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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 287/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. CICCARELLI DOMENICO
– PARTE RICORRENTE –
E
( ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso da Avv. SCIDDURLO MARCO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio concordatario con la parte resistente CP_1
in Mola di Bari in data 27/04/1995, unione dalla quale
[...]
sono nati due figli, (22/10/1997) e (06/07/2004), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni e residenti negli Stati Uniti d'America.
Deduce che con sentenza n. 2665/2024 del 6/06/2024, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dal provvedimento di cui innanzi, i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio, con vittoria delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e allega che suo figlio ha terminato gli studi Per_2
superiori e svolge attività lavorativa negli Stati Uniti d'America, dove vive con sua madre. Chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda con vittoria delle spese di lite.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, ritenuta
2 la causa matura per la decisione, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti
3 civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Non vi sono ulteriori aspetti da delibare in quanto la ricorrente, pur lamentando l'inadempimento del resistente agli obblighi contributivi in favore del figlio posti a suo carico con la Per_2
sentenza di separazione, non ha chiesto alcun contributo paterno al suo mantenimento, né ha contestato la circostanza, dedotta dal resistente, secondo cui il figlio, terminati gli studi superiori, abbia iniziato a svolgere attività lavorativa. Conseguentemente, gli obblighi contributivi previsti per il figlio devono essere Per_2
revocati.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle altre richieste della ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 23/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MOLA DI BARI (BA) in data 27/04/1995 tra
, nata in [...] negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA in data 20/02/1973, e , nato CP_1
in MOLA DI BARI (BA) in data 10/08/1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di MOLA
DI BARI (BA) al n.10, parte II, serie A, anno 1995;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. REVOCA i provvedimenti di carattere economico relativi al figlio Per_2
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 287/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. CICCARELLI DOMENICO
– PARTE RICORRENTE –
E
( ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso da Avv. SCIDDURLO MARCO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio concordatario con la parte resistente CP_1
in Mola di Bari in data 27/04/1995, unione dalla quale
[...]
sono nati due figli, (22/10/1997) e (06/07/2004), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni e residenti negli Stati Uniti d'America.
Deduce che con sentenza n. 2665/2024 del 6/06/2024, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dal provvedimento di cui innanzi, i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio, con vittoria delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e allega che suo figlio ha terminato gli studi Per_2
superiori e svolge attività lavorativa negli Stati Uniti d'America, dove vive con sua madre. Chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda con vittoria delle spese di lite.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, ritenuta
2 la causa matura per la decisione, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti
3 civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Non vi sono ulteriori aspetti da delibare in quanto la ricorrente, pur lamentando l'inadempimento del resistente agli obblighi contributivi in favore del figlio posti a suo carico con la Per_2
sentenza di separazione, non ha chiesto alcun contributo paterno al suo mantenimento, né ha contestato la circostanza, dedotta dal resistente, secondo cui il figlio, terminati gli studi superiori, abbia iniziato a svolgere attività lavorativa. Conseguentemente, gli obblighi contributivi previsti per il figlio devono essere Per_2
revocati.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle altre richieste della ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 23/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MOLA DI BARI (BA) in data 27/04/1995 tra
, nata in [...] negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA in data 20/02/1973, e , nato CP_1
in MOLA DI BARI (BA) in data 10/08/1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di MOLA
DI BARI (BA) al n.10, parte II, serie A, anno 1995;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. REVOCA i provvedimenti di carattere economico relativi al figlio Per_2
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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