Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5561/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5561 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Paone n. 33 - Casoria (NA) ed elettivamente domiciliata al Viale Delle Stelle, 11 Napoli (NA), presso lo studio di Avv. Simona Minervino (CF: ) che la rappresenta e C.F._2 difende, unitamente all'Avv. Massimo Romano (CF: ), come da procura C.F._3 in atti
- attrice e
(PI: ), in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Giovanni Battista Cassinis, 21 Milano (MI), elettivamente domiciliata al Corso
Umberto I, 5- San Valentino Torio (SA) presso lo studio dell'Avv. Mauro Dello Iacono (CF:
, che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._4
- convenuta nonchè
(CF: ), nato a [...] il [...] e ivi CP_2 C.F._5 residente a[...]
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1
Tribunale la soc. nonché il IG. per sentir condannare Controparte_3 CP_2 la prima al risarcimento delle presunte lesioni personali, riportate da essa istante, in occasione del sinistro occorso in data 08/05/2021, alle ore 20.30 circa, in Giugliano in Campania (NA) lungo l'asse mediano - SP EX SS162 NC direzione Caserta/Giugliano.
L'attrice deduceva che mentre nelle dette circostanze viaggiava come passeggera sul motociclo
Piaggio Beverly Tg. CX50164, di proprietà del padre IG. , assicurato per la RCA con CP_2 polizza della convenuta società e condotto nell'occasione dal IG. , giunti Persona_1 all'altezza della stazione di servizio Tamoil, il motociclo veniva tamponato con violenza dall'autovettura Ford Fiesta Tg. ED711AC, condotta dal IG. Controparte_4
Esponeva ancora l'attrice che, per effetto dell'urto, rovinava violentemente al suolo riportando
“escoreazioni multiple, contusione della faccia, contusione del cuoio capelluto e del collo;
distorsione e distrazione del collo;
traumatismo di superfici multiple, contusione ginocchia, trauma cranico sintomatico;
frattura chiusa della VII costa sinistra” come da referto del P.O. San Giuliano di Giugliano del 08.05.2021.
Ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno della IGra n.q. di terzo Parte_1 trasportato del motoveicolo Piaggio Beverly 400 targato: CX50164 e per l'effetto:
2. Condannare la al pagamento di tutti danni patrimoniali pari Controparte_1
2.127,66 per danno emergente;
per tutti i danni non patrimoniali di cui: danno biologico permanente € 6.443,0; danno biologico temporaneo pari ad € 9.900,00; € 45.000,00 per il danno da lesione della sfera psicologia;
oltre la somma di € 5.0000 morale.
3. Con Vittoria di spese, diritto ed onorari di lite, con attribuzione agli avv. ti antistatari”.
La convenuta costituitasi deduceva la nullità dell'atto introduttivo per Controparte_3 genericità della domanda, l'improcedibilità della stessa ai sensi del D.Lgs. 209/2005, il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti, il concorso di colpa dell'attrice stante il mancato utilizzo di casco omologato.
Chiedeva quindi al Tribunale di dichiarare:
“- la nullità dell'atto introduttivo ex art. 163 c.p.c.;
- l'improponibilità ed improcedibilità della domanda ex artt. 145 e 148 C.d.A., nonché per la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
In via del tutto gradata, nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto del tutto infondata, sia in fatto che in diritto.
2 Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande risarcitorie, dichiarare, ex art. 1227 c.c., il concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento lesivo, per non avere questi indossato un dispositivo di protezione omologato ed al contempo dichiarare congrui gli importi già corrisposti, nella fase stragiudiziale, dalla Controparte_1
in favore dell'istante ovvero, in subordine, detrarre i detti importi da quelli eventualmente
[...] liquidati in maggior misura.
Nella sola e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, dichiarare congrua la somma già corrisposta dalla odierna interventrice all'attore, nella fase stragiudiziale, ovvero, in subordine, liquidare in favore di quest'ultimo solo la eventuale eccedenza.
