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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di BA, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. SE Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 11035, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
rappresentat a e difesa dall'avv. Di Parte_1
BA RA, ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
SE BI DO e dall'avv. Antonella Fiume, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di BA.
All'udienza del 12.11.2025, all'esito della trattazione cartolare , la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione .
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 24.10.2024 , Parte_1 premesso che:
- in data 19.6.2006 aveva contratto matrimonio concordatario in Monopoli (anno 2006, parte II, serie
A, atto n. 68) con;
CP_1
- che dall'unione coniugale erano nate le figlie (n. il 15.12.2010) e (n. il Per_1 Per_2
10.12.20213);
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
- la separazione era omologata dal Tribunale di BA con sentenza n.1202/2024 dell'11.3.2024;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo l'affido condiviso delle figlie minori in favore di entrambi i genitori, con onere del resistente di corrispondere la somma men sile di
€500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre spese straordinarie .
Con decreto del 5.11.2024 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a l Giudice delegato per l'udienza del 18.4.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con comparsa del 19.3.2025 si CP_1 costituiva in giudizio e non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma delle statuizioni, anche economiche, adottate in sede di separazione .
Con ordinanza del 27.4.2025 erano confermate le condizioni di separazione e d era rivolto invito alle parti di consensualizzare la lite alle condizioni meglio indicate nella medesima ordinanza .
In data 23.10.2025 era depositata in atti la convenzione di divorzio;
quindi, all'udienza cartolare del 12.11.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al
Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
2 Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato , per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello
Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convenzione in atti depositata il 23.10 .2025, sottoscritta dalle parti, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di BA, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.
r.g. 11035/2024 pendente tra e Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M. in sede, così
[...] provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Monopoli il 19.6.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2006, atto n. 68, parte 2,
3 serie A) alle condizioni concordate con la convenziona depositata il 23.10.2025 , da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett.
d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in BA, nella Camera di consiglio della
Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 2 dicembre 2025
IL GI UD I C E ES T E N SO R E DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E SI D E N T E
D O TT. GI U SE P P E DIS A B A T O
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