . CP_4
In data 10.06.2024, preso atto del deposito dell'elaborato peritale, verificato che lo stesso avesse già preso in considerazione le osservazioni delle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 05.12.2024. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. c.p.c. rif. L. 69/2009)
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona – osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
– ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
– osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse'
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
– richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile
– ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del
1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a
riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari)
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili
al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è
fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito
civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto
che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla
copia dello scritto difensivo di una delle parti,
osserva:
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona Sulla base degli atti di causa risultano provate le seguenti circostanze in fatto:
1. in data 06.05.2016, l'architetto depositava in Comune una DIA riguardante il “progetto di Pt_1
ampliamento con sopraelevazione di un appartamento sulla sovrastante terrazza di proprietà utilizzando la L.R. 14 del luglio 2009 (Piano Casa) e s.v.” per una superficie lorda pari al 56,28 mq
“collegando il volume con una scala all'interno” (doc. 1 atto di citazione – DIA del 06.05.2016 prot. 138248);
2. a seguito di esposto del circa l'esistenza di un piccolo manufatto abusivo (piccolo CP_5
ripostiglio in muratura e canna fumaria) sul terrazzo e il mancato deposito dei calcoli statici non dovuto nella fase in cui la pratica si veniva a trovare (doc. 4 atto di citazione – esposto del condominio al Comune), l'architetto depositava in data 16.11.2016 una nuova DIA Pt_1
ricomprendente la demolizione in sanatoria del piccolo manufatto abusivo (doc. 6 atto di citazione
– DIA 16.11.2016 prot. 337079 n. 06.03/9571/2016);
3. in data 02.03.2017, l'amministratore condominiale Dott. presentava a mezzo PEC CP_6
esposto al Comune di Verona denunciando una difformità tra la DIA e l'opera effettivamente realizzata, nonché l'assenza di una relazione statica di verifica del fabbricato (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta);
4. in data 27.04.2017 veniva effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali in cui venivano rilevate diverse difformità rispetto al progetto presentato: “ampliamento di circa 30.00 m1 del manufatto autorizzato con DIA n. 06.03/9571 Anno 2016, con conseguente modifica in pianta della
sagoma manufatto;
- Diversa indicazione del muretto esistente che divide le terrazze, in progetto
indicato con altezza pari a metri 2.20, in loco risultava alto pari a metri 1.70 circa;
- Diverso posizionamento della finestra per la presa d'aria del vano ascensore, in progetto indicata a filo muro di altra proprietà in loco si appurava che tale finestra ricadeva a metà sul muretto divisorio tra le due terrazze.” (doc. 4 comparsa di costituzione e risposta);
5. a seguito dell'accertamento di dette violazioni urbanistico-edilizie, veniva aperto il procedimento penale iscritto al n. 5745/17, definito con decreto penale del 30.09.2019, con cui i coniugi CP_1
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona e l'arch. venivano condannati alla pena di € 4.250,00 di ammenda ciascuno (doc. 8 _2 Pt_1
comparsa di costituzione e risposta);
6. in data 16.06.2017, l'architetto presentava la variante progettuale e in sanatoria per le opere Pt_1
in difformità della DIA 06.03.009571/2016 (doc. 8 – Pratica 06.03/005578/2017) e veniva rilasciato il PdC in Sanatoria del 12.10.2017 (doc. 9 – Sanatoria “condizionata” permesso di PdC del
12.10.2017);
7. in data 7.11.2018 veniva comunicata la fine dei lavori e in data 19.12.2018 richiesta l'agibilità con la pratica 06.03/005578/2017 (doc. 10 – procura richiesta agibilità).
8. La CTU redatta dall'arch. con elaborato depositato in data 10.6.24, qui CP_4
richiamato per relationem, in quanto immune da vizi di logicità e congruità, ha evidenziato che:
- sulla conformità delle opere costruite rispetto al progetto autorizzato:
a. “l'elaborato grafico a corredo della pratica edilizia - DIA del 06.05.2016 prot. 138248 (doc. 1 atto di citazione) - presentava una serie di carenze ed errori;
nello specifico, nel disegno non era stata
indicata l'altezza del bancale delle due finestre sul lato nord-est verso la proprietà confinante che,
così come rappresentate, si sarebbero potute configurare come vedute;
veniva inoltre raffigurata una scaletta di servizio per l'accesso alla copertura, non assentibile in quanto anch'essa sarebbe andata a configurarsi come veduta verso il fondo del vicino;
non era stata infine rappresentata sia
la finestra di aerazione del vano scala condominiale (che sarebbe entrata in conflitto con uno dei
muri in progetto), sia un piccolo volume tecnico costruito prima dell'inizio dei lavori, quindi in
difformità alla pratica presentata (pag. 11 CTU cit.);
b. “nel nuovo progetto - DIA 16.11.2016 prot. 337079 n. 06.03/9571/2016 (doc. 6 atto di citazione) - oltre alla demolizione del manufatto abusivo, veniva riportata la corretta altezza del bancale delle
due finestre a nord-est (al fine di evitare che si configurassero come vedute), veniva eliminata la
scaletta di accesso alla copertura e veniva rappresentata la finestra del vano ascensore comune.
La posizione della finestra, così come rappresentata, tuttavia, risulta errata;
nell'elaborato grafico, infatti, viene posizionata completamente sul fondo confinante mentre in realtà si trova a
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona cavallo tra i due fondi. Pertanto questa DIA mantiene la difformità normativa data dal conflitto tra
uno dei muri da costruire e la finestra stessa che verrebbe parzialmente oscurata, in maniera non regolamentare. È presente inoltre un errore grafico nell'indicazione dell'altezza del muro di confine esistente, indicato nelle tavole di altezza 2,20 mt. anziché 1,70 mt. come nella realtà.
Essendo un manufatto esistente e non variato dal progetto, questa ultima imprecisione si può considerare veniale mentre l'errore relativo alla finestra del vano ascensore è da considerare più importante in quando richiede una modifica al progetto assentito per essere corretto” (cfr. CTU
Cit. pag. 12);
c. “Nella prima versione della pratica edilizia (P.G. 191567/2017), […] non veniva inclusa la scala interna di connessione tra l'appartamento esistente e la nuova porzione di ampliamento” (pag. 19
CTU cit.);
d. “la difformità più significativa riguardava la scala di collegamento interna, la quale era stata realizzata con una larghezza di 68 cm, non conforme al Regolamento Edilizio Comunale che
richiede una larghezza minima di 80 cm (nel progetto era indicata una larghezza di 100 cm, con un
unico punto più stretto di 80 cm in prossimità di un rientro del muro). Questa incongruenza
potrebbe essere risolta solo attraverso la demolizione e la ricostruzione della scala stessa, poiché, così realizzata, la scala non risulta conforme alla normativa” (pag. 23 CTU cit.);
- In merito alla circostanza se la prestazione professionale in esame implicasse la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà in relazione alle cognizioni all'epoca del fatto per cui è causa:
f. “Dal punto di vista strettamente tecnico, l'analisi degli elaborati grafici, delle relazioni tecniche e
degli altri documenti presentati, inclusa la relazione di calcolo strutturale, non evidenzia difficoltà fuori dall'ordinario né nella progettazione e realizzazione delle strutture portanti, né negli aspetti impiantistici, né nella definizione architettonica e normativa. Le difficoltà riscontrate sembrano
essere principalmente legate al fatto che parte dell'opera sia stata realizzata prima dell'ottenimento
del necessario permesso in variante, insieme ad altre imprecisioni nella predisposizione dei documenti progettuali” (Cfr CTU cit. pag. 24).
