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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 9274/2021, pubblicata il 15 novembre 2021, iscritto al n. 2156/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], costituitasi in proprio e Parte_1 C.F._1 quale rappresentante del figlio (c.f.: ), nato a [...] Persona_1 C.F._2 il 21 aprile 1993, in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice tutelare del Tribunale di Vallo della
Lucania con decreto del 24 aprile 2025, e (c.f.: ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_3
Pompei il 3 febbraio 1992, tutti residenti in Agropoli (SA), alla via Frascinelle s.n.c., e rappresentati e difesi dall'avv. Roberto De Rosa (c.f.: - APPELLANTI - C.F._4
E il (c.f.: , pendente innanzi al Tribunale di Controparte_1 P.IVA_1
Vallo della Lucania col n. 21/2014, costituito in persona della sua Curatrice, dr.ssa CP_2 in forza dell'autorizzazione a costei data dal Giudice delegato alla procedura concorsuale
[...] con decreto del 18 maggio 2022, e rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Di Matteo (c.f.:
- APPELLATO - C.F._5
NONCHÉ
(c.f.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._6 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Andreotta (c.f.:
- APPELLATA - CodiceFiscale_7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 1 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
CP_ 1. Con una citazione notificata in data 21 ottobre 2016 il Fallimento Controparte_1
– dichiarato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 21 del 22 ottobre 2014 –
[...]
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa,
, , , e al fine Parte_1 Persona_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5
di ottenere: a) la condanna di , e , quali Parte_1 Persona_1 Parte_2
eredi di , a pagargli la somma di 255.000,00 € a titolo di risarcimento dei danni Persona_2
cagionati al patrimonio di detta società dal loro dante causa quale amministratore sociale dalla data della costituzione dell'ente, risalente al 1996, a quella del proprio decesso, avvenuto il 19 novembre
2010; b) la condanna della sola a pagargli la somma di 150.000,00 € a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni da costei cagionati al patrimonio della suddetta società quale amministratrice della società dal 15 gennaio 2011 e poi liquidatrice della stessa dal 22/29 settembre 2011 all'ottobre del 2012, quando era stata sostituita con un liquidatore di nomina giudiziale;
c) la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di permuta per Notaio di Salerno del 13 Persona_3
febbraio 2013 e del contratto di mantenimento a favore di terzi del 27 marzo 2013 sempre per
Notaio ; d) la dichiarazione di nullità/inefficacia/inopponibilità dell'atto istitutivo del Persona_3
“Trust Tommaso” costituito per Notaio di Salerno del 30 gennaio 2016; e) in via Persona_3
gradata, la condanna di e ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno Controparte_4 CP_5
causato ai creditori da liquidare in misura corrispondente al danno derivante dalla responsabilità degli amministratori della società; - con vittoria di spese.
Deduceva in fatto: a1) che la società – amministrata da dalla sua Persona_2
costituzione sino al decesso di quest'ultimo avvenuto il 19 novembre 2010, nonché in seguito, da gennaio a settembre 2011, dalla moglie di quest'ultimo, - era stata posta in Parte_1
liquidazione in data 22 settembre 2011 ed era stato nominato suo liquidatore la stessa , che Pt_1
aveva ricoperto tale incarico sino al 28 ottobre 2012; b1) che al momento del fallimento, risalente al
2014, la società presentava uno sbilancio (differenza tra attività e passività) di 900.284,13 €; c1) che
, per il periodo in cui era stato amministratore della società, non aveva Persona_2
provveduto a depositare i bilanci a partire dal 2004, non aveva depositato i libri e le scritture contabili, non aveva provveduto a curare gli adempimenti fiscali e previdenziali della società, provocando all'ente un danno consistente quanto meno nel pagamento di sanzioni ed interessi di
255.000,00 €; d1) che, invece, la moglie, , tenuto conto di quanto accertato con lodo Parte_1
arbitrale del 6 febbraio 2012, non solo non aveva redatto bilanci e depositato scritture contabili, ma
Pag. 2 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. C Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa aveva anche prelevato indebitamente somme dal conto corrente della società rispettivamente di
30.000,00 € in data 10 giugno 2011 e di 4.580,00 € in data 1° agosto 2011; aveva altresì venduto un automezzo della società per un importo di 6.000,00 €, inferiore al suo valore effettivo, giacché poco dopo tale operazione esso era stato rivenduto dai terzi acquirenti al prezzo di 13.000,00 €; aveva altresì compiuto operazioni sociali non giustificate e prelevato somme per 74.878,59 € nel periodo dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2011, di cui solo 35.590,00 € erano stati utilizzati per pagare i creditori sociali, mentre dei restanti 39.288,59 € nulla era stato giustificato;
non aveva posto in essere i prescritti adempimenti fiscali e non si era attivata per recuperare i crediti della società; e1) che sia che gli altri eredi di avevano posto in essere una serie di Parte_1 Persona_2
atti di disposizione del proprio patrimonio per arrecare pregiudizio ai creditori sociali, tra cui:
i) l'atto del 13 febbraio 2013, rep. n. 71054/32170 per notaio con cui il minore Persona_3
, sebbene su autorizzazione del giudice tutelare presso il Tribunale di Vallo della Persona_1
Lucania, aveva ceduto in permuta tutti suoi beni immobili ai nonni materni, e Controparte_4 [...]
