Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 8495/2018
All'udienza collegiale del giorno 18/06/2025 ore 11:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. IACOPINI SALVATORE avv. Paolella in sost.
Avv. PISTOLESI CARLA
Appellato/i
CP_1
Avv. MORMINO ANNA PAOLA avv. Roma in sost.
L'avv. Roma fa rilevare che non è stata depositata la visura della Camera di Commercio e che la società da lei rappresentata di trova in liquidazione volontaria.
L'avv. Paolella deposita la visura cartacea e si riporta ai propri scritti difensivi.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 8495 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata presso i Parte_1 CodiceFiscale_1
difensori avv.ti Carla Pistolesi e Salvatore Iacopini che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
c.f. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. CP_1 P.IVA_1
Anna Paola Mormino che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.528/2018 pubblicata in data 29/10/2018 dal
Tribunale di Rieti.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 13.12.2018 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n.528/2018 pubblicata in data 29.10.2018 dal Tribunale di Rieti, resa a definizione del procedimento civile rubricato al r.g.n.2102/2015, promosso dall'odierno appellante nei confronti di CP_1
2 § 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la esponendo: Parte_1 CP_1 di essere proprietaria dell'immobile sito in Rieti, via A.M. Ricci n. 1, meglio identificato nel corpo dell'atto; di avere ritenuto necessario eseguire nel mese di giugno 2013 opere di manutenzione a seguito di ingente presenza di umidità di risalita nelle mura perimetrali, causa di affioramento micotici, della disgregazione degli intonaci, del marcimento dei rivestimenti in carta da parati e della sconnessione ed il rigonfiamento delle pavimentazioni dovuta alla polverizzazione del massetto di posa;
di avere quindi proceduto all'ispezione dell'intera rete di scarico delle acque bianche della sua proprietà, rilevando attraverso una sonda un'ostruzione oltre la corte comune dal lato della via A. M. Ricci;
che in particolare era stata rilevata un'ostruzione della condotta dello scarico delle acque oltre la corte di proprietà di essa attrice;
che il 29.07.2013 era stato eseguito lo scavo sotto il manto stradale ed erano stati rinvenuti un pozzetto in mattoni in laterizio ed una interruzione forzata delle tubazioni provenienti dalla proprietà di essa attrice;
che a seguito di detto scavo sul suolo pubblico si era rilevato che l'ostruzione era dovuta al tranciamento delle tubazioni dovuto al passaggio di rete di adduzione di acque pubbliche, consistente nella tubatura catramata delle dimensioni di
200 mm collocata alla medesima quota di posa della rete fognaria proveniente dalla proprietà di essa attrice, ciò alla presenza dei tecnici della dei dipendenti della ditta CP_1 esecutrice dei lavori e dell'arch. all'uopo officiato da essa attrice;
che l'ostruzione della Per_1
tubatura di scarico proveniente dalla proprietà effettuata onde mettere in opera la Pt_1
tubazione di adduzione delle acque pubbliche, aveva introdotto il flusso canalizzato delle acque causando la dispersione delle stesse nel sottosuolo (all'interno della proprietà ed il Pt_1 loro rientro all'interno dei pozzetti e della rete di scarico privata;
di avere subito, a causa del riflusso delle acque dovuto all'interruzione della tubatura effettuata onde consentire il passaggio delle acque pubbliche, ingenti danni al proprio immobile quali l'affioramento micotici, la disgregazione degli intonaci, il marcimento dei rivestimenti in carta da parati e la sconnessione ed il rigonfiamento delle pavimentazioni dovuta alla polverizzazione del massetto di posa;
di avere promosso un procedimento ex art. 696bis c.p.c. al fine di far accertare a mezzo CTU lo stato dei luoghi, la causa dei danni ed il loro ammontare;
che nell'incardinato procedimento la soc. non si era costituita;
che il CTU aveva rilevato l'esistenza del nesso CP_1
causale tra i danni lamentati ed il tranciamento del tubo di scarico delle acque piovane provenienti dall'immobile di essa attrice, avvenuto su suolo pubblico ed in corrispondenza dell'apposizione di una condotta d'acqua; che il CTU aveva, altresì, quantificato i danni nell'importo di €40.638,74; che sussisteva la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP_1
in ordine ai fatti di causa. Tanto premesso, la sig.ra concludeva per la condanna della Pt_1
3 convenuta alla corresponsione del suddetto importo in proprio favore, a titolo di risarcimento del danno, ovvero al pagamento di altra somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La costituitasi in giudizio, in via preliminare CP_1
