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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18846/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva ELl'udienza EL 25.11.2025 Il gop Patrizia Bellettati
vista l'assegnazione EL fascicolo in data 7.11.2025, letti gli atti EL procedimento, visto il decreto EL 30/06/2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive ELl'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 21 novembre 2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto EL ricorso, atteso che le altre parti non hanno depositato note
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito ELla trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi ELl'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18846/2024 promossa da:
, nata il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], Parte_3
, nata il [...] in [...], Parte_4
, nato il [...] in [...], Parte_5
nata il [...] in [...], Parte_6
, nata il [...] in [...], Parte_7
, nato il [...] in [...], Parte_8 tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone EL Foro di Bologna (C.F. ), in C.F._1 virtù di rispettive procure rilasciate per atto pubblico notarile messicano, domiciliati presso lo studio ELl'Avv. Marco Mellone in Viale Aldini n. 3, 40136, Bologna RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e, per l'effetto, Parte_6 Parte_7 Parte_8 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_1 ufficiale di procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Sentenza immediatamente esecutiva. Con vittoria di spese, competenze e onorari EL presente giudizio Con riserva di chiedere l'ordine di esibizione giudiziale o la richiesta ex art. 213 c.p.c. EL certificato di non rinuncia alla cittadinanza italiana degli ascendenti, qualora l'On.le Autorità giudiziaria adita lo ritenesse necessario o opportuno. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare, se EL caso, mezzi istruttori. A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 24/12/2025 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti EL cittadino italiano nato il Persona_1 27.11.1852 in BA (PR, doc. 2), il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Messico dove non ha mai acquisito la cittadinanza messicana, come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 3) Con decreto EL 14/02/2025 veniva fissata udienza per il giorno 22/04/2025 poi a seguito di rinvii fissata il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 21/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata ELl'Avvocatura ELlo Stato di Bologna, difensore ex lege EL convenuto EL quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 12/02/2025 al P.M. in persona EL Procuratore ELla Repubblica EL Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 21.11.2025 insistendo per l'accoglimento ELla domanda.
2. la domanda è fondata. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: emigrava in epoca non precisata in Messico ove contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_2 nel 1887 (doc. 4) e dalla loro unione nasceva nata il
[...] Persona_3 12.10.1900 (doc. 5) Per_ ha contratto matrimonio con EL TI EG il Persona_3 Persona_3 Persona_4 03.05.1935 (doc. 6) e ha generato nata il [...] (doc. 7); Parte_9
- ha contratto matrimonio con il Parte_9 Persona_5 18.04.1959 (doc. 8) generando con quest'ultimo i figli : a. nata il [...] (doc. 9), che ha contratto matrimonio con Parte_10 [...]
(doc. 12) generando odierni ricorrenti - , nata il [...] (doc. Persona_6 Parte_1 13),
- , nata il [...] (doc. 14) Parte_3
- , nata il [...] (doc. 15) Parte_2 b. nato il [...] (doc. 10) che ha contratto matrimonio con Parte_11 [...] (doc. 16) generando i ricorrenti , nata il [...] Persona_7 Parte_4 (doc. 17) e , nato il [...] (doc. 17bis) - Parte_5 c. nata il [...] (doc. 11) che ha contratto matrimonio con Parte_6 [...]
(doc. 18) generando gli altri odierni ricorrenti , nata Persona_8 Parte_7 il 19.02.1996 (doc. 19) e , nato il [...] (doc. 20) Parte_8 2.
pagina 2 di 4 Nella specie, va precisato che l'avo italiano è nato prima ELl'unificazione EL Regno d'Italia; tuttavia gli artt. 4- 15 EL Codice civile EL 1865 erano tratti dal precedente codice civile EL Regno Sardo (cd. Statuto Albertino EL 1848), che riconosceva i diritti civili e politici proprio ELl'odierno status civitatis anche ai cd. regnicoli. Si deve pertanto ritenere che l'avo, pur nato prima ELla nascita EL Regno d'Italia, abbia comunque acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) 3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale ELl'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, EL decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge ELega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica ELla controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), EL codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Messico, e come il Comune di nascita EL loro avo, cittadino italiano, sia quello di BA , in provincia di Parma
,Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività ELle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento ELla cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o EL silenzio ELla P.A., può esercitare azione diretta nei confronti EL . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato ELl'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento EL diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in Messico né hanno dedotto il ritardo con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità ELla domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative EL diritto di azione. B.NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento ELlo status di cittadini italiani in qualità di discendenti ELl'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi messicano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità
pagina 3 di 4 messicana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317,)
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi EL diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere ELl'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile EL 1865 e dalla l. n. 555 EL 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
3. Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] e Persona_3 Parte_9
nata il [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività ELle sentenze ELla Corte
[...] Costituzionale n. 87 EL 1975 e n. 30 EL 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità EL criterio di trasmissione unicamente maschile ELla cittadinanza e ELla disposizione che prevedeva la perdita ELla cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio ELl'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità ELle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data EL 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore ELla Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte ELl'ascendente o EL genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione ELl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 EL 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore ELla Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione ELle spese di lite in considerazione ELla novità ELle questioni trattate e in mancanza ELla costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia EL;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nata il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], Parte_3
, nata il [...] in [...], Parte_4
, nato il [...] in [...], Parte_5
nata il [...] in [...], Parte_6
, nata il [...] in [...], Parte_7
, nato il [...] in [...], Parte_8 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale ELlo stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite EL presente giudizio. Bologna 9 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva ELl'udienza EL 25.11.2025 Il gop Patrizia Bellettati
