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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2687.2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. AN Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2687/2025, promossa con ricorso depositato il 29/05/2025 da:
1) Parte_1
Nata a LE (Mi) il 13.04.1947 cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Cristina Colombo
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Mariella Sabatelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LE (Mi), in data 11.01.1973 (anno 1973, atto n. 11, parte II, serie A)
□ senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.05.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1 • dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_4 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
• ordinare al Comune di LE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, sita a LE (Mi), via Mazzini n.
11, rimane assegnata alla signora con quanto l'arreda; il signor che, con Parte_1 Parte_2 il consenso della moglie, si è già trasferito altrove, provvederà ad asportare i propri beni ed effetti personali entro un mese dalla sentenza di separazione. Le spese ordinarie restano a carico della sig.ra la quale le sta sostenendo in via esclusiva a far tempo dal mese di aprile 2025, e che Pt_1 provvederà altresì alla voltura a proprio nome delle utenze domestiche entro un mese dal deposito del presente ricorso.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) il signor si impegna a trasferire a titolo gratuito alla signora la Parte_2 Parte_1 propria quota di proprietà degli immobili siti in LE (Mi) e precisamente:
- Comune di LE, via Giuseppe Mazzini, piano S1, foglio 14, particella 478, subalterno 11, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, rendita euro 49,58;
- Comune di LE, via Giuseppe Mazzini n. 17, piano 1-6, foglio 14, particella 301, subalterno
18, categoria A/3, classe 4, consistenza 4 vani, superficie 62 mq, rendita euro 402,84;
- Comune di LE, via Giuseppe Mazzini piano S1, foglio 14, particella 301, subalterno 28, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, rendita euro 49,58;
- Comune di LE, via Giuseppe Mazzini n. 17, scala U piano 1-6, foglio 14, particella 301, subalterno 4, categoria A/3, classe 4, consistenza 4 vani, superficie 64 mq, rendita euro 402,84 (cfr. doc. 4-6);
4) la signora si impegna contestualmente a trasferire a titolo gratuito al signor Parte_1
la propria quota di proprietà degli immobili siti in Gallarate (Va) e precisamente: Parte_2
- Comune di Gallarate, Sez. Urb, CE foglio 6 particella 779, subalterno 13 - particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Gallarate, foglio 9, particella 554, 774,775, 776, 777, 778, 779, 781, 782,
2 1343 e 1344- via Vittorio Arconti n. 34 piano T, categoria C/2, classe 7, consistenza 16 mq, superficie
20 mq, rendita euro 40,49;
- Comune di Gallarate Sez. Urb. CE foglio 6 particella 783, subalterno 19, via Vittorio Arconti n. 32 piano T, categoria C/1, classe 12, consistenza 27 mq, superficie 42 mq, rendita euro 899,41;
- Comune di Gallarate Sez. Urb. CE foglio 6 particella 783, subalterno 22, via Vittorio Arconti n. 32 piano T, categoria C/1, classe 12, consistenza 26 mq, superficie 32 mq, rendita euro 866,10 (cfr. doc.
5-7); gli atti notarili verranno stipulati entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, presso il Notaio di Busto Arsizio. Le spese notarili del trasferimento saranno Persona_1 divise al 50% tra i coniugi.
Le parti chiedono che i predetti atti notarili di trasferimento, in quanto stipulati unicamente in esecuzione degli accordi di separazione ed in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale e di tutte le questioni economiche sorte tra i coniugi a seguito del matrimonio, usufruisca dell'esenzione dell'imposta ipotecaria, dell'esenzione dell'imposta catastale e di ogni altra tassa.
5) i coniugi, al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal vincolo coniugale anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 143, 156 e 160 del codice civile
, convengono altresì che il signor corrisponderà alla signora , Parte_2 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione ed al deposito del presente ricorso, l'importo complessivo di euro
81.500,00= (ottantunomilacinquecento/00), a mezzo due assegni circolari non trasferibili intestati alla sig.ra e così assegno circolare n. 4901058396-00 datato 12.05.2025 dell'importo di Parte_1 euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) tratto su Banco BPM e assegno circolare n. 7300354448-
10 datato 16.05.2025 dell'importo di euro 70.000,00 (settantamila/00) tratto su Intesa Sanpaolo. La sig.ra dichiara di accettare l'importo di euro 81.500,00 a titolo di liquidazione della Parte_1 quota spettante sui beni ricadenti nella comunione legale ed a tacitazione di ogni pretesa derivante dalla comunione legale in essere, con efficacia novativa e satisfattiva di ogni pretesa economica, ivi compreso ogni eventuale diritto a titolo di mantenimento, rimborso, indennizzo, restituzione, credito o qualsiasi altra causa.
6) L'automobile Ford Fiesta TG. EB017EY, intestata al marito, ma in uso alla signora verrà Pt_1 trasferita alla medesima, la quale sosterrà in via esclusiva il costo del passaggio di proprietà, che il signor si rende sin d'ora disponibile ad agevolare. Parte_2
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo di carta di identità e/o passaporto ai fini della validità per l'espatrio.
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi e in data 11.01.1973, in LE (Mi), Parte_1 Parte_2 con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LE (anno 1973, atto n. 11, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _2.7.2025__________.
