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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4980 /2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
, con l'Avv. STEFANIA GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, contumace; Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27 gennaio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. ha introdotto ricorso, innanzi a questo Tribunale, nei confronti di Parte_1 [...]
, per la regolazione dei rapporti tra i genitori nell'interesse del figlio CP_1 [...]
(nato il [...]), riconosciuto da entrambi i genitori, deducendo un disinteresse del Per_1
padre e di non essere nelle condizioni di provvedere da sola al mantenimento del minore. Ha concluso quindi chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore, con modalità di visita dettagliatamente descritte in ricorso, ed un mantenimento a carico del resistente di euro 400,00.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace. Alla prima udienza del 27 gennaio 2025, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e ha chiesto che la causa fosse immediatamente decisa. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita in relazione al minore.
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt.337 bis e ss. del codice civile, applicabili ratione temporis anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli
è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile solo laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni che consentano di derogare allo schema di affidamento condiviso sopra richiamato, in quanto, al di là di un generico disinteresse allegato dalla ricorrente, non sono emersi elementi di inidoneità genitoriale tali da disporre un diverso regime. Peraltro, la stessa ricorrente ha concluso nel senso di un affidamento condiviso del figlio
. Per_1
Ciò posto in punto di affido, va confermato il collocamento stabile del minore presso la madre, con la quale coabita a far tempo dalla cessazione della relazione sentimentale tra i genitori.
Quanto al diritto di visita, si ritiene che, stante l'età del figlio, prossimo al compimento dei 17 anni, gli incontri del padre con il minore possano avvenire in modalità libera, secondo la volontà
e le disponilità delle parti, senza la predisposizione di un rigido calendario.
Sul mantenimento del minore
Come noto grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche,
l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Per quanto attiene alle capacità economiche della ricorrente, la stessa ha dichiarato di essere casalinga e di versare in condizioni di indigenza, sostenendosi tramite gli importi degli assegni unici e agli aiuti economici di familiari e di amici.
Pag. 2 di 4 Ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal padre, ritiene il Collegio di evidenziare che non emerge, dagli atti di causa, alcun elemento relativo al reddito percepito dal resistente, il quale, secondo le allegazioni della ricorrente, risulta pensionato, avendo rivestito il ruolo di guardiano presso il club “Maritalia” di Peschici. Del resto quest'ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi di segno contrario volti a fornite una diversa prospettazione rispetto alle allegazioni di parte ricorrente.
Conseguentemente, tenuto conto della situazione della ricorrente, delle presumibili condizioni economiche del resistente e delle esigenze del minore, si stima equo porre a carico del un contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di € 250,00, oltre al CP_1
50 % delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, devono porsi a carico del resistente soccombente;
le stesse sono liquidate ex d.m. 147 del 13/08/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione (sino ad €
26.000,00), ridotti del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate (nulla è dovuto per la fase istruttoria, nella specie non tenutasi). Poiché la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà essere corrisposto in favore dello Stato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, in misura della metà per quanto indicato dall'art. 130 del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso Persona_1
la madre e diritto di visita come in parte motiva;
- pone l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
minore mediante il versamento a entro il 10 di ciascun mese, della somma di Parte_1
€ 250,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
Pag. 3 di 4 - condanna il resistente alla rifusione al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, e per essa in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, giusta ammissione con delibera del COA n. n. 14/2024 del 12/07/2024, in euro 1.188,95 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
28/01/2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4980 /2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
, con l'Avv. STEFANIA GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, contumace; Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27 gennaio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. ha introdotto ricorso, innanzi a questo Tribunale, nei confronti di Parte_1 [...]
, per la regolazione dei rapporti tra i genitori nell'interesse del figlio CP_1 [...]
(nato il [...]), riconosciuto da entrambi i genitori, deducendo un disinteresse del Per_1
padre e di non essere nelle condizioni di provvedere da sola al mantenimento del minore. Ha concluso quindi chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore, con modalità di visita dettagliatamente descritte in ricorso, ed un mantenimento a carico del resistente di euro 400,00.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace. Alla prima udienza del 27 gennaio 2025, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e ha chiesto che la causa fosse immediatamente decisa. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita in relazione al minore.
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt.337 bis e ss. del codice civile, applicabili ratione temporis anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli
è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile solo laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni che consentano di derogare allo schema di affidamento condiviso sopra richiamato, in quanto, al di là di un generico disinteresse allegato dalla ricorrente, non sono emersi elementi di inidoneità genitoriale tali da disporre un diverso regime. Peraltro, la stessa ricorrente ha concluso nel senso di un affidamento condiviso del figlio
. Per_1
Ciò posto in punto di affido, va confermato il collocamento stabile del minore presso la madre, con la quale coabita a far tempo dalla cessazione della relazione sentimentale tra i genitori.
Quanto al diritto di visita, si ritiene che, stante l'età del figlio, prossimo al compimento dei 17 anni, gli incontri del padre con il minore possano avvenire in modalità libera, secondo la volontà
e le disponilità delle parti, senza la predisposizione di un rigido calendario.
Sul mantenimento del minore
Come noto grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche,
l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Per quanto attiene alle capacità economiche della ricorrente, la stessa ha dichiarato di essere casalinga e di versare in condizioni di indigenza, sostenendosi tramite gli importi degli assegni unici e agli aiuti economici di familiari e di amici.
Pag. 2 di 4 Ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal padre, ritiene il Collegio di evidenziare che non emerge, dagli atti di causa, alcun elemento relativo al reddito percepito dal resistente, il quale, secondo le allegazioni della ricorrente, risulta pensionato, avendo rivestito il ruolo di guardiano presso il club “Maritalia” di Peschici. Del resto quest'ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi di segno contrario volti a fornite una diversa prospettazione rispetto alle allegazioni di parte ricorrente.
Conseguentemente, tenuto conto della situazione della ricorrente, delle presumibili condizioni economiche del resistente e delle esigenze del minore, si stima equo porre a carico del un contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di € 250,00, oltre al CP_1
50 % delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, devono porsi a carico del resistente soccombente;
le stesse sono liquidate ex d.m. 147 del 13/08/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione (sino ad €
26.000,00), ridotti del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate (nulla è dovuto per la fase istruttoria, nella specie non tenutasi). Poiché la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà essere corrisposto in favore dello Stato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, in misura della metà per quanto indicato dall'art. 130 del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso Persona_1
la madre e diritto di visita come in parte motiva;
- pone l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
minore mediante il versamento a entro il 10 di ciascun mese, della somma di Parte_1
€ 250,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
Pag. 3 di 4 - condanna il resistente alla rifusione al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, e per essa in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, giusta ammissione con delibera del COA n. n. 14/2024 del 12/07/2024, in euro 1.188,95 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
28/01/2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 4 di 4