Con vittoria di competenze e spese di lite, in favore della comparente Compagnia.”.
Il convenuto IG. , pur regolarmente citato in giudizio, non si costituiva. CP_2
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., escussi i testi ed espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza del 21.10.2024.
Questioni preliminari
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che, nonostante CP_2 la rituale notifica della citazione, con consegna a mani proprie (Cfr. deposito parte attrice del
25.10.2022), non si è costituito nel presente giudizio.
In merito all'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla Controparte_1 per genericità degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c., se ne deve rilevare l'infondatezza.
Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad esse allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa delle domande nonché del risultato cui tendono le parti (Cfr. sul punto Cassazione Civile Sezione II sentenza del
29/01/2015 n. 1681 secondo cui “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e
3 puntuali difese - prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum;
con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”).
Sulla base delle superiori considerazioni l'eccezione della convenuta Controparte_1 circa la nullità della citazione va disattesa, risultando la stessa precisamente formulata e con
[...] puntuale esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento, sufficientemente chiari da non pregiudicare le possibilità difensive delle società convenuta.
Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda ex D.Lgs. 209/2005, considerato che la parte attrice ha correttamente inoltrato alla convenuta compagnia messa in mora
(Cfr. doc. all.to atto di citazione) e invito alla negoziazione assistita (Cfr. doc. 27 atto di citazione).
Infine, è provata la legittimazione delle parti alla luce non solo della documentazione prodotta, in particolare carta di circolazione del motociclo Piaggio Tg. CX50164 (Cfr. doc. 1 atto di citazione)
e polizza della convenuta compagnia assicuratrice (Cfr. doc. 1bis citazione), ma anche del comportamento stragiudiziale della che procedeva alla corresponsione, in favore CP_1 dell'attrice, della somma di €. 1.700,00 a titolo di risarcimento (Cfr doc. 25 e 26 atto di citazione e doc. all.to a comparsa di costituzione ), somma questa effettivamente pagata come CP_1 riconosciuto da entrambe le parti.
Sul merito della domanda
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
La fattispecie di cui è causa deve preliminarmente essere ricondotta nell'ambito dell'azione del terzo trasportato ex art. 141 D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, secondo cui “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del
4 veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. […]”.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte, il rimedio in parola “prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, introduce un fondamento oggettivo di responsabilità del vettore assicurato” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno
2023, Sent n. 16603).
Già in precedenza le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza 35318 del 30 novembre 2022, avevano chiarito, operando una ricostruzione sistematica dell'azione del terzo trasportato, che “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”.
Ciò chiarito, onere della parte attrice è quello di provare l'effettivo coinvolgimento nel sinistro e la riconducibilità allo stesso delle lesioni lamentate, la parte convenuta è invece onerata dalla prova del c.d. caso fortuito, rispetto al quale la Corte di Cassazione ha precisato che “il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.” (Cfr. già citata Cass. S.U., 30 novembre 2022, Sent. n. 353129; v. precedente conforme Cass. Civ., Sez. 3, 23 giugno 2021, Sent. n. 17963).
Orbene, nel caso di specie l'istruttoria processuale ha provato il coinvolgimento dell'attrice nel sinistro di cui è causa, nonché il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni lamentate.
Vi è innanzitutto coerenza tra quanto esposto dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio e all'ingresso presso il Pronto Soccorso del P.O. San Giugliano di Giugliano in Campania (Cfr. doc.
3 atto di citazione): la IG. riferiva precisamente di incidente stradale moto auto su asse CP_2 mediano Giugliano.
