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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4262/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello notificato il 10 luglio 2023
da
, in persona del legale rappresentante, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Vecchio, del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Rufini, del Foro di Controparte_1
Roma, ed elettivamente domiciliato in Padova, giusta mandato in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATA
e contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Cusin, Controparte_2
Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
1
e contro rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ciotola, del Foro di CP_3
Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura notarile
APPELLATA
e contro contumace Controparte_4
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 85/2023 del Giudice di Pace di
Padova
Conclusioni
per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, accogliere l'atto di appello e riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 85/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova, e,
per l'effetto, dichiarare che:
1) non è maturata nessuna prescrizione per i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 07720120007462689000, essendo stato ritualmente notificato in data 11/12/2017 l'avviso di intimazione n. 07720179004516518000
costituente valido atto interruttivo della prescrizione;
2) non è maturata nessuna prescrizione per i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 07720130011399812000, essendo stato ritualmente notificato in data 08/05/2018 l'avviso di intimazione n. 07720189001458215000
costituente valido atto interruttivo della prescrizione.
Conseguentemente, eliminare nella sentenza impugnata la statuizione di annullamento delle suddette cartelle e dell'intimazione nella parte che le riguarda e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia delle cartelle di
2 pagamento nn. 07720120007462689000 e 07720130011399812000 e dell'intimazione di pagamento n. 07720219001372032000.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”;
per l'appellato : “Confermare integralmente nel merito la Controparte_1
Sentenza n. 85/2023 (R.G. 1563/2022), depositata il 24.01.2023, emessa dal
Giudice di Pace di Padova, in persona del Dr. in data 17.01.2023, Pt_2
anche in ordine alla statuizione di compensazione delle spese di lite, in rigetto dell'appello proposto da , poiché infondato Parte_3
in fatto e in diritto;
-condannare parte appellante al pagamento alle spese e competenze difensive di questo grado di giudizio, distratte in favore dello scrivente
avvocato, che se ne dichiara antistatario”;
per l'appellata : “La , nel riportarsi a Controparte_2 CP_2
quanto rappresentato nella propria comparsa di costituzione e risposta chiede,
per quanto di interesse, sia confermata la sentenza di primo grado in relazione al dichiarato difetto di giurisdizione del G.O. per le motivazioni nella stessa espresse, stante il passaggio in giudicato sul punto”;
per l'appellata : “Con il presente atto, si costituisce in giudizio CP_3
la , a mezzo del sottoscritto difensore, per integrità del CP_3
contraddittorio e per avere conoscenza dei successivi atti e degli ulteriori sviluppi processuali, atteso che non solo l non ha formulato richieste CP_5
nei confronti della ma, altresì, la sentenza non è stata CP_3
impugnata nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario in merito alla cartella di pagamento n. 07720140013923933000 e che, quindi, la predetta sentenza è
passata in giudicato nei confronti della , con la conseguenza CP_3
che la cartella di pagamento evidenziata è legittima.
3 La difesa regionale si riserva, inoltre, ogni opportuna difesa e deduzione in relazione agli atti difensivi eventualmente proposti dagli altri convenuti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato aveva Controparte_1
promosso, avanti il Giudice di Pace di Padova, opposizione ex art. 615 c.p.c.
avverso l'intimazione di pagamento n. 07720219001372032, notificata il 16
dicembre 2021, limitatamente a cinque delle nove cartelle ivi indicate: 1) la cartella n. 07720120005091290000, con ente impositore Amministrazione
Finanziaria Dir. Prov.le di Padova, riportante iscrizione a ruolo di somme dovute per canone radioaudizioni circolari anno 2009; 2) la cartella n.
07720140013923933000, ente impositore , riportante iscrizione CP_3
a ruolo di somme dovute per tassa automobilistica anno 2008; 3) la cartella n.
