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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stella Abbamonte ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro
, nato in [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da comparsa del 11.9.2025
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
In data 22/01/2018 (moglie) ha contratto matrimonio in India Parte_1 con (marito), già residente in Italia;
la loro coabitazione ha avuto CP_1 concretamente inizio il 16/05/2022 quando la ricorrente ha potuto fare ingresso in Italia, grazie a un visto per il ricongiungimento familiare. Dalla loro unione non sono nati figli.
In data 30.10.2024 la moglie ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio per la pronuncia della separazione personale dallo avanzando Pt_1 contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo pronunciarsi l'addebito al marito della separazione e disporsi a carico di questi un assegno di mantenimento a proprio favore.
Allega la ricorrente che, già dopo pochi mesi, la convivenza con lo Pt_1 fosse divenuta intollerabile, in quanto il marito era dedito all'uso di sostanze stupefacenti e dell'alcool ed era solito maltrattarla, minacciarla ed offenderla, approfittando della sua condizione di debolezza economica e del suo isolamento sociale, non avendo nessuno in Italia su cui contare e non parlando l'Italiano.
Dopo avere resistito per quasi due anni a questi soprusi, in data 24.7.2023 la ricorrente si rivolgeva ai Carabinieri chiedendo aiuto e sporgeva denuncia contro il marito –denuncia da cui prendeva avvio il procedimento di indagini preliminari R.G.N.R. 2408/2023 preso la Procura di questo Tribunale, all'esito del quale veniva disposta a carico dello la misura cautelare del divieto Pt_1 di avvicinamento alla moglie–:
Da quel momento essa ricorrente veniva ospitata una comunità di accoglienza per donne maltrattate (dove si trova a tutt'oggi).
Lo è stato dichiarato contumace alla prima udienza del 16/01/2025, Pt_1 nel corso della quale il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto che il resistente contribuisca al mantenimento della moglie versando entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 300,00.
Pronunciata la sentenza parziale di separazione (sentenza n. 334 del 27.6.2025), la causa è stata istruita disponendo indagini mediante Guardia di Finanza sulla condizione reddituale e lavorativa dello nonché acquisendo la sentenza Pt_1 di I grado definitoria dal fascicolo di indagini preliminari R.G.N.R. 1652/2023, sentenza n. 26/2025 Trib. Cremona, con cui lo è stata ritenuto Pt_1 colpevole del reato ex art. 572 c.p. “perché, con condotte reiterate, tra cui quelle infra citate, spesso sotto l'effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti, abitualmente maltrattava la propria moglie convivente , con ingiurie, insolenze, violenze verbali e CP_2 minacce gravi, anche di morte, rivolte a lei, nonché con percosse e, in generale, agiti di violenza fisica, cagionandole, con il proprio comportamento, uno stato di prostrazione, di terrore, di avvilimento e di sofferenza e di serio timore per la propria incolumità, al punto da inibirla sia
a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che a recarsi presso strutture sanitarie, costringendola, da ultimo, dopo l'ultimo episodio di agiti violenti a lasciare la propria abitazione per trasferirsi presso una struttura protetta” e condannato alla pena di anni
3 di reclusione.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Sussiste la giurisdizione dell'A.G. italiana a conoscere le domande della ricorrente di addebito e per la corresponsione di un assegno di mantenimento e le stesse vanno decise in base alla legge italiana, nonostante la cittadinanza indiana delle parti: infatti, in forza dell'art. 3 lettera a) punti v) e vi) del reg. UE
1111/2019; dell'art. 8 lettera b) del reg. UE 1259/2010; degli artt. 4 e 5 del
Protocollo de l'Aja del 23.11.2007, che ha sostituito la Convenzione de l'Aja del 1973, espressamente richiamata dall'art. 45 l. 218/95; dell'art. 3 del reg. UE
4/2009, ai fini della determinazione della giurisdizione e per la individuazione della legge applicabile si deve dare rilievo alla residenza abituale dei coniugi, che nel caso di specie è l'Italia per entrambi (la moglie è collocata in una
Comunità nel Cremonese;
lo vive in Torre de' Picenardi (CR). Pt_1
Venendo al merito della domanda di addebito, la stessa va accolta.
Va ricordato che la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, anche quando non sussistono i presupposti per una piena efficacia del giudicato penale in sede civile, ex art. 651 e 654 c.p.p., anche quando la sentenza penale non è passata in giudicato, come nel caso di specie, il giudice civile può porre anche come esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione, e ciò in forza del principio dell'unicità della giurisdizione
(così Cass. 11157/1996; Cass. 5009/2009; Cass. 10055/2010; Cass.