eccepiva il difetto di legittimazione attiva di controparte per non avere la stessa dimostrato di essere proprietaria dell'immobile sito in Rieti, via A. M. Ricci n. 1, sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendovi a suo dire alcuna prova di un proprio coinvolgimento nei fatti di causa e nel merito concludeva per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e in diritto deducendo, tra l'altro, che lo stesso CTU aveva escluso la responsabilità della per i danni lamentati da parte attrice, che non era CP_1 stata essa convenuta a posare la condotta asseritamente all'origine dei danni, bensì l'allora gestore , che il CTU aveva parlato di un malfunzionamento dovuto a cause accidentali, Pt_2
avvenute non si sa quanti anni fa né ad opera di chi e che, infine, non vi era alcuna prova del danno. Era disposta l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP n. 3/14 svoltosi presso il
Tribunale di Rieti, erano respinte le istanze istruttorie articolate da parte attrice ed all'esito la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - respinge la domanda di parte attrice;
- condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 CP_1
presente giudizio e del procedimento ex art.696 bis c.p.c., liquidate quanto al primo in complessivi € 5.667,00 a titolo di compensi professionali e quanto al secondo in complessivi €
1.455,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad iva e cpa come per legge;
- pone le spese della CTU espletata nell'ambito nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di difetto di legittimazione sollevate dalla convenuta, non potendo essere poste in discussione la legittimazione attiva della sig.ra e la legittimazione passiva Pt_1
della nel presente giudizio. Com'è noto, infatti, in virtù della distinzione tra CP_1
questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., tra le altre, Cass. S.U.
23/08/1990, n. 8573), la verifica della legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di essere proprietaria dell'immobile a suo dire danneggiato a causa dei fatti lamentati in citazione, ascrivendo la responsabilità di detti danni alla tale affermazione – CP_1
4 a prescindere dalla sua veridicità, da verificare nel merito – è, pertanto, sufficiente per far ritenere la e la soc. soggetti rispettivamente legittimati attivo e passivo nel Pt_1 CP_1
presente giudizio. Ne segue il rigetto delle sollevate eccezioni. Nel merito, la domanda deve essere respinta, essendo rimasta sfornita di prova. Sostiene, al riguardo, parte attrice – la quale, al fine di dare prova della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile sito in Rieti, via A. M. Ricci n. 1, ha versato in atti il contratto di “donazione e compravendita” rep. 37235
– fasc. 11490 a rogito del notaio del 13.03.1980 - che la responsabilità in Persona_2
ordine ai fatti di causa sia ascrivibile ex art. 2051 c.c. alla società convenuta. Al riguardo, va premesso in linea generale che la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2051 c.c. – per vero, neppure evocata in primo grado da parte appellante, che aveva piuttosto individuato quale titolo della responsabilità dell'appellata l'art. 2043 c.c. - si fonda su due elementi: 1) l'esistenza una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione, che si configura allorché sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa o all'interferenza di agenti esterni su di essa;
2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma. Pertanto, mentre incombe sul danneggiato l'onere di provare che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso insorto nella stessa, nonché l'esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla res (al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi), su quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, grava l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione, rimanendo a suo carico la causa ignota. Nella specie, non è stata data la prova circa l'esistenza di una relazione qualificata tra la e la res asseritamente fonte di danno (conduttura pubblica CP_1 collegata alla tubazione proveniente dal pozzetto interno alla corte dell'immobile di proprietà
risultata ostruita – v. a pag. 4 della relazione), né del nesso causale tra la cosa e il Pt_1 danno, nel senso poc'anzi precisato. Al riguardo e con riguardo al punto n. 1), sotto un primo profilo non risulta versato in atti il contratto di rep. 6371 del 14.02.2006, citato dalla difesa della per la prima volta a pag. 10 della comparsa conclusionale e dal quale dovrebbe Pt_1 evincersi l'esistenza della relazione di custodia tra la ed il tratto di conduttura CP_1
pubblica asseritamente fonte di danno. Inoltre, stando al tenore della relazione peritale (v. in part. a pagg.