07720180014026460000, ente impositore riportante CP_2
iscrizione a ruolo di somme dovute per tassa automobilistica anno 2014; 4) la cartella n. 07720120007462689000, ente impositore Controparte_4
riportante iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni alle norme del Codice della Strada, anno 2008; 5)
la cartella n. 07720130011399812000, ente impositore , Controparte_4
riportante iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative L. 689/81, anno 2010.
Stante la varietà delle sanzioni, erano stati citati in giudizio Parte_1
, , e ed era
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
stata eccepita la prescrizione in relazione alle cinque cartelle, nonché, in subordine, la cessazione della materia del contendere per annullamento dei crediti inferiori ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018.
1.2 Nel giudizio così incardinato si erano costituiti in giudizio tutti i convenuti,
deducendo l'avvenuta interruzione della prescrizione per tutte le cartelle di
4 pagamento e la non applicabilità dell'invocato art. 4 d.l. n. 119/2018, per essere stati i ruoli formati in data successiva a quella prevista dalla detta norma;
inoltre, aveva eccepito il difetto di giurisdizione Controparte_6
in relazione alle cartelle n. 07720120005091290000, n.
07720140013923933000 e n. 07720180014026460000, aventi ad oggetto tassa auto e canone radioaudizioni, donde la sussistenza di giurisdizione in capo al Giudice Tributario.
1.3 Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione della sentenza n.
85/2023 con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria in relazione alle cartelle di pagamento n.
07720120005091290000, n. 07720140013923933000 e n.
07720180014026460000; veniva dichiarata la non applicabilità del citato art. 4
d.l. n. 119/2018 e veniva accolta l'eccezione di prescrizione in relazione alle cartelle n. 077 2012 0007462689000 e n. 077 2013 0011399812000 che, per l'effetto, venivano annullate.
1.4 Avverso la sentenza n. 85/2023 del Giudice di Pace di Padova è stato proposto l'appello che ci occupa da parte di Parte_1
limitatamente al capo di sentenza con cui, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sono state annullate le due cartelle n. 077 2012 0007462689000
e n. 077 2013 0011399812000.
ha lamentato una ricostruzione errata dei fatti ad Parte_1
opera del Giudice di prime cure, non avendo questi considerato la documentazione dimessa a comprova di atti interruttivi risalenti agli anni 2017
e 2018.
1.5 Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, per avere il Giudice
5 di prime cure correttamente valutato la documentazione versata in atti,
inidonea a comprovare la dedotta interruzione della prescrizione.
1.6 e si sono costituite facendo valere il Controparte_2 CP_3
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ravvisata la giurisdizione del giudice tributario in relazione alle tre cartelle sopra specificate.
Nessuno si è, invece, costituito per . Controparte_4
1.7 La causa è stata istruita documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate all'udienza del 29 maggio 2025.
L'appello va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Come già enunciato nelle premesse, il presente giudizio trae origine dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 07720219001372032 avverso la quale ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Controparte_1
eccependo, per un verso, la prescrizione di cinque delle nove cartelle sottese alla detta intimazione ed invocando, per altro verso, la cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 d.l. n. 119/2028
in relazione ai crediti inferiori ad € 1.000,00.
Già si è detto che il Giudice di Pace ha ravvisato il difetto di giurisdizione per tre delle cinque cartelle sottese alla citata intimazione e la prescrizione per le residue due cartelle.
Mette conto osservare che la sentenza è stata appellata solo in via principale limitatamente al capo in cui è stata accolta l'eccezione di prescrizione, sicché
l'odierno oggetto del contendere riguarda solo questo specifico aspetto.
Non a caso e , pur costituite, non hanno Controparte_2 CP_3
svolto deduzioni nel merito della vicenda, non essendo di loro pertinenza le cartelle annullate.
