CASS
Sentenza 4 aprile 2026
Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2026, n. 8480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8480 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7730/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente – contro IN IO, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto LT e dall’Avv. Daniela Cutarelli, come da procura allegata alla memoria;
–resistente– avverso la sentenza n. 4961/4/2015, pronunciata il 10/7/2015 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata il 23/9/2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere AB RE;
Oggetto: art. 2495, comma 2, c.c. - responsabilità dei soci quali successori della società estinta Civile Sent. Sez. 5 Num. 8480 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: SERRELLI SABRINA Data pubblicazione: 04/04/2026 2 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa LA Filippi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udita per la ricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per parte resistente l’Avv. Roberto LT, che ha concluso chiedendo l’esclusione della responsabilità solidale ed il conseguente rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società C. TRE PIU’ STUDIO IMMOBILIARE SRL, società a responsabilità limitata con unico socio, in liquidazione dal 5/4/2007 e cancellata in data 28/01/2013, esercente attività di “agenzie di mediazione immobiliare”, oggetto di verifica fiscale per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali per i periodi di imposta 2004, 2005 e 2006, pur avendo istituto le scritture contabili obbligatorie, e per aver effettuato acquisti a nome della società e del suo rappresentante legale di autovetture di lusso, all’esito delle indagini svolte ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 2), dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. 600/1973, e dell’art. 51 d.P.R. 633/1972, risultava destinataria di avvisi di accertamento per i periodi di imposta verificati dal 2004 al 2008. Venivano, infatti, considerati ricavi di esercizio non contabilizzati sia le operazioni di dare che quelle di avere, in quanto i versamenti ed i prelevamenti non giustificati eseguiti sui rapporti bancari riconducibili alla società evidenziavano, secondo l’Ufficio, capacità contributiva non dichiarata, con conseguente maggior reddito accertato e recupero Iva sulle operazioni imponibili. 2. Con cinque distinti ricorsi la società contribuente impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo i plurimi avvisi di accertamento per gli esercizi finanziari 2004-2008. 3 Con sentenza n. 85/2014 il giudice di primo grado, previa riunione dei ricorsi, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto la società risultava cancellata dal registro delle imprese a far data dal 28/01/2013. 3. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione dell’art. 110 c.p.c. e degli artt. 40 e ss. del d.lgs. 546/1992, in quanto, nel caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso del giudizio, la legittimazione attiva e passiva si trasferisce ai soci, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., i quali rispondono dei debiti e dei crediti della società limitatamente ai beni residui o sopravvenuti alla cancellazione, con consequenziale necessità di interruzione del giudizio non dichiarata in primo grado. L’Agenzia delle Entrate evidenziava anche che l’appello veniva notificato sia alla società estinta, avendo interesse ad una pronuncia di merito sulla pretesa tributaria per intraprendere poi una successiva azione nei confronti dell’amministratore nell’ipotesi di distrazione o improprio utilizzo del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 36 d.P.R.602/1973, sia al socio unico ed amministratore. Il contribuente si costituiva in grado di appello evidenziando che l’impugnazione doveva ritenersi irrimediabilmente viziata in quanto rivolta alla società estinta, mentre la notifica al socio unico ed amministratore non appariva chiaramente intellegibile quanto ai presupposti, poiché veniva chiamato in giudizio indistintamente quale socio, amministratore e liquidatore della società. L’appellato non si riteneva legittimato a stare in giudizio quale socio, in quanto all’atto dello scioglimento della s.r.l. non risultava l’esistenza di beni rientranti nel patrimonio sociale, né lo stesso avrebbe beneficiato di utili derivanti dalla liquidazione dell’attivo; mancando poi il requisito legale della certezza del tributo, nemmeno avrebbero potuto farsi valere responsabilità relative alla carica di amministratore della società estinta 4 ai sensi dell’art. 2945 cod. civ. L’appellato, infine, esponeva di essere stato assolto con formula piena nel giudizio penale instaurato nei suoi confronti quale liquidatore della società, con sentenza passata in giudicato. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n.4961/4/2015, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società, perché rivolto contro un soggetto non più esistente, e dichiarava infondato il ricorso proposto contro il socio, in quanto la cancellazione era stata disposta ai sensi dell’art. 2498 c.c., che presupponeva che non vi fossero utili da distribuire, per cui non vi era stata alcuna successione del socio nei debiti della società. Il socio era, dunque, privo di legittimazione passiva, mentre l’eventuale responsabilità come amministratore o liquidatore della società estinta non poteva farsi valere essendo necessario uno “specifico percorso sostanziale e processuale legato alla contestazione ed alla prova dei relativi specifici presupposti”. Il giudice d’appello, infine, compensava le spese del giudizio. 3. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo. Il contribuente in data 21 dicembre 2017 deposita tardiva memoria di costituzione ai sensi dell’art. 370 c.p., ratione temporis vigente, con conseguente ammissibile partecipazione alla discussione orale all’udienza del 7 gennaio 2026. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 34630/2024, resa in data 28/11/2024, la Corte di cassazione rimetteva la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite, alla quale era stata rimessa la questione con ordinanza n. 7425/2023. 4. Il Procuratore Generale, con nota depositata il 7/12/2025 a firma del Sostituto Procuratore Generale LA Filippi, concludeva nel senso dell’accoglimento del ricorso. 5 5. Il resistente, in data 22/12/2025, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. 6. All’udienza del 7/01/2026 l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse della ricorrente, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa LA Filippi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. L’Avv. Roberto LT ha chiesto escludersi la responsabilità solidale e rigettarsi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma num.3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, c.c., dell’art. 36 del d.P.R. 602/1973, dell’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 600/1973. 1.1. I soci rispondono quali successori della società estinta fino a concorrenza delle somme riscosse;
il fenomeno successorio opera ex lege, a prescindere da responsabilità diretta o indiretta del socio;
la successione è a titolo universale benché intra vires. La limitazione di responsabilità del socio, ai sensi dell’art. 2495 comma 2 c.c., non impedisce che il fenomeno successorio si verifichi, atteso che il profilo della limitazione rileva soltanto in fase di riscossione, sede nella quale il socio potrà essere chiamato a rispondere del debito per un importo non superiore alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Nel caso in esame, i ricavi in nero della società si presumono conseguiti dai soci, tanto più nel caso di società unipersonale. In ogni caso, deve riconoscersi l’interesse dei creditori a proseguire il giudizio nei confronti dei soci nonostante la limitazione di responsabilità: si pensi all’interesse ad agire in funzione dell’escussione di una garanzia, oppure alla successiva azione nei confronti del 6 liquidatore ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., oppure per evitare un effetto estensivo del giudicato ai sensi dell’art. 1306 c.c. nei confronti dei condebitori solidali, oppure ancora in previsione della cancellazione della società. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società, in quanto rivolto contro un soggetto non più esistente, ritenendo che in caso di cancellazione della società il ricorso avverso la sentenza di primo grado poteva essere presentato esclusivamente dal socio o nei confronti del socio;
ha dichiarato l’infondatezza del ricorso nei confronti del socio, in quanto in caso di successione dei soci di una società estinta nei debiti della stessa, trattandosi nella specie di una s.r.l., la successione va limitata all’ipotesi di distribuzione degli utili in sede di liquidazione dell’attivo, evenienza da escludersi nel caso di specie atteso che la cancellazione era stata disposta ai sensi dell’art. 2498c.c., norma applicabile allorquando non vi sia alcun utile da distribuire. La Commissione Tributaria Regionale ha, in sostanza, confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, non essendovi alcun soggetto interessato alla prosecuzione del processo. 2.2. La Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 3625 resa il 12/02/2025, nel formulare i principi di diritto di seguito riportati, ha affermato che: - la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l’estinzione, in danno dei creditori ed in violazione dell’art. 24 Cost., delle obbligazioni sociali;