6-7 della relazione), a seguito delle sollecitazioni di parte attrice il CP_2 ebbe a confermare espressamente non solo di essere “responsabile della strada dal
[...]
28.10.2003”, ma che “…da quando l'ufficio manutenzione (titolato al rilascio dei permessi ai
5 sottoservizi dal novembre 2009 ad oggi) è responsabile della strada in oggetto, non hanno rilasciato alcun permesso per manomissione suolo in via A. Maria Ricci 1, se non nel 2013 alla signora e nel 2014 alla ” (i fatti oggetto di causa risalgono, lo rammentiamo, al Pt_1 CP_1
2013). Dagli accertamenti svolti (v. a pag. 7 della relazione) è emerso, nello specifico, che “i due enti gestori della strada sono stati: la provincia fino all'ottobre 2003 e il Controparte_2
sotto la responsabilità del settore finanziario dall'ottobre 2003 al 2009 e dell'ufficio manutenzioni dal 2009 ad oggi”. L'assenza di prova del titolo in virtù del quale il servizio di manutenzione dell'area pubblica in questione sarebbe stato appaltato alla e la CP_1
considerazione che ai sensi dell'art. 936 c.c., qualunque opera esistente sotto al suolo appartiene al proprietario di questo, salve le eccezioni stabilite dalla legge, già portano ad escludere, sotto un primo profilo, la prova della relazione qualificata tra la res e la società convenuta, tale da fondare la eventuale responsabilità di quest'ultima ex art. 2051 c.c.. Ma vi
è di più. Anche a voler per un momento prescindere dalle superiori obiezioni, il CTU ha evidenziato (v. a pag. 4) che “…nessuno degli uffici contattati, e della provincia e del CP_2
(visto che negli anni la strada in questione è stata di proprietà prima dell'una e poi dell'altra), in merito al chiarimento di cosa realmente collegasse quel tubo ostruito, né dove scaricasse, si
è espresso in merito;
cosa che non afferma quindi che detto tratto fosse mai realmente stato collegato alla rete pubblica, né lo smentisce”. E' la stessa parte attrice, del resto, ad ammettere pacificamente che la riscontrata ostruzione ha riguardato la “tubatura di scarico proveniente dalla proprietà dell'istante”, salvo poi ricavarne apoditticamente che la stessa sarebbe stata
“…effettuata onde poter mettere in opera la tubazione di adduzione delle acque pubbliche”, ciò che avrebbe “…interrotto il flusso canalizzato delle acque causando la dispersione delle stesse nel sottosuolo (all'interno della proprietà della signora ed il loro rientro Pt_1 all'interno dei pozzetti e della rete di scarico privata”; affermazioni, queste ultime, che non hanno trovato alcun riscontro all'esito dell'espletamento della consulenza. Non vi è prova, in sostanza, che l'ostruzione del “pozzetto in questione, posto su suolo pubblico” sia stata causata dal “passaggio di rete di adduzione di acque pubbliche”, né a maggior ragione che la stessa sia stata “…effettuata onde poter mettere in opera la tubazione di adduzione delle acque pubbliche”, come asserito da parte attrice. Se ne deve dedurre che nella fattispecie risulta carente anche la prova dell'elemento, di cui al punto 2) e cioè del nesso causale tra la cosa e il danno. Difettano, in sostanza, in radice i presupposti per la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. della per danno da cosa in custodia. Anche a voler, CP_1
peraltro, inquadrare la responsabilità in questione nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., non v'è dubbio che all'esito della CTU espletata nel corso del procedimento ex art. 696bis c.p.c. non sia emersa alcuna prova certa in ordine al nesso causale tra i danni
6 lamentati da parte attrice ed una qualche condotta ascrivibile alla soc. nell'arco di CP_1 tempo considerato, avendo il CTU accertato che non è stata quest'ultima “a posare la condotta ostruita, ma l'allore (circa 35 anni fa)” e più in generale che la convenuta non è stata Pt_2
“…unico attore ad aver potuto lavorare su quel tratto di strada, viste le concessioni rilasciate dalla provincia, ai soggetti indicati in precedenza e restando ancora incognito il periodo che va dall'ottobre 2003 al novembre 2009 (periodo in cui era l'Uff. Finanziario del Comune di
Rieti che rilasciava i permessi e le concessioni” (v. a pag. pagina 7 di 8 9), il che ha portato la consulente a concludere nel senso di non poter “..attribuire a la responsabilità di tali CP_1 danni”. Dal momento che le risultanze della CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis
c.p.c. n. 3/14 - i cui atti sono stati acquisiti al presente giudizio – costituiscono il frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura sotto il profilo motivazionale, le stesse vengono interamente fatte proprie da questo Giudice.”.
