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Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 1852/2024 R.G. proposto da: COZ ELIO, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Conti;
-ricorrente- contro EDIL P.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Villi Piccolo;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 1243/2023 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 6-6-2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-2- 2026 dal consigliere LI NO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. Maurizio Conti per il ricorrente e l’avv. Villi Piccolo per la controricorrente. OGGETTO: emissione di assegno in garanzia RG. 1852/2024 P.U. 26-2-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 5785 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 13/03/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 203/2012 il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Portogruaro ha accolto la domanda di IO OZ, il quale aveva agito deducendo che Edil P.R. s.r.l. era inadempiente all’obbligazione assunta con contratto sottoscritto il 16-11-1999, con il quale aveva ottenuto il trasferimento della proprietà di terreno edificabile a fronte del pagamento di Lire 50.000.000 e dell’impegno al trasferimento della proprietà di una unità del fabbricato da costruire;
per l’effetto ha condannato Edil P.R. s.r.l. a trasferire a favore dell’attore ex art. 2932 cod. civ. la proprietà di immobile sito in RP e ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta, di restituzione dell’importo di euro 77.468,00 e di pagamento di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per avere redatto, in qualità di geometra, progetto di ristrutturazione erroneo. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2850/2015, ha rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ.; ha dichiarato che la scrittura privata del 16-11-1999, sulla quale era fondata la domanda attorea, era contratto traslativo della proprietà e non contratto preliminare, per cui la società appellante aveva adempiuto a quel contratto con una prestazione diversa in luogo dell’adempimento dell’obbligo di consegna dell’appartamento in permuta di cui al contratto in questione, rappresentata dalla consegna a IO OZ di assegno bancario di euro 77.468,50, regolarmente incassato;
ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, in mancanza di prova dell’inadempimento del geometra. Il ricorso proposto da IO OZ è stato deciso dalla Cassazione con sentenza n. 17810/2021 depositata il 22-6-2021. La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente aveva negato che la domanda e il contratto intercorso tra le parti 3 avessero a oggetto un contratto immediatamente traslativo della proprietà. Ha accolto il terzo motivo di ricorso, osservando che «La Corte territoriale, nell’esaminare la complessiva vicenda fattuale e considerando gli elementi probatori acquisiti, ha ravvisato, con la sentenza qui impugnata, la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 1197 c.c., ritenendo in proposito che l’incasso dell’assegno di euro 77.468,50 da parte del OZ aveva fatto sì che l’obbligazione della Edil P.R. si fosse estinta, anziché con la consegna dell’appartamento di cui al contratto del 16 novembre 1999, con una prestazione diversa, ovvero, per l’appunto, con l’intervenuto pagamento -da imputarsi al saldo della prestazione- a mezzo di assegno, regolarmente incassato, da intendersi, perciò, produttivo dell’effetto liberatorio della controricorrente dall’obbligazione discendente a suo carico dal menzionato contratto, adempiuta, quindi, con modalità solutoria rispetto alla quale si sarebbe dovuto ritenere sussistente il consenso manifestato in forma tacita dal OZ»; ha rilevato che, in difetto della forma scritta ad substantiam necessaria ex art. 1350 n. 1 cod. civ., «la Corte di appello non avrebbe potuto ricondurre a una valida datio in solutum la modalità del pagamento con assegno da parte della società controricorrente (rimanendo, perciò, impregiudicata la valutazione della sua effettiva imputazione in sede di rinvio) in sostituzione del trasferimento dell’appartamento in favore del OZ (previsto in contratto a titolo di parziale permuta immobiliare)»; infine, ha dichiarato che «il giudice del rinvio dovrà -pur rimanendo confermata la qualificazione del controverso contratto come contratto definitivo- rivalutare, nella sua globalità, la vicenda intercorsa tra le parti con riferimento alle obbligazioni reciprocamente assunte e ai correlativi adempimenti e/o inadempimenti, assumendo le conseguenti statuizioni circa la sorte del contratto stesso». 4 2. A seguito di riassunzione, la Corte d’appello di Venezia ha pronunciato sentenza n. 1243/2023 depositata il 6-6-2023. In accoglimento della domanda di IO OZ, ha dichiarato che lo stesso era divenuto proprietario, dal momento dell’ultimazione del fabbricato, dell’appartamento oggetto della scrittura privata. In accoglimento della domanda riconvenzionale della società, ha condannato IO OZ a restituire l’importo di euro 77.468,50, in quanto da lui trattenuto senza titolo;
ha escluso che il denaro fosse stato corrisposto per retribuire prestazioni professionali del geom. OZ, perché mai il geometra aveva inviato una parcella di Lire 150.000.000 o un resoconto di prestazioni professionali che giustificasse la pretesa di compenso di quell’importo e solo dopo l’incasso dell’assegno il geometra aveva emesso fatture di importo pari alla somma indicata nell’assegno incassato, con causale generica relativa a prestazioni professionali;
l’assegno sostituiva un precedente assegno di Lire 150.000.000, consegnato in luogo della fideiussione prevista nel contratto, che doveva garantire il trasferimento dell’appartamento e che non era stata rilasciata;
la sostituzione di un primo assegno in lire con un secondo in euro era provata dalla deposizione del teste Zanutta;
se l’assegno fosse stato consegnato in pagamento, non si sarebbe spiegato perché IO OZ avesse atteso il 1°-12-2003 per incassarlo, poco dopo che il fabbricato era stato ultimato senza che la controparte gli avesse trasferito la proprietà dell’appartamento. Quindi la sentenza ha concluso che, seppure non poteva dubitarsi che il geom. OZ aveva svolto attività a favore della società in vari cantieri, rimaneva indimostrato che l’assegno fosse stato dato in corrispettivo per tale attività; i fatti deponevano nel senso che l’assegno era stato consegnato in garanzia del trasferimento della proprietà dell’appartamento; inoltre, il geometra non aveva chiesto l’accertamento di un suo diritto al compenso per prestazioni professionali, non aveva chiesto il 5 pagamento e neppure aveva eccepito la compensazione del debito restitutorio sorto dall’incasso dell’assegno ricevuto in garanzia con l’asserito credito professionale. 3. Avverso la sentenza IO OZ ha proposto tempestivo ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Edil P.R. s.r.l. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 26-2-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo, relativo all’accertamento eseguito dalla stessa Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 1332/2020, resa nel separato giudizio tra le stesse parti, in ordine all’esistenza di credito per prestazioni professionali del geometra nei confronti della società per l’importo di euro 162.876,79, al netto dell’acconto di euro 77.468,50, del quale si era tenuto conto;
il ricorrente dà atto di avere prodotto la sentenza unitamente alle note d’udienza datate 30-12-2021 e che, seppure quella sentenza non era passata in giudicato in quanto Edil P.R. s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione, la sentenza integrava fatto decisivo per il giudizio, in quanto aveva accertato il credito per le prestazioni professionali in capo al geometra. Nella memoria illustrativa, il ricorrente dichiara anche che la sentenza n. 1332/2020 della Corte d’appello di Venezia è passata in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da Edil P.R. s.r.l., con ordinanza n. 27570/2024 della Suprema Corte. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1 e 2 r.d. 1736/1933 e art. 1343 cod. civ., per avere la sentenza ritenuto che l’assegno avesse 6 funzione di garanzia del trasferimento della proprietà dell’appartamento, senza considerare che l’assegno non può essere emesso a garanzia di un debito e che il relativo patto è nullo, con la conseguenza che l’assegno vale come promessa di pagamento, comunque può essere portato all’incasso in qualsiasi momento dal portatore e spetta all’emittente dimostrare l’inesistenza del debito. 