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona - Sulla violazione da parte del professionista, in misura lieve, media o grave, dei doveri generici e
specifici di diligenza, prudenza e perizia cui avrebbe dovuto attenersi:
g. “Per quanto riguarda gli errori progettuali e le imprecisioni che hanno portato all'archiviazione ed alla nuova presentazione del primo progetto, possono essere considerati errori lievi quelli relativi all'errata indicazione del muro di confine ed alla mancata precisazione dell'altezza del bancale delle finestre verso il fondo del vicino […] risolvibili con una integrazione progettuale” (CTU cit. pag. 25-26).
h. “Più grave è il problema rappresentato dalla scala di accesso alla copertura del nuovo volume, non realizzabile in quanto avrebbe rappresentato una violazione al codice civile ed una
conseguente variazione al progetto presentato;
lo stesso per la finestra di aerazione del vano ascensore, completamente ignorata dall'architetto e non rappresentata nelle tavole, la cui posizione è incompatibile con la sagoma dell'edificio proposta dall'architetto. Queste violazioni di perizia e diligenza da parte del progettista possono essere classificate di misura
media in quanto rendono necessaria una revisione al progetto presentato (comunque di semplice risoluzione) per ottenere la sua approvazione” (Cfr. CTU cit. pag. 26).
i. “La presenza del piccolo manufatto abusivo, sanato contestualmente alla prima variante al progetto, rappresenta una violazione dei doveri di diligenza del direttore dei lavori […] Questa violazione può essere considerata di gravità media, poiché indica una mancanza di vigilanza e controllo adeguati da parte del direttore dei lavori sul cantiere” (Cfr. CTU cit. pag. 26).
j. “In relazione all'abuso edilizio successivo, che ha dato origine al procedimento giudiziario nei confronti dell'architetto e dei committenti, emerge una violazione significativa degli obblighi professionali attribuibili al professionista, classificabile come grave. […] Dalla documentazione consultata non emerge evidenza di alcuna comunicazione formale da parte
dell'architetto, volta a segnalare le difformità o a prendere le distanze da esse. Pertanto,
considerando anche gli elementi precedentemente discussi, appare equo attribuire una
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona condivisa responsabilità per l'abuso edilizio sia al committente sia al direttore dei lavori” (Cfr.
CTU cit. pag. 27).
k. “Non si rilevano, invece, violazioni dei doveri professionali da parte dell'architetto per quanto riguarda la pratica di Permesso di Costruire con ampliamento in sanatoria. Come già esposto precedentemente, la concessione della sanatoria “condizionata” da parte dell'ufficio tecnico comunale non è da ascriversi ad un errore da parte del professionista, ma allo stato dei luoghi
al momento del fermo del cantiere, che non permetteva la concessione della sanatoria se non previa realizzazione della scala di collegamento interna” (pag. 27).
l. “Tuttavia, rappresenta una grave violazione dei doveri di diligenza e perizia professionali il fatto che il progetto effettivamente realizzato risulti difforme da quanto asseverato in sede di
presentazione di pratica di agibilità, con particolare riguardo alla larghezza della scala di
collegamento interna, che non risulta sanabile in quanto più stretta del minimo consentito dal
Regolamento Edilizio del comune di Verona. Data la natura tecnica delle difformità e il fatto
che l'architetto abbia formalmente attestato la conformità del progetto, come già
precedentemente esporto, si ritiene che la responsabilità per tali difformità sia da ascrivere univocamente al professionista” (pag. 28).
- In merito alla congruità delle somme indicate in parcella dal professionista e, comunque, i compensi e le somme dovute per l'opera intellettuale prestata:
m. Sulla base delle valutazioni svolte dal CTU (cfr. pag. 32 e ss: parametro di complessità pari a
1, importo dei lavori eseguiti al netto degli importi relativi a progettazione specialistica di altri professionisti e di voci non pertinenti) e del DM 140 del 20.07.2012, il CTU ha calcolato che il compenso dovuto a parte attrice per l'attività svolta è pari ad € 33.225,37 a cui andrà aggiunta l'IVA di legge e il contributo integrativo per la cassa professionale pari al 4%.
In esito alle prove orali, risulta altresì provato che:
9. la nicchia in muratura posta sul terrazzo sovrastante la residenza dei convenuti oggetto della segnalazione del condominio (“il piccolo manufatto abusivo” di cui al doc. 81 memoria ex art. 183
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona co. 6 n. cpc parte attrice) era stata realizzata dal sig. nell'anno 2015 e demolita nel 2016 _2
(interpello e teste su cap 2 memoria parte attrice “confermo” - udienza Testimone_1
25.10.2022);
10. il sig. , avendo le chiavi del cantiere e il libero accesso, dopo la sospensione lavori aveva _2
chiamato il sig. ( ) per eseguire lavori interni sino all'arrivo dei tecnici del CP_7 Per_2
Comune che hanno poi apposto i sigilli (teste udienza 25.10.2022 sul cap 7 memoria CP_7 parte attrice “confermo”);
11. i lavori descritti nei sopralluoghi del 27.4.17 e 12.5.17 – durante sospensione lavori per apposizione sigilli (doc. 120 e 122 memoria ex art. 183 co. 6 n. cpc parte attrice) venivano eseguiti su ordine del e in entrambe le occasioni l'architetto si arrabbiava con il sig. dicendo che _2 Pt_1 _2 avrebbe rinunciato all'incarico (teste udienza 25.10.22 sul cap. 12 memoria parte Testimone_1 attrice “confermo”).
A tali premesse in fatto ne segue in diritto:
Appare opportuno, in via preliminare, premettere l'inquadramento della figura professionale dell'architetto e quelli che sono i suoi doveri deontologici.
In particolare, l'art. 8 del codice deontologico degli architetti, rubricato “Competenza e diligenza”, recita “
1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.
2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.
3. Il Professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza”.
Ai commi 2 e 3 dell'art. 23 (Incarico professionale) del codice deontologico di legge “Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.
3. Il Professionista deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona illecite o illegittime.
4. Il Professionista non deve mai assumere incarichi in condizioni di
incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico”.
Ad onta dell'art. 28 (Cessazione dell'incarico) “
1. Il Professionista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero
condizionarne la condotta.
2. Il Professionista non deve proseguire l'incarico se la condotta o le
richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o
affiancato da altro professionista.
4. Il Professionista deve avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio”.
Dall'affermazione, pur con riferimento alla sfera disciplinare, di tali doveri, deriva una serie di valutazioni, nel caso di specie, di rilievo specifico e di assunte violazioni di ben determinati doveri e obblighi professionali dell'architetto attore nello svolgimento del proprio incarico nei confronti dei convenuti.
Si aggiunga che laddove l'architetto sia progettista e direttore lavori – come nel caso di specie – lo stesso è responsabile sia della corretta progettazione dell'opera, che della vigilanza sull'esecuzione dei lavori e della loro conformità al progetto.
Ebbene, da quanto emerge dalla documentazione amministrativa acquisita in atti, l'elaborato grafico a corredo della prima pratica edilizia, poi archiviata, presentava una serie di carenze ed errori progettuali.
Anche la seconda DIA comprendente la sanatoria con demolizione del piccolo manufatto abusivo presentava degli errori.
La presenza del piccolo manufatto abusivo, sanato contestualmente alla prima variante al progetto,
rappresenta certamente una violazione dei doveri di diligenza del direttore dei lavori.
Benché dalle dichiarazioni rese in sede di interpello dagli stessi convenuti, lo stesso sia stato edificato nell'anno 2015 e quindi prima della presentazione della prima DIA, lo stesso non era presente nelle pagina 11 di 16
N. R.G. 3066/21 Trib. Verona foto allegate alla DIA e ciò è sintomatico di una negligenza del direttore lavori nel controllo di ciò che avveniva sul cantiere a lui affidato.
Così come l'intelaiatura metallica fissata al solaio esistente per l'ampliamento, che parte attrice sostiene essere stata posta su ordine del sig. . _2
Detta circostanza – provata o meno la riconducibilità al – è comunque prova di una mancata _2
vigilanza attiva sull'aderenza dei lavori al progetto approvato e alla normativa applicabile.
In particolare, in relazione all'abuso edilizio - che ha dato origine al procedimento giudiziario nei confronti dell'architetto e dei committenti - si rammenta che l'articolo 29 del D.P.R. 380/2001 – norma di natura amministrativa, ma che ha certamente riflessi sul piano civile - stabilisce chiaramente che la responsabilità per la conformità delle opere costruite grava sul committente, sul costruttore e sul direttore dei lavori.
Quest'ultimo riveste un ruolo di garanzia derivante dal concreto ed effettivo obbligo di vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie poste sotto la sua direzione tecnica.
Ai fini dell'esclusione della responsabilità, è imposto al Direttore dei lavori di dissociarsi esplicitamente dalla condotta illecita altrui, comunicando formalmente ai committenti e alle autorità
competenti eventuali difformità identificate e rinunciando al mandato (Cass., sent. n. 46477/2017 e sent. n. 51343/2014).
Dalla documentazione prodotta non emerge evidenza di alcuna comunicazione formale da parte dell'architetto, volta a segnalare le difformità o a prendere le distanze da esse.
Né l'architetto ha rinunciato al suo incarico e pertanto lo stesso è da considerare co- Pt_1 responsabile insieme ai proprietari ed all'impresa esecutrice della struttura per eventuali danni economici derivanti dall'abuso commesso.
In generale, la responsabilità del direttore dei lavori si estende a tutte le fasi del cantiere, dalla preparazione al completamento dell'opera. Il direttore dei lavori deve controllare che gli interventi siano effettuati nel rispetto delle normative vigenti e del progetto approvato. In caso di irregolarità,
pagina 12 di 16
N. R.G. 3066/21 Trib. Verona deve prendere tempestivamente le misure necessarie per sanarle, inclusa la sospensione dei lavori, se necessario.
In tal senso, la Corte di Cassazione Civile, Sez.2^ 14/03/2019 (Ud. 11/01/2019), Ordinanza n.7336 “In materia di vigilanza urbanistica, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez.
2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)”.
La responsabilità per le realizzazioni difformi è ascrivibile, pertanto, anche in via principale all'architetto in quanto è compito del direttore lavori controllare le misure in cantiere e Pt_1
verificare che esse siano conformi al progetto autorizzato.
D'altra parte, anche il committente ha l'obbligo di informarsi e di rispettare leggi e regolamenti, benchè privo di competenze specifiche.
Nel caso di specie, la violazione normativa era palese e facilmente comprensibile anche da individui privi di competenze specifiche, dal momento che è stata modificata la forma dell'edificio mediante un ampliamento e sono state apportate significative modifiche alla struttura portante integrando i pannelli in legno con una struttura metallica.
Tant'è che gli stessi convenuti sono stati destinatari del procedimento penale.
Peraltro, è emerso in corso di causa come i committenti-convenuti si siano ingeriti nell'esecuzione dei lavori, anche non rispettando la sospensione dei lavori imposta dal Comune.
Alla luce di tali considerazioni, verificato comunque il completamento dell'incarico eseguito, la compiuta realizzazione dell'opera, riscontrate - tuttavia - in sede di sopralluogo, eseguito il 06 dicembre 2023, del CTU alla presenza dei Consulenti di Parte e dei Procuratori Legali delle rispettive pagina 13 di 16
N. R.G. 3066/21 Trib. Verona parti, alcune discordanze tra l'opera eseguita ed il progetto approvato, ritiene questo Giudice che i committenti siano parimenti e per pari grado corresponsabili per le violazioni e difformità riscontrate,
con la conseguenza che, non potendo il contratto essere risolto per essere stato già compiutamente eseguita la parte dell'attore, e dovendo essere riconosciute per l'opera professionale comunque prestata,
le somme infra determinate - pur ridotte per i motivi evidenziati in fatto e nella parte che segue - ed assunta comunque la pari corresponsabilità delle parti nella causazione dei danni patrimoniali, come pure parimenti in motivazione determinati, vanno riconosciute, e quindi compensate nei limiti seguenti,
le rispettive pretese al compenso del professionista ed al risarcimento dei danni alla parte committente.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono, quindi, ad un parziale accoglimento della domanda dell'attore, il cui corrispettivo, va rideterminato - sulla base di quanto già esposto in fatto in relazione alle motivazioni del CTU per il calcolo del compenso qui richiamate per relationem ed in quanto immuni da vizi di logicità e congruità (punto m), nonchè tenuto conto della effettiva utilità dell'opera - in complessivi € 33.225,37 oltre IVA e cpa 4%, e, pertanto , nell'importo complessivo, oneri compresi, di 41.863,01
Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni svolta da parte convenuta, questo Giudice,
facendo proprie le conclusioni svolte dal CTU (cfr. pag. 28 e ss) ritiene quanto segue.
Il progetto di ampliamento è stato realizzato con l'intenzione di affittare i locali ottenuti per locazioni brevi/turistiche. In punto, si osserva come il danno da lucro cessante non risulti provato: nulla è stato dai convenuti dedotto in merito al mancato guadagno che gli stessi avrebbero potuto conseguire laddove l'arch. avesse eseguito il proprio incarico con la dovuta diligenza, né tantomeno è Pt_1 desumibile da elementi indiziari, atteso come l'attività di affittacamere non era ancora operativa e non vi è un preciso cronoprogramma dei lavori che potrebbe fornire una data a cui riferire un teorico ritardo sul completamento dell'opera, sicchè la liquidazione di tale voce di danno, lungi che effettuata sulla base di un criterio equitativo si tradurrebbe in esercizio di mero arbitrio da parte del Giudice.
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona Quanto al danno emergente, e quindi ai danni subiti da parte convenuta come conseguenza dell'ampliamento edificato dapprima in difformità, poi sanato con il Permesso di Costruire n.
06.03/005578/2017, si rileva come:
m. la lettera di rilascio del permesso in sanatoria contenga la richiesta di pagamento di complessivi
€ 3.272,36, di cui € 1.720,18 effettivamente legati alla sanatoria (€ 1.520,18 di sanzione ed €
200,00 di diritti fissi per il sopralluogo del 27/04/2017) ed € 1.552,18 riguardano gli oneri di urbanizzazione relativi alla costruzione in ampliamento, che sarebbero stati comunque da versare indipendentemente dalla difformità.
n. l'ammenda di € 4.250,00 cadauno a seguito del decreto penale di condanna per la costruzione abusiva concerne la responsabilità personale dei sig.ri e deve essere ascritta alla _2 CP_1 imputabilità dell'operato dell'attore per pari grado e conseguentemente per l'importo omnicomprensivo di € 4250;
Relativamente alle difformità riscontrate dal CTU su quanto realizzato rispetto al progetto finale presentato, sono quantificabili le seguenti spese che i convenuti dovrebbero sostenere per regolarizzare la situazione:
- Presentazione di istanza di sanatoria per la regolarizzazione posizione delle partizioni interne e scala interna non conformi al progetto, incluso relativo aggiornamento catastale, stimabile in €
(2.500,00 + iva =) 3050;
- Demolizione e ricostruzione della scala in conformità alla norma comunale e al progetto approvato, con relativo taglio e ripristino del solaio e delle finiture, stimabile in € (6.000,00 + iva =)
8640;00
- Sanzione amministrativa per sanatoria: € 1.000,00.
In sintesi, le conseguenze economiche negative direttamente derivanti dalle violazioni dei doveri professionali da parte dell'attore si quantificano come segue:
- € 1.720,18 + € 2.500,00 + € 6.000,00 + € 1.000,00, il tutto per un totale di € 10.704,13 oltre
IVA di legge sull'importo di € 8.500,00 (per € 1870) e così per complessivi € 12.574,15
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona Nulla è stato ritualmente provato in atti in relazione alla somma di € 10.400,00 richiesta dai convenuti a restituzione di somme versate all'arch. già a titolo di acconto sul compenso dovuto, la cui Pt_1
richiesta va pertanto respinta.
Ponendo in compensazione le diverse partite (compenso€ 41.863,01 – spese di ripristino € 12.574,15/2
- 6287,07), parte convenuta dovrà corrispondere all'arch. a titolo di compenso per l'attività Pt_1
svolta, al netto delle spese necessarie per la regolarizzazione delle difformità attualmente esistente nell'immobile, la somma di € 35.975,93 (già comprensiva di IVA e cpa 4%).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU come liquidate in decreto in atti si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e per parti uguali nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, effettuata la compensazione derivante dal reciproco accoglimento delle domande nei limiti di cui in motivazione, così provvede:
a) dichiara tenuti condanna i convenuti, e , a _2 CP_1
corrispondere, in solido tra loro, a parte attrice, la somma di € Parte_1
35.975,93, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in data 7.7.25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona.
il Giudice
Dott. Chiavegatti Francesco
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Chiavegatti Francesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3066/2021 R.G.
promossa da:
(C.F. ), con l'avv. RAGNOLINI LORENZA, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio in Garda (VR), via Galvani n. 22 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
e (C.F. ), con l'avv. LORETTA MICHELONI, presso il _2 C.F._3
cui studio in Verona (VR), via Caserma Ospital Vecchio n. 13 sono elettivamente domiciliati
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 27.11.24 e parte convenuta come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.11.24,
che qui si intendono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.3.2021, ritualmente notificato in data 26.03.2021, l'arch. Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona i sigg. e chiedendo _2 CP_1
condannarsi i medesimi, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 46.027,28 a titolo di compensi professionali, oltre ad € 3.000,00 per spese legali sostenute ed € 2.000,00 per spese sostenute per il collaudo dell'arch. il tutto per l'attività di ristrutturazione e ampliamento in CP_3
sopraelevazione eseguita presso la propria abitazione sita nel complesso condominiale PALACE 2000
in Verona (VR), via Trombelli n. 4.
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona Parte attrice affermava di aver svolto nel periodo 2016-2020 attività di progettazione e di direzione lavori e di aver prestato la correlata attività di assistenza per conto dei coniugi: nel 2016 un deposito di una prima DIA in ampliamento, poi sostituita da una DIA in sanatoria e, nel 2017 il deposito di un
PDC in variante e in sanatoria, concludendo i lavori e ottenendo l'agibilità dell'appartamento ampliato e modificato in data 19.12.2018.
I sigg. e si costituivano ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte _2 CP_1
le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e proponendo domanda riconvenzionale per far accertare la responsabilità dell'attore per inadempimento e/o per omessa diligenza nell'espletamento del proprio incarico professionale.
I convenuti sostenevano, in particolare, che a causa degli errori e delle carenze progettuali commessi dall'architetto:
- avevano ingiustamente subito un procedimento penale concluso con una condanna al pagamento della somma di € 4.250,00 cadauno, per un totale di € 8.500,00;
- avevano dovuto sostenere costi per la sanatoria condizionata di € 3.274,36, oltre a tutte le somme richieste per l'ulteriore attività per un totale di € 10.400,00.
