Rigetto
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 6216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6216 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06216/2025REG.PROV.COLL.
N. 08312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8312 del 2023, proposto dalla società Calzaturificio Nuova Crisci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Acerra, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Campania, sede di Napoli, Sez. V, 21 febbraio 2023, n. 1131, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ordinanza del 12 dicembre 2019, con cui il Comune di Acerra ha disposto la chiusura ad horas dell'attività svolta dalla società ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso incardinato dinanzi al T.A.R. Campania, sede di Napoli, la società Calzaturificio Nuova Crisci s.r.l. ha domandato l'annullamento il provvedimento del 12 dicembre 2019, adottato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Acerra, con il quale è stata ordinata la chiusura dell'attività di calzaturificio, esercitata dalla ricorrente presso lo stabilimento sito alla via Bordiga n. 7 in Acerra, poiché condotta in difetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (sotto forma di autorizzazione generale ex art. 272 d.lgs. 152/2006). La società ha lamentato l'illegittimità del provvedimento per tre ordini di ragioni, cioè l'incompetenza assoluta del SUAP comunale, la violazione delle garanzie partecipative e la sproporzione dell'ordine di chiusura dell'attività.
2. Si è costituito, in resistenza al gravame, il Comune di Acerra.
3. Con sentenza n. 1131 del 21 febbraio 2023, non notificata, il T.A.R. Campania ha respinto il ricorso, ritenendo non fondati i tre motivi di doglianza.
4. La sentenza è stata appellata da Calzaturificio Nuova Crisci s.r.l. con ricorso notificato il 21 settembre 2023 e depositato il 19 ottobre 2023.
5. Il Comune di Acerra non si è costituito nel grado di appello.
6. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica dell'8 maggio 2025.
7. Con il primo motivo di appello, la società avversa il capo della sentenza con cui è stato reputato infondato il primo motivo del ricorso di primo grado, concernente l'incompetenza (assoluta) del SUAP del Comune di Acerra ad adottare l'ordinanza di chiusura dell'attività produttiva.
Il T.A.R., sul punto, ha statuito: « Il provvedimento di chiusura dell'attività oggetto del presente gravame è sussumibile nell'alveo delle competenze spettanti al SUAP ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1988 e del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, in quanto soggetto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, preposto, come tale, anche all'adozione dei provvedimenti di carattere sanzionatorio concernenti la chiusura delle stesse attività produttive in caso di non conformità delle medesime alle prescrizioni di legge ».
Secondo l'appellante, il giudice avrebbe impropriamente richiamato il d.lgs. 112/1988 e il d.p.r. 160/2010, i quali non fondano nuove competenze del SUAP in materia. La società ribadisce, come già esposto in primo grado, che la potestà di ordinare la chiusura dell'attività per mancanza di autorizzazioni ambientali non competa al comune, in assenza di previsioni di legge sul punto e in quanto ente privo anche del potere di autorizzazione, spettante, invece, alla città metropolitana o alla provincia. Né il provvedimento impugnato potrebbe essere ricondotto ai poteri di ordinanza di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 o 217 r.d. 1265/1934, poteri comunque spettanti al sindaco e non al SUAP.
La doglianza è infondata.
Correttamente, il giudice di primo grado ha richiamato, quale base giuridica per l'attribuzione della competenza al SUAP del comune in cui è collocata l'attività, il d.p.r. 160/2010. Lo sportello unico per le attività produttive, infatti, è ivi individuato quale « unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 » (art. 2, co. 1, d.p.r. 160/2010). È evidente la voluntas legis di concentrare in capo a tale ufficio tutte le competenze relative alle attività produttive che non siano attribuite ad altre autorità, ivi inclusa la "cessazione" delle medesime attività, indi anche la loro chiusura coattiva per mancanza di autorizzazione ambientale.
Del resto il SUAP, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è anche l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex artt. 2 e ss. d.p.r. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (di cui agli artt. 269 o 272 d.lgs. 152/2006), richiesta nella fattispecie. Infatti, l'autorizzazione unica ambientale è definita dall'art. 2, co. 1, lett. a), d.p.r. 59/2013 come « il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 » (articolo 3, che elenca, tra le altre, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 d.lgs. 152/2006 e l'autorizzazione generale ex art. 272 d.lgs. 152/2006). Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 2, co. 1, lett. b), e 4 d.p.r. 59/2013, si ricava che l'autorizzazione unica ambientale è adottata su determinazione della provincia (o della città metropolitana, ove esistente), ma il titolo abilitativo è pur sempre rilasciato dal comune, attraverso lo sportello unico.