§ 5. Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n°
528/2018, emessa dal Tribunale di Rieti il 29/10/2018, notificata in data 13/11/2018, condannare la al pagamento nei confronti della signora della CP_1 Parte_1 somma di in €. 40.638,74 a titolo di risarcimento dei danni dell'immobile sito in Rieti via A. M.
Ricci n. 1, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre la refusione delle spese di CTU relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo n° 3/2014 RGC. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 18.03.2019 ha resistito al gravame, CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento dei richiamati motivi: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e del suo motivo ex art. 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, respingere l'appello in quanto manifestamente infondato in fatto ed errato in diritto per le ragioni tutte sopra esposte confermando, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Rieti n. 528/2018; 3) in linea subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, ridurre la pretesa in punto quantum a quanto rigorosamente dovuto e provato;
4) in estremo subordine, accogliere le conclusioni rassegnate dalla deducente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado del presente giudizio;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
7 § 8.1. - Con il primo motivo intestato “In relazione al capo della sentenza di rigetto della domanda” parte appellante premetteva quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ossia di aver svolto nel giugno del 2013 opere di manutenzione a seguito di ingente presenza di umidità di risalita nelle mura perimetrali, causa di affioramento micotici, della disgregazione degli intonaci, del marcimento dei rivestimenti in carta da parati e della sconnessione ed il rigonfiamento delle pavimentazioni dovuta alla polverizzazione del relativo massetto di posa.
Soggiungeva di aver evidenziato che era stata rilevata un'ostruzione della condotta dello scarico delle acque oltre la corte di proprietà dell'istante, con necessità di procedere con urgenza in data 29/07/2013, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi di legge, allo scavo sotto il manto stradale con rinvenimento di un pozzetto in mattoni in laterizio ed una interruzione forzata delle tubazioni provenienti dalla sua proprietà dell'istante.
Deduceva di aver allegato che a seguito dello scavo sul suolo pubblico si era rilevato che l'ostruzione era dipesa dal tranciamento delle tubazioni dovuto al passaggio di rete di adduzione di acque pubbliche, consistente in una tubatura catramata delle dimensioni di 200 mm collocata alla medesima quota di posa della rete fognaria proveniente dalla sua proprietà.
Allegava quindi che l'ostruzione della tubatura di scarico proveniente dalla proprietà dell'istante aveva interrotto il flusso canalizzato delle acque causando la dispersione delle stesse nel sottosuolo all'interno della sua proprietà con rientro all'interno dei pozzetti e della rete di scarico privata e che alla stregua di tali circostanze aveva evidenziato in diritto che ai sensi dell'art. 2051 c.c. la era responsabile per danni cagionati dalla cosa in custodia CP_1
essendosi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa dovendo la convenuta in primo grado vigilare su di essa e mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per la sua natura o per particolari contingenze, producesse danni a terzi.