Per l'effetto, chiedevano condannarsi l'arch. a risarcire i danni tutti patiti, patrimoniali Parte_1
e non, dai Sig.ri , quantificati in € 30.000,00. Persona_1
Parte convenuta eccepiva, altresì, la mancata redazione e sottoscrizione di un preventivo completo del costo delle opere e degli oneri professionali, come prescritto dall'art. 24 cc. e la mancata indicazione degli estremi della polizza assicurativa.
All'udienza del 01.07.2021, questo Giudice, “visti gli specifici doveri deontologici e professionali dell'attore; viste le violazioni di rilevanza amministrativa e penale documentate in atti visto il ruolo non solo di progettista ma anche di direttore dei lavori concretamente svolto dall'arch. visti i Pt_1
principi di diritto in materia sulla responsabilità professionale in particolare del direttore dei lavori;
considerato che
all'esito della vicenda risulta comunque completata l'esecuzione dell'opera di ampliamento seppure attraverso un iter travagliato e accidentato e foriero di conseguenze negative per
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona i convenuti;
considerato che
dei pagamenti in atti dedotti in favore dell'attore non vi è allo stato alcuna prova documentale e viste le limitazioni in materia alla prova per testi;
considerata la
mancanza di un preventivo e di un opinamento della parcella e che il collaudo risulta eseguito da un terzo” formulava alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., che tuttavia, trovava accoglimento solo in ordine alla determinazione della somma complessiva atta a definire bonariamente la lite, mentre, nonostante i reciproci sforzi conciliativi di entrambe le parti, non trovava adesione in ordine ai tempi dei relativi versamenti (non dichiarandosi parte attrice disponibile al pagamento prospettato dal giudice in ragione della situazione di comunque comprovata difficoltà
economica dei convenuti).
All'udienza del 22.12.2021, questo Giudice dichiarava, pertanto, fallito il tentativo di conciliazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Alle udienze del 25.10.2022 e del 17.05.2023 veniva svolta l'istruttoria orale dinanzi al GOT all'uopo delegato.
All'esito della stessa, ritenuta l'opportunità di accertare l'attività professionale in concreto svolta dall'arch. nonché eventuali violazioni dei propri doveri di progettista direttori dei lavori e le Pt_1
eventuali conseguenze negative, nonché a verificare la congruità delle somme richieste dal professionista, veniva disposta una CTU e nominato, all'uopo, l'arch. . CP_4
In data 10.06.2024, preso atto del deposito dell'elaborato peritale, verificato che lo stesso avesse già preso in considerazione le osservazioni delle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 05.12.2024. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. c.p.c. rif. L. 69/2009)
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona – osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
– ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
– osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse'
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
– richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile
– ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del
1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a
riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari)
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili
al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è
fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito
civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto
che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla
copia dello scritto difensivo di una delle parti,
osserva:
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona Sulla base degli atti di causa risultano provate le seguenti circostanze in fatto:
1. in data 06.05.2016, l'architetto depositava in Comune una DIA riguardante il “progetto di Pt_1
ampliamento con sopraelevazione di un appartamento sulla sovrastante terrazza di proprietà utilizzando la L.R. 14 del luglio 2009 (Piano Casa) e s.v.” per una superficie lorda pari al 56,28 mq
“collegando il volume con una scala all'interno” (doc. 1 atto di citazione – DIA del 06.05.2016 prot. 138248);
2. a seguito di esposto del circa l'esistenza di un piccolo manufatto abusivo (piccolo CP_5
ripostiglio in muratura e canna fumaria) sul terrazzo e il mancato deposito dei calcoli statici non dovuto nella fase in cui la pratica si veniva a trovare (doc. 4 atto di citazione – esposto del condominio al Comune), l'architetto depositava in data 16.11.2016 una nuova DIA Pt_1
ricomprendente la demolizione in sanatoria del piccolo manufatto abusivo (doc. 6 atto di citazione
– DIA 16.11.2016 prot. 337079 n. 06.03/9571/2016);
3. in data 02.03.2017, l'amministratore condominiale Dott. presentava a mezzo PEC CP_6
esposto al Comune di Verona denunciando una difformità tra la DIA e l'opera effettivamente realizzata, nonché l'assenza di una relazione statica di verifica del fabbricato (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta);
4. in data 27.04.2017 veniva effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali in cui venivano rilevate diverse difformità rispetto al progetto presentato: “ampliamento di circa 30.00 m1 del manufatto autorizzato con DIA n. 06.03/9571 Anno 2016, con conseguente modifica in pianta della
sagoma manufatto;
- Diversa indicazione del muretto esistente che divide le terrazze, in progetto
indicato con altezza pari a metri 2.20, in loco risultava alto pari a metri 1.70 circa;
- Diverso posizionamento della finestra per la presa d'aria del vano ascensore, in progetto indicata a filo muro di altra proprietà in loco si appurava che tale finestra ricadeva a metà sul muretto divisorio tra le due terrazze.” (doc. 4 comparsa di costituzione e risposta);
5. a seguito dell'accertamento di dette violazioni urbanistico-edilizie, veniva aperto il procedimento penale iscritto al n. 5745/17, definito con decreto penale del 30.09.2019, con cui i coniugi CP_1
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona e l'arch. venivano condannati alla pena di € 4.250,00 di ammenda ciascuno (doc. 8 _2 Pt_1
comparsa di costituzione e risposta);
6. in data 16.06.2017, l'architetto presentava la variante progettuale e in sanatoria per le opere Pt_1
in difformità della DIA 06.03.009571/2016 (doc. 8 – Pratica 06.03/005578/2017) e veniva rilasciato il PdC in Sanatoria del 12.10.2017 (doc. 9 – Sanatoria “condizionata” permesso di PdC del
12.10.2017);
7. in data 7.11.2018 veniva comunicata la fine dei lavori e in data 19.12.2018 richiesta l'agibilità con la pratica 06.03/005578/2017 (doc. 10 – procura richiesta agibilità).
8. La CTU redatta dall'arch. con elaborato depositato in data 10.6.24, qui CP_4
richiamato per relationem, in quanto immune da vizi di logicità e congruità, ha evidenziato che:
- sulla conformità delle opere costruite rispetto al progetto autorizzato:
a. “l'elaborato grafico a corredo della pratica edilizia - DIA del 06.05.2016 prot. 138248 (doc. 1 atto di citazione) - presentava una serie di carenze ed errori;
nello specifico, nel disegno non era stata
indicata l'altezza del bancale delle due finestre sul lato nord-est verso la proprietà confinante che,
così come rappresentate, si sarebbero potute configurare come vedute;
veniva inoltre raffigurata una scaletta di servizio per l'accesso alla copertura, non assentibile in quanto anch'essa sarebbe andata a configurarsi come veduta verso il fondo del vicino;
non era stata infine rappresentata sia
la finestra di aerazione del vano scala condominiale (che sarebbe entrata in conflitto con uno dei
muri in progetto), sia un piccolo volume tecnico costruito prima dell'inizio dei lavori, quindi in
difformità alla pratica presentata (pag. 11 CTU cit.);
b. “nel nuovo progetto - DIA 16.11.2016 prot. 337079 n. 06.03/9571/2016 (doc. 6 atto di citazione) - oltre alla demolizione del manufatto abusivo, veniva riportata la corretta altezza del bancale delle
due finestre a nord-est (al fine di evitare che si configurassero come vedute), veniva eliminata la
scaletta di accesso alla copertura e veniva rappresentata la finestra del vano ascensore comune.