Sono, di conseguenza, inconferenti i richiami, espletati nell'atto di appello, ai poteri di ordinanza attribuiti al sindaco del comune dagli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 e dall'art. 217 r.d. 1265/1934. Infatti, la chiusura dell'attività, ordinata nella fattispecie, costituisce la logica e ineluttabile sorte di un esercizio produttivo mancante dell'autorizzazione necessaria per la sua apertura, non l'esplicazione di poteri extra ordinem volti a fronteggiare pericoli per la salute pubblica.
8. Con il secondo motivo d'appello, Calzaturificio Nuova Crisci s.r.l. censura il capo della sentenza con cui è stato respinto il secondo motivo di primo grado, con il quale si era lamentata la violazione delle garanzie partecipative.
Il T.A.R. ha ritenuto insussistente il vizio, in quanto, da un lato, l'ordinanza di chiusura del calzaturificio ha fatto seguito a un verbale della Polizia municipale redatto in contraddittorio con un socio di Calzaturificio Nuova Crisci s.r.l. e, dall'altro lato, l'ordinanza è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento in data 6 dicembre 2019.
L'appellante evidenzia, ex adverso , che il verbale della Polizia attenga a operazioni estranee al procedimento per cui è causa, svolte comunque alla presenza di un mero socio e non del legale rappresentante della società. Deduce, inoltre, che la comunicazione del 6 dicembre 2019 avesse un contenuto eterogeneo rispetto al provvedimento emanato e assegnasse un termine di sette giorni per osservazioni, il quale non è stato rispettato, posto che il provvedimento è stato adottato il 12 dicembre 2019. Inoltre, sempre il 6 dicembre 2019, il Comune avrebbe notificato alla società una richiesta di integrazione documentale con l'assegnazione di un termine di dieci giorni, trascorso infruttuosamente il quale avrebbe dato avvio al procedimento di chiusura dell'attività. Infine, il Comune avrebbe concordato con la società un incontro per il 13 dicembre 2023, mai tenutosi in quanto preceduto dall'ordinanza del 12 dicembre 2019.
Il motivo è infondato, per l'assorbente rilievo che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21- octies , co. 2, l. 241/1990, dal momento che – come già accennato innanzi – non è possibile consentire lo svolgimento di un'attività produttiva in difetto delle autorizzazioni ambientali prescritte per la sua operatività: alla mancanza di tali autorizzazioni non può che seguire l'ordine di chiusura dell'attività.
9. Con il terzo motivo di appello, si contesta il capo della sentenza che ha respinto la doglianza di sproporzione della misura adottata dal Comune di Acerra.
Il T.A.R. si è espresso nei seguenti termini: « è da respingere anche il terzo motivo con cui si censura la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto del fatto che il provvedimento di chiusura costituisce misura adeguata e proporzionata rispetto alla condotta posta in essere (svolgimento di attività produttiva in difetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera) da cui derivano emissioni rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, con conseguenze e rischi per la salute umana e per l'ambiente ».
L'appellante lamenta che non vi sia stato alcun accertamento tecnico che abbia registrato l'emissione di sostanze inquinanti e che l'autorità abbia omesso di considerare che l'attività di calzaturificio « non necessariamente comportava emissioni e che il relativo ciclo produttivo è articolato in più fasi, di cui molteplici nemmeno astrattamente danno luogo ad emissioni ».
La doglianza è destituita di fondamento, posto che le contestazioni sull'assenza di emissioni inquinanti sono talmente generiche e sprovviste di sostegno probatorio da non poter mettere in dubbio la necessità dell'autorizzazione di cui agli artt. 269 e 272 d.lgs. 152/2006, alla cui mancanza segue – come già esposto – la chiusura dell'attività.
10. Si impone, in conclusione, il rigetto dell'appello.
11. Nulla deve disporsi in punto di spese processuali del secondo grado di giudizio, in ragione della mancata costituzione del Comune di Acerra.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO