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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA ZZ, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1480/2025
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia;
RICORRENTE
E in persona del - Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis
[...]
c.p.c., la Dott. Pierangelo Trippitelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/10/2025 la ricorrente, docente a tempo determinato in servizio alle dipendenze del , Controparte_1 premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del CP_1 convenuto negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di aver diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di 500 euro annui, istituita con la legge n. 107/2015 e corrisposta ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato, e chiedeva di accertare il diritto alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e di condannare il
1 a corrispondere il suddetto beneficio Controparte_1 economico.
1.1. Il , costituitosi in giudizio con memoria Controparte_1 depositata il 15/12/2025, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente, docente in servizio (fino al 30/06/2026) alle dipendenze del
, rivendica, in relazione ai periodi in cui ha Controparte_1 lavorato con contratti a tempo determinato fino alla fine delle attività didattiche, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il , nel Controparte_1 dare attuazione all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, istitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
2.2. L'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, come modificato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 9 settembre 2025 n. 127, convertito dalla Legge 30 ottobre
2025, n. 164, dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
[...
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale.
Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al
2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Controparte_5
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 9 settembre 2025, convertito dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164, a decorrere
3 dall'anno scolastico 2025/2026, il beneficio della carta docente è stato esteso anche agli insegnanti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot.n. 15219 del 15 ottobre 2015 Controparte_1 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
4 L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
2.3. Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati
- il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in
5 chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
2.4. Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
), con la quale si è affermata la contrarietà dell'art. 1, Controparte_1 comma 121, della legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della
6 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti
7 al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
2.5. Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 affermando il seguente principio: “l'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
2.6. Recentemente, la Decima sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea è tornata sulla questione (causa C-268/24[Lalfi]), ritenendo la situazione dei docenti non di ruolo paragonabile a quella dei docenti con contratto a tempo indeterminato. Secondo la Corte, gli insegnanti che svolgono la propria attività per alcune settimane o per alcuni mesi, hanno gli stessi compiti e gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. (…) i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano.
Del resto, non è possibile ritenere che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze possa portare ad una modifica sostanziale delle funzioni di tali docenti, della natura del loro lavoro di insegnanti o delle condizioni di esercizio
8 della loro attività. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio, il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo, che non dovrà tenere di conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione.
La CGUE, richiamando l'argomentazione alla base della differenza di trattamento, afferma che “74. Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_1
EU:C:2014:2401, punto 110 nonché giurisprudenza citata)”.
Pertanto, la clausola 4 dell'accordo quadro, al punto 1, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
***
3. Vanno, pertanto, disapplicati l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 nella parte in cui, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 127/2025, riconoscevano la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e a quelli incaricati di supplenze annuali e non anche ai docenti a tempo determinato con contratti fino al termine delle attività
9 didattiche e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025. Il va, dunque, Controparte_1 condannato ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015.
***
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n.
55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra € 0,01 e € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015; condanna il ad attribuire alla parte Controparte_1 ricorrente il suddetto beneficio;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 515,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 18/12/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa IA ZZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA ZZ, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1480/2025
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia;
RICORRENTE
E in persona del - Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis
[...]
c.p.c., la Dott. Pierangelo Trippitelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/10/2025 la ricorrente, docente a tempo determinato in servizio alle dipendenze del , Controparte_1 premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del CP_1 convenuto negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di aver diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di 500 euro annui, istituita con la legge n. 107/2015 e corrisposta ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato, e chiedeva di accertare il diritto alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e di condannare il
1 a corrispondere il suddetto beneficio Controparte_1 economico.
1.1. Il , costituitosi in giudizio con memoria Controparte_1 depositata il 15/12/2025, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente, docente in servizio (fino al 30/06/2026) alle dipendenze del
, rivendica, in relazione ai periodi in cui ha Controparte_1 lavorato con contratti a tempo determinato fino alla fine delle attività didattiche, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il , nel Controparte_1 dare attuazione all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, istitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
2.2. L'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, come modificato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 9 settembre 2025 n. 127, convertito dalla Legge 30 ottobre
2025, n. 164, dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
[...
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale.
Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al
2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Controparte_5
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 9 settembre 2025, convertito dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164, a decorrere
3 dall'anno scolastico 2025/2026, il beneficio della carta docente è stato esteso anche agli insegnanti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot.n. 15219 del 15 ottobre 2015 Controparte_1 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
4 L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
2.3. Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati
- il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in
5 chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
2.4. Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
), con la quale si è affermata la contrarietà dell'art. 1, Controparte_1 comma 121, della legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della
6 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti
7 al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
2.5. Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 affermando il seguente principio: “l'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
2.6. Recentemente, la Decima sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea è tornata sulla questione (causa C-268/24[Lalfi]), ritenendo la situazione dei docenti non di ruolo paragonabile a quella dei docenti con contratto a tempo indeterminato. Secondo la Corte, gli insegnanti che svolgono la propria attività per alcune settimane o per alcuni mesi, hanno gli stessi compiti e gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. (…) i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano.
Del resto, non è possibile ritenere che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze possa portare ad una modifica sostanziale delle funzioni di tali docenti, della natura del loro lavoro di insegnanti o delle condizioni di esercizio
8 della loro attività. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio, il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo, che non dovrà tenere di conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione.
La CGUE, richiamando l'argomentazione alla base della differenza di trattamento, afferma che “74. Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_1
EU:C:2014:2401, punto 110 nonché giurisprudenza citata)”.
Pertanto, la clausola 4 dell'accordo quadro, al punto 1, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
***
3. Vanno, pertanto, disapplicati l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 nella parte in cui, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 127/2025, riconoscevano la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e a quelli incaricati di supplenze annuali e non anche ai docenti a tempo determinato con contratti fino al termine delle attività
9 didattiche e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025. Il va, dunque, Controparte_1 condannato ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015.
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4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n.
55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra € 0,01 e € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015; condanna il ad attribuire alla parte Controparte_1 ricorrente il suddetto beneficio;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 515,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 18/12/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa IA ZZ
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