, riservandosi per sé il solo diritto di uso vitalizio di un locale commerciale sito in Agropoli, ed CP_5
aveva ricevuto per tale atto in corrispettivo il diritto di abitazione durante di un CP_6
appartamento di 6 vani di valore inferiore ai beni ceduti, su cui i nonni materni, con successivo atto del 30 gennaio 2016, per mano del medesimo notaio, avevano costituito un Trust, denominato “trust
; Per_1
ii) l'atto del 27 marzo 2013 rogato per mano del medesimo notaio , rep. 71221- Persona_3
racc. 32306, con cui aveva ceduto alla madre la sua quota di partecipazione alla Parte_1
società Casaviva S.R.L., pari al 51%, quale corrispettivo per le prestazioni di mantenimento che la cessionaria avrebbe dovuto effettuare a favore del nipote . Persona_1
2. Con comparsa depositata il 14 marzo 2017 si costituivano in giudizio , in Parte_1
proprio e quale erede di , unitamente ai figli (minore all'epoca del Persona_2 Per_1
decesso del padre) e , nonché in proprio e , Parte_2 CP_5 Controparte_4
chiedendo, in via preliminare, di disporre la chiamata in causa di , sorella di Controparte_3
, sostenendo la sua qualità di amministratore di fatto della società, sia nel periodo in cui era Per_2
in vita il fratello sia nel periodo successivo alla morte di , eccependo, in via preliminare, la Per_2
prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2949 c.c., e comunque, la sua improcedibilità, nonché con riguardo alle azioni revocatorie e risarcitorie ex art. 2043 c.c., l'incompetenza del
Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, a favore dei tribunali del luogo di
Pag. 3 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. C Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa residenza dei convenuti (rispettivamente Vallo della Lucania e Torre Annunziata) o comunque di quello determinato in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.; chiedendo, in via principale, il rigetto delle altre domande, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice ex art. 146 l.f. ed ex art. 2043 c.c., accertare, in ogni caso, la qualità di amministratore di fatto e/o di socio decidente/autorizzante ai sensi del comma 7 dell'art. 2476 c.c. di fino alla morte del fratello , e, per l'effetto, nella Controparte_3 Per_2
sola ipotesi di condanna degli eredi di quest'ultimo al risarcimento alla società del danno ex art. 2476
c.c., condannare anche , in via esclusiva o quantomeno in solido con i convenuti, Controparte_3
a risarcire alla società il medesimo danno così come liquidato e nelle medesime proporzioni dei convenuti quali eredi del defunto . Con rivalsa di spese, diritti ed onorari dei Persona_2
giudizi di merito e cautelari.
3. Con comparsa di costituzione del 29 settembre 2017 si costituiva in giudizio anche
[...]
che, oltre a chiedere che le azioni revocatorie e risarcitorie fossero decise per CP_3
competenza dal Tribunale di Vallo della Lucania, ove pendevano altre azioni similari, cui dovevano riunirsi quelle proposte innanzi al Tribunale dii Napoli, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di ed alla sua chiamata in causa, la prescrizione dell'azione proposta nei Controparte_4 CP_5
suoi confronti, condannando i chiamati a rifonderle le spese di causa;
nel merito, aderiva alle azioni proposte dalla Curatela nei confronti di coloro che l'avevano chiamata in causa, ivi comprese le azioni revocatorie laddove non fossero state rimesse per competenza al Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendone l'accoglimento ed esperendo poi domanda riconvenzionale nei confronti dei propri chiamanti per chiedere la condanna dei medesimi al risarcimento del danno diretto ad ella provocato come socio, secondo quanto previsto dall'art. 2476, 6° comma, c.c., da quantificarsi all'esito del giudizio, e comunque, chiedendone la liquidazione in via equitativa.
4. Disposta la separazione delle cause relative all'esperimento delle proposte azioni revocatorie, sulle quali il Tribunale adìto si dichiarava incompetente a favore del Tribunale ordinario territorialmente competente, rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale:
- accoglieva la domanda nei confronti di , e Parte_1 Persona_1 Parte_2
nella qualità di eredi di e li condannava al pagamento in favore della
[...] Persona_2
curatela della somma già rivalutata di 255.000,00 €, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;
Pag. 4 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. C Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
- accoglieva la domanda risarcitoria proposta nei confronti della sola , che Parte_1
condannava al pagamento in favore della curatela della somma già rivalutata di 73.868,59 €, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;
- condannava , e a rimborsare alla curatela le Parte_1 Per_1 Parte_2
spese di lite, che liquidava in 8.000,00 € per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario del 15%;
- rigettava la domanda formulata da , e Parte_1 Persona_1 Parte_2
nei confronti di;
[...] Controparte_3
- rigettava la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di Controparte_3
, e;
Parte_1 Per_1 Parte_2
- compensava le spese di lite tra , e , Parte_1 Persona_1 Parte_2
da una parte, e , dall'altra. Controparte_3
A sostegno di questa decisione, per quel che in questa sede rileva, il Tribunale, dopo aver qualificato l'azione di responsabilità proposta dalla curatela fallimentare come azione proposta dai creditori sociali, e non della società (sebbene, in realtà, la curatela avesse proposto entrambe le azioni), rigettava la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, giacché il dies a quo della prescrizione doveva farsi decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento del 22 ottobre
2014, o anche da quella successiva della notifica della lettera di messa in mora del curatore del 3 ottobre 2015, mentre la notifica dell'atto di citazione in esame era del 21 ottobre 2016, né le parti convenute, quali eredi dell'amministratore , avevano dato prova di un Persona_2
momento, diverso ed anteriore (rispetto alla dichiarazione di fallimento), in cui i creditori sociali avevano avuto conoscenza dello stato di incapienza patrimoniale della società.
Inoltre, il Tribunale quantificava il risarcimento dei danni prodotti alla società dall'amministratore , ove la prima fosse stata provvista della liquidità Persona_2
necessaria, nell'importo degli interessi e sanzioni addebitati dall'Erario alla società nelle cartelle esattoriali ad essa notificate.