La posizione della finestra, così come rappresentata, tuttavia, risulta errata;
nell'elaborato grafico, infatti, viene posizionata completamente sul fondo confinante mentre in realtà si trova a
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona cavallo tra i due fondi. Pertanto questa DIA mantiene la difformità normativa data dal conflitto tra
uno dei muri da costruire e la finestra stessa che verrebbe parzialmente oscurata, in maniera non regolamentare. È presente inoltre un errore grafico nell'indicazione dell'altezza del muro di confine esistente, indicato nelle tavole di altezza 2,20 mt. anziché 1,70 mt. come nella realtà.
Essendo un manufatto esistente e non variato dal progetto, questa ultima imprecisione si può considerare veniale mentre l'errore relativo alla finestra del vano ascensore è da considerare più importante in quando richiede una modifica al progetto assentito per essere corretto” (cfr. CTU
Cit. pag. 12);
c. “Nella prima versione della pratica edilizia (P.G. 191567/2017), […] non veniva inclusa la scala interna di connessione tra l'appartamento esistente e la nuova porzione di ampliamento” (pag. 19
CTU cit.);
d. “la difformità più significativa riguardava la scala di collegamento interna, la quale era stata realizzata con una larghezza di 68 cm, non conforme al Regolamento Edilizio Comunale che
richiede una larghezza minima di 80 cm (nel progetto era indicata una larghezza di 100 cm, con un
unico punto più stretto di 80 cm in prossimità di un rientro del muro). Questa incongruenza
potrebbe essere risolta solo attraverso la demolizione e la ricostruzione della scala stessa, poiché, così realizzata, la scala non risulta conforme alla normativa” (pag. 23 CTU cit.);
- In merito alla circostanza se la prestazione professionale in esame implicasse la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà in relazione alle cognizioni all'epoca del fatto per cui è causa:
f. “Dal punto di vista strettamente tecnico, l'analisi degli elaborati grafici, delle relazioni tecniche e
degli altri documenti presentati, inclusa la relazione di calcolo strutturale, non evidenzia difficoltà fuori dall'ordinario né nella progettazione e realizzazione delle strutture portanti, né negli aspetti impiantistici, né nella definizione architettonica e normativa. Le difficoltà riscontrate sembrano
essere principalmente legate al fatto che parte dell'opera sia stata realizzata prima dell'ottenimento
del necessario permesso in variante, insieme ad altre imprecisioni nella predisposizione dei documenti progettuali” (Cfr CTU cit. pag. 24).
pagina 7 di 16
N. R.G. 3066/21 Trib. Verona - Sulla violazione da parte del professionista, in misura lieve, media o grave, dei doveri generici e
specifici di diligenza, prudenza e perizia cui avrebbe dovuto attenersi:
g. “Per quanto riguarda gli errori progettuali e le imprecisioni che hanno portato all'archiviazione ed alla nuova presentazione del primo progetto, possono essere considerati errori lievi quelli relativi all'errata indicazione del muro di confine ed alla mancata precisazione dell'altezza del bancale delle finestre verso il fondo del vicino […] risolvibili con una integrazione progettuale” (CTU cit. pag. 25-26).
h. “Più grave è il problema rappresentato dalla scala di accesso alla copertura del nuovo volume, non realizzabile in quanto avrebbe rappresentato una violazione al codice civile ed una
conseguente variazione al progetto presentato;
lo stesso per la finestra di aerazione del vano ascensore, completamente ignorata dall'architetto e non rappresentata nelle tavole, la cui posizione è incompatibile con la sagoma dell'edificio proposta dall'architetto. Queste violazioni di perizia e diligenza da parte del progettista possono essere classificate di misura
media in quanto rendono necessaria una revisione al progetto presentato (comunque di semplice risoluzione) per ottenere la sua approvazione” (Cfr. CTU cit. pag. 26).
i. “La presenza del piccolo manufatto abusivo, sanato contestualmente alla prima variante al progetto, rappresenta una violazione dei doveri di diligenza del direttore dei lavori […] Questa violazione può essere considerata di gravità media, poiché indica una mancanza di vigilanza e controllo adeguati da parte del direttore dei lavori sul cantiere” (Cfr. CTU cit. pag. 26).
j. “In relazione all'abuso edilizio successivo, che ha dato origine al procedimento giudiziario nei confronti dell'architetto e dei committenti, emerge una violazione significativa degli obblighi professionali attribuibili al professionista, classificabile come grave. […] Dalla documentazione consultata non emerge evidenza di alcuna comunicazione formale da parte
dell'architetto, volta a segnalare le difformità o a prendere le distanze da esse. Pertanto,
considerando anche gli elementi precedentemente discussi, appare equo attribuire una
pagina 8 di 16
N. R.G. 3066/21 Trib. Verona condivisa responsabilità per l'abuso edilizio sia al committente sia al direttore dei lavori” (Cfr.
CTU cit. pag. 27).
k. “Non si rilevano, invece, violazioni dei doveri professionali da parte dell'architetto per quanto riguarda la pratica di Permesso di Costruire con ampliamento in sanatoria. Come già esposto precedentemente, la concessione della sanatoria “condizionata” da parte dell'ufficio tecnico comunale non è da ascriversi ad un errore da parte del professionista, ma allo stato dei luoghi
al momento del fermo del cantiere, che non permetteva la concessione della sanatoria se non previa realizzazione della scala di collegamento interna” (pag. 27).
l. “Tuttavia, rappresenta una grave violazione dei doveri di diligenza e perizia professionali il fatto che il progetto effettivamente realizzato risulti difforme da quanto asseverato in sede di
presentazione di pratica di agibilità, con particolare riguardo alla larghezza della scala di
collegamento interna, che non risulta sanabile in quanto più stretta del minimo consentito dal
Regolamento Edilizio del comune di Verona. Data la natura tecnica delle difformità e il fatto
che l'architetto abbia formalmente attestato la conformità del progetto, come già
precedentemente esporto, si ritiene che la responsabilità per tali difformità sia da ascrivere univocamente al professionista” (pag. 28).
