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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Rocco, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15426/2023, promosso da:
- nata in [...] il [...]; Parte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- nata in [...] il [...]; Controparte_2
- , nato in [...] il [...]; Pt_1 Parte_2
- nata in [...] il [...]; Controparte_3
- nata in [...] il [...]; Controparte_4
- nata in [...] il [...]; Controparte_5
- nata in [...] il [...]; Controparte_6
- nato in [...] il [...]; Parte_3
- nata in [...] il [...]; Parte_4
- nata in [...] il [...]; Controparte_7
- nata in [...] il [...]; Persona_1
- nata in [...] il [...]; Parte_5
- nata in [...] l'[...]; Controparte_8
- nata in [...] il [...]; Controparte_9
- nato in [...] il [...]; CP_10
- nato in [...] il [...]; Controparte_11
- nata in [...] il [...]; Controparte_12
- nata in [...] il [...]; Parte_6
- nata in [...] il [...]; CP_13
- , nato in [...] l'[...]; CP_14
- nato in [...] il [...]; Pt_1 Parte_7
- , nato in [...] il [...]; Controparte_15
- nata in [...] il [...]; Controparte_16
- , nato in [...] il [...]; Controparte_17
- nata in [...] il [...]; Parte_8 tutti con il patrocinio dall'avv. VERNICE Alessandro RICORRENTI
1 contro
Controparte_18 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 14.12.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_2
- discendono da nato il [...] a Osio Sopra in [...], Persona_2 il quale non risulta essersi naturalizzato brasiliano e pertanto ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi figli;
- giunto in Brasile, nel 1913 contraeva matrimonio con e Persona_2 Persona_3 dalla loro unione nasceva il 16.12.1916 che a sua volta nel 1940 contraeva Persona_4 matrimonio con e dalla loro unione nascevano tre figli: Persona_5
A. il 3.8.1940 Persona_6
B. il 28.9.1941 Persona_7
C. il 23.1.1949 Persona_8
D. il 22.12.1956 odierno ricorrente;
CP_10
A. dal matrimonio di con dopo il quale assumeva Persona_6 CP_19 come nome celebrato nel 1959, nascevano gli odierni ricorrenti: Persona_9
o il 6.11.1959 quest'ultimo nel 1981 contraeva matrimonio Controparte_17 con , assumendo come nome Persona_10 [...]
(per poi divorziare nel 2007) e dalla loro unione nascevano gli Persona_11 odierni ricorrenti:
▪ il 28.2.1986 CP_13
2 ▪ l'8.12.1987 CP_14
o il 5.8.1961 quest'ultima nel 1991 contraeva matrimonio Parte_8 Persona_12 assumendo come nome e dalla loro
[...] Parte_8 unione nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ il 24.11.1991 Controparte_11
▪ il 7.6.1997 Persona_13
o il 9.10.1962 quest'ultima nel 1984 contraeva matrimonio Controparte_12 [...]
(per poi divorziare nel 1993) e dalla loro unione nasceva il Persona_14
5.8.1984 l'odierna ricorrente Parte_6
o il 13.11.1963 quest'ultima nel 1983 contraeva matrimonio CP_5 CP_5 religioso con (per poi divorziare nel 2000) e dalla loro unione Persona_15 nasceva il 15.12.1984 l'odierna ricorrente , che assumeva Controparte_6 come nome dopo che nel 2015 sposava Controparte_6
. Persona_16
Dalla successiva relazione tra e Controparte_5 Controparte_20 nasceva il 16.9.2001 l'odierno ricorrente;
Parte_3
o il 18.3.1965 quest'ultimo nel 1987 contraeva matrimonio Persona_17
, assumendo come nome Persona_18 Persona_19
e dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti:
[...]
▪ il 19.1.1986 Controparte_3 CP_3
▪ il 29.5.1990 Controparte_4
o il 25.3.1967 quest'ultima nel 1987 contraeva matrimonio Controparte_2 [...] assumendo come nome , e dalla loro unione Per_20 Controparte_2 nasceva il 3.6.1994 l'odierna ricorrente Controparte_1
o il 6.7.1969 dall'unione di quest'ultima con Persona_1 Persona_21 nasceva il 18.8.2000 l'odierna ricorrente;
Parte_5
o il 9.5.1978 Parte_1
B. dal matrimonio di con celebrato nel 1961 nasceva il Persona_7 Persona_22
14.4.1971 l'odierno ricorrente quest'ultimo nel 1999 contraeva Controparte_15 matrimonio , che assumeva come nome Persona_23 Persona_24
e dalla loro unione nasceva il 23.5.2000 l'odierna ricorrente
[...] Controparte_16
[...]
C. dal matrimonio di con dopo il quale Persona_8 Parte_4 assumeva come nome celebrato nel 1968 nasceva il 20.5.1974 Persona_25
l'odierno ricorrente;
quest'ultimo nel 2004 contraeva Parte_4 matrimonio che assumeva come nome e Persona_26 Persona_27 dalla loro precedente unione nasceva il 25.4.2004 l'odierna ricorrente Controparte_7
[...]
D. dal matrimonio di con (odierna ricorrente) CP_10 Controparte_9 celebrato nel 1981 nasceva l'1.10.1984 l'odierna ricorrente che assumeva come CP_8 nome dopo che nel 2018 sposava . Controparte_8 Persona_28
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_18
3 il 12.2.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 19.12.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 23.10.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 25.7.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_29 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO UE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1953, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del
4 Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto
5 eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_18 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...] Persona_17 Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Controparte_7 [...]
, , Persona_1 Parte_5 Controparte_8 CP_10 [...]
CP_11 Controparte_12 Parte_6 CP_13 CP_14 [...]
Persona_13 Controparte_15 Controparte_16 [...]
meritano accoglimento. CP_17 Parte_8
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da
[...] per matrimonio con si reputa che il ricorso sia Controparte_9 CP_10 improcedibile.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. docc. 12-15 del fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia, il ricorso presentato da è volto all'ottenimento della Controparte_9 cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983 (le nozze con CP_10 risalgono al 14 novembre 1981). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex
6 multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento Persona_30 costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere dichiarata Controparte_9 improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Controparte_18
Tribunale di Roma).
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
- nata in [...] il [...]; Parte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- nata in [...] il [...]; Controparte_2
- , nato in [...] il [...]; Pt_1 Parte_2
- nata in [...] il [...]; Controparte_3
- nata in [...] il [...]; Controparte_4
- nata in [...] il [...]; Controparte_5
- nata in [...] il [...]; Controparte_6
- nato in [...] il [...]; Parte_3
- nata in [...] il [...]; Parte_4
7 - nata in [...] il [...]; Controparte_7
- nata in [...] il [...]; Persona_1
- nata in [...] il [...]; Parte_5
- nata in [...] l'[...]; Controparte_8
- nato in [...] il [...]; CP_10
- nato in [...] il [...]; Controparte_11
- nata in [...] il [...]; Controparte_12
- nata in [...] il [...]; Parte_6
- nata in [...] il [...]; CP_13
- , nato in [...] l'[...]; CP_14
- nato in [...] il [...]; Pt_1 Parte_7
- , nato in [...] il [...]; Controparte_15
- nata in [...] il [...]; Controparte_16
- , nato in [...] il [...]; Controparte_17
- nata in [...] il [...]; Parte_8 sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_18 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
dichiara improcedibile la domanda presentata da nata il Controparte_9
20.10.1961 a Rio do Campo – Brasile;
compensa per intero le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 27.10.2025
Il Giudice Dott. Davide Rocco
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Rocco, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15426/2023, promosso da:
- nata in [...] il [...]; Parte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- nata in [...] il [...]; Controparte_2
- , nato in [...] il [...]; Pt_1 Parte_2
- nata in [...] il [...]; Controparte_3
- nata in [...] il [...]; Controparte_4
- nata in [...] il [...]; Controparte_5
- nata in [...] il [...]; Controparte_6
- nato in [...] il [...]; Parte_3
- nata in [...] il [...]; Parte_4
- nata in [...] il [...]; Controparte_7
- nata in [...] il [...]; Persona_1
- nata in [...] il [...]; Parte_5
- nata in [...] l'[...]; Controparte_8
- nata in [...] il [...]; Controparte_9
- nato in [...] il [...]; CP_10
- nato in [...] il [...]; Controparte_11
- nata in [...] il [...]; Controparte_12
- nata in [...] il [...]; Parte_6
- nata in [...] il [...]; CP_13
- , nato in [...] l'[...]; CP_14
- nato in [...] il [...]; Pt_1 Parte_7
- , nato in [...] il [...]; Controparte_15
- nata in [...] il [...]; Controparte_16
- , nato in [...] il [...]; Controparte_17
- nata in [...] il [...]; Parte_8 tutti con il patrocinio dall'avv. VERNICE Alessandro RICORRENTI
1 contro
Controparte_18 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 14.12.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_2
- discendono da nato il [...] a Osio Sopra in [...], Persona_2 il quale non risulta essersi naturalizzato brasiliano e pertanto ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi figli;
- giunto in Brasile, nel 1913 contraeva matrimonio con e Persona_2 Persona_3 dalla loro unione nasceva il 16.12.1916 che a sua volta nel 1940 contraeva Persona_4 matrimonio con e dalla loro unione nascevano tre figli: Persona_5
A. il 3.8.1940 Persona_6
B. il 28.9.1941 Persona_7
C. il 23.1.1949 Persona_8
D. il 22.12.1956 odierno ricorrente;
CP_10
A. dal matrimonio di con dopo il quale assumeva Persona_6 CP_19 come nome celebrato nel 1959, nascevano gli odierni ricorrenti: Persona_9
o il 6.11.1959 quest'ultimo nel 1981 contraeva matrimonio Controparte_17 con , assumendo come nome Persona_10 [...]
