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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 262 del 2025, promossa da
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Stefano Castellani
Attore opponente contro
(CF ), con sede in Siniscola, via Montanaru 19, in persona dei suoi Controparte_1 P.IVA_2 amministratori pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LE DE e Cesare Rombi
Convenuta opposta e
AN DE (CF e (CF C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rita Rombi C.F._2
Convenuti opposti e
(CF - P IVA ), diritto pubblico con sede in CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 CP_4
Roma, Via Nazionale n. 91, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Giovina Dipace e Giuseppe Pala
Terza pignorata - litisconsorte
1 R.G. n. 262/2025
e
(CF ), con sede in Roma, viale Europa, n. 190, in persona del Controparte_5 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Carta
Terza pignorata – litisconsorte e
Controparte_6
Terza pignorata – litisconsorte - contumace
Conclusioni:
Nell'interesse dell'attore:
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione esecutiva che ci occupa e comunque accertare e dichiarare la nullità del pignoramento e/o la impignorabilità delle somme pignorate, a salvaguardia del . Con vittoria di costi e compensi difensivi o sanzioni e ristoro ex d.lgs. n. 28/2010 ut in actis - Controparte_7 all. F-7 /14, a beneficio dell'attore, carico avversario soccombente.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_1
Voglia il Tribunale ordinario di Nuoro così giudicare: processualmente: a)accertando e dichiarando la propria incompetenza per territorio per essere competente invece il Tribunale ordinario di Cagliari, con ogni statuizione conseguente anche sulle spese;
nel merito: b)in via principale: rigettando la domanda attrice poiché inammissibile o infondata;
c)in via subordinata
e condizionatamente all'accoglimento totale o parziale della domanda attrice, voglia il Tribunale adito condannare la
[...]
e il già convenuta e parte in causa per effetto della domanda attrice, al risarcimento dei CP_5 Controparte_6 danni cagionati alla per effetto della dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc del 24.7.24, resa nel Controparte_1 procedimento esecutivo iscritto al Rge del Tribunale ordinario di Nuoro n. 205/24, nella misura equivalente al credito della nei confronti del Comune di Siniscola di cui all'atto di pignoramento notificato alla o Controparte_1 Controparte_5 in quella diversa che risultasse dovuta o equa, d)con interessi e maggior danno per mancata disponibilità della moneta;
e)in ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, e competenze del giudizio in relazione al valore della causa ed alla complessità elevata della materia e della causa.
Nell'interesse dei convenuti DE e CP_2
Voglia il Tribunale ordinario di Nuoro così giudicare: processualmente: a)accertando e dichiarando la propria incompetenza per territorio per essere cometente invece il Tribunale ordinario di Cagliari, con ogni statuizione conseguente anche sulle spese;
nel merito: b)in via principale: rigettando la domanda attrice poiché inammissibile o infondata;
c)in via subordinata e CP_ condizionatamente all'accoglimento totale o parziale della domanda attrice, voglia il Tribunale adito condannare la
2 R.G. n. 262/2025
e il già convenuta e parte in causa per effetto della domanda attrice, al risarcimento dei CP_5 Controparte_6 danni cagionati agli Avvti LE DE e per effetto della dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc del CP_2
24.7.24, resa nel procedimento esecutivo iscritto al Rge del Tribunale ordinario di Nuoro n. 205/24, nella misura equivalente al credito vantato dagli stessi nei confronti del di cui all'atto di intervento o in quella diversa Controparte_7 che risultasse dovuta o equa, d)con interessi e maggior danno per mancata disponibilità della moneta;
e)in ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, e competenze del giudizio in relazione al valore della causa ed alla complessità elevata della materia e della causa”.
Nell'interesse di : CP_3
Il rigetto di qualsivoglia eventuale contestazione o censura che dovesse intendersi rivolta ex adverso alla e, CP_3 comunque, la estromissione dal presente giudizio a motivo della radicale inefficacia del pignoramento nei propri confronti e, dunque, della propria carenza di legittimazione passiva.
Nell'interesse di : Controparte_5
Si rimette alle determinazioni del giudice sulle domande delle parti, chiedendo in ogni caso di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 24 giugno 2024, la società intimava Parte_2 al il pagamento di € 475.336,33, oltre spese e accessori, in forza della sentenza n. Controparte_7
387/2023 della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, pubblicata il 22 novembre
2023, tuttora oggetto di ricorso per Cassazione (R.G. n. 2906/2024).
Successivamente, con atto di pignoramento presso terzi del 15 luglio 2024, notificato al Comune il 19 luglio 2024, la creditrice procedente sottoponeva a vincolo le somme giacenti presso CP_3
(tesoriere), e , sino alla concorrenza di € 713.004,49. L'atto Controparte_6 Controparte_5 veniva iscritto a ruolo il 6 agosto 2024 e comunicato via PEC il 4 settembre 2024.
Il proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo, tra CP_7
l'altro: 1) l'inefficacia del pignoramento per decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c. senza tempestiva istanza di assegnazione;
2) l'impignorabilità delle somme ex art. 159 TUEL, in quanto destinate a retribuzioni, mutui e servizi indispensabili, come da Delibera Comunale n. 102 del 16 luglio 2024, 3 R.G. n. 262/2025
anteriore alla notifica del pignoramento;
3) la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 1 per violazione dell'art. 1 D.M. 28 maggio 1993, che indicata espressamente tra i servizi indispensabili quello relativo alla “nettezza urbana” i cui proventi sono, quindi, impignorabili: nella specie, per come risultava dai prospetti contabili, presso era stato acceso il c/c n.1011002043 al fine di Controparte_5 consentirvi i versamenti dei proventi TARSU.