5. Con una citazione notificata al nonché a il Controparte_1 Controparte_3
10 maggio 2022, , per sé nonché in nome e per conto del figlio , Parte_1 Persona_1
quale suo amministratore di sostegno, nonché si sono quindi appellati a questa Parte_2
Corte censurando il solo capo della sentenza relativa alla loro condanna quali eredi di
[...]
, sostenendo, con i loro tre motivi, che il primo Giudice aveva errato: Per_2
A) per avere ritenuto che il dies a quo della prescrizione quinquennale dell'azione di
Pag. 5 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa responsabilità dei creditori sociali decorresse dalla data della dichiarazione di fallimento della CP_1
anziché da eventi ad essa anteriori, dai quali era possibile desumere, se non la conoscenza
[...]
effettiva, quanto meno la conoscibilità da parte dei creditori sociali dello stato di incapienza patrimoniale della società, e tra questi, il mancato deposito dei bilanci a decorrere dal 2004, la totale assenza, per tutto il periodo in esame, delle scritture contabili, l'omesso assolvimento di prescritti adempimenti fiscali e previdenziali;
B) per aver ritenuto non contestati i danni provocati alla società da Persona_2
quantificandoli nell'importo degli interessi di mora e nelle sanzioni comminate dall'Erario nell'avviso di accertamento e nelle cartelle esattoriali, sebbene non fosse stata data prova della sussistenza nelle casse sociali di liquidità necessaria per estinguere i debiti della società verso l'Erario;
C) per avere condannato (anche) al pagamento integrale dei danni sopra Persona_1
individuati, senza considerare che il detto convenuto, sottoposto ad amministrazione di sostegno oltre che minore di età all'epoca della successione paterna, aveva accettato l'eredità del padre
- come dedotto nella comparsa di costituzione - con beneficio d'inventario, con Persona_2
la conseguenza che l'importo della condanna a carico di quest'ultimo andava limitata all'entità dell'attivo presente nell'inventario (intra vires e cum viribus).
Hanno quindi concluso chiedendo a questa Corte di voler, in accoglimento del loro appello ed in riforma totale o parziale della sentenza impugnata: “IN VIA PRELIMINARE: I) accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2949 c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
NEL
MERITO in via subordinata II) accertare e dichiarare che nessun danno è stato subito dalla società per fatto ascrivibile all'amministratore e che nulla è dovuto dagli appellanti a titolo di risarcimento;
III) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il convenuto Persona_1
non può essere condannato ultra vires hereditatis, e che comunque risponde esclusivamente cum viribus hereditatis ossia con i beni ricevuti in eredità”.
6. Con comparsa di costituzione del 10 ottobre 2022 si è costituita in giudizio
[...]
che ha chiesto il rigetto dell'avverso appello, con condanna degli appellanti, in solido fra CP_3
loro, alla rifusione delle spese di lite, disponendosi la distrazione in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
7. Con comparsa di costituzione dell'11 ottobre 2022 si è costituito in appello anche il che ha contestato i tre motivi di censura contenuti nell'atto Controparte_1
d'impugnazione, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Pag. 6 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. C Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
8. Con ordinanza del 9 aprile 2025 la Corte ha chiesto all'appellante di Parte_1
produrre in giudizio i provvedimenti del G.T., emessi nell'interesse di , che la Persona_1
autorizzavano ad agire anche nell'interesse di quest'ultimo, e, all'udienza del 13 maggio 2025, si è riservata la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. Sono infondati i primi due motivi d'appello.
II.1. Quanto al primo motivo, sostiene l'appellante che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal Curatore in sostituzione e nell'interesse dei creditori sociali, sia cominciato a decorrere da un momento antecedente a quello della dichiarazione di fallimento della , risalente al 22 ottobre 2014, Controparte_1
poiché già in epoca antecedente, addirittura dal 2004 - momento a decorrere dal quale la società poi fallita aveva cominciato a non depositare più i propri bilanci - i creditori sociali potevano avere conoscenza, sia pure potenziale, della situazione di insufficienza patrimoniale della società a soddisfare le proprie pretese, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale dell'azione esercitata dal fallimento sarebbe già ampiamente decorso.
Va, innanzitutto, precisato, che, nel caso in esame, non si discute dell'azione sociale di responsabilità, rispetto alla quale, comunque, la prescrizione non può dirsi compiuta, in quanto il dies
a quo della prescrizione è cominciato a decorrere dal 19 ottobre 2010 – momento a cui risale la morte di con la cessazione dal suo incarico di amministratore – ed è stato Persona_2
interrotto dalla lettera di messa in mora del curatore del 3 ottobre 2015, ma dell'azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dal Curatore, disciplinata per le S.R.L. dall'art. 2476, co.
6. c.c.
In merito a quest'ultima, la condivisibile, ed oramai consolidata, giurisprudenza di legittimità stabilisce che “il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e
Pag. 7 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. C Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.” (ndr: la sottolineatura è del relatore); (così,
Cass.3552/2023; Cass. 24715/2015; Cass. 13378/2014).
Deve, pertanto, accertarsi, a giudizio della Corte, se il mancato deposito dei bilanci d'esercizio della pacificamente risalente al 2004, possa rappresentare un “fatto sintomatico di CP_1
assoluta evidenza” dal quale i creditori sociali potevano avere conoscenza, non dello stato d'insolvenza della società, ma della sua insufficienza patrimoniale a soddisfare le pretese creditorie.