22200/2010; Cass. 15673/2013; Cass. 14570/2017; Cas. 9957/2025) e altresì che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (così Cass. 7388/2017;
Cas. 3925/2018; Cass. 31351/2022; Cass. 22294/2024).
Nel caso di specie è dato che il Giudice Penale , nella sentenza n. 26/2025, in modo rigoroso e logico abbia accertato la sussistenza dei fatti di maltrattamenti denunciati dalla ricorrente, trovando elementi di riscontro al suo narrato sia nella testimonianza dei Carabinieri che avevano accolto la donna la notte del
24.7.2023, sia nelle (involontarie) ammissioni del marito. Dato questo iter argomentativo rigoroso e coerente, gli accertamenti compiuti in sede penale vanno fatti propri che in questa sede e va dichiarato l'addebito.
Va accolta anche la domanda della ricorrente per un assegno di mantenimento a proprio favore.
E' dato che la stessa non abbia risorse economiche, essendo ancora ospite di una comunità di accoglienza, svolgendo solo dei tirocini, non avendo sufficiente conoscenza della lingua italiana per trovare un lavoro, avendo avuto il rinnovo del permesso di soggiorno solo da poco (cfr. la relazione dei Servizi
Sociali del distretto “Terre di Pieve e Castelli” del 23.9.2025, depositata da parte ricorrente). Per converso, lo lavora da anni come bergamino in aziende agricole del Pt_1
Cremonese e vive con la famiglia (cfr. la nota della Guardia di Finanza del
4.2.2025 e del 20.5.2025).
L'assegno di mantenimento a carico dello va quantificato nella misura Pt_1 minima di € 300,00 al mese.
Le spese di lite verranno regolate all'esito del giudizio di divorzio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G.
1811/2024 dichiara la separazione personale fra e Parte_1 CP_1 addebitabile a;
[...] CP_1 pone a carico di un assegno di mantenimento a favore di CP_1
per € 300,00 al mese, assegno da versarsi entro il giorno 10 CP_2 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
così deciso in Cremona, il 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stella Abbamonte ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro
, nato in [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da comparsa del 11.9.2025
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
In data 22/01/2018 (moglie) ha contratto matrimonio in India Parte_1 con (marito), già residente in Italia;
la loro coabitazione ha avuto CP_1 concretamente inizio il 16/05/2022 quando la ricorrente ha potuto fare ingresso in Italia, grazie a un visto per il ricongiungimento familiare. Dalla loro unione non sono nati figli.
In data 30.10.2024 la moglie ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio per la pronuncia della separazione personale dallo avanzando Pt_1 contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo pronunciarsi l'addebito al marito della separazione e disporsi a carico di questi un assegno di mantenimento a proprio favore.
Allega la ricorrente che, già dopo pochi mesi, la convivenza con lo Pt_1 fosse divenuta intollerabile, in quanto il marito era dedito all'uso di sostanze stupefacenti e dell'alcool ed era solito maltrattarla, minacciarla ed offenderla, approfittando della sua condizione di debolezza economica e del suo isolamento sociale, non avendo nessuno in Italia su cui contare e non parlando l'Italiano.
Dopo avere resistito per quasi due anni a questi soprusi, in data 24.7.2023 la ricorrente si rivolgeva ai Carabinieri chiedendo aiuto e sporgeva denuncia contro il marito –denuncia da cui prendeva avvio il procedimento di indagini preliminari R.G.N.R. 2408/2023 preso la Procura di questo Tribunale, all'esito del quale veniva disposta a carico dello la misura cautelare del divieto Pt_1 di avvicinamento alla moglie–:
Da quel momento essa ricorrente veniva ospitata una comunità di accoglienza per donne maltrattate (dove si trova a tutt'oggi).
Lo è stato dichiarato contumace alla prima udienza del 16/01/2025, Pt_1 nel corso della quale il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto che il resistente contribuisca al mantenimento della moglie versando entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 300,00.
Pronunciata la sentenza parziale di separazione (sentenza n. 334 del 27.6.2025), la causa è stata istruita disponendo indagini mediante Guardia di Finanza sulla condizione reddituale e lavorativa dello nonché acquisendo la sentenza Pt_1 di I grado definitoria dal fascicolo di indagini preliminari R.G.N.R. 1652/2023, sentenza n. 26/2025 Trib. Cremona, con cui lo è stata ritenuto Pt_1 colpevole del reato ex art. 572 c.p. “perché, con condotte reiterate, tra cui quelle infra citate, spesso sotto l'effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti, abitualmente maltrattava la propria moglie convivente , con ingiurie, insolenze, violenze verbali e CP_2 minacce gravi, anche di morte, rivolte a lei, nonché con percosse e, in generale, agiti di violenza fisica, cagionandole, con il proprio comportamento, uno stato di prostrazione, di terrore, di avvilimento e di sofferenza e di serio timore per la propria incolumità, al punto da inibirla sia
a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che a recarsi presso strutture sanitarie, costringendola, da ultimo, dopo l'ultimo episodio di agiti violenti a lasciare la propria abitazione per trasferirsi presso una struttura protetta” e condannato alla pena di anni
3 di reclusione.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Sussiste la giurisdizione dell'A.G. italiana a conoscere le domande della ricorrente di addebito e per la corresponsione di un assegno di mantenimento e le stesse vanno decise in base alla legge italiana, nonostante la cittadinanza indiana delle parti: infatti, in forza dell'art. 3 lettera a) punti v) e vi) del reg. UE
1111/2019; dell'art. 8 lettera b) del reg. UE 1259/2010; degli artt. 4 e 5 del
Protocollo de l'Aja del 23.11.2007, che ha sostituito la Convenzione de l'Aja del 1973, espressamente richiamata dall'art. 45 l. 218/95; dell'art. 3 del reg. UE
4/2009, ai fini della determinazione della giurisdizione e per la individuazione della legge applicabile si deve dare rilievo alla residenza abituale dei coniugi, che nel caso di specie è l'Italia per entrambi (la moglie è collocata in una
Comunità nel Cremonese;
lo vive in Torre de' Picenardi (CR). Pt_1
Venendo al merito della domanda di addebito, la stessa va accolta.
Va ricordato che la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, anche quando non sussistono i presupposti per una piena efficacia del giudicato penale in sede civile, ex art. 651 e 654 c.p.p., anche quando la sentenza penale non è passata in giudicato, come nel caso di specie, il giudice civile può porre anche come esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione, e ciò in forza del principio dell'unicità della giurisdizione
(così Cass. 11157/1996; Cass. 5009/2009; Cass. 10055/2010; Cass.
22200/2010; Cass. 15673/2013; Cass. 14570/2017; Cas. 9957/2025) e altresì che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (così Cass. 7388/2017;
Cas. 3925/2018; Cass. 31351/2022; Cass. 22294/2024).
Nel caso di specie è dato che il Giudice Penale , nella sentenza n. 26/2025, in modo rigoroso e logico abbia accertato la sussistenza dei fatti di maltrattamenti denunciati dalla ricorrente, trovando elementi di riscontro al suo narrato sia nella testimonianza dei Carabinieri che avevano accolto la donna la notte del
24.7.2023, sia nelle (involontarie) ammissioni del marito. Dato questo iter argomentativo rigoroso e coerente, gli accertamenti compiuti in sede penale vanno fatti propri che in questa sede e va dichiarato l'addebito.
Va accolta anche la domanda della ricorrente per un assegno di mantenimento a proprio favore.
E' dato che la stessa non abbia risorse economiche, essendo ancora ospite di una comunità di accoglienza, svolgendo solo dei tirocini, non avendo sufficiente conoscenza della lingua italiana per trovare un lavoro, avendo avuto il rinnovo del permesso di soggiorno solo da poco (cfr. la relazione dei Servizi
Sociali del distretto “Terre di Pieve e Castelli” del 23.9.2025, depositata da parte ricorrente). Per converso, lo lavora da anni come bergamino in aziende agricole del Pt_1
Cremonese e vive con la famiglia (cfr. la nota della Guardia di Finanza del
4.2.2025 e del 20.5.2025).
L'assegno di mantenimento a carico dello va quantificato nella misura Pt_1 minima di € 300,00 al mese.
Le spese di lite verranno regolate all'esito del giudizio di divorzio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G.
1811/2024 dichiara la separazione personale fra e Parte_1 CP_1 addebitabile a;
[...] CP_1 pone a carico di un assegno di mantenimento a favore di CP_1
per € 300,00 al mese, assegno da versarsi entro il giorno 10 CP_2 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
così deciso in Cremona, il 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;