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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1172/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE SERAFINO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA SERAFINO 4 80040 STRIANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE PETRIELLO e dell'avv. MARGHERITA RIZZUTO, elettivamente domiciliata in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso i difensori
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“IN DIRITTO E NEL MERITO n. 1172/2024 r.g.
I ) = ACCOGLIERE
l'atto di Appello in riforma della sentenza impugnata n. 2197 / 24
del Tribunale Ordinario di Milano – SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Giudice Dott. Vincenzo Barbuto
emessa e pubblicata in data 28 febbraio 2024
notificata in data 12 marzo 2024 .
Per l'effetto annullare la Sentenza n. 2167 / 2024
II ) = DICHIARARE
la domanda proposta dalla Società come formulata in primo grado – CP_1
INAMMISSIBILE , IMPROCEDIBILE , IMPROPONIBILE .
Tanto , in ragione per l' omissione di informazione e del comportamento ingannevole Contr adottato dalla elle trattative contrattuali;
III ) = DICHIARARE
l'atto di Appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 2197 / 2024
fondato .
Contr Dichiarare la domanda della nel giudizio di primo grado – infondata in fatto ed in diritto .
Per l'effetto annullare la Sentenza impugnata – n. 2197 / 2024 - .
IV ) = DICHIARARE
Contr la domanda della nel giudizio di primo grado R.G. 34768 / 2021 –
inammissibile / improponibile / improcedibile nonché
infondata in fatto ed in diritto .
Tanto , in ragione della novazione di cui all'accordo / atto di transazione intercorso tra le parti .
V ) = DICHIARARE
pagina 2 di 11 n. 1172/2024 r.g.
Contr la domanda della nfondata in fatto ed in diritto in ragione della transazione / accordo ed esecuzione della conciliazione per l'effettuato pagamento della somma già Contr corrisposta dalla alla n € 40.000,00 ( quarantamilaeuro/00 ) . Pt_1
Per l'effetto annullare la Sentenza impugnata 2197 / 2024 .
VI ) = RIFORMARE
la Sentenza di Primo Grado impugnata n. 2197 /24 ponendo le spese, diritti ed onorari del
Primo Grado di Giudizio
e quella di
Secondo Grado del Giudizio
Contr a carico della parte appellata – .
Il tutto , con attribuzione al procuratore antistatario;
in subordine relativamente alle spese del giudizio ordinare la compensazione delle spese di primo e secondo grado di Giudizio
VII ) = EMETTERE
ogni altro provvedimento in favore della società Pt_1
IN VIA SUBORDINATA
VIII ) = IN ACCOGLIMENTO
delle deduzioni circa l'avvenuta novazione per effetto della transazione e conseguente pagamento dell'importo di € 40.000,00 dalla alla Met Pt_1
dichiarare che nessuna altra somma è dovuta per le penali .
Per l'effetto annullare la Sentenza impugnata n. 2197 / 2024 .
IX ) = IN ACCOGLIMENTO
della subordinata circa la novazione / transazione / esecuzione del pagamento limitare Contr l'accoglimento della domanda della lla sola somma residuale di cui all'accordo intercorso per il totale di € 100.000,00 ( centomilaeuro/00 ) .
pagina 3 di 11 n. 1172/2024 r.g.
Per l'effetto dichiarare che la residuale somma dovuta a titolo di differenza ammonta ad € 60.000,00 ( sessantamilaeuro/00 ) .
In tal senso , riformare la Sentenza impugnata n. 2197 / 2024
– pagina 5 , punto 1 , righi 10 , 11 , 12 - e per l'effetto dichiarare che l'ulteriore somma Contr dovuta dalla alla mmonta alla differenza di € 60.000,00 ( Pt_1 sessantamilaeuro/00 )
e nessuna altra somma è dovuta .
X ) = COMPENSARE
le spese / diritti ed onorari del primo e secondo grado del giudizio .
In tal senso riformare la Sentenza n. 2197 / 2024 – punto 2 – con la conseguente compensazione delle spese di primo e secondo grado del giudizio .