La risposta è negativa. Infatti, il mancato deposito dei bilanci di certo impedisce ai creditori di avere conoscenza della situazione patrimoniale della società, ma nulla dice, in modo evidente, dell'insufficienza del patrimonio dell'ente a soddisfare i creditori. Anzi, numerosi altri elementi evincibili dagli atti dimostrano che il primo vero momento di assoluta evidenza di tale insufficienza, anche per la sua conoscibilità da parte dei terzi, era rappresentato proprio dalla dichiarazione di fallimento della , intervenuta poco dopo il 22 ottobre 2014, atteso che, in precedenza ed CP_1
almeno sino al 2012 – anno in cui la società era stata posta in liquidazione – la aveva CP_1
continuato senza problemi la propria attività, disponendo di diversi immobili, sebbene sottoposti ad esecuzione (la n. 533/2011 presso il Tribunale di Salerno), e che soltanto nell'anno 2013 tale insufficienza - poi risultata conclamata con la dichiarazione di insolvenza – era stata accertata dal liquidatore, con relazione non sottoposta a pubblicità legale, e pertanto, non conoscibile dai terzi creditori.
Sicché, deve ritenersi che gli appellanti non hanno dato prova del diverso momento, anteriore al 2014, di decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria.
II.2. Infondato è anche il secondo motivo d'appello.
Con esso si sostiene che il primo Giudice ha errato nel ritenere Persona_2
responsabile del mancato adempimento dei debiti fiscali e previdenziali e della conseguente maturazione, a carico della società ed in danno dei creditori sociali, di un maggior debito per sanzioni ed interessi, senza che il fallimento attore avesse dato prova della possibilità da parte dell'amministratore di poter pagare, in presenza della liquidità necessaria, tali debiti, rimasti invece inadempiuti.
La tesi degli appellanti non regge, giacché, a giudizio della Corte, la prova (incombente sulla curatela, stante l'azione extracontrattuale da essa esperita) della condotta illecita di Per_2
Pag. 8 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
– consistente nel volontario e consapevole inadempimento dei debiti fiscali e Per_2
previdenziali, pur in presenza di liquidità idonea allo scopo – può ritenersi raggiunta mediante l'esame della copiosa documentazione relativa al contenzioso in essere tra gli eredi di
[...]
e , da cui emerge la sussistenza, all'epoca in cui risalgono gli Per_2 Controparte_3
inadempimenti fiscali e previdenziali (dal 2004 al 2010), di una fervente attività d'impresa, concentrata anche nel nord Italia, da parte della e di un consistente patrimonio della CP_1
società, composto non solo da immobili e da quote in società, ma anche da disponibilità liquide
(tanto emerge dall'esame degli estratti conto bancari della società, risalenti all'anno successivo alla morte dell'amministratore, ma non per questo irrilevanti al fine della prova in esame), elementi da cui desumere, con ragionevole certezza, che il mancato sistematico pagamento dei debiti tributari e previdenziali aveva rappresentato un anomalo strumento di autofinanziamento cui aveva fatto ricorso l'amministratore della società.
Inoltre, la sussistenza di danni al patrimonio sociale ed ai creditori sociali, consistenti nel pagamento di sanzioni ed interessi, non solo non è contestata dagli appellanti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, ma risulta anche dalle cartelle di pagamento.
Per tali motivi devono ritenersi pienamente provati tutti gli elementi dell'illecito extracontrattuale contestato all'amministratore , del quale sono chiamati a Persona_2
rispondere in tale sede i suoi eredi, attuali appellanti.
II.3. Infondato è infine l'ultimo motivo d'appello.
Con esso , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Persona_1
- di cui l'appellante ha dato prova mediante la produzione in giudizio del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare competente - si duole del fatto che il Tribunale abbia condannato anche quest'ultimo, in solido con gli altri eredi di , al pagamento dell'importo già Persona_2
rivalutato di 255.000,00 €, senza considerare che era (anche) minorenne all'epoca della Per_1
morte del padre, avvenuta nel novembre del 2010, sicché aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, con la conseguenza che, in tale qualità, era chiamato a rispondere dei debiti del padre intra vires e cum viribus.
Va detto che, a giudizio della Corte, non è stata data prova, incombente su , Parte_1
quale amministratrice di sostegno di , della formazione dell'inventario, Persona_1
elemento costitutivo del relativo beneficio (cfr. Cass. 16514/2015; Cass. 11030/2003), dal quale deve perciò ritenersi che sia decaduto ai sensi dell'art. 489 c.c., essendo ormai Persona_1
Pag. 9 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa trascorso da molti anni il termine ivi fissato per provvedervi.
III. Per i motivi suddetti, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese seguono la soccombenza, e pertanto, gli appellanti vanno condannati in solido a pagare al fallimento appellato le spese del grado, che si liquidano, in assenza della nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal valore della controversia (scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00), nel complessivo importo di 12.535,00 €, di cui 10.900,00 € per i compensi (2.800,00 € per la fase di studio, 1.800,00 € per la fase introduttiva, 2.300,00 € per la fase di istruzione/trattazione e 4.000,00
€ per quella decisoria), e 1.635,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti.
Non vi è, invece, soccombenza nei rapporti tra gli appellanti e , nei cui Controparte_3
confronti i primi non hanno riproposto nessuna domanda né quest'ultima ha proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, sicché sulla regolazione delle spese di lite sostenute da tali soggetti va dichiarato il non luogo a provvedere (cfr. Cass. 19985/2024; Cass. 34174/2021; Cass.
5508/2016).
V. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre infine dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 9274/2021, pubblicata il 15 novembre 2021, proposto da , in Parte_1
proprio e quale rappresentante legale di , e da contro il Persona_1 Parte_2
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_3
A) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna , e in solido a Parte_1 Persona_1 Parte_2
rifondere al le spese del grado d'appello, che si liquidano Controparte_1
nel complessivo importo di 12.535,00 €, di cui 10.900,00 € per i compensi e 1.635,00 € per il
Pag. 10 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
C) nulla dispone sulle spese sostenute da nei suoi rapporti con gli Controparte_3
appellanti;
D) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Paolo Celentano
Pag. 11 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. C Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 9274/2021, pubblicata il 15 novembre 2021, iscritto al n. 2156/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], costituitasi in proprio e Parte_1 C.F._1 quale rappresentante del figlio (c.f.: ), nato a [...] Persona_1 C.F._2 il 21 aprile 1993, in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice tutelare del Tribunale di Vallo della
Lucania con decreto del 24 aprile 2025, e (c.f.: ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_3
Pompei il 3 febbraio 1992, tutti residenti in Agropoli (SA), alla via Frascinelle s.n.c., e rappresentati e difesi dall'avv. Roberto De Rosa (c.f.: - APPELLANTI - C.F._4
E il (c.f.: , pendente innanzi al Tribunale di Controparte_1 P.IVA_1
Vallo della Lucania col n. 21/2014, costituito in persona della sua Curatrice, dr.ssa CP_2 in forza dell'autorizzazione a costei data dal Giudice delegato alla procedura concorsuale
[...] con decreto del 18 maggio 2022, e rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Di Matteo (c.f.:
- APPELLATO - C.F._5
NONCHÉ
(c.f.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._6 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Andreotta (c.f.:
- APPELLATA - CodiceFiscale_7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 1 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
CP_ 1. Con una citazione notificata in data 21 ottobre 2016 il Fallimento Controparte_1
– dichiarato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 21 del 22 ottobre 2014 –
[...]
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa,
, , , e al fine Parte_1 Persona_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5
di ottenere: a) la condanna di , e , quali Parte_1 Persona_1 Parte_2
eredi di , a pagargli la somma di 255.000,00 € a titolo di risarcimento dei danni Persona_2
cagionati al patrimonio di detta società dal loro dante causa quale amministratore sociale dalla data della costituzione dell'ente, risalente al 1996, a quella del proprio decesso, avvenuto il 19 novembre
2010; b) la condanna della sola a pagargli la somma di 150.000,00 € a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni da costei cagionati al patrimonio della suddetta società quale amministratrice della società dal 15 gennaio 2011 e poi liquidatrice della stessa dal 22/29 settembre 2011 all'ottobre del 2012, quando era stata sostituita con un liquidatore di nomina giudiziale;
c) la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di permuta per Notaio di Salerno del 13 Persona_3
febbraio 2013 e del contratto di mantenimento a favore di terzi del 27 marzo 2013 sempre per
Notaio ; d) la dichiarazione di nullità/inefficacia/inopponibilità dell'atto istitutivo del Persona_3
“Trust Tommaso” costituito per Notaio di Salerno del 30 gennaio 2016; e) in via Persona_3
gradata, la condanna di e ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno Controparte_4 CP_5
causato ai creditori da liquidare in misura corrispondente al danno derivante dalla responsabilità degli amministratori della società; - con vittoria di spese.
Deduceva in fatto: a1) che la società – amministrata da dalla sua Persona_2
costituzione sino al decesso di quest'ultimo avvenuto il 19 novembre 2010, nonché in seguito, da gennaio a settembre 2011, dalla moglie di quest'ultimo, - era stata posta in Parte_1
liquidazione in data 22 settembre 2011 ed era stato nominato suo liquidatore la stessa , che Pt_1
aveva ricoperto tale incarico sino al 28 ottobre 2012; b1) che al momento del fallimento, risalente al
2014, la società presentava uno sbilancio (differenza tra attività e passività) di 900.284,13 €; c1) che
, per il periodo in cui era stato amministratore della società, non aveva Persona_2
provveduto a depositare i bilanci a partire dal 2004, non aveva depositato i libri e le scritture contabili, non aveva provveduto a curare gli adempimenti fiscali e previdenziali della società, provocando all'ente un danno consistente quanto meno nel pagamento di sanzioni ed interessi di
255.000,00 €; d1) che, invece, la moglie, , tenuto conto di quanto accertato con lodo Parte_1
arbitrale del 6 febbraio 2012, non solo non aveva redatto bilanci e depositato scritture contabili, ma
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+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa aveva anche prelevato indebitamente somme dal conto corrente della società rispettivamente di
30.000,00 € in data 10 giugno 2011 e di 4.580,00 € in data 1° agosto 2011; aveva altresì venduto un automezzo della società per un importo di 6.000,00 €, inferiore al suo valore effettivo, giacché poco dopo tale operazione esso era stato rivenduto dai terzi acquirenti al prezzo di 13.000,00 €; aveva altresì compiuto operazioni sociali non giustificate e prelevato somme per 74.878,59 € nel periodo dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2011, di cui solo 35.590,00 € erano stati utilizzati per pagare i creditori sociali, mentre dei restanti 39.288,59 € nulla era stato giustificato;
non aveva posto in essere i prescritti adempimenti fiscali e non si era attivata per recuperare i crediti della società; e1) che sia che gli altri eredi di avevano posto in essere una serie di Parte_1 Persona_2
atti di disposizione del proprio patrimonio per arrecare pregiudizio ai creditori sociali, tra cui:
i) l'atto del 13 febbraio 2013, rep. n. 71054/32170 per notaio con cui il minore Persona_3
, sebbene su autorizzazione del giudice tutelare presso il Tribunale di Vallo della Persona_1
Lucania, aveva ceduto in permuta tutti suoi beni immobili ai nonni materni, e Controparte_4 [...]
