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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4819/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...] Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Antonio Troso e Ugo
Troso
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Graziuso e Riccardo Salvo CP_1
Resistente
Oggetto: Ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 7/5/2020 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VOART formata con contributi da lavoro dipendente in agricoltura e da contributi da lavoro autonomo quale artigiano, lamenta che l'Istituto non abbia correttamente computato la retribuzione media settimanale relativa ai contributi da lavoro agricolo, sostiene che il ricalcolo operato sulla quota A della pensione con la retribuzione di cui al conteggio di parte comporterebbe un amento di € 21,90 e un incremento del rateo pensionistico alla decorrenza originaria pari ad € 697,87 e chiede:
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1. Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riliquidata la pensione VOART n.
33026701, in quanto errata relativamente al calcolo della retribuzione media settimanale della quota AGO, ai sensi della Legge 153/69 art.15 c.3, in riferimento all'importo dei valori retributivi effettivamente risultanti dall'estratto analitico;
2. Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente, dei ratei CP_1 differenziali di pensione risultanti da tale ricalcolo quantificati in € 21,90 mensili alla decorrenza originaria, con arretrati nei limiti di legge, oltre interessi legali
3. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_1 giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che rendono la dichiarazione di rito. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede respingersi il CP_1 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato ed eccependo carenza di interesse ad agire in quanto, a seguito di domanda di ricostituzione presentata dal ricorrente in data 14/6/2019, la prestazione VOART è stata ricalcolata, il rateo alla decorrenza originaria è stato aumentato ad € 828,40, superiore a quello richiesto con il presente ricorso e gli arretrati sono stati riconosciuti dal
2014 con comunicazione del 4/9/2019 e sono stati corrisposti con il cedolino di
Ottobre 2019.
Parte resistente evidenzia, inoltre, l'erroneità dei conteggi di controparte, rappresentando che: “Invero, oltre alla carenza di interesse ad agire di cui sopra,
i calcoli prospettati da controparte si manifestano come errati, già ictu oculi, poiché appare evidente che il valore della retribuzione pensionabile rivalutata per
l'anno 2010 non possa essere di € 42.429,64 (cfr. p. 4 – all. 2), posto che il prodotto di €26.854,20 * 1,058 è, invece, pari a € 28.411,74, ossia il valore corretto della retribuzione pensionabile rivalutata ( cfr. p. 4 – all. 3) 1.
Inoltre, controparte erra anche nell'individuazione della retribuzione da rivalutare per l'anno 2012, indicando un valore pari a € 12.690,00 (p. 4 – all. 2), quando, invece, la somma delle diverse tipologie di retribuzioni presenti nell'estratto conto analitico per l'anno in questione è pari a € 12.681,90, così come indicato nel prospetto (cfr. pp. 3 e 4 – all. 3). CP_2
Infine, quindi, la retribuzione per l'anno 2012, utilizzata dall'Istituto per il calcolo della quota di pensione, non è di € 7.332,00; infatti, al fronte di € 4.790,94 per 10 giorni di lavoro agricolo dipendente, € 4.227,30 per 90 giorni di Trattamento
Speciale Agricolo e € 3.663,66 per 78 giorni di Disoccupazione agricola, è stata presa in considerazione una retribuzione pensionabile pari a € 12.681,90.
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””
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione CP_1 della pensione in godimento, in quanto l'Istituto avrebbe errato nel calcolare la retribuzione media settimanale e ha prospettato a foglio 4 del ricorso un
2 conteggio secondo il quale la retribuzione annua da considerare nel calcolo della quota A della pensione per l'anno 2012 sarebbe pari ad € 12.690,00, laddove, secondo quanto affermato il ricorrente, per l'anno 2012 l' avrebbe invece CP_1 considerato una retribuzione annua di soli € 7.332,00.
Si deve tuttavia rilevare che nel Modello UNICARPE allegato alla memoria di risulta che l'ente ha considerato per l'anno 2012 in quota A una CP_1 retribuzione di € 12.681,90.
Si deve inoltre rilevare che nella comunicazione di riliquidazione della pensione del 4/9/2019 allegata alla memoria di risulta che, a seguito della CP_1 ricostituzione, l'importo della pensione alla decorrenza è stato aumentato sino ad
€ 834,51.
Tale importo è superiore a quello di € 697,87 indicato a foglio 4 del ricorso come risultante dal conteggio di parte ricorrente.
Considerata la ricostituzione operata da nel 2019, non contestata da CP_1 controparte, e la sostanziale corrispondenza del ricalcolo operato dall'ente per la retribuzione annua del 2012 con il conteggio di parte ricorrente, si deve ritenere che la prestazione sia stata correttamente liquidata, sicchè il ricorso va respinto.
Invero, parte ricorrente nelle note depositate il 19/2/2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere affermando che “solo in data 13.1.22, l' ha CP_1 correttamente calcolato la quota della pensione oggetto del ricorso (come risulta da modello retr. pens prodotto da controparte) e non come erroneamente sostenuto dal
4.1.2019.”
Si deve, tuttavia, rilevare che dagli atti allegati alla memoria di costituzione di emerge che con missiva del 4/9/2019 è stata comunicata a CP_1 Parte_1
la riliquidazione della pensione VOART con rideterminazione
[...] dell'importo a calcolo in € 834,51 alla decorrenza e con riconoscimento di ratei arretrati per € 10.344,83.
Dalla documentazione allegata alla memoria di risulta, inoltre, che i CP_1 suddetti ratei arretrati sono stati versati al ricorrente con il rateo di pensione di
Ottobre 2019, come attestato dal Cedolino di Ottobre 2019, estratto dalle comunicazioni mensili al pensionato il 13/1/2022.
Pertanto, dalla documentazione prodotta da emerge che la ricostituzione CP_1 della pensione e il pagamento dei ratei arretrati sono stati effettuati nel 2019, in epoca antecedente la presentazione del presente ricorso e appare che in data
13/1/2022 l'ente previdenziale si sia limitato ad estrarre il Cedolino di Ottobre
2019 da allegare alla memoria di costituzione.
Per tutte le suesposte motivazioni il ricorso va rigettato.
3 Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 23 Maggio 2025 - 19 Giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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