TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/12/2025 innanzi al Giudice Dott. NN NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 2459/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:41 sono presenti l'avv. PEZZANO MARIA in sostituzione dell'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché l'avv.
NO EP per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
NN NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2459 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA GASPARE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. NO EP
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 01/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002952269;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_2
ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.800,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_2
2 ingiunzione n. OI-002952269, deducendone l'illegittimità omessa notifica dell'atto di accertamento, per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va per motivi di pregiudizialità logica scrutinata la denunciata omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto dell'ordinanza impugnata.
Va quindi sul punto rilevato che l' costituendosi non ha prodotto il CP_2
prefato atto di accertamento né con esso la prova della sua notifica.
Va pertanto rilevato che la mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. per tutte:
Cass. sez. V^ n. 12832/2022), con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'ordinanza impugnata, ritenendo assorbito ogni altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/12/2025
Il Giudice Onorario
NN NT
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/12/2025 innanzi al Giudice Dott. NN NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 2459/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:41 sono presenti l'avv. PEZZANO MARIA in sostituzione dell'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché l'avv.
NO EP per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
NN NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2459 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA GASPARE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. NO EP
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 01/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002952269;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_2
ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.800,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_2
2 ingiunzione n. OI-002952269, deducendone l'illegittimità omessa notifica dell'atto di accertamento, per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va per motivi di pregiudizialità logica scrutinata la denunciata omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto dell'ordinanza impugnata.
Va quindi sul punto rilevato che l' costituendosi non ha prodotto il CP_2
prefato atto di accertamento né con esso la prova della sua notifica.
Va pertanto rilevato che la mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. per tutte:
Cass. sez. V^ n. 12832/2022), con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'ordinanza impugnata, ritenendo assorbito ogni altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/12/2025
Il Giudice Onorario
NN NT
3