, riservandosi per sé il solo diritto di uso vitalizio di un locale commerciale sito in Agropoli, ed CP_5
aveva ricevuto per tale atto in corrispettivo il diritto di abitazione durante di un CP_6
appartamento di 6 vani di valore inferiore ai beni ceduti, su cui i nonni materni, con successivo atto del 30 gennaio 2016, per mano del medesimo notaio, avevano costituito un Trust, denominato “trust
; Per_1
ii) l'atto del 27 marzo 2013 rogato per mano del medesimo notaio , rep. 71221- Persona_3
racc. 32306, con cui aveva ceduto alla madre la sua quota di partecipazione alla Parte_1
società Casaviva S.R.L., pari al 51%, quale corrispettivo per le prestazioni di mantenimento che la cessionaria avrebbe dovuto effettuare a favore del nipote . Persona_1
2. Con comparsa depositata il 14 marzo 2017 si costituivano in giudizio , in Parte_1
proprio e quale erede di , unitamente ai figli (minore all'epoca del Persona_2 Per_1
decesso del padre) e , nonché in proprio e , Parte_2 CP_5 Controparte_4
chiedendo, in via preliminare, di disporre la chiamata in causa di , sorella di Controparte_3
, sostenendo la sua qualità di amministratore di fatto della società, sia nel periodo in cui era Per_2
in vita il fratello sia nel periodo successivo alla morte di , eccependo, in via preliminare, la Per_2
prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2949 c.c., e comunque, la sua improcedibilità, nonché con riguardo alle azioni revocatorie e risarcitorie ex art. 2043 c.c., l'incompetenza del
Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, a favore dei tribunali del luogo di
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+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa residenza dei convenuti (rispettivamente Vallo della Lucania e Torre Annunziata) o comunque di quello determinato in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.; chiedendo, in via principale, il rigetto delle altre domande, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice ex art. 146 l.f. ed ex art. 2043 c.c., accertare, in ogni caso, la qualità di amministratore di fatto e/o di socio decidente/autorizzante ai sensi del comma 7 dell'art. 2476 c.c. di fino alla morte del fratello , e, per l'effetto, nella Controparte_3 Per_2
sola ipotesi di condanna degli eredi di quest'ultimo al risarcimento alla società del danno ex art. 2476
c.c., condannare anche , in via esclusiva o quantomeno in solido con i convenuti, Controparte_3
a risarcire alla società il medesimo danno così come liquidato e nelle medesime proporzioni dei convenuti quali eredi del defunto . Con rivalsa di spese, diritti ed onorari dei Persona_2
giudizi di merito e cautelari.
3. Con comparsa di costituzione del 29 settembre 2017 si costituiva in giudizio anche
[...]
che, oltre a chiedere che le azioni revocatorie e risarcitorie fossero decise per CP_3
competenza dal Tribunale di Vallo della Lucania, ove pendevano altre azioni similari, cui dovevano riunirsi quelle proposte innanzi al Tribunale dii Napoli, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di ed alla sua chiamata in causa, la prescrizione dell'azione proposta nei Controparte_4 CP_5
suoi confronti, condannando i chiamati a rifonderle le spese di causa;
nel merito, aderiva alle azioni proposte dalla Curatela nei confronti di coloro che l'avevano chiamata in causa, ivi comprese le azioni revocatorie laddove non fossero state rimesse per competenza al Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendone l'accoglimento ed esperendo poi domanda riconvenzionale nei confronti dei propri chiamanti per chiedere la condanna dei medesimi al risarcimento del danno diretto ad ella provocato come socio, secondo quanto previsto dall'art. 2476, 6° comma, c.c., da quantificarsi all'esito del giudizio, e comunque, chiedendone la liquidazione in via equitativa.
4. Disposta la separazione delle cause relative all'esperimento delle proposte azioni revocatorie, sulle quali il Tribunale adìto si dichiarava incompetente a favore del Tribunale ordinario territorialmente competente, rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale:
- accoglieva la domanda nei confronti di , e Parte_1 Persona_1 Parte_2
nella qualità di eredi di e li condannava al pagamento in favore della
[...] Persona_2
curatela della somma già rivalutata di 255.000,00 €, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;
Pag. 4 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. C Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
- accoglieva la domanda risarcitoria proposta nei confronti della sola , che Parte_1
condannava al pagamento in favore della curatela della somma già rivalutata di 73.868,59 €, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;
- condannava , e a rimborsare alla curatela le Parte_1 Per_1 Parte_2
spese di lite, che liquidava in 8.000,00 € per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario del 15%;
- rigettava la domanda formulata da , e Parte_1 Persona_1 Parte_2
nei confronti di;
[...] Controparte_3
- rigettava la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di Controparte_3
, e;
Parte_1 Per_1 Parte_2
- compensava le spese di lite tra , e , Parte_1 Persona_1 Parte_2
da una parte, e , dall'altra. Controparte_3
A sostegno di questa decisione, per quel che in questa sede rileva, il Tribunale, dopo aver qualificato l'azione di responsabilità proposta dalla curatela fallimentare come azione proposta dai creditori sociali, e non della società (sebbene, in realtà, la curatela avesse proposto entrambe le azioni), rigettava la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, giacché il dies a quo della prescrizione doveva farsi decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento del 22 ottobre
2014, o anche da quella successiva della notifica della lettera di messa in mora del curatore del 3 ottobre 2015, mentre la notifica dell'atto di citazione in esame era del 21 ottobre 2016, né le parti convenute, quali eredi dell'amministratore , avevano dato prova di un Persona_2
momento, diverso ed anteriore (rispetto alla dichiarazione di fallimento), in cui i creditori sociali avevano avuto conoscenza dello stato di incapienza patrimoniale della società.
Inoltre, il Tribunale quantificava il risarcimento dei danni prodotti alla società dall'amministratore , ove la prima fosse stata provvista della liquidità Persona_2
necessaria, nell'importo degli interessi e sanzioni addebitati dall'Erario alla società nelle cartelle esattoriali ad essa notificate.
