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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2024, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssaMaria Teresa LATELLA Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice dott.ssa Elisa Romano Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3153 /2023, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/09/1975.
Con il patrocinio dell'Avv. GALLO LEONARDO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GALLO LEONARDO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 CP_1
, premesso in essersi uniti in matrimonio in Zelo UO CO l'1.10.2005, di essere
[...] separati in forza di decreto di omologazione della separazione consensuale, emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.9.2023, hanno chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate.
1. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
2. i medesimi rinunziano reciprocamente a pretese future in relazione ai rispettivi trattamenti di fine rapporto lavorativo essendo ambedue destinatari della detta prestazione economica a cessazione del proprio contratto di lavoro;
Pag. 1 3. spese legali compensate.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e sottostanti diverse esigenze.
La domanda congiunta dei coniugi può dunque essere recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Zelo UO CO (LO) in data 1.10.2005 (trascritto nei
[...] CP_1 registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 4, parte 1, anno 2005); OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 12/03/2024 Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssaMaria Teresa LATELLA Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice dott.ssa Elisa Romano Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3153 /2023, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/09/1975.
Con il patrocinio dell'Avv. GALLO LEONARDO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GALLO LEONARDO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 CP_1
, premesso in essersi uniti in matrimonio in Zelo UO CO l'1.10.2005, di essere
[...] separati in forza di decreto di omologazione della separazione consensuale, emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.9.2023, hanno chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate.
1. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
2. i medesimi rinunziano reciprocamente a pretese future in relazione ai rispettivi trattamenti di fine rapporto lavorativo essendo ambedue destinatari della detta prestazione economica a cessazione del proprio contratto di lavoro;
Pag. 1 3. spese legali compensate.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e sottostanti diverse esigenze.
La domanda congiunta dei coniugi può dunque essere recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Zelo UO CO (LO) in data 1.10.2005 (trascritto nei
[...] CP_1 registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 4, parte 1, anno 2005); OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 12/03/2024 Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano
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