QUALE FATTO NUOVO ED ULTERIORE
Si pone in evidenza che la “ “ in ragione di ipotesi di accordo ha provveduto allo Pt_1 ulteriore pagamento della somma di € 60.000,00 ( sessantamilaeuro)
come da bonifico bancario del 24 - 25 luglio 2024 che si allega”
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2197/2024 Parte_2 in ragione della mancanza degli elementi di cui all'art. 342 cod. proc. civ.;
In via principale, nel merito rigettare l'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2197/2024 in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello pagina 4 di 11 n. 1172/2024 r.g.
accertare e dichiarare il grave inadempimento di Parte_2
delle obbligazioni scaturenti dai Contratti per le ragioni esposte in
[...] narrativa;
risoluzione ovvero, in via gradata, risolvere i Contratti per inadempimento di
; Parte_2
al pagamento delle penali previste dai Parte_2 contratti pari ad € 121.098,00, importo che già considera l'avvenuto pagamento di €
40.000,00 versato dalla Convenuta in parziale esecuzione della transazione;
condannare al risarcimento Parte_2 Contr dell'ulteriore danno da inadempimento degli obblighi contrattuali subito da pari quantomeno ad € 203.119,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in esito alla fase istruttoria;
In ogni caso oltre ad interessi maturati e maturandi, dedotto, dall'importo complessivo della condanna, la somma di € 60.000,00 versata, il 25 luglio 2024, da
[...] in favore di e con il favore delle Parte_2 Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'origine della presente causa si pone l'azione promossa da Controparte_1 presso il Tribunale di Milano per ottenere nei confronti di Parte_2 il pagamento di penali e il risarcimento del danni sofferti in
[...] dipendenza di plurimi inadempimenti della convenuta, riguardanti, in primo luogo, la violazione del contratto Fixing 2020 del 2.1.2020, relativo alla somministrazione di gas naturale, risolto da controparte con PEC del 15.6.2020, a far tempo dal 1°.7.2020, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.; secondariamente, la mancata esecuzione degli obblighi derivanti dalla proposta transattiva del settembre 2020, siccome seguita dal pagamento in proprio favore del solo l'importo di € 40.000,00 rispetto a quello previsto di € 100.000,00; infine, il mancato rispetto del successivo contratto dell'8.2.2021, relativo alla fornitura di gas per il trimestre 1.7.2021/.10.2021, che la cliente non aveva onorato perché, a suo dire, anche in questo caso eccessivamente oneroso.
A seguito della costituzione della convenuta, che ha insistito per il rigetto della pretesa, il Tribunale adìto, ritenuta viceversa la fondatezza della domanda, con sentenza n.
2197/2044, ha condannato al Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 324.217,00, nonché Controparte_1
pagina 5 di 11 n. 1172/2024 r.g.
alla rifusione delle spese legali, liquidate in € 1.241,00 per anticipazioni ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge.
ha proposto appello, con atto Parte_2 notificato il 9.4.2024, assumendo le conclusioni in epigrafe trascritte e previamente insistendo per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, già intrapresa nei suoi confronti con pignoramento presso terzi.
Depositato in seguito ricorso ex art. 351 c.p.c., alla relativa udienza tenutasi il
23.7.2024, parte appellante ha chiesto un rinvio, manifestando la propria intenzione di formulare una proposta conciliativa.
Altro rinvio è stato concesso il 22.10.2024, nella dichiarata “pendenza di trattative”.
All'udienza successiva del 21.1.2025, coincidente con la prima udienza di comparizione, il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio e quest'ultimo, con ordinanza del 28.1.2025, esclusa la ravvisabilità sia del fumus boni iuris, che del periculum in mora, ha respinto l'istanza cautelare.
Sempre in data 21.1.2025 la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. al 27.5.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione, essendo medio tempore dichiaratamente intervenuto, da parte dell'appellante, il versamento della somma di € 60.000,00.
***
L'appello proposto nell'interesse di è Parte_2 inammissibile per difformità dell'impugnazione rispetto ai canoni imposti dall' art. 342
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 c. l lett. c) bis del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012 n. 134, la cui ratio è quella di migliorare l'efficienza delle impugnazioni a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del giudizio, sanzionando le pratiche che comportino un abuso dello strumento processuale, con dilatazione dei relativi tempi ed ingiustificato aggravio del lavoro del Giudice.