Tanto premesso censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui si era affermato che non era stata data la prova dell'esistenza di una relazione qualificata tra la e la res CP_1
asseritamente fonte di danno mancando in atti il contratto di rep. 6371 del 14.02.2006, citato per la prima volta a pag. 10 della comparsa conclusionale quando diversamente la non CP_1 aveva contestato in primo grado di essere custode dell'acquedotto comunale e il precedente giudice istruttore non aveva ammesso l'ordine di esibizione vertente proprio su quella circostanza.
Aggiungeva che la denominazione costituiva appunto l'acronimo di Società CP_1
. Controparte_3
Parte appellante censurava altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto
8 non comprovate le allegazioni relative alla causazione dei danni dalla messa in opera della tubazione di adduzione delle acque pubbliche che avevano interrotto il flusso canalizzato delle acque causando la dispersione delle stesse nel sottosuolo ed il loro rientro all'interno dei pozzetti e della rete di scarico privata, allegazioni che secondo le valutazioni del Tribunale non avevano ricevuto riscontro all'esito dell'espletamento della consulenza disposta nel procedimento di ATP.
Precisava che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto delle fotografie in atti con violazione dell'art.2712 c.c. ossia delle fotografie con relativa data di cui all'allegato n.
1.5 alla citazione di primo grado ed in particolare delle fotografie n.5 e n.7 affatto disconosciute dalla con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provate le circostanze CP_1 allegate dall'attrice ossia l'ostruzione ed il tranciamento di una conduttura di scarico di acque in seno all'acquedotto pubblico di cui la convenuta era custode.
Soggiungeva richiamando la sentenza n.14143/2011 della S.C. che la controparte era comunque tenuta all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, doveva comunque rispondere dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c..
Deduceva infine che una volta individuata la res e la sua potenzialità lesiva il Tribunale avrebbe dovuto procedere con l'accertamento del nesso di causalità tra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso evidenziando che il CTU (chiamato in sede di accertamento tecnico preventivo non ad individuare il responsabile ma soltanto a descrivere lo stato dei luoghi e a ricercare le cause) aveva precisato: “… la possibilità che i danni lamentati dalla signora proprietaria Pt_1 dell'immobile in questione …, risulta reale. Prove ne è che, nel momento in cui il pozzetto è stato disostruito, l'acqua versata volontariamente nelle condutture che vi confluivano, defluiva regolarmente;
… In conclusione … appare evidente che dal malfunzionamento … del pozzetto più volte citato, ritrovato tranciato e ostruito, possa ... aver arrecato i danni lamentati e documentati dalla signora quantificando i danni in euro 40.638,74. Pt_1
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “In relazione al capo della sentenza con condanna alle spese processuali anche per la fase di accertamento tecnico preventivo” parte appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata condannata alla rifusione delle spese processuali per la fase di ATP in cui la era rimasta contumace con liquidazione CP_1
delle stesse in euro 1.455,00.
Evidenziata quindi la mancata partecipazione della SOGEA al procedimento di mediazione ed al procedimento di negoziazione assistita chiedendo la riforma della sentenza impugnata anche
9 in relazione al capo della condanna alle spese per la fase di accertamento tecnico preventivo.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. svolta dall'appellata ed in merito deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non
è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.
10409/2020 e n. 4696/2016).
Dunque, tale eccezione deve ritenersi superata dall'esame nel merito dei motivi d'appello.
Deve altresì osservarsi dalla visura camerale del 9.06.25 depositata in formato cartaceo in data odierna che la risulta essere in liquidazione volontaria, ma ciò non comporta alcuna CP_1
perdita della capacità e legittimazione processuale della parte, atteso che secondo
Cass.civ.n.3279/2006 una società costituita in giudizio in simile fattispecie non perde la legittimazione processuale e la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l'interruzione dei processi pendenti.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che il solo secondo motivo d'appello risulta fondato per quanto di seguito osservato.