6 Quanto al , si deve dare atto che, nonostante la regolarità Controparte_4
della notifica, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
2.2 Venendo al merito della questione, bisogna prendere le mosse dalla constatazione che ad entrambe le cartelle di pagamento ora in esame è
sottesa una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
più
precisamente alla cartella n. 077 2012 0007462689000 di € 273,38 è sottesa una sanzione risalente al 2008, mentre alla cartella n. 077 2013
0011399812000 di € 169,97 è sottesa una sanzione risalente al 2010; è
indubbio che in entrambi i casi opera la prescrizione quinquennale.
Posto che le due cartelle esattoriali n. 077 2012 0007462689000 e n. 077
2013 0011399812000 furono notificate rispettivamente il 20 aprile 2013 ed il
24 ottobre 2013, secondo la prospettazione dello l'unico atto _1
successivo ritualmente notificato è l'intimazione di pagamento n. 077
20219001372032 (oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c.) e poiché la notifica di detta intimazione risale al mese di dicembre 2021, deve ritenersi maturata la prescrizione.
Secondo la prospettazione dell'odierna appellante atti idonei all'interruzione della prescrizione sarebbero le intimazioni di pagamento inviate nel 2017 e nel
2018, ossia le intimazioni di pagamento n. 077201790045165518000 e n.
07720189001458215000.
2.3 Mette conto osservare che l'intimazione di pagamento n.
077201790045165518000 è relativa al credito portato dalla cartella n. 077
2012 0007462689000, laddove l'intimazione di pagamento n.
07720189001458215000 è relativa al credito portato dalla cartella n. 077
2013 0011399812000; mette conto osservare, altresì, che in entrambi i casi si attaglia il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche prive del CAD. Si fa in particolare riferimento alla sentenza della
7 Corte di Cassazione SS. UU. 15.4.2021 n. 10012 che ha stabilito che, ai fini della regolarità della notifica, si richiede l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) per fornire, appunto, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, che, per converso, non può ritenersi perfezionato con la mera prova della spedizione.
Nella fattispecie in esame, tale prova non risulta essere stata fornita, giacché
per entrambe le intimazioni di pagamento n. 077201790045165518000 e n.
07720189001458215000, ha dimesso Controparte_7
(rispettivamente sub docc. 7 e 9 del fascicolo di primo grado) solo il retro dell'avviso di ricevimento senza alcuna possibilità di evincere il numero della raccomandata e non vi è dubbio che in difetto di un tanto, il procedimento notificatorio non può ritenersi perfezionato alla luce dalla citata sentenza della
Cassazione, risultano all'uopo inidonei gli altri documenti dimessi dall'odierna appellata. Peraltro, non dirimenti sono i principi esposti da
[...]
in ordine alla regolarità della notifica ai sensi dell'art. Controparte_7
140 c.p.c., giacché qui non è in contestazione la validità di tali principi
(deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso ed invio della raccomandata con avviso di ricevimento), bensì, in conformità alla
Cassazione a sezioni unite sopra citata, è necessario esibire in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito.
2.4 In definitiva, non essendo stata fornita la prova dell'interruzione della prescrizione nel termine quinquennale, l'appello non può trovare accoglimento.
3.1 Le spese di lite del presente grado di giudizio (cfr. conclusioni appellato
) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo _1
8 nei valori medi delle fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase di discussione, consistente in mere ripetizioni di quanto già enunciati negli atti introduttivi, con esclusione della fase istruttoria non celebrata, avuto riguardo allo scaglione fino ad € 1.100,00 nei soli rapporti tra l'appellante ed _1
.
[...]
Le spese di lite possono essere compensante nei rapporti con gli altri appellati, avendo l'impugnazione riguardato il solo rapporto tra CP
ed .
[...] Controparte_1
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 4262/2023 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 85/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Padova;
2) condanna a rifondere ad Controparte_7 _1
le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in €
[...]
362,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, Iva e c.p.a., se dovuti per legge con distrazione a favore dell'avv. Carla Rufini, dichiaratasi antistatario;
3) compensa per il resto le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR. n. 115/2002.
Così deciso in Padova, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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