Rileva preliminarmente la Corte che, sebbene l'attuale formulazione dell'art. 342 cod. proc. non richieda che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, tuttavia impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da pagina 6 di 11 n. 1172/2024 r.g.
esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Per non incorrere nella violazione del disposto normativo, occorre quindi che l'appello sia focalizzato su censure specifiche rispetto alle argomentazioni spese nella pronuncia di primo grado, e accompagnato da un'adeguata rappresentazione delle modifiche che vengono richieste.
A tale proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno in particolare stabilito che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (v. Cass., SU., ord. n. 36481/2022, conforme a Cass.,
SU, sent. n. 27199 del 16.11.2017).
Gli esposti principi giurisprudenziali sono indubbiamente applicabili anche a seguito delle modifiche dell'art. 342 c.p.c. introdotte dal Dlgs. n. 149/2022, essendo prescritta l'indicazione nell'atto di appello, a pena di inammissibilità: 1) del capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (così Cass. n. 21336/17).
Dunque, pur non essendo prescritte forme sacramentali, è indispensabile che l'atto di impugnazione consenta al giudice del gravame di comprendere le critiche nei confronti della sentenza gravata, con la immediata possibilità di collegare tali critiche alla riforma che viene richiesta.
Tale operazione ermeneutica non è possibile nel caso in esame.
In particolare, l'atto d'appello, pur apparentemente articolato in una serie di censure, non sviluppa a livello espositivo una parte argomentativa volta ad illustrare in modo specifico le ragioni di critica che dovrebbero condurre all'auspicata riforma della pronuncia di primo grado, poiché l'appellante si limita a segnalare di volta in volta “il capo della decisione che viene impugnato”, senza tuttavia illustrare le ragioni per cui il dictum sarebbe errato in fatto e/o in diritto e senza specificare le conseguenti modifiche richieste.
pagina 7 di 11 n. 1172/2024 r.g.
denuncia anzitutto l'erroneità del Parte_2 Parte_2 provvedimento nella parte in cui si afferma che “la domanda attorea – oltre che non affetta dalla nullità lamentata ex adverso, con riguardo ai numeri 3 e 4 dell' art. 163 c.p.c., in relazione all' art. 164 quarto comma c.p.c., come si evince , anzitutto , dal fatto che la convenuta si è potuta regolarmente difendere sia ben fondata nel merito , avuto riguardo ai documenti prodotti , e debba essere , perciò , accolta, mentre le contestazioni di parte convenuta sono , oltre che infondate , generiche ed inidonee anche solo per l' espletamento di una CTU , appare inammissibile , poiché esplorativa”.
Secondo l'appellante, tale valutazione sarebbe inesatta “in ragione della circostanza che la domanda formulata appare generica e superficiale non richiamando in maniera completa gli elementi di fatto e di diritto su cui poggia la pretesa attrice” e dunque il Tribunale sarebbe incorso in “violazione di legge” per “aver deciso nonostante la carenza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
tuttavia, non spiega in relazione a Parte_2 quali fattori la domanda formulata nei suoi confronti da sarebbe Controparte_1 risultata generica e superficiale, né chiarisce quali elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa azionata sarebbero stati omessi.
Sotto altro profilo, censura poi il “capo della decisione di primo grado” in cui si afferma che “la convenuta svolgeva le attività produttive autorizzate durante il periodo di lockdown”, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che “la società ha Pt_1 avuto un calo nella produzione / vendita in quel periodo”, con conseguente violazione di legge, per non aver tenuto conto delle “difficoltà economiche e di ripresa lavorativa connesse al perdurante stato epidemiologico”.
Neppure in questo caso risulta tuttavia soddisfatto l'onere imposto alla parte di chiarire quali elementi, riguardanti la natura della propria attività e l'incidenza sulla stessa di provvedimenti governativi assunti durante l'emergenza pandemica, non siano stati presi in considerazione dal Tribunale, né vi prospettazione dell'incidenza che tale valutazione avrebbe avuto rispetto ad una diversa soluzione della causa, non essendo oltretutto contestata l'affermazione del primo Giudice quanto al fatto di aver “pubblicato sul proprio profilo istituzionale, al termine della produzione per l'anno 2020, dichiarazione da cui si evince che la produzione è stata in linea con quella dell'anno precedente – come pure risulta dal confronto tra i suoi bilanci d'esercizio per gli anni
2019 e 2020”.