- In merito alla congruità delle somme indicate in parcella dal professionista e, comunque, i compensi e le somme dovute per l'opera intellettuale prestata:
m. Sulla base delle valutazioni svolte dal CTU (cfr. pag. 32 e ss: parametro di complessità pari a
1, importo dei lavori eseguiti al netto degli importi relativi a progettazione specialistica di altri professionisti e di voci non pertinenti) e del DM 140 del 20.07.2012, il CTU ha calcolato che il compenso dovuto a parte attrice per l'attività svolta è pari ad € 33.225,37 a cui andrà aggiunta l'IVA di legge e il contributo integrativo per la cassa professionale pari al 4%.
In esito alle prove orali, risulta altresì provato che:
9. la nicchia in muratura posta sul terrazzo sovrastante la residenza dei convenuti oggetto della segnalazione del condominio (“il piccolo manufatto abusivo” di cui al doc. 81 memoria ex art. 183
pagina 9 di 16
N. R.G. 3066/21 Trib. Verona co. 6 n. cpc parte attrice) era stata realizzata dal sig. nell'anno 2015 e demolita nel 2016 _2
(interpello e teste su cap 2 memoria parte attrice “confermo” - udienza Testimone_1
25.10.2022);
10. il sig. , avendo le chiavi del cantiere e il libero accesso, dopo la sospensione lavori aveva _2
chiamato il sig. ( ) per eseguire lavori interni sino all'arrivo dei tecnici del CP_7 Per_2
Comune che hanno poi apposto i sigilli (teste udienza 25.10.2022 sul cap 7 memoria CP_7 parte attrice “confermo”);
11. i lavori descritti nei sopralluoghi del 27.4.17 e 12.5.17 – durante sospensione lavori per apposizione sigilli (doc. 120 e 122 memoria ex art. 183 co. 6 n. cpc parte attrice) venivano eseguiti su ordine del e in entrambe le occasioni l'architetto si arrabbiava con il sig. dicendo che _2 Pt_1 _2 avrebbe rinunciato all'incarico (teste udienza 25.10.22 sul cap. 12 memoria parte Testimone_1 attrice “confermo”).
A tali premesse in fatto ne segue in diritto:
Appare opportuno, in via preliminare, premettere l'inquadramento della figura professionale dell'architetto e quelli che sono i suoi doveri deontologici.
In particolare, l'art. 8 del codice deontologico degli architetti, rubricato “Competenza e diligenza”, recita “
1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.
2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.
3. Il Professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza”.
Ai commi 2 e 3 dell'art. 23 (Incarico professionale) del codice deontologico di legge “Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.
3. Il Professionista deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona illecite o illegittime.
4. Il Professionista non deve mai assumere incarichi in condizioni di
incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico”.
Ad onta dell'art. 28 (Cessazione dell'incarico) “
1. Il Professionista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero
condizionarne la condotta.
2. Il Professionista non deve proseguire l'incarico se la condotta o le
richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o
affiancato da altro professionista.
4. Il Professionista deve avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio”.
Dall'affermazione, pur con riferimento alla sfera disciplinare, di tali doveri, deriva una serie di valutazioni, nel caso di specie, di rilievo specifico e di assunte violazioni di ben determinati doveri e obblighi professionali dell'architetto attore nello svolgimento del proprio incarico nei confronti dei convenuti.
Si aggiunga che laddove l'architetto sia progettista e direttore lavori – come nel caso di specie – lo stesso è responsabile sia della corretta progettazione dell'opera, che della vigilanza sull'esecuzione dei lavori e della loro conformità al progetto.
Ebbene, da quanto emerge dalla documentazione amministrativa acquisita in atti, l'elaborato grafico a corredo della prima pratica edilizia, poi archiviata, presentava una serie di carenze ed errori progettuali.
Anche la seconda DIA comprendente la sanatoria con demolizione del piccolo manufatto abusivo presentava degli errori.
La presenza del piccolo manufatto abusivo, sanato contestualmente alla prima variante al progetto,
rappresenta certamente una violazione dei doveri di diligenza del direttore dei lavori.
Benché dalle dichiarazioni rese in sede di interpello dagli stessi convenuti, lo stesso sia stato edificato nell'anno 2015 e quindi prima della presentazione della prima DIA, lo stesso non era presente nelle pagina 11 di 16
N. R.G. 3066/21 Trib. Verona foto allegate alla DIA e ciò è sintomatico di una negligenza del direttore lavori nel controllo di ciò che avveniva sul cantiere a lui affidato.
Così come l'intelaiatura metallica fissata al solaio esistente per l'ampliamento, che parte attrice sostiene essere stata posta su ordine del sig. . _2
Detta circostanza – provata o meno la riconducibilità al – è comunque prova di una mancata _2
vigilanza attiva sull'aderenza dei lavori al progetto approvato e alla normativa applicabile.
In particolare, in relazione all'abuso edilizio - che ha dato origine al procedimento giudiziario nei confronti dell'architetto e dei committenti - si rammenta che l'articolo 29 del D.P.R. 380/2001 – norma di natura amministrativa, ma che ha certamente riflessi sul piano civile - stabilisce chiaramente che la responsabilità per la conformità delle opere costruite grava sul committente, sul costruttore e sul direttore dei lavori.
Quest'ultimo riveste un ruolo di garanzia derivante dal concreto ed effettivo obbligo di vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie poste sotto la sua direzione tecnica.
Ai fini dell'esclusione della responsabilità, è imposto al Direttore dei lavori di dissociarsi esplicitamente dalla condotta illecita altrui, comunicando formalmente ai committenti e alle autorità
competenti eventuali difformità identificate e rinunciando al mandato (Cass., sent. n. 46477/2017 e sent. n. 51343/2014).
Dalla documentazione prodotta non emerge evidenza di alcuna comunicazione formale da parte dell'architetto, volta a segnalare le difformità o a prendere le distanze da esse.
Né l'architetto ha rinunciato al suo incarico e pertanto lo stesso è da considerare co- Pt_1 responsabile insieme ai proprietari ed all'impresa esecutrice della struttura per eventuali danni economici derivanti dall'abuso commesso.
In generale, la responsabilità del direttore dei lavori si estende a tutte le fasi del cantiere, dalla preparazione al completamento dell'opera. Il direttore dei lavori deve controllare che gli interventi siano effettuati nel rispetto delle normative vigenti e del progetto approvato. In caso di irregolarità,
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona deve prendere tempestivamente le misure necessarie per sanarle, inclusa la sospensione dei lavori, se necessario.
In tal senso, la Corte di Cassazione Civile, Sez.2^ 14/03/2019 (Ud. 11/01/2019), Ordinanza n.7336 “In materia di vigilanza urbanistica, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez.
2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)”.
La responsabilità per le realizzazioni difformi è ascrivibile, pertanto, anche in via principale all'architetto in quanto è compito del direttore lavori controllare le misure in cantiere e Pt_1
verificare che esse siano conformi al progetto autorizzato.