All'udienza del 17 settembre 2024, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e di estinzione della procedura, ritenendo insussistenti i presupposti ex artt. 497, 624 e 630 c.p.c., e con ordinanza del 17 febbraio 2025 fissava il termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., condannando l'opponente alle spese della fase interinale (€ 4.137,00 oltre accessori) e rinviando la prosecuzione dell'esecuzione all'udienza del 25 marzo 2025.
Il Comune, in ottemperanza a tale provvedimento, ha introdotto il presente giudizio di merito, insistendo per: 1) la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento ex artt.
497 e 630 c.p.c.; 2) in subordine, l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione esecutiva e nullità del pignoramento per violazione dell'art. 159 T.U.E.L. e normativa correlata (disposizioni sul servizio di tesoreria unica); 3) l'accertamento dell'impignorabilità delle somme vincolate a pubbliche finalità, come da delibera comunale e prospetti contabili prodotti, dai quali emerge che presso risulta Controparte_5 acceso, dal , il c/c n.1011002043 al fine di consentire i versamenti dei proventi CP_7 CP_7
TARSU, da qualificarsi come servizio indispensabile ai sensi dell'art. 159, comma 3, TUEL;
4)
l'impignorabilità delle somme presso per violazione dell'art. 1 bis, comma 4 bis della Legge CP_5
29.10.84 n. 720
Tanto premesso, il ha così concluso: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, Controparte_7
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione esecutiva che ci occupa e comunque accertare e dichiarare la nullità del pignoramento e/o la impignorabilità delle somme pignorate, a salvaguardia del . Con vittoria di costi Controparte_7
e compensi difensivi o sanzioni e ristoro ex d.lgs. n. 28/2010 ut in actis - all. F-7 /14, a beneficio dell'attore, carico avversario soccombente.
Incardinatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la società Parte_2
le terze pignorate CA d'IE e , nonché i creditori intervenuti Avv.ti LE
[...] Controparte_5
DE e CP_2
Le posizioni di DE e sono identiche e tutte rappresentate dai medesimi Controparte_1 CP_2 procuratori, motivi per i quali le loro difese vengono riportate di seguito in maniera unitaria.
I creditori procedenti e interventi hanno contestato l'opposizione proposta dal in Controparte_7 fatto e diritto, rilevando quanto segue: 1) l'atto di pignoramento presso terzi veniva notificato ai terzi
( , ) il 15 luglio 2024 e al debitore il 19 luglio 2024; 2) i terzi CP_3 Controparte_6 CP_5 pignorati rendevano dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., precisamente il 24 luglio 2024 e CP_5 CP_6
4 R.G. n. 262/2025
di il 28 agosto 2024 comunicavano la disponibilità di somme libere e pignorabili, mentre la sola CP_6
dichiarava il 26 luglio 2024 di non detenere somme pignorabili. CP_3
Tanto premesso, i convenuti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nuoro, in favore di quello di Cagliari, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., per essere la domiciliate ope legis CP_3 presso l'Avvocatura distrettuale di Cagliari.
Nel merito, hanno dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando che: 1)
l'eccezione di impignorabilità delle somme presso , per violazione dell'art.
1-bis, co.
4-bis, CP_5
L. n. 720/1984, era stata introdotta solo nel giudizio di merito e non nella fase sommaria dell'opposizione;
2) la delibera comunale n. 102 del 16 luglio 2024 non era opponibile alla procedura, essendo successiva all'inizio dell'azione esecutiva (notifica ai terzi il 15 luglio 2024), e, comunque, non incidendo sulla disponibilità delle somme pignorate, come confermato dalle dichiarazioni dei terzi;
3) il CP_7 disponeva di risorse complessive per oltre € 11.000.000,00 presso il con residua Controparte_6 disponibilità pignorabile;
4) il richiamo all'art. 497 c.p.c. era infondato, dal momento che l'istanza di assegnazione era stata proposta tempestivamente all'udienza.
Ciò premesso, qui nella veste di convenuto, ha così concluso: Voglia il Tribunale ordinario di Nuoro così giudicare: processualmente: a)accertando e dichiarando la propria incompetenza per territorio per essere competente invece il
Tribunale ordinario di Cagliari, con ogni statuizione conseguente anche sulle spese;
nel merito: b)in via principale: rigettando la domanda attrice poiché inammissibile o infondata;
c)in via subordinata e condizionatamente all'accoglimento totale o parziale della domanda attrice, voglia il Tribunale adito condannare la e il già Controparte_5 Controparte_6 convenuta e parte in causa per effetto della domanda attrice, al risarcimento dei danni cagionati alla per Controparte_1 effetto della dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc del 24.7.24, resa nel procedimento esecutivo iscritto al Rge del Tribunale ordinario di Nuoro n. 205/24, nella misura equivalente al credito della nei confronti del Comune di Controparte_1
Siniscola di cui all'atto di pignoramento notificato alla o in quella diversa che risultasse dovuta o equa, Controparte_5
d)con interessi e maggior danno per mancata disponibilità della moneta;
e)in ogni caso: con vittoria di spese, anche generali,
e competenze del giudizio in relazione al valore della causa ed alla complessità elevata della materia e della causa.
Conclusioni analoghe sono state proposte dagli altri convenuti.
In data 29 aprile 2025, si costituita in giudizio la , esponendo che con dichiarazione del 26 CP_3 luglio 2024 resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., la aveva attestato l'assenza di fondi pignorabili CP_3 intestati al Comune, precisando che il conto di Tesoreria Unica n. 72999, aperto ai sensi della L. 720/1984, non poteva essere oggetto di pignoramento presso la Tesoreria statale, in quanto l'art.
1-bis, co.
4-bis, L.
720/1984 vieta espressamente atti di sequestro o pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato,
a pena di nullità.