5. Con una citazione notificata al nonché a il Controparte_1 Controparte_3
10 maggio 2022, , per sé nonché in nome e per conto del figlio , Parte_1 Persona_1
quale suo amministratore di sostegno, nonché si sono quindi appellati a questa Parte_2
Corte censurando il solo capo della sentenza relativa alla loro condanna quali eredi di
[...]
, sostenendo, con i loro tre motivi, che il primo Giudice aveva errato: Per_2
A) per avere ritenuto che il dies a quo della prescrizione quinquennale dell'azione di
Pag. 5 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa responsabilità dei creditori sociali decorresse dalla data della dichiarazione di fallimento della CP_1
anziché da eventi ad essa anteriori, dai quali era possibile desumere, se non la conoscenza
[...]
effettiva, quanto meno la conoscibilità da parte dei creditori sociali dello stato di incapienza patrimoniale della società, e tra questi, il mancato deposito dei bilanci a decorrere dal 2004, la totale assenza, per tutto il periodo in esame, delle scritture contabili, l'omesso assolvimento di prescritti adempimenti fiscali e previdenziali;
B) per aver ritenuto non contestati i danni provocati alla società da Persona_2
quantificandoli nell'importo degli interessi di mora e nelle sanzioni comminate dall'Erario nell'avviso di accertamento e nelle cartelle esattoriali, sebbene non fosse stata data prova della sussistenza nelle casse sociali di liquidità necessaria per estinguere i debiti della società verso l'Erario;
C) per avere condannato (anche) al pagamento integrale dei danni sopra Persona_1
individuati, senza considerare che il detto convenuto, sottoposto ad amministrazione di sostegno oltre che minore di età all'epoca della successione paterna, aveva accettato l'eredità del padre
- come dedotto nella comparsa di costituzione - con beneficio d'inventario, con Persona_2
la conseguenza che l'importo della condanna a carico di quest'ultimo andava limitata all'entità dell'attivo presente nell'inventario (intra vires e cum viribus).
Hanno quindi concluso chiedendo a questa Corte di voler, in accoglimento del loro appello ed in riforma totale o parziale della sentenza impugnata: “IN VIA PRELIMINARE: I) accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2949 c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
NEL
MERITO in via subordinata II) accertare e dichiarare che nessun danno è stato subito dalla società per fatto ascrivibile all'amministratore e che nulla è dovuto dagli appellanti a titolo di risarcimento;
III) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il convenuto Persona_1
non può essere condannato ultra vires hereditatis, e che comunque risponde esclusivamente cum viribus hereditatis ossia con i beni ricevuti in eredità”.
6. Con comparsa di costituzione del 10 ottobre 2022 si è costituita in giudizio
[...]
che ha chiesto il rigetto dell'avverso appello, con condanna degli appellanti, in solido fra CP_3
loro, alla rifusione delle spese di lite, disponendosi la distrazione in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
7. Con comparsa di costituzione dell'11 ottobre 2022 si è costituito in appello anche il che ha contestato i tre motivi di censura contenuti nell'atto Controparte_1
d'impugnazione, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Pag. 6 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. C Parte_1 Controparte_1
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8. Con ordinanza del 9 aprile 2025 la Corte ha chiesto all'appellante di Parte_1
produrre in giudizio i provvedimenti del G.T., emessi nell'interesse di , che la Persona_1
autorizzavano ad agire anche nell'interesse di quest'ultimo, e, all'udienza del 13 maggio 2025, si è riservata la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. Sono infondati i primi due motivi d'appello.
II.1. Quanto al primo motivo, sostiene l'appellante che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal Curatore in sostituzione e nell'interesse dei creditori sociali, sia cominciato a decorrere da un momento antecedente a quello della dichiarazione di fallimento della , risalente al 22 ottobre 2014, Controparte_1
poiché già in epoca antecedente, addirittura dal 2004 - momento a decorrere dal quale la società poi fallita aveva cominciato a non depositare più i propri bilanci - i creditori sociali potevano avere conoscenza, sia pure potenziale, della situazione di insufficienza patrimoniale della società a soddisfare le proprie pretese, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale dell'azione esercitata dal fallimento sarebbe già ampiamente decorso.
Va, innanzitutto, precisato, che, nel caso in esame, non si discute dell'azione sociale di responsabilità, rispetto alla quale, comunque, la prescrizione non può dirsi compiuta, in quanto il dies
a quo della prescrizione è cominciato a decorrere dal 19 ottobre 2010 – momento a cui risale la morte di con la cessazione dal suo incarico di amministratore – ed è stato Persona_2
interrotto dalla lettera di messa in mora del curatore del 3 ottobre 2015, ma dell'azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dal Curatore, disciplinata per le S.R.L. dall'art. 2476, co.
6. c.c.
In merito a quest'ultima, la condivisibile, ed oramai consolidata, giurisprudenza di legittimità stabilisce che “il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e
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+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.” (ndr: la sottolineatura è del relatore); (così,
Cass.3552/2023; Cass. 24715/2015; Cass. 13378/2014).
Deve, pertanto, accertarsi, a giudizio della Corte, se il mancato deposito dei bilanci d'esercizio della pacificamente risalente al 2004, possa rappresentare un “fatto sintomatico di CP_1
assoluta evidenza” dal quale i creditori sociali potevano avere conoscenza, non dello stato d'insolvenza della società, ma della sua insufficienza patrimoniale a soddisfare le pretese creditorie.
