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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 3365/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Pinerolo, piazza Vittorio Veneto 19, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Laura Vigna, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore;
CONTRO
elettivamente domiciliata in La Spezia, via Taviani 170; CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Ornati e Raffaele Zurlo per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “In via istruttoria …; in via principale,
- verificare ed accertare l'eventuale abusività delle clausole contrattuali intercorse tra le parti e loro danti causa e per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, per i motivi esposti e per tutte le ragioni dedotte e deducende in corso di causa, annullare, dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente pronuncia, accertando e dichiarando non dovuta e comunque non esigibile la somma ingiunta;
In via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande della ricorrente opposta, tenuto conto delle contestazioni mosse dall'attore in opposizione ridurre le pretese della convenuta opposta al giusto ed equo;
in ogni caso,
- con il favore di spese ed onorari e rimborso spese, anche peritali;
…”.
Convenuta: “In via pregiudiziale, di rito
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per non aver specificato quali sarebbero le clausole abusive e/o vessatorie per il consumatore in spregio a quanto espressamente previsto dalla sentenza della
Corte di Giustizia Europea che consente l'opposizione tardiva al solo fine di accertare l'eventuale presenza di clausole abusive;
- accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.
In via pregiudiziale, ma gradata
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di CP_2
mediazione;
In via preliminare, nel merito,
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, confermare l'esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo n.
5072/2018, R.G. n. 10415/2018, del 08/06/2018 emesso dal Tribunale di Torino, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
2 l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5072/2018, R.G. n. 10415/2018, del
08/06/2018 emesso dal Tribunale di Torino.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Parte_1
della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_2 all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende …”
MOTIVAZIONE
L'attore ha fatto opposizione ai sensi dell'art. 650 Cpc al decreto n.
5072/2018 - con cui il Tribunale gli ha ingiunto di pagare alla convenuta €
65.970,26 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di restituzione di un'apertura di credito - sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, adducendo a motivo la vessatorietà delle clausole relative ai conti correnti n. 3224243 e 4751427, stipulati con l (cedente) il 09/01/2001 (doc. 4 e 5 fasc. mon.). CP_3
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
La natura della controversia rende opportuno rilevare che nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento all'obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, hanno precisato che il controllo d'ufficio deve riguardare le clausole “rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione”, ossia quelle che “abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore”.
Dall'applicazione di questo principio al caso di specie discende il rigetto dell'opposizione, perché l'attore si è limitato a sostenere la vessatorietà delle clausole di cui agli art. 6, 16, 20 e 24 dei contratti, senza prospettare in alcun modo le conseguenze di essa rispetto alla pretesa in concreto fatta valere dalla convenuta.
Ciò vale anche con riferimento al contenuto della memoria ex art. 171 ter n.
1 Cpc, in cui l'attore ha riportato il testo delle clausole suindicate e ha sostenuto, in
3 modo del tutto generico, che le stesse sono “di tutta evidenza vessatorie, in quanto determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia ai sensi del Codice del Consumo, articolo 33, sia dell'art. 1845 c.c. per mancato rispetto del termine minimo ivi previsto, sia ancora ai sensi dell'art. 1341 C.c.” (p. 7 e 8).
Irrilevanti, invece, sono le questioni relative agli interessi, in primo luogo, perché tardivamente prospettate solo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 Cpc;
in secondo luogo, perché secondo lo stesso attore il tasso soglia sarebbe “di poco superiore al tasso indicato” (p. 8); infine, perché nella sentenza citata le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, con riferimento alla fase esecutiva, che il giudice dell'esecuzione “dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”; in ordine alla fase di cognizione, che il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 Cpc, di conseguenza, è investito dell'opposizione “solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali”.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 7.052,00 per compenso (in relazione ai valori minimi della tabella di riferimento), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte da nei confronti Controparte_1 dell CP_2
condanna a rimborsare alla le spese di lite, Controparte_1 CP_2
liquidate in 7.052,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
Cpa e Iva.
4 Torino, 10/01/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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