vista l'assegnazione EL fascicolo in data 7.11.2025, letti gli atti EL procedimento, visto il decreto EL 30/06/2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive ELl'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 21 novembre 2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto EL ricorso, atteso che le altre parti non hanno depositato note
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito ELla trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi ELl'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18846/2024 promossa da:
, nata il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], Parte_3
, nata il [...] in [...], Parte_4
, nato il [...] in [...], Parte_5
nata il [...] in [...], Parte_6
, nata il [...] in [...], Parte_7
, nato il [...] in [...], Parte_8 tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone EL Foro di Bologna (C.F. ), in C.F._1 virtù di rispettive procure rilasciate per atto pubblico notarile messicano, domiciliati presso lo studio ELl'Avv. Marco Mellone in Viale Aldini n. 3, 40136, Bologna RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e, per l'effetto, Parte_6 Parte_7 Parte_8 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_1 ufficiale di procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Sentenza immediatamente esecutiva. Con vittoria di spese, competenze e onorari EL presente giudizio Con riserva di chiedere l'ordine di esibizione giudiziale o la richiesta ex art. 213 c.p.c. EL certificato di non rinuncia alla cittadinanza italiana degli ascendenti, qualora l'On.le Autorità giudiziaria adita lo ritenesse necessario o opportuno. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare, se EL caso, mezzi istruttori. A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 24/12/2025 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti EL cittadino italiano nato il Persona_1 27.11.1852 in BA (PR, doc. 2), il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Messico dove non ha mai acquisito la cittadinanza messicana, come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 3) Con decreto EL 14/02/2025 veniva fissata udienza per il giorno 22/04/2025 poi a seguito di rinvii fissata il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 21/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata ELl'Avvocatura ELlo Stato di Bologna, difensore ex lege EL convenuto EL quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 12/02/2025 al P.M. in persona EL Procuratore ELla Repubblica EL Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 21.11.2025 insistendo per l'accoglimento ELla domanda.
2. la domanda è fondata. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: emigrava in epoca non precisata in Messico ove contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_2 nel 1887 (doc. 4) e dalla loro unione nasceva nata il
[...] Persona_3 12.10.1900 (doc. 5) Per_ ha contratto matrimonio con EL TI EG il Persona_3 Persona_3 Persona_4 03.05.1935 (doc. 6) e ha generato nata il [...] (doc. 7); Parte_9
- ha contratto matrimonio con il Parte_9 Persona_5 18.04.1959 (doc. 8) generando con quest'ultimo i figli : a. nata il [...] (doc. 9), che ha contratto matrimonio con Parte_10 [...]
(doc. 12) generando odierni ricorrenti - , nata il [...] (doc. Persona_6 Parte_1 13),
- , nata il [...] (doc. 14) Parte_3
- , nata il [...] (doc. 15) Parte_2 b. nato il [...] (doc. 10) che ha contratto matrimonio con Parte_11 [...] (doc. 16) generando i ricorrenti , nata il [...] Persona_7 Parte_4 (doc. 17) e , nato il [...] (doc. 17bis) - Parte_5 c. nata il [...] (doc. 11) che ha contratto matrimonio con Parte_6 [...]
(doc. 18) generando gli altri odierni ricorrenti , nata Persona_8 Parte_7 il 19.02.1996 (doc. 19) e , nato il [...] (doc. 20) Parte_8 2.
pagina 2 di 4 Nella specie, va precisato che l'avo italiano è nato prima ELl'unificazione EL Regno d'Italia; tuttavia gli artt. 4- 15 EL Codice civile EL 1865 erano tratti dal precedente codice civile EL Regno Sardo (cd. Statuto Albertino EL 1848), che riconosceva i diritti civili e politici proprio ELl'odierno status civitatis anche ai cd. regnicoli. Si deve pertanto ritenere che l'avo, pur nato prima ELla nascita EL Regno d'Italia, abbia comunque acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) 3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale ELl'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, EL decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge ELega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica ELla controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), EL codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Messico, e come il Comune di nascita EL loro avo, cittadino italiano, sia quello di BA , in provincia di Parma
,Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività ELle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento ELla cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o EL silenzio ELla P.A., può esercitare azione diretta nei confronti EL . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato ELl'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento EL diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in Messico né hanno dedotto il ritardo con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità ELla domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative EL diritto di azione. B.NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento ELlo status di cittadini italiani in qualità di discendenti ELl'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi messicano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità
pagina 3 di 4 messicana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317,)
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi EL diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere ELl'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile EL 1865 e dalla l. n. 555 EL 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
3. Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] e Persona_3 Parte_9
nata il [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività ELle sentenze ELla Corte
[...] Costituzionale n. 87 EL 1975 e n. 30 EL 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità EL criterio di trasmissione unicamente maschile ELla cittadinanza e ELla disposizione che prevedeva la perdita ELla cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio ELl'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità ELle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data EL 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore ELla Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte ELl'ascendente o EL genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione ELl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 EL 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore ELla Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione ELle spese di lite in considerazione ELla novità ELle questioni trattate e in mancanza ELla costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia EL;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nata il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], Parte_3
, nata il [...] in [...], Parte_4
, nato il [...] in [...], Parte_5
nata il [...] in [...], Parte_6
, nata il [...] in [...], Parte_7
, nato il [...] in [...], Parte_8 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale ELlo stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite EL presente giudizio. Bologna 9 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati pagina 4 di 4