D'altra parte, anche il committente ha l'obbligo di informarsi e di rispettare leggi e regolamenti, benchè privo di competenze specifiche.
Nel caso di specie, la violazione normativa era palese e facilmente comprensibile anche da individui privi di competenze specifiche, dal momento che è stata modificata la forma dell'edificio mediante un ampliamento e sono state apportate significative modifiche alla struttura portante integrando i pannelli in legno con una struttura metallica.
Tant'è che gli stessi convenuti sono stati destinatari del procedimento penale.
Peraltro, è emerso in corso di causa come i committenti-convenuti si siano ingeriti nell'esecuzione dei lavori, anche non rispettando la sospensione dei lavori imposta dal Comune.
Alla luce di tali considerazioni, verificato comunque il completamento dell'incarico eseguito, la compiuta realizzazione dell'opera, riscontrate - tuttavia - in sede di sopralluogo, eseguito il 06 dicembre 2023, del CTU alla presenza dei Consulenti di Parte e dei Procuratori Legali delle rispettive pagina 13 di 16
N. R.G. 3066/21 Trib. Verona parti, alcune discordanze tra l'opera eseguita ed il progetto approvato, ritiene questo Giudice che i committenti siano parimenti e per pari grado corresponsabili per le violazioni e difformità riscontrate,
con la conseguenza che, non potendo il contratto essere risolto per essere stato già compiutamente eseguita la parte dell'attore, e dovendo essere riconosciute per l'opera professionale comunque prestata,
le somme infra determinate - pur ridotte per i motivi evidenziati in fatto e nella parte che segue - ed assunta comunque la pari corresponsabilità delle parti nella causazione dei danni patrimoniali, come pure parimenti in motivazione determinati, vanno riconosciute, e quindi compensate nei limiti seguenti,
le rispettive pretese al compenso del professionista ed al risarcimento dei danni alla parte committente.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono, quindi, ad un parziale accoglimento della domanda dell'attore, il cui corrispettivo, va rideterminato - sulla base di quanto già esposto in fatto in relazione alle motivazioni del CTU per il calcolo del compenso qui richiamate per relationem ed in quanto immuni da vizi di logicità e congruità (punto m), nonchè tenuto conto della effettiva utilità dell'opera - in complessivi € 33.225,37 oltre IVA e cpa 4%, e, pertanto , nell'importo complessivo, oneri compresi, di 41.863,01
Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni svolta da parte convenuta, questo Giudice,
facendo proprie le conclusioni svolte dal CTU (cfr. pag. 28 e ss) ritiene quanto segue.
Il progetto di ampliamento è stato realizzato con l'intenzione di affittare i locali ottenuti per locazioni brevi/turistiche. In punto, si osserva come il danno da lucro cessante non risulti provato: nulla è stato dai convenuti dedotto in merito al mancato guadagno che gli stessi avrebbero potuto conseguire laddove l'arch. avesse eseguito il proprio incarico con la dovuta diligenza, né tantomeno è Pt_1 desumibile da elementi indiziari, atteso come l'attività di affittacamere non era ancora operativa e non vi è un preciso cronoprogramma dei lavori che potrebbe fornire una data a cui riferire un teorico ritardo sul completamento dell'opera, sicchè la liquidazione di tale voce di danno, lungi che effettuata sulla base di un criterio equitativo si tradurrebbe in esercizio di mero arbitrio da parte del Giudice.
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona Quanto al danno emergente, e quindi ai danni subiti da parte convenuta come conseguenza dell'ampliamento edificato dapprima in difformità, poi sanato con il Permesso di Costruire n.
06.03/005578/2017, si rileva come:
m. la lettera di rilascio del permesso in sanatoria contenga la richiesta di pagamento di complessivi
€ 3.272,36, di cui € 1.720,18 effettivamente legati alla sanatoria (€ 1.520,18 di sanzione ed €
200,00 di diritti fissi per il sopralluogo del 27/04/2017) ed € 1.552,18 riguardano gli oneri di urbanizzazione relativi alla costruzione in ampliamento, che sarebbero stati comunque da versare indipendentemente dalla difformità.
n. l'ammenda di € 4.250,00 cadauno a seguito del decreto penale di condanna per la costruzione abusiva concerne la responsabilità personale dei sig.ri e deve essere ascritta alla _2 CP_1 imputabilità dell'operato dell'attore per pari grado e conseguentemente per l'importo omnicomprensivo di € 4250;
Relativamente alle difformità riscontrate dal CTU su quanto realizzato rispetto al progetto finale presentato, sono quantificabili le seguenti spese che i convenuti dovrebbero sostenere per regolarizzare la situazione:
- Presentazione di istanza di sanatoria per la regolarizzazione posizione delle partizioni interne e scala interna non conformi al progetto, incluso relativo aggiornamento catastale, stimabile in €
(2.500,00 + iva =) 3050;
- Demolizione e ricostruzione della scala in conformità alla norma comunale e al progetto approvato, con relativo taglio e ripristino del solaio e delle finiture, stimabile in € (6.000,00 + iva =)
8640;00
- Sanzione amministrativa per sanatoria: € 1.000,00.
In sintesi, le conseguenze economiche negative direttamente derivanti dalle violazioni dei doveri professionali da parte dell'attore si quantificano come segue:
- € 1.720,18 + € 2.500,00 + € 6.000,00 + € 1.000,00, il tutto per un totale di € 10.704,13 oltre
IVA di legge sull'importo di € 8.500,00 (per € 1870) e così per complessivi € 12.574,15
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N. R.G. 3066/21 Trib. Verona Nulla è stato ritualmente provato in atti in relazione alla somma di € 10.400,00 richiesta dai convenuti a restituzione di somme versate all'arch. già a titolo di acconto sul compenso dovuto, la cui Pt_1
richiesta va pertanto respinta.
Ponendo in compensazione le diverse partite (compenso€ 41.863,01 – spese di ripristino € 12.574,15/2
- 6287,07), parte convenuta dovrà corrispondere all'arch. a titolo di compenso per l'attività Pt_1
svolta, al netto delle spese necessarie per la regolarizzazione delle difformità attualmente esistente nell'immobile, la somma di € 35.975,93 (già comprensiva di IVA e cpa 4%).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU come liquidate in decreto in atti si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e per parti uguali nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, effettuata la compensazione derivante dal reciproco accoglimento delle domande nei limiti di cui in motivazione, così provvede:
a) dichiara tenuti condanna i convenuti, e , a _2 CP_1
corrispondere, in solido tra loro, a parte attrice, la somma di € Parte_1
35.975,93, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in data 7.7.25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona.
il Giudice
Dott. Chiavegatti Francesco
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