Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 5785
CASS
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Accolto
    Qualificazione del contratto come traslativo della proprietà

    La Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto ricondurre a valida datio in solutum la modalità del pagamento con assegno in sostituzione del trasferimento dell'appartamento, in difetto della forma scritta ad substantiam necessaria ex art. 1350 n. 1 cod. civ. Ha rinviato la causa per rivalutare la vicenda delle obbligazioni reciprocamente assunte.

  • Rigettato
    Assegno consegnato in garanzia del trasferimento della proprietà

    La Corte d'appello ha ritenuto che l'assegno fosse stato consegnato in garanzia del trasferimento della proprietà dell'appartamento e che IO OZ dovesse restituire l'importo incassato senza titolo. La Cassazione ha cassato questa decisione, ritenendo che l'emissione di un assegno a garanzia di un debito sia contraria a norme imperative e che il relativo patto sia nullo, con la conseguenza che l'assegno vale come promessa di pagamento e spetta all'emittente dimostrare l'inesistenza del debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 5785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5785
    Data del deposito : 13 marzo 2026

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