La risposta è negativa. Infatti, il mancato deposito dei bilanci di certo impedisce ai creditori di avere conoscenza della situazione patrimoniale della società, ma nulla dice, in modo evidente, dell'insufficienza del patrimonio dell'ente a soddisfare i creditori. Anzi, numerosi altri elementi evincibili dagli atti dimostrano che il primo vero momento di assoluta evidenza di tale insufficienza, anche per la sua conoscibilità da parte dei terzi, era rappresentato proprio dalla dichiarazione di fallimento della , intervenuta poco dopo il 22 ottobre 2014, atteso che, in precedenza ed CP_1
almeno sino al 2012 – anno in cui la società era stata posta in liquidazione – la aveva CP_1
continuato senza problemi la propria attività, disponendo di diversi immobili, sebbene sottoposti ad esecuzione (la n. 533/2011 presso il Tribunale di Salerno), e che soltanto nell'anno 2013 tale insufficienza - poi risultata conclamata con la dichiarazione di insolvenza – era stata accertata dal liquidatore, con relazione non sottoposta a pubblicità legale, e pertanto, non conoscibile dai terzi creditori.
Sicché, deve ritenersi che gli appellanti non hanno dato prova del diverso momento, anteriore al 2014, di decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria.
II.2. Infondato è anche il secondo motivo d'appello.
Con esso si sostiene che il primo Giudice ha errato nel ritenere Persona_2
responsabile del mancato adempimento dei debiti fiscali e previdenziali e della conseguente maturazione, a carico della società ed in danno dei creditori sociali, di un maggior debito per sanzioni ed interessi, senza che il fallimento attore avesse dato prova della possibilità da parte dell'amministratore di poter pagare, in presenza della liquidità necessaria, tali debiti, rimasti invece inadempiuti.
La tesi degli appellanti non regge, giacché, a giudizio della Corte, la prova (incombente sulla curatela, stante l'azione extracontrattuale da essa esperita) della condotta illecita di Per_2
Pag. 8 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
– consistente nel volontario e consapevole inadempimento dei debiti fiscali e Per_2
previdenziali, pur in presenza di liquidità idonea allo scopo – può ritenersi raggiunta mediante l'esame della copiosa documentazione relativa al contenzioso in essere tra gli eredi di
[...]
e , da cui emerge la sussistenza, all'epoca in cui risalgono gli Per_2 Controparte_3
inadempimenti fiscali e previdenziali (dal 2004 al 2010), di una fervente attività d'impresa, concentrata anche nel nord Italia, da parte della e di un consistente patrimonio della CP_1
società, composto non solo da immobili e da quote in società, ma anche da disponibilità liquide
(tanto emerge dall'esame degli estratti conto bancari della società, risalenti all'anno successivo alla morte dell'amministratore, ma non per questo irrilevanti al fine della prova in esame), elementi da cui desumere, con ragionevole certezza, che il mancato sistematico pagamento dei debiti tributari e previdenziali aveva rappresentato un anomalo strumento di autofinanziamento cui aveva fatto ricorso l'amministratore della società.
Inoltre, la sussistenza di danni al patrimonio sociale ed ai creditori sociali, consistenti nel pagamento di sanzioni ed interessi, non solo non è contestata dagli appellanti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, ma risulta anche dalle cartelle di pagamento.
Per tali motivi devono ritenersi pienamente provati tutti gli elementi dell'illecito extracontrattuale contestato all'amministratore , del quale sono chiamati a Persona_2
rispondere in tale sede i suoi eredi, attuali appellanti.
II.3. Infondato è infine l'ultimo motivo d'appello.
Con esso , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Persona_1
- di cui l'appellante ha dato prova mediante la produzione in giudizio del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare competente - si duole del fatto che il Tribunale abbia condannato anche quest'ultimo, in solido con gli altri eredi di , al pagamento dell'importo già Persona_2
rivalutato di 255.000,00 €, senza considerare che era (anche) minorenne all'epoca della Per_1
morte del padre, avvenuta nel novembre del 2010, sicché aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, con la conseguenza che, in tale qualità, era chiamato a rispondere dei debiti del padre intra vires e cum viribus.
Va detto che, a giudizio della Corte, non è stata data prova, incombente su , Parte_1
quale amministratrice di sostegno di , della formazione dell'inventario, Persona_1
elemento costitutivo del relativo beneficio (cfr. Cass. 16514/2015; Cass. 11030/2003), dal quale deve perciò ritenersi che sia decaduto ai sensi dell'art. 489 c.c., essendo ormai Persona_1
Pag. 9 di 11 N. 2156/2022 r.g.a.c.c. + 2 c. Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa trascorso da molti anni il termine ivi fissato per provvedervi.
III. Per i motivi suddetti, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese seguono la soccombenza, e pertanto, gli appellanti vanno condannati in solido a pagare al fallimento appellato le spese del grado, che si liquidano, in assenza della nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal valore della controversia (scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00), nel complessivo importo di 12.535,00 €, di cui 10.900,00 € per i compensi (2.800,00 € per la fase di studio, 1.800,00 € per la fase introduttiva, 2.300,00 € per la fase di istruzione/trattazione e 4.000,00
€ per quella decisoria), e 1.635,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti.
Non vi è, invece, soccombenza nei rapporti tra gli appellanti e , nei cui Controparte_3
confronti i primi non hanno riproposto nessuna domanda né quest'ultima ha proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, sicché sulla regolazione delle spese di lite sostenute da tali soggetti va dichiarato il non luogo a provvedere (cfr. Cass. 19985/2024; Cass. 34174/2021; Cass.
5508/2016).
V. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre infine dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 9274/2021, pubblicata il 15 novembre 2021, proposto da , in Parte_1
proprio e quale rappresentante legale di , e da contro il Persona_1 Parte_2
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_3
A) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna , e in solido a Parte_1 Persona_1 Parte_2
rifondere al le spese del grado d'appello, che si liquidano Controparte_1
nel complessivo importo di 12.535,00 €, di cui 10.900,00 € per i compensi e 1.635,00 € per il
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+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
C) nulla dispone sulle spese sostenute da nei suoi rapporti con gli Controparte_3
appellanti;
D) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Paolo Celentano
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