Ulteriore conferma deriva, poi, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, IG.ri e , sentiti all'udienza del 02.11.2023. Testimone_1 Testimone_2
La teste , madre dell'odierna attrice, dichiarava: A.D. sul capo 4) Vero è che : Testimone_1 la SI , in qualità di passeggero posteriore ( terzo trasportato) dello scooter Piaggio Parte_1
Beverly 400 targato: CX50164, di proprietà del IG è stata vittima del sinistro CP_2 verificatosi in data 08.05.2021 alle ore 20:30. “. R: Ricordo che l'8.5.2021 alle 20,30 mia IA viaggiava a bordo del motociclo di proprietà di mio marito, condotto dal fidanzato. A.D. sul capo
5 5) Vero è che alla data dell'8.05.2022 alle ore 20:30 la IGra percorreva, unitamente Parte_1 al IG , conducente del ciclomotore Piaggio Beverly 400 targato CX50164, l'asse CP_5 mediano - SP EX SS 162 NC –direzione Caserta / Giugliano. R: Eravamo sull'asse mediano per andare verso Pozzuoli a mangiare un panino, provenivamo da Melito, io ero in auto con mio marito, ad un certo punto all'altezza del distributore Tamoil ho visto un ragazzo che conduceva una ford fiesta di colore scuro che cercava di superare i veicoli che lo precedevano, ho visto che la suddetta auto ha superato il veicolo in cui io mi trovavo e non avvedendosi del motociclo con a bordo mia IA ed il fidanzato, li ha tamponati con la parte anteriore, colpendo il bauletto e la ruota posteriore del motorino facendo sbalzare in aria mia IA ed il fidanzato. A.D. sul capo 6)
Vero è che il motociclo Piaggio Beverly 400 targato CX50164 impegnava la regolare carreggiata nel proprio senso di marcia e nei limiti di velocità consentiti. R: Si è vero, la strada era trafficata, però si camminava. A.D. sul capo 7) Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, all'altezza della stazione di servizio Tamoil, lo scooter su cui viaggiava la IGra , Parte_1 veniva tamponato nella parte posteriore da una autovettura Modello Ford Fiesta targata ED 711
AC condotta dal IG. R: Si è vero. Dopo l'incidente il ragazzo che guidava la Controparte_4
Ford Fiesta è uscito dall'auto ed ha dichiarato di non avere proprio visto il motorino con i ragazzi, mi ha fatto vedere la patente ed io l'ho fotografata. Eravamo scioccati e le persone, tante che erano accorse ci hanno aiutato. A.D. sul capo 8) Vero è che l'autovettura Ford Fiesta, condotta dal IG come sopra identificata, violando le normali regole di circolazione stradale CP_4 tamponava con violenza il ciclomotore , come sopra identificato che procedeva in marcia davanti a lui. R: Non so dire la velocità del veicolo ford però era abbastanza perché a seguito dell'urto mia IA è stata sbalzata dal motociclo. A.D. sul capo 9) Vero è che a seguito ed in conseguenza del violento impatto, la SI veniva scaraventata a terra procurandogli evidenti lesioni, con CP_2 sanguinamento alle braccia, mani e ginocchia. R: Si è vero. A.D. sul capo 10) Vero è che la IG.ra indossava idoneo casco. R: Si è vero. A.D. sul capo 11) Vero che la IGra Parte_1 Parte_1 veniva trasportata d'urgenza al vicino pronto soccorso San Giuliano di Giuliano in Campania
(NA). R: Si è vero. Venne l'ambulanza non so da chi fu chiamata. Non venne sul posto alcuna autorità per effettuare i rilievi. L'ambulanza ha prelevato il fidanzato di mia IA che era in condizioni più gravi, mia IA siccome non arrivava un'altra ambulanza è stata prelevata da estranei e condotta in ospedale. Mio marito ha prima tolto il motorino dalla strada e lasciato lo stesso presso la Tamoil, poi ci siamo recati in ospedale. A.D. sul capo 12) Vero è che il
Conducente dell'autovettura Ford Fiesta targata ED 711 AC ( unitamente ad Controparte_4 alcuni passanti si fermava a prestare soccorso ed ammetteva sin da subito le sue responsabilità. R:
Si è vero;
la ford non so i danni che ha riportato, non ero in grado di verificarli per il trauma.
6 Non so se è stata presentata denuncia per i fatti che ho riportato. A.D. sul capo 13) Vero che la sig.ra , in conseguenza delle lesioni riportate è stata costretta ad annullare le imminenti Parte_1 nozze che erano programmate per il 19.05.2021. R: Si è vero mia IA si è sposata dopo circa un anno e mezzo ad aprile 2022 per attendere la guarigione di entrambi. A.D. sul capo 14) Vero che la IG.ra in seguito ed in conseguenza del sinistro ha avuto danni economici, rappresentati CP_2 dalla perdita degli importi dati in acconto per le nozze, quali acconto ristorante il € Pt_2
500,00, € 450,00 Collezione Regine, € 100,00 Fotografo € 100,00 Meridiana Service Per_2 per noleggio macchina. R: Ricordo che sono stati persi tutti gli acconti versati per il matrimonio.
A.D. sul capo 15) Vero che la IG.ra in seguito ed in conseguenza del sinistro ha avuto CP_2 importanti ripercussioni fisiche con dolori lancinanti e lesioni muscolari che ne limitano ancora i movimenti R: Mia IA sta seguendo un percorso psicologico presso l'ASL di Casoria, non riusciva a dormire e piangeva tutte le notti. Adesso mia IA è sposata ed ha un bambino. A.D. sul capo 16) Vero che la IG.ra in seguito ed in conseguenza del sinistro non svolge più CP_2 normale vita di relazione avendo continui attacchi di panico. R: Mia IA lavora nell'amministrazione di una società come impiegata. E va a lavorare sempre io la aiuto con il bambino. A.D. sul capo 17) Vero è che la IGra è stata costretta a rivolgersi al centro di CP_2 igiene mentale per ricevere assistenza psicologica a seguito dell'evento traumatico. R.: Ha già risposto.”
Il IG. dichiarava: “A.D. sul capo 4) Vero è che: la SI , in qualità Testimone_2 Parte_1 di passeggero posteriore ( terzo trasportato) dello scooter Piaggio Beverly 400 targato: CX50164, di proprietà del IG è stata vittima del sinistro verificatosi in data 08.05.2021 alle ore CP_2
20:30. R: Ricordo che era un sabato sera prima della festa della mamma, verso le ore 20,30 io ero diretto verso l'Auchan di Giugliano percorrevo la corsia sinistra dell'asse mediano altezza prima dell'uscita di Caserta, altezza distributore Tamoil, il giorno era l'8.5.2021 io ero sulla mia corsia di sinistra ed ho visto un'auto che faceva zigzag per sorpassare le altre auto, ad un certo punto per rientrare nella corsia di destra, l'auto suddetta che era una ford fiesta di colore nero, grigio scuro, tamponava i ragazzi che erano su un motorino un beverly della Piaggio. Il conducente del motorino era un ragazzo, dietro c'era una ragazza. Il motorino è stato colpito in pieno al lato posteriore. A.D. sul capo 5) Vero è che alla data dell'8.05.2022 alle ore 20:30 la IGra Parte_1 percorreva, unitamente al IG , conducente del ciclomotore Piaggio Beverly 400 targato Per_1
CX50164, l'asse mediano - SP EX SS 162 NC –direzione Caserta / Giugliano. R: Il motorino percorreva la mia stessa direzione sull'asse mediano direzione Giugliano, Lago Patria Pozzuoli.
