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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1444/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Saverio Cosi, come da procura in atti Parte_1 appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano CP_1
Cubeddu, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 87/2024, pubblicata il 29.5.2024
FATTO E DIRITTO CP_ 1. Con ricorso depositato in data 9.5.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 proponendo opposizione avverso il provvedimento di Diniego di sgravio
.6900.05/05/2022.0062604 e le cartelle/ruoli ad esso sottesi. CP_1
A sostegno della domanda, deduceva:
- che, all'atto di una verifica della propria posizione rivolta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo danno, al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria e previdenziale, preclusa ex art. 31 D.L. 78/2010 in presenza di debiti iscritti in ruoli definitivi, aveva ricevuto la proiezione debitoria in allegato;
1 - che in tale occasione aveva appreso dell'esistenza di molteplici cartelle di pagamento, e del ruolo ivi contenuto, di cui non aveva mai avuto conoscenza;
- che aveva proceduto alla trasmissione di istanza in autotutela, con la quale aveva chiesto lo sgravio ex ufficio delle partite esattoriali sopra specificate, poiché estinte anche per intervenuta decadenza e prescrizione;
CP_
- che l' in risposta alle difese dell'odierno istante, aveva trasmesso il provvedimento di diniego.
Concludeva, dunque, chiedendo: “IN LINEA PRELIMINARE: in virtù della ragione più liquida sul decidersi rilevare l'intervenuta prescrizione dei provvedimenti impugnati;
IN LINEA PRINCIPALE: accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la prescrizione delle partite esattoriali;
IN LINEA DENEGATA: dichiarare, quantomeno, la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”. CP_ Con memoria tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la mancata maturazione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, per
“Sospensioni Terremoto Centro Italia e Covid”, indipendentemente dalla notifica degli avvisi di addebito;
la decadenza ex comma 5 dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999; la circostanza che il contribuente aveva iniziato a pagare anche una dilazione su queste cartelle a partire dall'anno 2017, confermandone implicitamente la conoscenza e l'accettazione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rieti dichiarava inammissibile il ricorso, per carenza di interesse ad agire, rilevando, in particolare, che parte ricorrente aveva allegato in modo assolutamente generico e non aveva provato di avere crediti tributari da portare in compensazione con i debiti previdenziali;
che, pertanto, l'impugnativa del diniego di sgravio, alla luce delle novità normative e giurisprudenziali intervenute, non poteva che essere dichiarata inammissibile.
Condannava, inoltre, parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.1. Ha proposto appello , censurando la sentenza impugnata: 1) per omessa Parte_1 pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; 2) per omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità delle notificazioni dei titoli esattoriali opposti e degli atti interruttivi;
3) per il mancato esercizio, da parte del giudice di prime cure, dei poteri ufficiosi per rilevare l'inesistenza del titolo esecutivo, l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Ha concluso chiedendo di: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
2 rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2. All'udienza del 3.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
Anche all'udienza del 17.12.2025 nessuno è comparso nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
3 CP_
- condanna parte appellante al pagamento, in favore dell' delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre oneri riflessi;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 17.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1444/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Saverio Cosi, come da procura in atti Parte_1 appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano CP_1
Cubeddu, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 87/2024, pubblicata il 29.5.2024
FATTO E DIRITTO CP_ 1. Con ricorso depositato in data 9.5.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 proponendo opposizione avverso il provvedimento di Diniego di sgravio
.6900.05/05/2022.0062604 e le cartelle/ruoli ad esso sottesi. CP_1
A sostegno della domanda, deduceva:
- che, all'atto di una verifica della propria posizione rivolta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo danno, al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria e previdenziale, preclusa ex art. 31 D.L. 78/2010 in presenza di debiti iscritti in ruoli definitivi, aveva ricevuto la proiezione debitoria in allegato;
1 - che in tale occasione aveva appreso dell'esistenza di molteplici cartelle di pagamento, e del ruolo ivi contenuto, di cui non aveva mai avuto conoscenza;
- che aveva proceduto alla trasmissione di istanza in autotutela, con la quale aveva chiesto lo sgravio ex ufficio delle partite esattoriali sopra specificate, poiché estinte anche per intervenuta decadenza e prescrizione;
CP_
- che l' in risposta alle difese dell'odierno istante, aveva trasmesso il provvedimento di diniego.
Concludeva, dunque, chiedendo: “IN LINEA PRELIMINARE: in virtù della ragione più liquida sul decidersi rilevare l'intervenuta prescrizione dei provvedimenti impugnati;
IN LINEA PRINCIPALE: accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la prescrizione delle partite esattoriali;
IN LINEA DENEGATA: dichiarare, quantomeno, la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”. CP_ Con memoria tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la mancata maturazione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, per
“Sospensioni Terremoto Centro Italia e Covid”, indipendentemente dalla notifica degli avvisi di addebito;
la decadenza ex comma 5 dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999; la circostanza che il contribuente aveva iniziato a pagare anche una dilazione su queste cartelle a partire dall'anno 2017, confermandone implicitamente la conoscenza e l'accettazione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rieti dichiarava inammissibile il ricorso, per carenza di interesse ad agire, rilevando, in particolare, che parte ricorrente aveva allegato in modo assolutamente generico e non aveva provato di avere crediti tributari da portare in compensazione con i debiti previdenziali;
che, pertanto, l'impugnativa del diniego di sgravio, alla luce delle novità normative e giurisprudenziali intervenute, non poteva che essere dichiarata inammissibile.
Condannava, inoltre, parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.1. Ha proposto appello , censurando la sentenza impugnata: 1) per omessa Parte_1 pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; 2) per omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità delle notificazioni dei titoli esattoriali opposti e degli atti interruttivi;
3) per il mancato esercizio, da parte del giudice di prime cure, dei poteri ufficiosi per rilevare l'inesistenza del titolo esecutivo, l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Ha concluso chiedendo di: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
2 rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2. All'udienza del 3.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
Anche all'udienza del 17.12.2025 nessuno è comparso nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
3 CP_
- condanna parte appellante al pagamento, in favore dell' delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre oneri riflessi;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 17.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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