Passando quindi all'esame del primo motivo (§8.1) deve invero osservarsi che le questioni relative alla gestione delle reti idrauliche, alla mancata valutazione delle fotografie in atti ed alla ricostruzione del nesso causale non sono fondate atteso che anche prescindendo dalla questione relativa alla posizione di custode in capo all'appellata il primo giudice ha ritenuto non provato il nesso di causalità.
Nella sentenza di primo grado si è infatti così motivato a pag.n.5 “Inoltre, stando al tenore della relazione peritale (v. in part. a pagg.
6-7 della relazione), a seguito delle sollecitazioni di parte attrice il ebbe a confermare espressamente non solo di essere “responsabile Controparte_2 della strada dal 28.10.2003”, ma che “…da quando l'ufficio manutenzione (titolato al rilascio dei permessi ai sottoservizi dal novembre 2009 ad oggi) è responsabile della strada in oggetto, non hanno rilasciato alcun permesso per manomissione suolo in via A. Maria Ricci 1, se non nel 2013 alla signora e nel 2014 alla ” (i fatti oggetto di causa risalgono, lo Pt_1 CP_1
10 rammentiamo, al 2013). Dagli accertamenti svolti (v. a pag. 7 della relazione) è emerso, nello specifico, che “i due enti gestori della strada sono stati: la provincia fino all'ottobre 2003 e il
Comune di Rieti, sotto la responsabilità del settore finanziario dall'ottobre 2003 al 2009 e dell'ufficio manutenzioni dal 2009 ad oggi” ed ancora “Anche a voler per un momento prescindere dalle superiori obiezioni, il CTU ha evidenziato (v. a pag. 4) che “…nessuno degli uffici contattati, e della provincia e del (visto che negli anni la strada in questione è CP_2 stata di proprietà prima dell'una e poi dell'altra), in merito al chiarimento di cosa realmente collegasse quel tubo ostruito, né dove scaricasse, si è espresso in merito;
cosa che non afferma quindi che detto tratto fosse mai realmente stato collegato alla rete pubblica, né lo smentisce”.
E' la stessa parte attrice, del resto, ad ammettere pacificamente che la riscontrata ostruzione ha riguardato la “tubatura di scarico proveniente dalla proprietà dell'istante”, salvo poi ricavarne apoditticamente che la stessa sarebbe stata “…effettuata onde poter mettere in opera la tubazione di adduzione delle acque pubbliche”, ciò che avrebbe “…interrotto il flusso canalizzato delle acque causando la dispersione delle stesse nel sottosuolo (all'interno della proprietà della signora ed il loro rientro all'interno dei pozzetti e della rete di scarico Pt_1 privata”; affermazioni, queste ultime, che non hanno trovato alcun riscontro all'esito dell'espletamento della consulenza. Non vi è prova, in sostanza, che l'ostruzione del “pozzetto in questione, posto su suolo pubblico” sia stata causata dal “passaggio di rete di adduzione di acque pubbliche”, né a maggior ragione che la stessa sia stata “…effettuata onde poter mettere in opera la tubazione di adduzione delle acque pubbliche”, come asserito da parte attrice. Se ne deve dedurre che nella fattispecie risulta carente anche la prova dell'elemento, di cui al punto 2) e cioè del nesso causale tra la cosa e il danno…Anche a voler, peraltro, inquadrare la responsabilità in questione nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., non v'è dubbio che all'esito della CTU espletata nel corso del procedimento ex art. 696bis c.p.c. non sia emersa alcuna prova certa in ordine al nesso causale tra i danni lamentati da parte attrice ed una qualche condotta ascrivibile alla soc. nell'arco di tempo considerato, CP_1 avendo il CTU accertato che non è stata quest'ultima “a posare la condotta ostruita, ma l'allore (circa 35 anni fa)” e più in generale che la convenuta non è stata “…unico attore Pt_2
ad aver potuto lavorare su quel tratto di strada, viste le concessioni rilasciate dalla provincia, ai soggetti indicati in precedenza e restando ancora incognito il periodo che va dall'ottobre
2003 al novembre 2009 (periodo in cui era l'Uff. Finanziario del Comune di Rieti che rilasciava i permessi e le concessioni” (v. a pag.9), il che ha portato la consulente a concludere nel senso di non poter “..attribuire a la responsabilità di tali danni”. CP_1
Orbene tali motivazioni non vengono affatto confutate dalle produzioni fotografiche da cui non si evince alcunché in merito alla fuoriuscita delle acque in atto ed anche in passato, soprattutto
11 a fronte delle considerazioni svolte dal c.t.u. nella fase dell'accertamento tecnico preventivo per cui oltretutto non vi erano prove che il tratto di tubatura in questione fosse stato effettivamente collegato alla rete pubblica, avendo evidenziato ben altre ipotesi di derivazione causale dei danni, affatto riconducibili a quelle meramente prospettate dall'appellante e vieppiù specificamente contestate dall'appellata in primo grado dove a pag.n.8 della comparsa di costituzione la si era così difesa “Nel caso in esame nulla è dato sapere soprattutto CP_1
perché, lo ripetiamo a costo di sembrare noiosi, nessuno ha visto questa umidità, nessuno sa quando sia comparsa per la prima volta ragione per la quale, comunque, ci obbliga ad eccepire la prescrizione visto che si deve escludere che si sia manifestata all'improvviso e, soprattutto, ignote sono le cause. Non risulta comunque provato che l'umidità presente nell'immobile attoreo siano riconducibili alla rottura della conduttura idrica come sostenuto, senza alcuna prova, dall'attrice. Ed, invero, non è dato sapere in virtù di quali elementi fattuali e sulla base di quali prove tecniche l'istante ritenga responsabile la della lamentata umidità. Nulla CP_1 viene provato ma, a ben vedere, nulla viene dedotto al riguardo” evidenziando che le risultanze della c.t.u. non avevano affatto accertato il nesso causale nei termini prospettati dall'appellante.
Andandosi infatti ad esaminare la relazione del c.t.u. prodotta dall'appellante con il doc.n.2 deve osservarsi che l'ausiliario incaricato in quella fase risulta aver evidenziato a pag.n.4 della relazione che “la possibilità che i danni lamentati dalla signora proprietaria Pt_1
dell'immobile in questione siano derivati dall'ostruzione della tubazione proveniente dal pozzetto, interno alla corte della proprietà in via A.M. Ricci, (dopo non si sa quanti anni, e pertanto causa nel corso di questi, di cattivo deflusso verso la conduttura pubblica, non di acque chiare, perché su quel tratto di strada in via A.M Ricci dalle planimetrie fornite dal CTP arch. e da quelle dell'ing. , responsabile dell'ufficio della nonché da Per_1 Per_3 CP_1
accertamento da parte del responsabile dei lavori pubblici del comune di Rieti, risulta non esserci mai stata), e di risalita negli altri pozzetti posti all'interno della corte privata e in alcuni casi di riversamento da parte degli stessi nel giardino attiguo, risulta reale. Prova ne è che, nel momento in cui il pozzetto è stato disostruito, l'acqua versata volontariamente nelle condutture che vi confluivano, defluiva regolarmente;
ma potrebbe non esser la sola. Intanto, nessuno degli uffici contattati della provincia e del comune (visto che negli anni la strada in questione
è stata di proprietà prima dell'una e poi dell'altra), in merito al chiarimento di cosa realmente collegasse questo tubo ostruito, né dove scaricasse, si è espresso in merito;
cosa che non afferma quindi che detto tratto fosse mai realmente stato collegato alla rete pubblica, né lo smentisce”.