Risulta quindi del tutto apodittica e non argomentata anche l'affermazione secondo cui dovrebbe ritenersi “certo ed incontestabile che la società è stata fortemente Pt_1 penalizzata dalla Stato epidemiologico – covid –”, essendosi “ritrovata impossibilitata
pagina 8 di 11 n. 1172/2024 r.g.
a lavorare, limitando l'attività solo al minimo indispensabile”, tanto da doversi considerare che “il presunto inadempimento – NON E' STATO ASSOLUTAMENTE VOLONTARIO” (pag. 12 atto di appello), dal momento che parte appellante non risulta essersi confrontata in alcun modo con le argomentazioni del Giudice di prime cure nella parte in cui è stata invece esclusa la negativa incidenza sul tipo ai attività svolta da delle misure restrittive giustificate dal Parte_2 diffondersi dell'emergenza pandemica.
Analoghi rilievi devono ripetersi con riferimento alla pretesa abnormità della somma per cui è stata pronunciata condanna, in quanto – secondo l'appellante – il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione l'importo di € 40.000,00 corrisposto a controparte sul totale di € 100.000,00 concordato in sede di transazione.
È al riguardo di tutta evidenza che siano state nella specie integralmente accolte le pretese di la quale aveva chiesto la corresponsione in proprio Controparte_1 favore di “€ 121.098,00, al netto dell'importo di € 40.000,00 versato dalla Convenuta in parziale esecuzione della transazione” e dell'importo di € 203.119,00 a titolo di
“risarcimento dell'ulteriore danno da inadempimento degli obblighi contrattuali subito”.
Dal momento che la condanna al pagamento di € 324.217,00 (dati dalla somma di € 121.098,00 e di € 203.119,00) risulta dunque pronunciata al netto della somma di €
40.000,00 già corrisposta, parte appellante non precisa in alcun modo – com'era suo onere – l'errore in cui sarebbe incorso il Giudicante, né suggerisce diverse modalità di conteggio rispetto a quelle applicate per la determinazione del quantum debeatur.
Neppure si comprende per quale motivo l'importo di € 40.000,00 già elargito dall'appellante (che oltretutto aveva aderito ad un accordo conciliativo implicante il pagamento della maggior somma di € 100.000,00) avrebbe dovuto ritenersi “più che esaustivo”, avendo il Tribunale fatto applicazione delle clausole penali negozialmente accettate e ritenuto la fondatezza delle ragioni risarcitorie avanzate dalla somministrante a causa dell'inadempimento di (come Parte_2 ampiamente illustrate in citazione e chiarite anche attraverso schemi riassuntivi), senza che al riguardo vengano in alcun modo illustrati eventuali errori di percezione o di calcolo, idonei a determinare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e una diversa soluzione del caso.
Sotto altro profilo, l'appellante deduce poi che “[l]' atto di citazione – di primo grado –
è palesemente inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in Cont diritto” e ciò “in ragione della circostanza che la contrariamente a quanto previsto per legge, è venuta meno alla garanzia di chiarezza e completezza del prezzo di fornitura, in questo caso del gas, nella documentazione contrattuale e nel materiale promozionale, e ciò sia nella fornitura 2020, che del 2021.
pagina 9 di 11 n. 1172/2024 r.g.
Infatti, nelle condizioni di contratto veniva reso noto e pubblicizzato solo il prezzo della componente energia fisso per metro cubo, mentre è stata omessa l'indicazione del Par valore degli ONERI OMMERCIALIZZAZIONE.
Da detto comportamento è scaturita l'impossibilità del consumatore di conoscere il prezzo della fornitura effettiva e confrontare le offerte sul mercato libero.
Circostanza quest'ultima appresa dal consumatore solo successivamente alla Contr sottoscrizione del contratto con la società .
Non solo, tuttavia, le circostanze indicate sono del tutto genericamente dedotte e risultano perciò palesemente inidonee ad incidere sulla validità della citazione, ma neppure vi è chiarezza su quali norme sarebbero state nella specie violate, tanto da incidere sulla correttezza delle valutazioni operate dal primo Giudice e da dover indurre quest'ultimo ad escludere l'inadempimento dell'appellante, come invece ritenuto e posto a base della pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti.
Neppure è dato comprendere, in difetto di alcuna deduzione al riguardo, se sia o meno invocata l'esistenza di eventuali vizi (non tenuti in considerazione dal Tribunale) che avrebbero inciso sulla volontà manifestata per ben due volte da
[...] Contr
di aderire alle condizioni negoziali proposte da Controparte_2
[...] per la somministrazione di gas naturale. CP_1
Ancora, l'appellante lamenta “INSUFFICIENTE – ERRONEA – CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO” (pag. 11 atto di appello).
Anche sotto tale profilo non risultano tuttavia sviluppate argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle poste a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi l'appellante ad affermare che quest'ultima “è da ritenersi erronea sotto il profilo logico giuridico”, senza spiegarne le ragioni.
Rebus sic stantibus, è dunque del tutto impossibile a questa Corte svolgere la funzione di controllo della correttezza in fatto e in diritto della decisione assunta dal Tribunale e comprendere in relazione a quali specifiche censure venga richiesta la riforma del provvedimento gravato.
Per tali ragioni – siccome anticipato - non resta dunque che dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. cit. e confermare conseguentemente la sentenza impugnata in ogni suo punto.
Le spese del grado seguono la soccombenza di Parte_2
e, avuto riguardo al valore della causa (€ 324.217,00 – scaglione da € 260.001
[...]
a € 520.000), si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei parametri minimi per la fase di pagina 10 di 11 n. 1172/2024 r.g.
trattazione, dato il modesto impegno difensivo in essa profuso nel presente grado e considerata l'assenza di attività istruttorie.
L'appellante è quindi condannata a corrispondere in favore di Controparte_3
l'importo di € 17.179,00 per compensi, di cui € 4.389,00 per la fase
[...] di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
A carico di grava anche, ex art. 13 Parte_2 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e conferma, per l'effetto, la sentenza n. 2197/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 28.2.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere a Parte_2 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Controparte_1
17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 3 Giugno 2025
Il Presidente
Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1172/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE SERAFINO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA SERAFINO 4 80040 STRIANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE PETRIELLO e dell'avv. MARGHERITA RIZZUTO, elettivamente domiciliata in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso i difensori
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“IN DIRITTO E NEL MERITO n. 1172/2024 r.g.
I ) = ACCOGLIERE
l'atto di Appello in riforma della sentenza impugnata n. 2197 / 24
del Tribunale Ordinario di Milano – SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Giudice Dott. Vincenzo Barbuto
emessa e pubblicata in data 28 febbraio 2024
notificata in data 12 marzo 2024 .
Per l'effetto annullare la Sentenza n. 2167 / 2024
II ) = DICHIARARE
la domanda proposta dalla Società come formulata in primo grado – CP_1
INAMMISSIBILE , IMPROCEDIBILE , IMPROPONIBILE .
Tanto , in ragione per l' omissione di informazione e del comportamento ingannevole Contr adottato dalla elle trattative contrattuali;
III ) = DICHIARARE
l'atto di Appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 2197 / 2024
fondato .
Contr Dichiarare la domanda della nel giudizio di primo grado – infondata in fatto ed in diritto .
Per l'effetto annullare la Sentenza impugnata – n. 2197 / 2024 - .
IV ) = DICHIARARE
Contr la domanda della nel giudizio di primo grado R.G. 34768 / 2021 –
inammissibile / improponibile / improcedibile nonché
infondata in fatto ed in diritto .
Tanto , in ragione della novazione di cui all'accordo / atto di transazione intercorso tra le parti .
V ) = DICHIARARE
pagina 2 di 11 n. 1172/2024 r.g.
Contr la domanda della nfondata in fatto ed in diritto in ragione della transazione / accordo ed esecuzione della conciliazione per l'effettuato pagamento della somma già Contr corrisposta dalla alla n € 40.000,00 ( quarantamilaeuro/00 ) . Pt_1
Per l'effetto annullare la Sentenza impugnata 2197 / 2024 .
VI ) = RIFORMARE
la Sentenza di Primo Grado impugnata n. 2197 /24 ponendo le spese, diritti ed onorari del
Primo Grado di Giudizio
e quella di
Secondo Grado del Giudizio
Contr a carico della parte appellata – .