3.Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha dichiarato che l’assegno era stato emesso a garanzia dell’obbligazione di trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare e perciò IO OZ doveva restituire l’importo dell’assegno, che aveva riscosso e tratteneva senza titolo. In questo modo, la sentenza non ha considerato che l’emissione di assegno in bianco o postdatato per realizzare il fine di garanzia -nel senso che è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia alla propria obbligazione e nel frattempo rimane nelle mani del creditore come titolo esecutivo da fare valere in caso di inadempimento- è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 r.d. 1736/1933; per questo, dà necessariamente luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ.; con la conseguenza che, a fronte della nullità del patto di garanzia, l’assegno può valere come promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ. (Cass. Sez. 1, 24-5-2016 n. 10710; Cass. Sez. 3, 22-11-2013 n. 26232; Cass. Sez. 3, 15-9-1998 n. 9181; Cass. Sez. 2, 19-4-1995 n. 4368). La presunzione iuris tantum ex art. 1988 cod. civ. del rapporto fondamentale diverso dal rapporto di garanzia nullo comporta che la Corte d’appello non potesse neppure fondare la pronuncia di condanna alla restituzione dell’importo di cui all’assegno sul dato che il percettore 7 dell’assegno non avesse dato la prova del proprio diritto al compenso per le prestazioni professionali svolte;
ciò perché, in forza dell’inversione dell’onere della prova del rapporto fondamentale, secondo la disciplina dell’art. 1988 cod. civ., spettava alla controparte emittente l’assegno dimostrare l’inesistenza del rapporto fondamentale. 4. Ne consegue che è assorbito il primo motivo di ricorso, trattandosi di questione che dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio con riferimento a quanto esposto con riguardo al secondo motivo e alla luce della sentenza n. 1332/2020 della stessa Corte d’appello di Venezia, passata in giudicato, circa l’accertamento del credito per prestazioni professionali del geometra eseguite in favore della controricorrente. 5. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26-2-2026. Consigliere estensore Presidente LI NO LE AS
-ricorrente- contro EDIL P.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Villi Piccolo;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 1243/2023 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 6-6-2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-2- 2026 dal consigliere LI NO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. Maurizio Conti per il ricorrente e l’avv. Villi Piccolo per la controricorrente. OGGETTO: emissione di assegno in garanzia RG. 1852/2024 P.U. 26-2-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 5785 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 13/03/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 203/2012 il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Portogruaro ha accolto la domanda di IO OZ, il quale aveva agito deducendo che Edil P.R. s.r.l. era inadempiente all’obbligazione assunta con contratto sottoscritto il 16-11-1999, con il quale aveva ottenuto il trasferimento della proprietà di terreno edificabile a fronte del pagamento di Lire 50.000.000 e dell’impegno al trasferimento della proprietà di una unità del fabbricato da costruire;
per l’effetto ha condannato Edil P.R. s.r.l. a trasferire a favore dell’attore ex art. 2932 cod. civ. la proprietà di immobile sito in RP e ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta, di restituzione dell’importo di euro 77.468,00 e di pagamento di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per avere redatto, in qualità di geometra, progetto di ristrutturazione erroneo. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2850/2015, ha rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ.; ha dichiarato che la scrittura privata del 16-11-1999, sulla quale era fondata la domanda attorea, era contratto traslativo della proprietà e non contratto preliminare, per cui la società appellante aveva adempiuto a quel contratto con una prestazione diversa in luogo dell’adempimento dell’obbligo di consegna dell’appartamento in permuta di cui al contratto in questione, rappresentata dalla consegna a IO OZ di assegno bancario di euro 77.468,50, regolarmente incassato;
ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, in mancanza di prova dell’inadempimento del geometra. Il ricorso proposto da IO OZ è stato deciso dalla Cassazione con sentenza n. 17810/2021 depositata il 22-6-2021. La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente aveva negato che la domanda e il contratto intercorso tra le parti 3 avessero a oggetto un contratto immediatamente traslativo della proprietà. Ha accolto il terzo motivo di ricorso, osservando che «La Corte territoriale, nell’esaminare la complessiva vicenda fattuale e considerando gli elementi probatori acquisiti, ha ravvisato, con la sentenza qui impugnata, la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 1197 c.c., ritenendo in proposito che l’incasso dell’assegno di euro 77.468,50 da parte del OZ aveva fatto sì che l’obbligazione della Edil P.R. si fosse estinta, anziché con la consegna dell’appartamento di cui al contratto del 16 novembre 1999, con una prestazione diversa, ovvero, per l’appunto, con l’intervenuto pagamento -da imputarsi al saldo della prestazione- a mezzo di assegno, regolarmente incassato, da intendersi, perciò, produttivo dell’effetto liberatorio della controricorrente dall’obbligazione discendente a suo carico dal menzionato contratto, adempiuta, quindi, con modalità solutoria rispetto alla quale si sarebbe dovuto ritenere sussistente il consenso manifestato in forma tacita dal OZ»; ha rilevato che, in difetto della forma scritta ad substantiam necessaria ex art. 1350 n. 1 cod. civ., «la Corte di appello non avrebbe potuto ricondurre a una valida datio in solutum la modalità del pagamento con assegno da parte della società controricorrente (rimanendo, perciò, impregiudicata la valutazione della sua effettiva imputazione in sede di rinvio) in sostituzione del trasferimento dell’appartamento in favore del OZ (previsto in contratto a titolo di parziale permuta immobiliare)»; infine, ha dichiarato che «il giudice del rinvio dovrà -pur rimanendo confermata la qualificazione del controverso contratto come contratto definitivo- rivalutare, nella sua globalità, la vicenda intercorsa tra le parti con riferimento alle obbligazioni reciprocamente assunte e ai correlativi adempimenti e/o inadempimenti, assumendo le conseguenti statuizioni circa la sorte del contratto stesso». 4 2. A seguito di riassunzione, la Corte d’appello di Venezia ha pronunciato sentenza n. 1243/2023 depositata il 6-6-2023. In accoglimento della domanda di IO OZ, ha dichiarato che lo stesso era divenuto proprietario, dal momento dell’ultimazione del fabbricato, dell’appartamento oggetto della scrittura privata. In accoglimento della domanda riconvenzionale della società, ha condannato IO OZ a restituire l’importo di euro 77.468,50, in quanto da lui trattenuto senza titolo;
ha escluso che il denaro fosse stato corrisposto per retribuire prestazioni professionali del geom. OZ, perché mai il geometra aveva inviato una parcella di Lire 150.000.000 o un resoconto di prestazioni professionali che giustificasse la pretesa di compenso di quell’importo e solo dopo l’incasso dell’assegno il geometra aveva emesso fatture di importo pari alla somma indicata nell’assegno incassato, con causale generica relativa a prestazioni professionali;
l’assegno sostituiva un precedente assegno di Lire 150.000.000, consegnato in luogo della fideiussione prevista nel contratto, che doveva garantire il trasferimento dell’appartamento e che non era stata rilasciata;
la sostituzione di un primo assegno in lire con un secondo in euro era provata dalla deposizione del teste Zanutta;
se l’assegno fosse stato consegnato in pagamento, non si sarebbe spiegato perché IO OZ avesse atteso il 1°-12-2003 per incassarlo, poco dopo che il fabbricato era stato ultimato senza che la controparte gli avesse trasferito la proprietà dell’appartamento. Quindi la sentenza ha concluso che, seppure non poteva dubitarsi che il geom. OZ aveva svolto attività a favore della società in vari cantieri, rimaneva indimostrato che l’assegno fosse stato dato in corrispettivo per tale attività; i fatti deponevano nel senso che l’assegno era stato consegnato in garanzia del trasferimento della proprietà dell’appartamento; inoltre, il geometra non aveva chiesto l’accertamento di un suo diritto al compenso per prestazioni professionali, non aveva chiesto il 5 pagamento e neppure aveva eccepito la compensazione del debito restitutorio sorto dall’incasso dell’assegno ricevuto in garanzia con l’asserito credito professionale. 