Ancora a pag.n.4 della relazione il c.t.u. risulta aver evidenziato “La presenza poi del giardino adiacente, a sua volta limitrofo ad una grande fascia di verde pubblico, posto fuori le mura di
12 recinzione, ad una quota superiore al giardino di proprietà non fa che peggiorare la Pt_1
situazione di deflusso delle acque piovane. Prova ne è che quel tratto di strada, tra viale
Morroni, incrocio via A. M. Ricci, è spesso allagato in periodi di copiosità eccessiva perché per morfologia del terreno, l'acqua tende ad incanalarsi secondo quote più basse. Appare chiaro che anche un cattivo drenaggio delle acque piovane, del giardino, possa aver notevolmente contribuito, al danno subito, nel corso degli anni” proseguendo a pag.n.5 della relazione “Ulteriore informazione sulla natura del terreno sul quale poggia l'edificio in questione e le strade adiacenti, la fornisce il geometra Gabrielli, responsabile dei lavori pubblici del comune di Rieti, che in uno dei colloqui avuti mi riferisce la presenza di un terreno
"pieno d'acqua" usando testuali parole, per descrivere un lavoro di manutenzione effettuato dal comune in via Padre E. Salvatori (qualche anno fa) delle condotte delle acque pubbliche,
e continuava dicendo che in presenza di tanta acqua nel sottosuolo, gli operai non riuscivano neanche a lavorare perché più scavavano e più la presenza d'acqua aumentava, costringendoli addirittura a buttare sabbia e calce e a impastare direttamente nello scavo. Concludeva il suo discorso facendomi memoria della presenza in passato delle acque del fiume Cantaro sotto l'attuale viale Morroni”.
Il c.t.u. quindi effettuate verifiche presso gli Uffici pubblici ha così evidenziato a pag.n.6 della relazione “Non avendo infatti una data certa sulla presunta rottura e ostruzione del pozzetto in questione, posto su suolo pubblico, andare alla ricerca di enti, società o privati che abbiano avuto modo di poter effettuare uno scavo in prossimità dello stesso è assai arduo, non solo per l'arco di tempo piuttosto lungo preso in esame, ma anche a causa dell'avvicendarsi degli enti gestori, dei proprietari e degli enti manutentori diversi negli anni che hanno avuto modo di effettuare dei lavori in essa”.
Ne consegue che proprio dalla relazione del c.t.u. non è dato potersi accertare alcunché se non che le infiltrazioni erano assai risalenti nel tempo con la conseguente difficoltà di accertarne le cause verosimilmente attribuibili anche a conformazione naturale ed idrica del terreno, ostruzione di pozzetti privati, lavori svolti nel tempo da diversi soggetti tra cui il e nel CP_2
susseguirsi nel tempo anche degli enti gestori del servizi idrico come osservato dal primo giudice ed in questa sede ulteriormente evidenziato, risultava appunto impossibile accertare il nesso di causalità la risalenza delle infiltrazioni e oltretutto la posizione di custode riferibile a ben preciso ente.
Ne consegue pertanto che a fronte di simile quadro di possibili e verosimili cause delle infiltrazioni e considerato il tempo trascorso, essendo oltretutto il c.t.u. intervenuto a lavori di ristrutturazione oramai completati, l'appellante non ha dato prova del nesso causale e delle responsabilità nel caso di specie ascrivibili alla tenuto conto delle contestazioni quali CP_1
13 sopra evidenziate svolte dall'appellata in primo grado.
Secondo, infatti, costante giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass.civ.n.5910/2011 e altre conformi) la norma dell'art. 2051 c.c. che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alle spese dell'ATP riconosciute dal
Tribunale di Rieti risultando in parte qua fondato il secondo motivo (§ 8.2) d'appello, atteso che la non ha contestato la sua contumacia nel giudizio di ATP né depositato la propria CP_1
memoria di costituzione in detta fase.
§ 11. – Quanto alle spese di lite del grado ritiene il Collegio di poterne effettuare integrale compensazione in considerazione dell'accoglimento del secondo motivo d'appello e comunque tenuto conto della complessità degli accertamenti tecnici sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 13.12.2018, avverso la sentenza n.528/2018 resa in data 29.10.2018 dal Tribunale di Rieti, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello – integralmente confermata nel resto la sentenza di primo grado – revoca la condanna dell'appellante al pagamento in favore Parte_1 della dell'importo pari ad euro 1.455,00 a titolo di compensi oltre spese forfettarie, iva e CP_1
cpa, liquidati per la fase relativa al procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
2) Compensa integralmente le spese del grado.
Roma, 18.06.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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