Io ho visto la ford fiesta sia dallo specchietto retrovisore che da quello laterale lato passeggero fare lo slalom tra i veicoli. A.D. sul capo 6) Vero è che il motociclo Piaggio Beverly 400 targato
7 CX50164 impegnava la regolare carreggiata nel proprio senso di marcia e nei limiti di velocità consentiti. R: Si è vero, la strada era trafficata, però era scorrevole. A.D. sul capo 7) Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, all'altezza della stazione di servizio Tamoil, lo scooter su cui viaggiava la IGra , veniva tamponata nella parte posteriore da una Parte_1 autovettura Modello Ford Fiesta targata ED 711 AC condotta dal IG. R: Si è Controparte_4 vero. Dopo l'incidente il ragazzo che guidava la Ford Fiesta è uscito dall'auto ed ha dichiarato di non avere proprio visto il motorino con i ragazzi, ed ha cercato di dare una mano. Erano accorse tante persone ed il traffico si era bloccato. A.D. sul capo 8) Vero è che l'autovettura Ford Fiesta, condotta dal IG come sopra identificata, violando le normali regole di circolazione CP_4 stradale tamponava con violenza il ciclomotore , come sopra identificato che procedeva in marcia davanti a lui. R: L'auto for fiesta si muoveva a zigzag tra le due corsie, e teneva una velocità piuttosto elevata. Al momento del tamponamento ho visto i ragazzi volare, più il ragazzo. A.D. sul capo 9) Vero è che a seguito ed in conseguenza del violento impatto, la SI veniva CP_2 scaraventata a terra procurandogli evidenti lesioni, con sanguinamento alle braccia, mani e ginocchia. R: Si è vero. A.D. sul capo 10) Vero è che la IG.ra indossava idoneo casco. Parte_1
R: Si è vero. A.D. sul capo 11) Vero che la IG.ra veniva trasportata d'urgenza al vicino Parte_1 pronto soccorso San Giuliano di Giuliano in Campania (NA). R: Io ho atteso fino a quando è giunta l'ambulanza, poi ho lasciato il mio recapito ad un signore, il papà della ragazza e sono andato via. Non so dire se l'ambulanza abbia prelevato il ragazzo o la ragazza. Sul posto non sono intervenuti i vigili o la polizia stradale. A.D. sul capo 12) Vero è che il Conducente dell'autovettura Ford Fiesta targata ED 711 AC ( unitamente ad alcuni passanti Controparte_4 si fermava a prestare soccorso ed ammetteva sin da subito le sue responsabilità. R: Si è vero;
la ford riportava danni alla parte anteriore”.
Come statuito dalla Suprema Corte, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cfr.: Cassazione civile sez. VI, 13/03/2019 n.7222;
Cass. 18/04/2016, n. 7623).
Entrambi i testi hanno reso dichiarazioni precise e concordanti circa l'evento dannoso, descrivendo lo stato dei luoghi e la dinamica sinistrosa, sia nel suo sviluppo dinamico che nelle relative
8 conseguenze, con dovizia di particolari, circostanza questa che porta a ritenere provato l'evento e assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, le cui lesioni devono quindi ricondursi al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e luogo meglio precisate agli atti, non rinvenendosi elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi.
La convenuta compagnia, invece, non ha provato la ricorrenza del c.d. caso fortuito, definito come sopra, ma si è limitata a rilevare l'eventuale concorso della nella causazione del danno, in CP_2 particolare per avere utilizzato un casco non omologato.
Tale deduzione risulta però sostanzialmente irrilevante e, difatti, al di là di quanto dichiarato dai testi sul punto (entrambi hanno confermato l'utilizzo di casco idoneo), le lesioni di cui l'attrice chiede il risarcimento sono localizzate agli arti e al torace, tanto da non aver avuto alcuna incidenza un eventuale danno alla testa, come si dirà a breve, nemmeno in sede di CTU.
Tutto ciò chiarito relativamente all'an della domanda, deve esaminarsi il profilo del quantum.
Il CTU nominato, Dott.ssa ha depositato perizia a seguito di esame Persona_3 condotto sulla persona dell'attrice e con motivazione coerente ed esauriente e con valutazione immune da vizi logico-giuridici, che il Tribunale intende fare propria, ha così concluso:
“Sulla scorta dell'esame clinico e dell'epicrisi medico-legale, come evincibile dal dato sanitario, si può affermare che la a seguito dell'infortunio, ebbe a riportare: “Esiti trauma contusivo CP_2 ginocchio sx con lesione del menisco mediale con aree discromiche multiple, esiti di trauma emitorace sx con infrazione delle IV e VII coste a sx, sindrome da stress post traumatica” Pertanto, allo stato sono presenti postumi di natura permanente configuranti un danno biologico (lesione all'integrità psico-fisica) valutabile almeno nella misura di un tasso del 10% per analogia”.
