Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Solimando e Silvia Solimando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l’annullamento
della determinazione INPS datata 16.08.2020, numero pratica -OMISSIS-, avente ad oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio in favore del ricorrente;
per l'accertamento
del diritto alla riliquidazione della suddetta provvidenza economica con inclusione, nella relativa base di calcolo, dell'incremento stipendiale disciplinato - per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile - dall'art. 6 bis D.L. n. 387 del 21 settembre 1987, convertito in legge 472/1987 e del conseguente obbligo - a carico dell'Istituto Previdenziale - di corrispondere in suo favore gli importi differenziali sulla somma già riconosciuta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa ON CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Premette in fatto il ricorrente di essere ex assistente capo coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio a domanda il 27.05.2018 all'età di 57 anni, avendo maturato un'anzianità contributiva utile a pensione di anni 42.
Ritenendo non conforme alla normativa di settore la liquidazione in suo favore del trattamento di fine servizio, riferisce di avere, con lettera diffida inoltrata a mezzo pec del 11.03.2022, diffidato sia l'Istituto Previdenziale che l'Amministrazione di appartenenza alla riliquidazione, per quanto di rispettiva competenza, del predetto trattamento di fine servizio con inclusione, nella base retributiva di riferimento, del beneficio stipendiale di cui all'art. 6 bis, d.l. 387/1987, anche alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato in materia (sentenza n. 1231/2019). L'Istituto Previdenziale ha respinto l'istanza con nota del 14.03.2022, rappresentando la configurabilità del diritto solo in capo agli iscritti collocati a riposo per età, invalidità o decesso, mentre nessuna risposta è pervenuta da parte del Ministero della Giustizia.
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 27 settembre 2022, deduce, pertanto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387 del 21.09.1987 (convertito dalla Legge n. 472 del 1987, come modificato dall'art. 21 della l. 232/1990), in quanto la norma violata al comma 2, prevede testualmente che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.”.
Chiede, conclusivamente, l’accertamento del diritto a beneficiare – sul trattamento di fine servizio - degli scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, con corrispondente incremento della base retributiva nella misura del 15% e liquidazione in suo favore dell'importo differenziale spettante a tale titolo.
Si è costituito con atto di mera forma l’Avvocatura generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero della giustizia
Si è costituito, altresì, l’Istituto previdenziale intimato con memoria difensiva con cui ha eccepito l’infondatezza della domanda in quanto l'indennità di buonuscita ha una funzione previdenziale e non costituisce una forma di retribuzione differita; pertanto, essendo il Fondo di previdenza che la eroga, alimentato anche dai contributi degli stessi iscritti, ed essendo gestito e amministrato non dal datore di lavoro (Stato), ma dall’Ente previdenziale, sarebbe imprescindibile il nesso sinallagmatico che intercorre tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella. Ad escludere, poi, la spettanza del reclamato diritto militerebbe l’assenza di un puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla. Chiede pertanto il rigetto del ricorso, siccome infondato, aggiungendo che anche sotto altro profilo il ricorrente non può accedere al chiesto beneficio per intervenuta decadenza, in quanto non ha presentato la domanda entro i termini previsti dalla norma (non oltre il 30.06 dell’anno nel quale si maturano entrambi i requisiti di anzianità temporale).
All’udienza straordinaria del 17 aprile 2026 il ricorso, sulla richiesta depositata dai difensori del ricorrente in data 9 aprile 2026, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
La domanda del ricorrente, già appartenuto ai ruoli della Polizia Penitenziaria, rientra nell’ambito di applicazione dell’invocata norma, la quale fa espresso riferimento alle Forze di Polizia e a al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, tra le quali rientra la Polizia Penitenziaria, ai sensi dell’art. 16, l. n. 121/1981.
Tanto precisato, osserva il Collegio che l’estensione del beneficio dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), c.d. indennità di buonuscita, per i congedati a domanda già appartenenti a Forze di polizia, è già stata oggetto di plurime pronunce del giudice amministrativo, ai cui principi si intende fare integrale richiamo ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, 2826/2023, nonché C.G.A.R.S. n. 209/2023).
Come affermato dal giudice di appello con la decisione 14 dicembre 2023, n. 10823, la disposizione di cui all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che attribuiva i sei scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, estesa «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati » nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda, è da ritenersi abrogata a seguito dell’abrogazione della novella allo stesso, attuata con l’art. 11 della l. n. 231/1990.
Così si è espresso sullo specifico punto il giudice di appello: “ Il Collegio non ritiene, infatti, che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente, faccia rivivere quest’ultima nella sua versione originaria. Pertanto, così come sostenuto dagli appellanti nel primo motivo di appello, «si deve ritenere che il C.o.m., nell’abrogare l’art. 11 legge n.231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, richiamata dalla difesa dell’Inps a proposito della norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale. ” (v. ancora C.G.A.R.S., n. 209/2023, cit. supra).
Peraltro, la nozione di Forze di polizia di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d. P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del1981, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza», è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987.
Il d. P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica «al personale dei ruoli della Polizia di Stato» (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia.
Quanto alla obiezione propugnata dall’Ente previdenziale, è stato considerato che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1, con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2, con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. La norma cioè, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della sua formulazione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]») e dal riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n.503/1992, che riguarda l’importo della pensione. Esso pertanto non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987 (così Cons. St., II, 14 dicembre 2023, n. 10823).
Tanto chiarito sull’applicabilità dell’invocata normativa, ritiene il Collegio che la pretesa di parte ricorrente non può nemmeno essere astrattamente disconosciuta, come sostiene l’Ente previdenziale, in ragione del fatto che la domanda di collocamento in quiescenza «deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità», non essendo il termine in discorso qualificato come perentorio dalla legge e non essendo prevista, per il caso in cui esso venga superato, alcuna decadenza (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2982; sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470).
Pertanto, in applicazione di tali consolidati principi anche al caso di specie, la domanda introdotta dal ricorrente è fondata, considerato che ha pacificamente prestato servizio nella Polizia Penitenziaria e, alla data del collocamento in quiescenza, aveva maturato ai fini pensionistici, come sopra accennato, 42 anni di servizio utile e 57 anni di età.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione delle indennità di buonuscita già erogata mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Deve, peraltro, essere precisato che sulle relative somme vanno corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13624).
Le spese di lite seguono la soccombenza, ponendole a carico del solo Ente previdenziale, e sono liquidate, come in dispositivo, in favore dei difensori del ricorrente che si sono dichiarati anticipatari; sono compensate nei confronti del resistente Ministero, cui, peraltro, non può essere imputata alcuna condotta utile per i fini in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, nei termini di cui in motivazione;
- condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle somme conseguentemente dovute, maggiorate degli interessi legali.
Condanna inoltre l’I.N.P.S., al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv. ti Emilio Solimando e Silvia Solimando che si sono dichiarati antistatari; spese compensate nei confronti del Ministero della giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON CA |
IL SEGRETARIO