Il Presidente Relatore
Dott.AN
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. AN Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2687/2025, promossa con ricorso depositato il 29/05/2025 da:
1) Parte_1
Nata a LE (Mi) il 13.04.1947 cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Cristina Colombo
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Mariella Sabatelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LE (Mi), in data 11.01.1973 (anno 1973, atto n. 11, parte II, serie A)
□ senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.05.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1 • dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_4 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
• ordinare al Comune di LE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, sita a LE (Mi), via Mazzini n.
11, rimane assegnata alla signora con quanto l'arreda; il signor che, con Parte_1 Parte_2 il consenso della moglie, si è già trasferito altrove, provvederà ad asportare i propri beni ed effetti personali entro un mese dalla sentenza di separazione. Le spese ordinarie restano a carico della sig.ra la quale le sta sostenendo in via esclusiva a far tempo dal mese di aprile 2025, e che Pt_1 provvederà altresì alla voltura a proprio nome delle utenze domestiche entro un mese dal deposito del presente ricorso.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) il signor si impegna a trasferire a titolo gratuito alla signora la Parte_2 Parte_1 propria quota di proprietà degli immobili siti in LE (Mi) e precisamente:
- Comune di LE, via Giuseppe Mazzini, piano S1, foglio 14, particella 478, subalterno 11, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, rendita euro 49,58;
- Comune di LE, via Giuseppe Mazzini n. 17, piano 1-6, foglio 14, particella 301, subalterno
18, categoria A/3, classe 4, consistenza 4 vani, superficie 62 mq, rendita euro 402,84;
- Comune di LE, via Giuseppe Mazzini piano S1, foglio 14, particella 301, subalterno 28, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, rendita euro 49,58;
- Comune di LE, via Giuseppe Mazzini n. 17, scala U piano 1-6, foglio 14, particella 301, subalterno 4, categoria A/3, classe 4, consistenza 4 vani, superficie 64 mq, rendita euro 402,84 (cfr. doc. 4-6);
4) la signora si impegna contestualmente a trasferire a titolo gratuito al signor Parte_1
la propria quota di proprietà degli immobili siti in Gallarate (Va) e precisamente: Parte_2
- Comune di Gallarate, Sez. Urb, CE foglio 6 particella 779, subalterno 13 - particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Gallarate, foglio 9, particella 554, 774,775, 776, 777, 778, 779, 781, 782,
2 1343 e 1344- via Vittorio Arconti n. 34 piano T, categoria C/2, classe 7, consistenza 16 mq, superficie
20 mq, rendita euro 40,49;
- Comune di Gallarate Sez. Urb. CE foglio 6 particella 783, subalterno 19, via Vittorio Arconti n. 32 piano T, categoria C/1, classe 12, consistenza 27 mq, superficie 42 mq, rendita euro 899,41;
- Comune di Gallarate Sez. Urb. CE foglio 6 particella 783, subalterno 22, via Vittorio Arconti n. 32 piano T, categoria C/1, classe 12, consistenza 26 mq, superficie 32 mq, rendita euro 866,10 (cfr. doc.
5-7); gli atti notarili verranno stipulati entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, presso il Notaio di Busto Arsizio. Le spese notarili del trasferimento saranno Persona_1 divise al 50% tra i coniugi.
Le parti chiedono che i predetti atti notarili di trasferimento, in quanto stipulati unicamente in esecuzione degli accordi di separazione ed in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale e di tutte le questioni economiche sorte tra i coniugi a seguito del matrimonio, usufruisca dell'esenzione dell'imposta ipotecaria, dell'esenzione dell'imposta catastale e di ogni altra tassa.
5) i coniugi, al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal vincolo coniugale anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 143, 156 e 160 del codice civile
, convengono altresì che il signor corrisponderà alla signora , Parte_2 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione ed al deposito del presente ricorso, l'importo complessivo di euro
81.500,00= (ottantunomilacinquecento/00), a mezzo due assegni circolari non trasferibili intestati alla sig.ra e così assegno circolare n. 4901058396-00 datato 12.05.2025 dell'importo di Parte_1 euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) tratto su Banco BPM e assegno circolare n. 7300354448-
10 datato 16.05.2025 dell'importo di euro 70.000,00 (settantamila/00) tratto su Intesa Sanpaolo. La sig.ra dichiara di accettare l'importo di euro 81.500,00 a titolo di liquidazione della Parte_1 quota spettante sui beni ricadenti nella comunione legale ed a tacitazione di ogni pretesa derivante dalla comunione legale in essere, con efficacia novativa e satisfattiva di ogni pretesa economica, ivi compreso ogni eventuale diritto a titolo di mantenimento, rimborso, indennizzo, restituzione, credito o qualsiasi altra causa.
6) L'automobile Ford Fiesta TG. EB017EY, intestata al marito, ma in uso alla signora verrà Pt_1 trasferita alla medesima, la quale sosterrà in via esclusiva il costo del passaggio di proprietà, che il signor si rende sin d'ora disponibile ad agevolare. Parte_2
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo di carta di identità e/o passaporto ai fini della validità per l'espatrio.
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi e in data 11.01.1973, in LE (Mi), Parte_1 Parte_2 con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LE (anno 1973, atto n. 11, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _2.7.2025__________.
Il Presidente Relatore
Dott.AN
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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