La medesima , inoltre, ha precisato che aveva inoltre invitato il creditore, con CP_3 comunicazione dell'11 settembre 2024, a notificare l'avviso di iscrizione a ruolo entro il 16 settembre
2024, avviso che non risultava notificato, determinando la cessazione degli obblighi di custodia. La
5 R.G. n. 262/2025
convenuta, previo rilievo che il pignoramento nei suoi confronti era inefficace per mancata notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, co. 5, c.p.c., ha concluso nel senso seguente modo: il rigetto di qualsivoglia eventuale contestazione o censura che dovesse intendersi rivolta ex adverso alla e, comunque, la CP_3 estromissione dal presente giudizio a motivo della radicale inefficacia del pignoramento nei propri confronti e, dunque, della propria carenza di legittimazione passiva.
Anche si è costituita in giudizio, deducendo di aver reso, in data 24 luglio 2024, la Controparte_5 dichiarazione ex art. 547 c.p.c., confermando l'apposizione dei vincoli sui rapporti Bancoposta intestati al Comune. Nella medesima comunicazione, aveva precisato di non rivestire la funzione di tesoriere CP_5 dell'ente locale e che eventuali eccezioni di impignorabilità delle somme avrebbero dovuto essere sollevate dal innanzi al giudice, richiamando: art.
1-bis, co.
4-bis, L. 720/1984 (tesoreria unica): CP_7 non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del Bancoposta, a pena di nullità rilevabile d'ufficio; art. 159 D.Lgs. 267/2000 (TUEL): non sono ammesse procedure esecutive nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
gli atti eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura.
, nel costituirsi, ha confermato i contenuti della dichiarazione resa e si è rimessa alle CP_5 determinazioni del giudice sulle domande delle parti, chiedendo in ogni caso di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
Con ordinanza del 10 settembre 2025 il giudice ha deciso quanto segue: “ritenuto necessario revocare la contumacia di;
rilevato che l'eccezione di incompetenza può essere decisa unitamente Controparte_5 al merito;
rilevato che le prove documentali sono ammissibili;
rilevato che gli interrogatori formali proposti dalla società opposta sono superflui, in quanto vertenti su circostanze documentali;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione e che la medesima possa essere discussa nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 ottobre 2025, assegnando alle parti termini per note illustrative sino al 24 ottobre
2025; rilevato che l'udienza possa essere sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (diverse rispetto alle note illustrative di cui sopra)”. È rimasta ferma, viceversa, la dichiarazione di contumacia di
Controparte_6
Con ordinanza dell'11 novembre 2025 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In relazione all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti, si osserva che Le opposizioni all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. si propongono davanti al G.E. del luogo dell'esecuzione; quando il G.E. rimette al merito (art. 616 c.p.c.), il giudizio prosegue dinanzi al Tribunale del medesimo ufficio. Si tratta di una competenza funzionale e inderogabile: il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 17 febbraio 2025, ha fissato in giorni 30 il termine per l'introduzione del giudizio di merito, motivo per il quale la competenza funzionale si è radicata presso questo Tribunale. Ad avviso di questo giudice, inoltre, i criteri di cui all'art. 25 c.p.c. non prevalgono sulla competenza funzionale del foro dell'esecuzione, quando si tratta di opposizione esecutiva e della relativa fase di merito.
6 R.G. n. 262/2025
Nel caso di specie, peraltro, va osservato che la ha dedotto la mancata notifica dell'avviso CP_3 di iscrizione a ruolo nei suoi confronti, con conseguente inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5,
c.p.c., motivo per il quale il pignoramento deve considerarsi inefficace ab initio e la convenuta CP_8 non deve considerarsi quale litisconsorte.
L'eccezione di incompetenza, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, il primo motivo da trattare è inerente all'asserita estinzione del processo esecutivo ex art. 630
c.p.c. in considerazione dell'inefficacia del pignoramento conseguente al fatto che, dalla notificazione dello stesso, è decorso il termine di cui all'art. 497, c.p.c. senza che il creditore abbia chiesto l'assegnazione o la vendita.
L'eccezione è radicalmente infondata.
L'art. 497 c.p.c., che prevede la perdita di efficacia del pignoramento se entro 45 giorni non viene chiesta la vendita o l'assegnazione, è riferita all'espropriazione immobiliare o mobiliare presso il debitore, dove il creditore deve attivarsi per la vendita dei beni pignorati.
Nel pignoramento presso terzi, la procedura è disciplinata dagli artt. 543 ss. c.p.c. e si sviluppa attraverso: la dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.), l'udienza fissata dal giudice (artt. 548–553 c.p.c.), l'ordinanza di assegnazione.
Non è previsto alcun obbligo di istanza entro 45 giorni, poiché il processo prosegue secondo il calendario fissato dal giudice e l'istanza di assegnazione è contenuta implicitamente nell'atto di pignoramento eseguito nelle forme di cui all'art. 543 c.p.c. La dottrina e la giurisprudenza di merito più approfondite
(da ultimo, Tribunale Trento, sent. 355 del 2024) è costante nel ritenere che l'art. 497 non si applica al pignoramento presso terzi, salvo il caso particolare del pignoramento telematico ex art. 492-bis c.p.c., in cui il creditore deve depositare istanza di assegnazione entro 45 giorni per evitare l'inefficacia del vincolo telematico.
Nel caso in esame, il pignoramento è stato eseguito con modalità ordinaria e non ex art. 492-bis, sicché
l'art. 497 è inapplicabile. L'eccezione del deve pertanto essere respinta in radice. Con riferimento CP_7 al pignoramento.
Con riferimento al pignoramento eseguito nei confronti del l'eccezione sollevata dal Controparte_6 deve essere rigettata. Ad avviso del opponente l'impignorabilità delle Controparte_7 CP_7 somme deriverebbe dall'art. 159 TUEL, in quanto tali somme erano destinate a retribuzioni, mutui e servizi indispensabili, come da Delibera Comunale n. 102 del 16 luglio 2024, anteriore alla notifica del pignoramento al medesime, perfezionatasi soltanto il 19 luglio 2024. CP_7
Sul punto deve osservarsi che l'art. 159, commi 2, 3, e 4, TUEL prevede che “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti
7 R.G. n. 262/2025
nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere”.