Riconoscendo il nesso di causalità tra sinistro e lesioni e un danno biologico nella misura del 10%, nonché una I.T.T. al 100% per 10 giorni;
I.T.P. al 75% per 20 giorni;
I.T.P. al 50% per 25 giorni;
una I.T.P. al 25% per 25 giorni e spese mediche documentate per 722,82 euro.
Non vi è motivo di discostarsi dalle risultanze dell'elaborato peritale, né in tal senso depongono le eccezioni della convenuta compagnia, il cui CTP in sostanza riconosce complessivamente un danno biologico del 9% e considerato che l'ausiliario del giudice disattendeva, con condivisibili argomentazioni, tanto le osservazioni del CTP di parte attrice tanto quelle del CTP di parte convenuta.
Ciò chiarito, la convenuta compagnia sarà quindi tenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €. 722,82 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla stessa (spese mediche sostenute), mentre nulla viene riconosciuto quale ulteriore danno patrimoniale derivante da acconti versati dall'attrice in vista del matrimonio del 19.5.2021 e slittato a causa delle lesioni riportate nel sinistro.
9 Tali voci di danno non sono state dedotte né in citazione né in sede di memoria 183 n. 1, ma solo in sede di memoria 183 n. 2, quindi tardivamente.
È altresì dovuta la somma di €. 27.628,25 (IP €. 22.597 + ITT €. 1.150,00 + ITP 75% €. 1.725,00
+ ITP 50% €. 1.437,50 + ITP 25% €. 718,75) quale risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice, calcolato alla luce delle richiamate risultanze della CTU agli atti e in applicazione delle Tabelle di Milano 2024 in considerazione dell'età della attrice al momento del sinistro (28), non potendo trovare applicazione la più recente Tabella Unica Nazionale di cui al DPR n. 12 del
13.01.2025 considerato che, ai sensi dell'art. 5 citato DPR, “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Il risarcimento totale che la dovrà corrispondere all'attrice ammonterà, Controparte_3 quindi, ad €. 28.351,07 somma dalla quale occorre detrarre l'importo versato in acconto dalla società assicuratrice di € 1.700,00, per cui l'importo complessivo dovuto è di € 26.651,07.
Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (08.05.2021) alla data di pubblicazione della sentenza (Cfr.: Cass. Sentenza 07.07.2009 n. 15928), e dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale richiesto, null'altro può essere riconosciuto in favore della parte attrice, non avendo quest'ultima fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass., S.U., 18.11.2008, n. 26972), né essendo lo stesso ravvisabile in re ipsa, (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15022, est. Segreto e Cass., 9.11.2006, n. 23918).
Difatti, non è possibile liquidare un danno morale poiché non risultano allegate particolari condizioni soggettive della danneggiata, né particolari situazioni atte ad una personalizzazione del risarcimento. Si richiama in tal caso Cass Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014 secondo cui
“Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di
10 sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Principio chiarito anche dalla sentenza della Suprema Corte del 04.07.2007, n. 15131, la quale ha precisato che anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di ogni danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno. Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico di parte convenuta Controparte_3
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto al risarcimento del danno dell'attrice IG.ra n.q. di terzo Parte_1 trasportato del motoveicolo Piaggio Beverly 400 targato: CX50164 e per l'effetto:
2) Condanna la convenuta compagnia al pagamento, in favore Controparte_3 dell'attrice IG.ra , della somma di €. € 26.651,07, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi come in parte motiva;
3) Condanna la convenuta compagnia al rimborso, in favore Controparte_3 dell'attrice IG.ra , delle spese di lite che liquida in €. 545,00 per esborsi ed €. 3.809,00 Parte_1
11 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge se dovute, con attribuzione agli Avv.ti Simona Minervino e Massimo Romano;
4) Spese di C.T.U. definitivamente poste a carico di Controparte_3
Così deciso in Aversa, 14/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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