Articolo 7 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 6Articolo 8
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7 gennaio 1972
Art. 7. (Funzioni dell'assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
b) delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;
c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;
d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
e) stabilisce i rimborsi e le indennita' da attribuire ai componenti degli organi;
f) adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti.
Le deliberazioni indicate nei precedenti punti b) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972