3. Avverso la sentenza IO OZ ha proposto tempestivo ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Edil P.R. s.r.l. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 26-2-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo, relativo all’accertamento eseguito dalla stessa Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 1332/2020, resa nel separato giudizio tra le stesse parti, in ordine all’esistenza di credito per prestazioni professionali del geometra nei confronti della società per l’importo di euro 162.876,79, al netto dell’acconto di euro 77.468,50, del quale si era tenuto conto;
il ricorrente dà atto di avere prodotto la sentenza unitamente alle note d’udienza datate 30-12-2021 e che, seppure quella sentenza non era passata in giudicato in quanto Edil P.R. s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione, la sentenza integrava fatto decisivo per il giudizio, in quanto aveva accertato il credito per le prestazioni professionali in capo al geometra. Nella memoria illustrativa, il ricorrente dichiara anche che la sentenza n. 1332/2020 della Corte d’appello di Venezia è passata in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da Edil P.R. s.r.l., con ordinanza n. 27570/2024 della Suprema Corte. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1 e 2 r.d. 1736/1933 e art. 1343 cod. civ., per avere la sentenza ritenuto che l’assegno avesse 6 funzione di garanzia del trasferimento della proprietà dell’appartamento, senza considerare che l’assegno non può essere emesso a garanzia di un debito e che il relativo patto è nullo, con la conseguenza che l’assegno vale come promessa di pagamento, comunque può essere portato all’incasso in qualsiasi momento dal portatore e spetta all’emittente dimostrare l’inesistenza del debito. 3.Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha dichiarato che l’assegno era stato emesso a garanzia dell’obbligazione di trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare e perciò IO OZ doveva restituire l’importo dell’assegno, che aveva riscosso e tratteneva senza titolo. In questo modo, la sentenza non ha considerato che l’emissione di assegno in bianco o postdatato per realizzare il fine di garanzia -nel senso che è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia alla propria obbligazione e nel frattempo rimane nelle mani del creditore come titolo esecutivo da fare valere in caso di inadempimento- è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 r.d. 1736/1933; per questo, dà necessariamente luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ.; con la conseguenza che, a fronte della nullità del patto di garanzia, l’assegno può valere come promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ. (Cass. Sez. 1, 24-5-2016 n. 10710; Cass. Sez. 3, 22-11-2013 n. 26232; Cass. Sez. 3, 15-9-1998 n. 9181; Cass. Sez. 2, 19-4-1995 n. 4368). La presunzione iuris tantum ex art. 1988 cod. civ. del rapporto fondamentale diverso dal rapporto di garanzia nullo comporta che la Corte d’appello non potesse neppure fondare la pronuncia di condanna alla restituzione dell’importo di cui all’assegno sul dato che il percettore 7 dell’assegno non avesse dato la prova del proprio diritto al compenso per le prestazioni professionali svolte;
ciò perché, in forza dell’inversione dell’onere della prova del rapporto fondamentale, secondo la disciplina dell’art. 1988 cod. civ., spettava alla controparte emittente l’assegno dimostrare l’inesistenza del rapporto fondamentale. 4. Ne consegue che è assorbito il primo motivo di ricorso, trattandosi di questione che dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio con riferimento a quanto esposto con riguardo al secondo motivo e alla luce della sentenza n. 1332/2020 della stessa Corte d’appello di Venezia, passata in giudicato, circa l’accertamento del credito per prestazioni professionali del geometra eseguite in favore della controricorrente. 5. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26-2-2026. Consigliere estensore Presidente LI NO LE AS