Deve tuttavia, rilevarsi che la Corte costituzionale (sentenza 223 del 2020), nel ribadire la legittimità dell'articolo appena menzionato, ha specificato che l'impignorabilità è destinata a operare allorquando il saldo attivo presso l'istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all'entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell'ente locale. Anche ipotizzando che la delibera comunale avesse potuto produrre qualche effetto, occorre considerare l'ammontare delle giacenze presso il tesoriere
[...]
ammontava a oltre € 11 milioni, mentre le somme sottoposte a vincolo erano quantificate in CP_6 complessivi € 3.715.188,35 relativamente al secondo semestre dell'anno 2024. I vincoli ex art. 159 TUEL riguardano solo le somme strettamente necessarie per servizi essenziali e stipendi;
l'eccedenza rispetto a tali importi rimane comunque aggredibile. Nel caso di specie, pertanto, vi era eccedenza ed era liberamente pignorabile, esattamente come da dichiarazione resa da in data 28 agosto Controparte_6
2024. Pertanto, la procedura di assegnazione non solo è formalmente corretta, ma trova giustificazione anche sul piano sostanziale, essendo diretta a soddisfare il credito su disponibilità effettivamente pignorabili. Quanto meno, il di Siniscola non ha offerto prova che non vi fossero eccedenze CP_7 non pignorabili (come visto, al contrario, non ha specificamente contestato che il Controparte_6 quale tesoriere, avesse un ammontare di giacenze pari a € 11 milioni).
Ad abundantiam, può osservarsi che benché la delibera sia stata adottata in data 16 luglio 2024, dunque prima della notifica del pignoramento al Comune di Siniscola, non consta che la stessa sia stata notificata al preventivamente rispetto alla notifica del pignoramento al Comune in data 19 Controparte_6 luglio 2024. L'art. 159 TUEL, come noto, esige che la quantificazione delle somme impignorabili sia effettuata con delibera notificata al tesoriere preventivamente. Nel caso di specie, non vi è prova che tale notifica sia avvenuta. La pubblicazione in albo pretorio è un adempimento di trasparenza e pubblicità legale, ma non produce gli effetti di una notifica individuale al soggetto interessato (tesoriere). La delibera, pertanto, non pare opponibile e, del resto, il ha reso dichiarazione positiva. Controparte_6
Con riferimento al pignoramento presso , viceversa, si deve osservare che nella Controparte_5 dichiarazione resa il 24 luglio 2025, ha osservato quanto segue: “Tenuto conto che CP_5 CP_5 non è tesoriere, sarà onere di codesto Comune contestare davanti al Giudice l'impignorabilità delle somme ai sensi degli articoli: - 1bis, comma 4bis, della Legge del 29 ottobre 1984, n. 720 di Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati
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non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli per enti ed organismi pubblici di cui alla tabella
A annessa alla predetta legge;
-art.159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, Testo Unico degli enti locali, non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispetti tesorieri. Gli atti eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.”
Per le disposizioni citati nella dichiarazione di , il pignoramento deve essere considerato CP_5 nullo. Dev solo aggiungersi che la nullità derivante dalla violazione dell'art. 159, comma 1, TUEL (che vieta l'esecuzione presso soggetti diversi dal tesoriere) è considerata nullità processuale rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e, secondo la giurisprudenza prevalente, anche dal giudice dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), perché attiene alla regolarità del processo esecutivo. L'art. 159 TUEL, infatti, è norma imperativa di ordine pubblico, posta a tutela della funzionalità dell'ente locale. Le nullità processuali di ordine pubblico possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di opposizione. È del tutto irrilevante, pertanto, che il motivo specifico di opposizione sia stato proposto solo tardivamente dal Controparte_7
Va rilevato che i creditori procedenti e intervenuti, per il caso di parziale accoglimento dell'opposizione, hanno proposto domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni cagionati per effetto della dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc del 24.7.24, resa nel procedimento esecutivo iscritto al
Rge del Tribunale ordinario di Nuoro n. 205/24.
Deve osservarsi, tuttavia, che il pignoramento dichiarato nullo è soltanto quello presso , CP_5 mentre quello presso è sufficientemente capiente per l'intero credito di procedente Controparte_6
e intervenute. Alla dichiarazione del terzo – peraltro, corretta, spettando al giudice rilevare la nullità del vincolo – non consegue alcun danno.
La domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
In conclusione: l'opposizione deve essere accolta esclusivamente in ordine al pignoramento effettuato presso il terzo , che deve essere dichiarato nullo, con conseguente svincolo delle somme. Controparte_5
Deve essere rigettata per il resto. Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale dei creditori procedenti e intervenuti
Le spese devono essere compensate tra creditori e debitore, in ragione della soccombenza reciproca.
Devono essere compensate tra debitore e terzi pignorati, in ragione della complessità della vicenda e, con riferimento a , della difficoltà a verificare la notifica dell'iscrizione a ruolo del pignoramento CP_3 da parte dell'opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
9 R.G. n. 262/2025
- Accoglie parzialmente l'opposizione del avverso l'atto di pignoramento Controparte_7 presso terzi del 15 luglio 2024, notificato al Comune il 19 luglio 2024 e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento effettuato presso il terzo pignorato , con cessazione Controparte_5 dell'obbligo di custodia;
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di , LE DE Parte_2
e CP_2
- Accerta l'inefficacia del pignoramento nei confronti di per omessa notifica CP_3 dell'iscrizione a ruolo nei suoi confronti e dichiara cessati gli obblighi di custodia ove non già cessati;
- Compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Nuoro, 7 dicembre 2025
Il giudice
Riccardo De VI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 262 del 2025, promossa da
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Stefano Castellani
Attore opponente contro
(CF ), con sede in Siniscola, via Montanaru 19, in persona dei suoi Controparte_1 P.IVA_2 amministratori pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LE DE e Cesare Rombi
Convenuta opposta e
AN DE (CF e (CF C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rita Rombi C.F._2
Convenuti opposti e
(CF - P IVA ), diritto pubblico con sede in CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 CP_4
Roma, Via Nazionale n. 91, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Giovina Dipace e Giuseppe Pala
Terza pignorata - litisconsorte
1 R.G. n. 262/2025
e
(CF ), con sede in Roma, viale Europa, n. 190, in persona del Controparte_5 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Carta
Terza pignorata – litisconsorte e
Controparte_6
Terza pignorata – litisconsorte - contumace
Conclusioni:
Nell'interesse dell'attore:
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione esecutiva che ci occupa e comunque accertare e dichiarare la nullità del pignoramento e/o la impignorabilità delle somme pignorate, a salvaguardia del . Con vittoria di costi e compensi difensivi o sanzioni e ristoro ex d.lgs. n. 28/2010 ut in actis - Controparte_7 all. F-7 /14, a beneficio dell'attore, carico avversario soccombente.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_1
Voglia il Tribunale ordinario di Nuoro così giudicare: processualmente: a)accertando e dichiarando la propria incompetenza per territorio per essere competente invece il Tribunale ordinario di Cagliari, con ogni statuizione conseguente anche sulle spese;
nel merito: b)in via principale: rigettando la domanda attrice poiché inammissibile o infondata;
c)in via subordinata
e condizionatamente all'accoglimento totale o parziale della domanda attrice, voglia il Tribunale adito condannare la
[...]
e il già convenuta e parte in causa per effetto della domanda attrice, al risarcimento dei CP_5 Controparte_6 danni cagionati alla per effetto della dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc del 24.7.24, resa nel Controparte_1 procedimento esecutivo iscritto al Rge del Tribunale ordinario di Nuoro n. 205/24, nella misura equivalente al credito della nei confronti del Comune di Siniscola di cui all'atto di pignoramento notificato alla o Controparte_1 Controparte_5 in quella diversa che risultasse dovuta o equa, d)con interessi e maggior danno per mancata disponibilità della moneta;
e)in ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, e competenze del giudizio in relazione al valore della causa ed alla complessità elevata della materia e della causa.
Nell'interesse dei convenuti DE e CP_2
Voglia il Tribunale ordinario di Nuoro così giudicare: processualmente: a)accertando e dichiarando la propria incompetenza per territorio per essere cometente invece il Tribunale ordinario di Cagliari, con ogni statuizione conseguente anche sulle spese;
nel merito: b)in via principale: rigettando la domanda attrice poiché inammissibile o infondata;
c)in via subordinata e CP_ condizionatamente all'accoglimento totale o parziale della domanda attrice, voglia il Tribunale adito condannare la
2 R.G. n. 262/2025
e il già convenuta e parte in causa per effetto della domanda attrice, al risarcimento dei CP_5 Controparte_6 danni cagionati agli Avvti LE DE e per effetto della dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc del CP_2
24.7.24, resa nel procedimento esecutivo iscritto al Rge del Tribunale ordinario di Nuoro n. 205/24, nella misura equivalente al credito vantato dagli stessi nei confronti del di cui all'atto di intervento o in quella diversa Controparte_7 che risultasse dovuta o equa, d)con interessi e maggior danno per mancata disponibilità della moneta;
e)in ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, e competenze del giudizio in relazione al valore della causa ed alla complessità elevata della materia e della causa”.
Nell'interesse di : CP_3
Il rigetto di qualsivoglia eventuale contestazione o censura che dovesse intendersi rivolta ex adverso alla e, CP_3 comunque, la estromissione dal presente giudizio a motivo della radicale inefficacia del pignoramento nei propri confronti e, dunque, della propria carenza di legittimazione passiva.
Nell'interesse di : Controparte_5
Si rimette alle determinazioni del giudice sulle domande delle parti, chiedendo in ogni caso di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 24 giugno 2024, la società intimava Parte_2 al il pagamento di € 475.336,33, oltre spese e accessori, in forza della sentenza n. Controparte_7
387/2023 della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, pubblicata il 22 novembre
2023, tuttora oggetto di ricorso per Cassazione (R.G. n. 2906/2024).
Successivamente, con atto di pignoramento presso terzi del 15 luglio 2024, notificato al Comune il 19 luglio 2024, la creditrice procedente sottoponeva a vincolo le somme giacenti presso CP_3
(tesoriere), e , sino alla concorrenza di € 713.004,49. L'atto Controparte_6 Controparte_5 veniva iscritto a ruolo il 6 agosto 2024 e comunicato via PEC il 4 settembre 2024.
Il proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo, tra CP_7
l'altro: 1) l'inefficacia del pignoramento per decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c. senza tempestiva istanza di assegnazione;
2) l'impignorabilità delle somme ex art. 159 TUEL, in quanto destinate a retribuzioni, mutui e servizi indispensabili, come da Delibera Comunale n. 102 del 16 luglio 2024, 3 R.G. n. 262/2025
anteriore alla notifica del pignoramento;
3) la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 1 per violazione dell'art. 1 D.M. 28 maggio 1993, che indicata espressamente tra i servizi indispensabili quello relativo alla “nettezza urbana” i cui proventi sono, quindi, impignorabili: nella specie, per come risultava dai prospetti contabili, presso era stato acceso il c/c n.1011002043 al fine di Controparte_5 consentirvi i versamenti dei proventi TARSU.
All'udienza del 17 settembre 2024, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e di estinzione della procedura, ritenendo insussistenti i presupposti ex artt. 497, 624 e 630 c.p.c., e con ordinanza del 17 febbraio 2025 fissava il termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., condannando l'opponente alle spese della fase interinale (€ 4.137,00 oltre accessori) e rinviando la prosecuzione dell'esecuzione all'udienza del 25 marzo 2025.
Il Comune, in ottemperanza a tale provvedimento, ha introdotto il presente giudizio di merito, insistendo per: 1) la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento ex artt.
497 e 630 c.p.c.; 2) in subordine, l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione esecutiva e nullità del pignoramento per violazione dell'art. 159 T.U.E.L. e normativa correlata (disposizioni sul servizio di tesoreria unica); 3) l'accertamento dell'impignorabilità delle somme vincolate a pubbliche finalità, come da delibera comunale e prospetti contabili prodotti, dai quali emerge che presso risulta Controparte_5 acceso, dal , il c/c n.1011002043 al fine di consentire i versamenti dei proventi CP_7 CP_7
TARSU, da qualificarsi come servizio indispensabile ai sensi dell'art. 159, comma 3, TUEL;
4)
l'impignorabilità delle somme presso per violazione dell'art. 1 bis, comma 4 bis della Legge CP_5
29.10.84 n. 720
Tanto premesso, il ha così concluso: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, Controparte_7
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione esecutiva che ci occupa e comunque accertare e dichiarare la nullità del pignoramento e/o la impignorabilità delle somme pignorate, a salvaguardia del . Con vittoria di costi Controparte_7
e compensi difensivi o sanzioni e ristoro ex d.lgs. n. 28/2010 ut in actis - all. F-7 /14, a beneficio dell'attore, carico avversario soccombente.
Incardinatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la società Parte_2
le terze pignorate CA d'IE e , nonché i creditori intervenuti Avv.ti LE
[...] Controparte_5
DE e CP_2
Le posizioni di DE e sono identiche e tutte rappresentate dai medesimi Controparte_1 CP_2 procuratori, motivi per i quali le loro difese vengono riportate di seguito in maniera unitaria.
I creditori procedenti e interventi hanno contestato l'opposizione proposta dal in Controparte_7 fatto e diritto, rilevando quanto segue: 1) l'atto di pignoramento presso terzi veniva notificato ai terzi
( , ) il 15 luglio 2024 e al debitore il 19 luglio 2024; 2) i terzi CP_3 Controparte_6 CP_5 pignorati rendevano dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., precisamente il 24 luglio 2024 e CP_5 CP_6
4 R.G. n. 262/2025
di il 28 agosto 2024 comunicavano la disponibilità di somme libere e pignorabili, mentre la sola CP_6
dichiarava il 26 luglio 2024 di non detenere somme pignorabili. CP_3
Tanto premesso, i convenuti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nuoro, in favore di quello di Cagliari, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., per essere la domiciliate ope legis CP_3 presso l'Avvocatura distrettuale di Cagliari.
Nel merito, hanno dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando che: 1)
l'eccezione di impignorabilità delle somme presso , per violazione dell'art.
1-bis, co.
4-bis, CP_5
L. n. 720/1984, era stata introdotta solo nel giudizio di merito e non nella fase sommaria dell'opposizione;
2) la delibera comunale n. 102 del 16 luglio 2024 non era opponibile alla procedura, essendo successiva all'inizio dell'azione esecutiva (notifica ai terzi il 15 luglio 2024), e, comunque, non incidendo sulla disponibilità delle somme pignorate, come confermato dalle dichiarazioni dei terzi;
3) il CP_7 disponeva di risorse complessive per oltre € 11.000.000,00 presso il con residua Controparte_6 disponibilità pignorabile;
4) il richiamo all'art. 497 c.p.c. era infondato, dal momento che l'istanza di assegnazione era stata proposta tempestivamente all'udienza.
Ciò premesso, qui nella veste di convenuto, ha così concluso: Voglia il Tribunale ordinario di Nuoro così giudicare: processualmente: a)accertando e dichiarando la propria incompetenza per territorio per essere competente invece il
Tribunale ordinario di Cagliari, con ogni statuizione conseguente anche sulle spese;
nel merito: b)in via principale: rigettando la domanda attrice poiché inammissibile o infondata;
c)in via subordinata e condizionatamente all'accoglimento totale o parziale della domanda attrice, voglia il Tribunale adito condannare la e il già Controparte_5 Controparte_6 convenuta e parte in causa per effetto della domanda attrice, al risarcimento dei danni cagionati alla per Controparte_1 effetto della dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc del 24.7.24, resa nel procedimento esecutivo iscritto al Rge del Tribunale ordinario di Nuoro n. 205/24, nella misura equivalente al credito della nei confronti del Comune di Controparte_1
Siniscola di cui all'atto di pignoramento notificato alla o in quella diversa che risultasse dovuta o equa, Controparte_5
d)con interessi e maggior danno per mancata disponibilità della moneta;
e)in ogni caso: con vittoria di spese, anche generali,
e competenze del giudizio in relazione al valore della causa ed alla complessità elevata della materia e della causa.
Conclusioni analoghe sono state proposte dagli altri convenuti.
In data 29 aprile 2025, si costituita in giudizio la , esponendo che con dichiarazione del 26 CP_3 luglio 2024 resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., la aveva attestato l'assenza di fondi pignorabili CP_3 intestati al Comune, precisando che il conto di Tesoreria Unica n. 72999, aperto ai sensi della L. 720/1984, non poteva essere oggetto di pignoramento presso la Tesoreria statale, in quanto l'art.
1-bis, co.
4-bis, L.
720/1984 vieta espressamente atti di sequestro o pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato,
a pena di nullità.
La medesima , inoltre, ha precisato che aveva inoltre invitato il creditore, con CP_3 comunicazione dell'11 settembre 2024, a notificare l'avviso di iscrizione a ruolo entro il 16 settembre
2024, avviso che non risultava notificato, determinando la cessazione degli obblighi di custodia. La
5 R.G. n. 262/2025
convenuta, previo rilievo che il pignoramento nei suoi confronti era inefficace per mancata notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, co. 5, c.p.c., ha concluso nel senso seguente modo: il rigetto di qualsivoglia eventuale contestazione o censura che dovesse intendersi rivolta ex adverso alla e, comunque, la CP_3 estromissione dal presente giudizio a motivo della radicale inefficacia del pignoramento nei propri confronti e, dunque, della propria carenza di legittimazione passiva.
Anche si è costituita in giudizio, deducendo di aver reso, in data 24 luglio 2024, la Controparte_5 dichiarazione ex art. 547 c.p.c., confermando l'apposizione dei vincoli sui rapporti Bancoposta intestati al Comune. Nella medesima comunicazione, aveva precisato di non rivestire la funzione di tesoriere CP_5 dell'ente locale e che eventuali eccezioni di impignorabilità delle somme avrebbero dovuto essere sollevate dal innanzi al giudice, richiamando: art.
1-bis, co.
4-bis, L. 720/1984 (tesoreria unica): CP_7 non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del Bancoposta, a pena di nullità rilevabile d'ufficio; art. 159 D.Lgs. 267/2000 (TUEL): non sono ammesse procedure esecutive nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
gli atti eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura.
, nel costituirsi, ha confermato i contenuti della dichiarazione resa e si è rimessa alle CP_5 determinazioni del giudice sulle domande delle parti, chiedendo in ogni caso di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
Con ordinanza del 10 settembre 2025 il giudice ha deciso quanto segue: “ritenuto necessario revocare la contumacia di;
rilevato che l'eccezione di incompetenza può essere decisa unitamente Controparte_5 al merito;
rilevato che le prove documentali sono ammissibili;
rilevato che gli interrogatori formali proposti dalla società opposta sono superflui, in quanto vertenti su circostanze documentali;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione e che la medesima possa essere discussa nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 ottobre 2025, assegnando alle parti termini per note illustrative sino al 24 ottobre
2025; rilevato che l'udienza possa essere sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (diverse rispetto alle note illustrative di cui sopra)”. È rimasta ferma, viceversa, la dichiarazione di contumacia di
Controparte_6
Con ordinanza dell'11 novembre 2025 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In relazione all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti, si osserva che Le opposizioni all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. si propongono davanti al G.E. del luogo dell'esecuzione; quando il G.E. rimette al merito (art. 616 c.p.c.), il giudizio prosegue dinanzi al Tribunale del medesimo ufficio. Si tratta di una competenza funzionale e inderogabile: il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 17 febbraio 2025, ha fissato in giorni 30 il termine per l'introduzione del giudizio di merito, motivo per il quale la competenza funzionale si è radicata presso questo Tribunale. Ad avviso di questo giudice, inoltre, i criteri di cui all'art. 25 c.p.c. non prevalgono sulla competenza funzionale del foro dell'esecuzione, quando si tratta di opposizione esecutiva e della relativa fase di merito.
6 R.G. n. 262/2025
Nel caso di specie, peraltro, va osservato che la ha dedotto la mancata notifica dell'avviso CP_3 di iscrizione a ruolo nei suoi confronti, con conseguente inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5,
c.p.c., motivo per il quale il pignoramento deve considerarsi inefficace ab initio e la convenuta CP_8 non deve considerarsi quale litisconsorte.
L'eccezione di incompetenza, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, il primo motivo da trattare è inerente all'asserita estinzione del processo esecutivo ex art. 630
c.p.c. in considerazione dell'inefficacia del pignoramento conseguente al fatto che, dalla notificazione dello stesso, è decorso il termine di cui all'art. 497, c.p.c. senza che il creditore abbia chiesto l'assegnazione o la vendita.
L'eccezione è radicalmente infondata.
L'art. 497 c.p.c., che prevede la perdita di efficacia del pignoramento se entro 45 giorni non viene chiesta la vendita o l'assegnazione, è riferita all'espropriazione immobiliare o mobiliare presso il debitore, dove il creditore deve attivarsi per la vendita dei beni pignorati.
Nel pignoramento presso terzi, la procedura è disciplinata dagli artt. 543 ss. c.p.c. e si sviluppa attraverso: la dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.), l'udienza fissata dal giudice (artt. 548–553 c.p.c.), l'ordinanza di assegnazione.
Non è previsto alcun obbligo di istanza entro 45 giorni, poiché il processo prosegue secondo il calendario fissato dal giudice e l'istanza di assegnazione è contenuta implicitamente nell'atto di pignoramento eseguito nelle forme di cui all'art. 543 c.p.c. La dottrina e la giurisprudenza di merito più approfondite
(da ultimo, Tribunale Trento, sent. 355 del 2024) è costante nel ritenere che l'art. 497 non si applica al pignoramento presso terzi, salvo il caso particolare del pignoramento telematico ex art. 492-bis c.p.c., in cui il creditore deve depositare istanza di assegnazione entro 45 giorni per evitare l'inefficacia del vincolo telematico.
Nel caso in esame, il pignoramento è stato eseguito con modalità ordinaria e non ex art. 492-bis, sicché
l'art. 497 è inapplicabile. L'eccezione del deve pertanto essere respinta in radice. Con riferimento CP_7 al pignoramento.
Con riferimento al pignoramento eseguito nei confronti del l'eccezione sollevata dal Controparte_6 deve essere rigettata. Ad avviso del opponente l'impignorabilità delle Controparte_7 CP_7 somme deriverebbe dall'art. 159 TUEL, in quanto tali somme erano destinate a retribuzioni, mutui e servizi indispensabili, come da Delibera Comunale n. 102 del 16 luglio 2024, anteriore alla notifica del pignoramento al medesime, perfezionatasi soltanto il 19 luglio 2024. CP_7
Sul punto deve osservarsi che l'art. 159, commi 2, 3, e 4, TUEL prevede che “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti
7 R.G. n. 262/2025
nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere”.
Deve tuttavia, rilevarsi che la Corte costituzionale (sentenza 223 del 2020), nel ribadire la legittimità dell'articolo appena menzionato, ha specificato che l'impignorabilità è destinata a operare allorquando il saldo attivo presso l'istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all'entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell'ente locale. Anche ipotizzando che la delibera comunale avesse potuto produrre qualche effetto, occorre considerare l'ammontare delle giacenze presso il tesoriere
[...]
ammontava a oltre € 11 milioni, mentre le somme sottoposte a vincolo erano quantificate in CP_6 complessivi € 3.715.188,35 relativamente al secondo semestre dell'anno 2024. I vincoli ex art. 159 TUEL riguardano solo le somme strettamente necessarie per servizi essenziali e stipendi;
l'eccedenza rispetto a tali importi rimane comunque aggredibile. Nel caso di specie, pertanto, vi era eccedenza ed era liberamente pignorabile, esattamente come da dichiarazione resa da in data 28 agosto Controparte_6
2024. Pertanto, la procedura di assegnazione non solo è formalmente corretta, ma trova giustificazione anche sul piano sostanziale, essendo diretta a soddisfare il credito su disponibilità effettivamente pignorabili. Quanto meno, il di Siniscola non ha offerto prova che non vi fossero eccedenze CP_7 non pignorabili (come visto, al contrario, non ha specificamente contestato che il Controparte_6 quale tesoriere, avesse un ammontare di giacenze pari a € 11 milioni).
Ad abundantiam, può osservarsi che benché la delibera sia stata adottata in data 16 luglio 2024, dunque prima della notifica del pignoramento al Comune di Siniscola, non consta che la stessa sia stata notificata al preventivamente rispetto alla notifica del pignoramento al Comune in data 19 Controparte_6 luglio 2024. L'art. 159 TUEL, come noto, esige che la quantificazione delle somme impignorabili sia effettuata con delibera notificata al tesoriere preventivamente. Nel caso di specie, non vi è prova che tale notifica sia avvenuta. La pubblicazione in albo pretorio è un adempimento di trasparenza e pubblicità legale, ma non produce gli effetti di una notifica individuale al soggetto interessato (tesoriere). La delibera, pertanto, non pare opponibile e, del resto, il ha reso dichiarazione positiva. Controparte_6
Con riferimento al pignoramento presso , viceversa, si deve osservare che nella Controparte_5 dichiarazione resa il 24 luglio 2025, ha osservato quanto segue: “Tenuto conto che CP_5 CP_5 non è tesoriere, sarà onere di codesto Comune contestare davanti al Giudice l'impignorabilità delle somme ai sensi degli articoli: - 1bis, comma 4bis, della Legge del 29 ottobre 1984, n. 720 di Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati
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non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli per enti ed organismi pubblici di cui alla tabella
A annessa alla predetta legge;
-art.159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, Testo Unico degli enti locali, non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispetti tesorieri. Gli atti eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.”
Per le disposizioni citati nella dichiarazione di , il pignoramento deve essere considerato CP_5 nullo. Dev solo aggiungersi che la nullità derivante dalla violazione dell'art. 159, comma 1, TUEL (che vieta l'esecuzione presso soggetti diversi dal tesoriere) è considerata nullità processuale rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e, secondo la giurisprudenza prevalente, anche dal giudice dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), perché attiene alla regolarità del processo esecutivo. L'art. 159 TUEL, infatti, è norma imperativa di ordine pubblico, posta a tutela della funzionalità dell'ente locale. Le nullità processuali di ordine pubblico possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di opposizione. È del tutto irrilevante, pertanto, che il motivo specifico di opposizione sia stato proposto solo tardivamente dal Controparte_7
Va rilevato che i creditori procedenti e intervenuti, per il caso di parziale accoglimento dell'opposizione, hanno proposto domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni cagionati per effetto della dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc del 24.7.24, resa nel procedimento esecutivo iscritto al
Rge del Tribunale ordinario di Nuoro n. 205/24.
Deve osservarsi, tuttavia, che il pignoramento dichiarato nullo è soltanto quello presso , CP_5 mentre quello presso è sufficientemente capiente per l'intero credito di procedente Controparte_6
e intervenute. Alla dichiarazione del terzo – peraltro, corretta, spettando al giudice rilevare la nullità del vincolo – non consegue alcun danno.
La domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
In conclusione: l'opposizione deve essere accolta esclusivamente in ordine al pignoramento effettuato presso il terzo , che deve essere dichiarato nullo, con conseguente svincolo delle somme. Controparte_5
Deve essere rigettata per il resto. Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale dei creditori procedenti e intervenuti
Le spese devono essere compensate tra creditori e debitore, in ragione della soccombenza reciproca.
Devono essere compensate tra debitore e terzi pignorati, in ragione della complessità della vicenda e, con riferimento a , della difficoltà a verificare la notifica dell'iscrizione a ruolo del pignoramento CP_3 da parte dell'opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
9 R.G. n. 262/2025
- Accoglie parzialmente l'opposizione del avverso l'atto di pignoramento Controparte_7 presso terzi del 15 luglio 2024, notificato al Comune il 19 luglio 2024 e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento effettuato presso il terzo pignorato , con cessazione Controparte_5 dell'obbligo di custodia;
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di , LE DE Parte_2
e CP_2
- Accerta l'inefficacia del pignoramento nei confronti di per omessa notifica CP_3 dell'iscrizione a ruolo nei suoi confronti e dichiara cessati gli obblighi di custodia ove non già cessati;
- Compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Nuoro, 7 dicembre 2025
Il giudice
Riccardo De VI
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