- gli ex soci rispondono (di un debito che non è nuovo, derivando esso non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell’attività 7 societaria in adempimento del contratto sociale, così mantenendo invariata la sua causa e la sua natura giuridica d’origine) quali successori, seppure intra vires ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale); - i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolarità ovvero in comunione indivisa, con eccezione delle mere pretese o dei crediti non certi né liquidi, per i quali la cancellazione fonda una presunzione di abbandono;
- sul piano processuale, la cancellazione emersa in corso di giudizio (là dove, in caso di mancata dichiarazione o notificazione dell’evento estintivo deve operare il regime di stabilizzazione ed ultrattività del mandato come chiarito da Cass. SU n. 15295/2014) non comporta la chiusura anticipata del processo per cessazione della materia del contendere e la necessità di un nuovo giudizio nei confronti del socio, bensì una causa di interruzione del processo ex artt. 299 segg. c.p.c.; - ricorre in proposito l’art. 110 c.p.c (che richiama il venir meno della parte processuale non solo per morte ma anche per ‘altra causa’) e non l’art. 111 c.p.c. (non essendoci trasferimento a titolo particolare di un determinato rapporto o diritto). - la previsione di cui all'articolo 2495, secondo comma, c.c. (percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam) bensì all'interesse ad agire, con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto in tema di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il creditore sociale che 8 agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all'articolo 2495, secondo comma, c.c.; ¸ - nel giudizio instaurato nei confronti della società, cancellata in corso di causa, e, segnatamente, nella prosecuzione dello stesso non possono essere introdotte questioni diverse, oltre che dalla effettiva sussistenza del debito tributario della società, dalla legittimazione dei soci;
quest’ultima a sua volta articolata soltanto intorno alla avvenuta cancellazione della società ed alla effettiva veste di soci dei soggetti subentrati. Quindi, nel giudizio già pendente nei confronti della società non potrà trovare ingresso la questione della avvenuta percezione di attività sociali o quote di liquidazione da parte dei soci, tema estraneo alla legittimazione ed invece suscettibile di essere dedotto nel diverso giudizio che potrà originarsi a seguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distinto atto impositivo ex art. 36 co. 5^ cit. (la cui motivazione dovrà evidentemente farsi carico di questo aspetto quale ragione giuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi per la prima volta indirizzata). La Corte ha, quindi, espresso i seguenti principi di diritto: «nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che 9 l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie;
la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.» 2.3. Alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte a sezioni unite deve affermarsi la possibilità per l’Agenzia delle entrate di proseguire il processo, originariamente instaurato verso la società, nei confronti nei confronti del socio, in qualità di successore ex lege. Non poteva dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti della società cancellata. 2.4. D’altra parte, nella prosecuzione del giudizio instaurato nei confronti della società poi cancellata non possono essere introdotte questioni diverse, oltre quelle della effettiva sussistenza del debito tributario della società e della legittimazione dei soci, come invece accaduto nella sentenza impugnata laddove è stata dichiarata erroneamente l’infondatezza del ricorso nei confronti del socio per mancata distribuzione degli utili. 10 L’oggetto del giudizio non può tramutarsi dal rapporto originario (debito della società) a quello sopravvenuto e mutato per effetto della cancellazione (debito dei soci nei limiti di quanto percepito), per quanto ad esso connesso o da esso derivato, essendo ogni altra valutazione sul punto riservata alla fase successiva, quella della riscossione. La questione relativa alla previsione di cui all'articolo 2495, terzo comma, c.c. (e cioè quella della percezione di somme in fase di liquidazione), è estranea alla legittimazione ed invece può essere dedotta nel diverso giudizio che potrà originarsi a seguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distinto atto impositivo ex art. 36, quinto comma, del d.P.R. 602/1973. 3. In definitiva, il ricorso è fondato, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affinché per nuovo esame nel merito alla luce dei principi giurisprudenziale innanzi richiamati, nonché per la regolamentazione delle spese, ivi comprese anche quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB RE DR IE
– ricorrente – contro IN IO, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto LT e dall’Avv. Daniela Cutarelli, come da procura allegata alla memoria;
–resistente– avverso la sentenza n. 4961/4/2015, pronunciata il 10/7/2015 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata il 23/9/2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere AB RE;
Oggetto: art. 2495, comma 2, c.c. - responsabilità dei soci quali successori della società estinta Civile Sent. Sez. 5 Num. 8480 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: SERRELLI SABRINA Data pubblicazione: 04/04/2026 2 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa LA Filippi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udita per la ricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per parte resistente l’Avv. Roberto LT, che ha concluso chiedendo l’esclusione della responsabilità solidale ed il conseguente rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società C. TRE PIU’ STUDIO IMMOBILIARE SRL, società a responsabilità limitata con unico socio, in liquidazione dal 5/4/2007 e cancellata in data 28/01/2013, esercente attività di “agenzie di mediazione immobiliare”, oggetto di verifica fiscale per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali per i periodi di imposta 2004, 2005 e 2006, pur avendo istituto le scritture contabili obbligatorie, e per aver effettuato acquisti a nome della società e del suo rappresentante legale di autovetture di lusso, all’esito delle indagini svolte ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 2), dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. 600/1973, e dell’art. 51 d.P.R. 633/1972, risultava destinataria di avvisi di accertamento per i periodi di imposta verificati dal 2004 al 2008. Venivano, infatti, considerati ricavi di esercizio non contabilizzati sia le operazioni di dare che quelle di avere, in quanto i versamenti ed i prelevamenti non giustificati eseguiti sui rapporti bancari riconducibili alla società evidenziavano, secondo l’Ufficio, capacità contributiva non dichiarata, con conseguente maggior reddito accertato e recupero Iva sulle operazioni imponibili. 2. Con cinque distinti ricorsi la società contribuente impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo i plurimi avvisi di accertamento per gli esercizi finanziari 2004-2008. 3 Con sentenza n. 85/2014 il giudice di primo grado, previa riunione dei ricorsi, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto la società risultava cancellata dal registro delle imprese a far data dal 28/01/2013. 3. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione dell’art. 110 c.p.c. e degli artt. 40 e ss. del d.lgs. 546/1992, in quanto, nel caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso del giudizio, la legittimazione attiva e passiva si trasferisce ai soci, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., i quali rispondono dei debiti e dei crediti della società limitatamente ai beni residui o sopravvenuti alla cancellazione, con consequenziale necessità di interruzione del giudizio non dichiarata in primo grado. L’Agenzia delle Entrate evidenziava anche che l’appello veniva notificato sia alla società estinta, avendo interesse ad una pronuncia di merito sulla pretesa tributaria per intraprendere poi una successiva azione nei confronti dell’amministratore nell’ipotesi di distrazione o improprio utilizzo del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 36 d.P.R.602/1973, sia al socio unico ed amministratore. Il contribuente si costituiva in grado di appello evidenziando che l’impugnazione doveva ritenersi irrimediabilmente viziata in quanto rivolta alla società estinta, mentre la notifica al socio unico ed amministratore non appariva chiaramente intellegibile quanto ai presupposti, poiché veniva chiamato in giudizio indistintamente quale socio, amministratore e liquidatore della società. L’appellato non si riteneva legittimato a stare in giudizio quale socio, in quanto all’atto dello scioglimento della s.r.l. non risultava l’esistenza di beni rientranti nel patrimonio sociale, né lo stesso avrebbe beneficiato di utili derivanti dalla liquidazione dell’attivo; mancando poi il requisito legale della certezza del tributo, nemmeno avrebbero potuto farsi valere responsabilità relative alla carica di amministratore della società estinta 4 ai sensi dell’art. 2945 cod. civ. L’appellato, infine, esponeva di essere stato assolto con formula piena nel giudizio penale instaurato nei suoi confronti quale liquidatore della società, con sentenza passata in giudicato. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n.4961/4/2015, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società, perché rivolto contro un soggetto non più esistente, e dichiarava infondato il ricorso proposto contro il socio, in quanto la cancellazione era stata disposta ai sensi dell’art. 2498 c.c., che presupponeva che non vi fossero utili da distribuire, per cui non vi era stata alcuna successione del socio nei debiti della società. Il socio era, dunque, privo di legittimazione passiva, mentre l’eventuale responsabilità come amministratore o liquidatore della società estinta non poteva farsi valere essendo necessario uno “specifico percorso sostanziale e processuale legato alla contestazione ed alla prova dei relativi specifici presupposti”. Il giudice d’appello, infine, compensava le spese del giudizio. 3. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo. Il contribuente in data 21 dicembre 2017 deposita tardiva memoria di costituzione ai sensi dell’art. 370 c.p., ratione temporis vigente, con conseguente ammissibile partecipazione alla discussione orale all’udienza del 7 gennaio 2026. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 34630/2024, resa in data 28/11/2024, la Corte di cassazione rimetteva la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite, alla quale era stata rimessa la questione con ordinanza n. 7425/2023. 4. Il Procuratore Generale, con nota depositata il 7/12/2025 a firma del Sostituto Procuratore Generale LA Filippi, concludeva nel senso dell’accoglimento del ricorso. 5 5. Il resistente, in data 22/12/2025, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. 6. All’udienza del 7/01/2026 l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse della ricorrente, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa LA Filippi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. L’Avv. Roberto LT ha chiesto escludersi la responsabilità solidale e rigettarsi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma num.3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, c.c., dell’art. 36 del d.P.R. 602/1973, dell’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 600/1973. 1.1. I soci rispondono quali successori della società estinta fino a concorrenza delle somme riscosse;
il fenomeno successorio opera ex lege, a prescindere da responsabilità diretta o indiretta del socio;
la successione è a titolo universale benché intra vires. La limitazione di responsabilità del socio, ai sensi dell’art. 2495 comma 2 c.c., non impedisce che il fenomeno successorio si verifichi, atteso che il profilo della limitazione rileva soltanto in fase di riscossione, sede nella quale il socio potrà essere chiamato a rispondere del debito per un importo non superiore alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Nel caso in esame, i ricavi in nero della società si presumono conseguiti dai soci, tanto più nel caso di società unipersonale. In ogni caso, deve riconoscersi l’interesse dei creditori a proseguire il giudizio nei confronti dei soci nonostante la limitazione di responsabilità: si pensi all’interesse ad agire in funzione dell’escussione di una garanzia, oppure alla successiva azione nei confronti del 6 liquidatore ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., oppure per evitare un effetto estensivo del giudicato ai sensi dell’art. 1306 c.c. nei confronti dei condebitori solidali, oppure ancora in previsione della cancellazione della società. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società, in quanto rivolto contro un soggetto non più esistente, ritenendo che in caso di cancellazione della società il ricorso avverso la sentenza di primo grado poteva essere presentato esclusivamente dal socio o nei confronti del socio;
ha dichiarato l’infondatezza del ricorso nei confronti del socio, in quanto in caso di successione dei soci di una società estinta nei debiti della stessa, trattandosi nella specie di una s.r.l., la successione va limitata all’ipotesi di distribuzione degli utili in sede di liquidazione dell’attivo, evenienza da escludersi nel caso di specie atteso che la cancellazione era stata disposta ai sensi dell’art. 2498c.c., norma applicabile allorquando non vi sia alcun utile da distribuire. La Commissione Tributaria Regionale ha, in sostanza, confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, non essendovi alcun soggetto interessato alla prosecuzione del processo. 2.2. La Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 3625 resa il 12/02/2025, nel formulare i principi di diritto di seguito riportati, ha affermato che: - la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l’estinzione, in danno dei creditori ed in violazione dell’art. 24 Cost., delle obbligazioni sociali;
- gli ex soci rispondono (di un debito che non è nuovo, derivando esso non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell’attività 7 societaria in adempimento del contratto sociale, così mantenendo invariata la sua causa e la sua natura giuridica d’origine) quali successori, seppure intra vires ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale); - i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolarità ovvero in comunione indivisa, con eccezione delle mere pretese o dei crediti non certi né liquidi, per i quali la cancellazione fonda una presunzione di abbandono;
- sul piano processuale, la cancellazione emersa in corso di giudizio (là dove, in caso di mancata dichiarazione o notificazione dell’evento estintivo deve operare il regime di stabilizzazione ed ultrattività del mandato come chiarito da Cass. SU n. 15295/2014) non comporta la chiusura anticipata del processo per cessazione della materia del contendere e la necessità di un nuovo giudizio nei confronti del socio, bensì una causa di interruzione del processo ex artt. 299 segg. c.p.c.; - ricorre in proposito l’art. 110 c.p.c (che richiama il venir meno della parte processuale non solo per morte ma anche per ‘altra causa’) e non l’art. 111 c.p.c. (non essendoci trasferimento a titolo particolare di un determinato rapporto o diritto). - la previsione di cui all'articolo 2495, secondo comma, c.c. (percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam) bensì all'interesse ad agire, con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto in tema di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il creditore sociale che 8 agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all'articolo 2495, secondo comma, c.c.; ¸ - nel giudizio instaurato nei confronti della società, cancellata in corso di causa, e, segnatamente, nella prosecuzione dello stesso non possono essere introdotte questioni diverse, oltre che dalla effettiva sussistenza del debito tributario della società, dalla legittimazione dei soci;
quest’ultima a sua volta articolata soltanto intorno alla avvenuta cancellazione della società ed alla effettiva veste di soci dei soggetti subentrati. Quindi, nel giudizio già pendente nei confronti della società non potrà trovare ingresso la questione della avvenuta percezione di attività sociali o quote di liquidazione da parte dei soci, tema estraneo alla legittimazione ed invece suscettibile di essere dedotto nel diverso giudizio che potrà originarsi a seguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distinto atto impositivo ex art. 36 co. 5^ cit. (la cui motivazione dovrà evidentemente farsi carico di questo aspetto quale ragione giuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi per la prima volta indirizzata). La Corte ha, quindi, espresso i seguenti principi di diritto: «nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che 9 l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie;
la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.» 2.3. Alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte a sezioni unite deve affermarsi la possibilità per l’Agenzia delle entrate di proseguire il processo, originariamente instaurato verso la società, nei confronti nei confronti del socio, in qualità di successore ex lege. Non poteva dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti della società cancellata. 2.4. D’altra parte, nella prosecuzione del giudizio instaurato nei confronti della società poi cancellata non possono essere introdotte questioni diverse, oltre quelle della effettiva sussistenza del debito tributario della società e della legittimazione dei soci, come invece accaduto nella sentenza impugnata laddove è stata dichiarata erroneamente l’infondatezza del ricorso nei confronti del socio per mancata distribuzione degli utili. 10 L’oggetto del giudizio non può tramutarsi dal rapporto originario (debito della società) a quello sopravvenuto e mutato per effetto della cancellazione (debito dei soci nei limiti di quanto percepito), per quanto ad esso connesso o da esso derivato, essendo ogni altra valutazione sul punto riservata alla fase successiva, quella della riscossione. La questione relativa alla previsione di cui all'articolo 2495, terzo comma, c.c. (e cioè quella della percezione di somme in fase di liquidazione), è estranea alla legittimazione ed invece può essere dedotta nel diverso giudizio che potrà originarsi a seguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distinto atto impositivo ex art. 36, quinto comma, del d.P.R. 602/1973. 3. In definitiva, il ricorso è fondato, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affinché per nuovo esame nel merito alla luce dei principi giurisprudenziale innanzi richiamati, nonché per la regolamentazione delle spese, ivi comprese anche quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB RE DR IE