(per poi divorziare nel 2007) e dalla loro unione nascevano gli Persona_11 odierni ricorrenti:
▪ il 28.2.1986 CP_13
2 ▪ l'8.12.1987 CP_14
o il 5.8.1961 quest'ultima nel 1991 contraeva matrimonio Parte_8 Persona_12 assumendo come nome e dalla loro
[...] Parte_8 unione nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ il 24.11.1991 Controparte_11
▪ il 7.6.1997 Persona_13
o il 9.10.1962 quest'ultima nel 1984 contraeva matrimonio Controparte_12 [...]
(per poi divorziare nel 1993) e dalla loro unione nasceva il Persona_14
5.8.1984 l'odierna ricorrente Parte_6
o il 13.11.1963 quest'ultima nel 1983 contraeva matrimonio CP_5 CP_5 religioso con (per poi divorziare nel 2000) e dalla loro unione Persona_15 nasceva il 15.12.1984 l'odierna ricorrente , che assumeva Controparte_6 come nome dopo che nel 2015 sposava Controparte_6
. Persona_16
Dalla successiva relazione tra e Controparte_5 Controparte_20 nasceva il 16.9.2001 l'odierno ricorrente;
Parte_3
o il 18.3.1965 quest'ultimo nel 1987 contraeva matrimonio Persona_17
, assumendo come nome Persona_18 Persona_19
e dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti:
[...]
▪ il 19.1.1986 Controparte_3 CP_3
▪ il 29.5.1990 Controparte_4
o il 25.3.1967 quest'ultima nel 1987 contraeva matrimonio Controparte_2 [...] assumendo come nome , e dalla loro unione Per_20 Controparte_2 nasceva il 3.6.1994 l'odierna ricorrente Controparte_1
o il 6.7.1969 dall'unione di quest'ultima con Persona_1 Persona_21 nasceva il 18.8.2000 l'odierna ricorrente;
Parte_5
o il 9.5.1978 Parte_1
B. dal matrimonio di con celebrato nel 1961 nasceva il Persona_7 Persona_22
14.4.1971 l'odierno ricorrente quest'ultimo nel 1999 contraeva Controparte_15 matrimonio , che assumeva come nome Persona_23 Persona_24
e dalla loro unione nasceva il 23.5.2000 l'odierna ricorrente
[...] Controparte_16
[...]
C. dal matrimonio di con dopo il quale Persona_8 Parte_4 assumeva come nome celebrato nel 1968 nasceva il 20.5.1974 Persona_25
l'odierno ricorrente;
quest'ultimo nel 2004 contraeva Parte_4 matrimonio che assumeva come nome e Persona_26 Persona_27 dalla loro precedente unione nasceva il 25.4.2004 l'odierna ricorrente Controparte_7
[...]
D. dal matrimonio di con (odierna ricorrente) CP_10 Controparte_9 celebrato nel 1981 nasceva l'1.10.1984 l'odierna ricorrente che assumeva come CP_8 nome dopo che nel 2018 sposava . Controparte_8 Persona_28
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_18
3 il 12.2.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 19.12.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 23.10.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 25.7.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_29 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO UE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1953, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del
4 Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto
5 eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_18 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...] Persona_17 Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Controparte_7 [...]
, , Persona_1 Parte_5 Controparte_8 CP_10 [...]
CP_11 Controparte_12 Parte_6 CP_13 CP_14 [...]
Persona_13 Controparte_15 Controparte_16 [...]
meritano accoglimento. CP_17 Parte_8
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da
[...] per matrimonio con si reputa che il ricorso sia Controparte_9 CP_10 improcedibile.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. docc. 12-15 del fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia, il ricorso presentato da è volto all'ottenimento della Controparte_9 cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983 (le nozze con CP_10 risalgono al 14 novembre 1981). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex
6 multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento Persona_30 costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere dichiarata Controparte_9 improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Controparte_18
Tribunale di Roma).
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
- nata in [...] il [...]; Parte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- nata in [...] il [...]; Controparte_2
- , nato in [...] il [...]; Pt_1 Parte_2
- nata in [...] il [...]; Controparte_3
- nata in [...] il [...]; Controparte_4
- nata in [...] il [...]; Controparte_5
- nata in [...] il [...]; Controparte_6
- nato in [...] il [...]; Parte_3
- nata in [...] il [...]; Parte_4
7 - nata in [...] il [...]; Controparte_7
- nata in [...] il [...]; Persona_1
- nata in [...] il [...]; Parte_5
- nata in [...] l'[...]; Controparte_8
- nato in [...] il [...]; CP_10
- nato in [...] il [...]; Controparte_11
- nata in [...] il [...]; Controparte_12
- nata in [...] il [...]; Parte_6
- nata in [...] il [...]; CP_13
- , nato in [...] l'[...]; CP_14
- nato in [...] il [...]; Pt_1 Parte_7
- , nato in [...] il [...]; Controparte_15
- nata in [...] il [...]; Controparte_16
- , nato in [...] il [...]; Controparte_17
- nata in [...] il [...]; Parte_8 sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_18 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
dichiara improcedibile la domanda presentata da nata il Controparte_9
20.10.1961 a Rio do Campo – Brasile;
compensa per intero le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 27.10.2025
Il Giudice Dott. Davide Rocco
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