Il tutto , con attribuzione al procuratore antistatario;
in subordine relativamente alle spese del giudizio ordinare la compensazione delle spese di primo e secondo grado di Giudizio
VII ) = EMETTERE
ogni altro provvedimento in favore della società Pt_1
IN VIA SUBORDINATA
VIII ) = IN ACCOGLIMENTO
delle deduzioni circa l'avvenuta novazione per effetto della transazione e conseguente pagamento dell'importo di € 40.000,00 dalla alla Met Pt_1
dichiarare che nessuna altra somma è dovuta per le penali .
Per l'effetto annullare la Sentenza impugnata n. 2197 / 2024 .
IX ) = IN ACCOGLIMENTO
della subordinata circa la novazione / transazione / esecuzione del pagamento limitare Contr l'accoglimento della domanda della lla sola somma residuale di cui all'accordo intercorso per il totale di € 100.000,00 ( centomilaeuro/00 ) .
pagina 3 di 11 n. 1172/2024 r.g.
Per l'effetto dichiarare che la residuale somma dovuta a titolo di differenza ammonta ad € 60.000,00 ( sessantamilaeuro/00 ) .
In tal senso , riformare la Sentenza impugnata n. 2197 / 2024
– pagina 5 , punto 1 , righi 10 , 11 , 12 - e per l'effetto dichiarare che l'ulteriore somma Contr dovuta dalla alla mmonta alla differenza di € 60.000,00 ( Pt_1 sessantamilaeuro/00 )
e nessuna altra somma è dovuta .
X ) = COMPENSARE
le spese / diritti ed onorari del primo e secondo grado del giudizio .
In tal senso riformare la Sentenza n. 2197 / 2024 – punto 2 – con la conseguente compensazione delle spese di primo e secondo grado del giudizio .
QUALE FATTO NUOVO ED ULTERIORE
Si pone in evidenza che la “ “ in ragione di ipotesi di accordo ha provveduto allo Pt_1 ulteriore pagamento della somma di € 60.000,00 ( sessantamilaeuro)
come da bonifico bancario del 24 - 25 luglio 2024 che si allega”
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2197/2024 Parte_2 in ragione della mancanza degli elementi di cui all'art. 342 cod. proc. civ.;
In via principale, nel merito rigettare l'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2197/2024 in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello pagina 4 di 11 n. 1172/2024 r.g.
accertare e dichiarare il grave inadempimento di Parte_2
delle obbligazioni scaturenti dai Contratti per le ragioni esposte in
[...] narrativa;
risoluzione ovvero, in via gradata, risolvere i Contratti per inadempimento di
; Parte_2
al pagamento delle penali previste dai Parte_2 contratti pari ad € 121.098,00, importo che già considera l'avvenuto pagamento di €
40.000,00 versato dalla Convenuta in parziale esecuzione della transazione;
condannare al risarcimento Parte_2 Contr dell'ulteriore danno da inadempimento degli obblighi contrattuali subito da pari quantomeno ad € 203.119,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in esito alla fase istruttoria;
In ogni caso oltre ad interessi maturati e maturandi, dedotto, dall'importo complessivo della condanna, la somma di € 60.000,00 versata, il 25 luglio 2024, da
[...] in favore di e con il favore delle Parte_2 Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'origine della presente causa si pone l'azione promossa da Controparte_1 presso il Tribunale di Milano per ottenere nei confronti di Parte_2 il pagamento di penali e il risarcimento del danni sofferti in
[...] dipendenza di plurimi inadempimenti della convenuta, riguardanti, in primo luogo, la violazione del contratto Fixing 2020 del 2.1.2020, relativo alla somministrazione di gas naturale, risolto da controparte con PEC del 15.6.2020, a far tempo dal 1°.7.2020, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.; secondariamente, la mancata esecuzione degli obblighi derivanti dalla proposta transattiva del settembre 2020, siccome seguita dal pagamento in proprio favore del solo l'importo di € 40.000,00 rispetto a quello previsto di € 100.000,00; infine, il mancato rispetto del successivo contratto dell'8.2.2021, relativo alla fornitura di gas per il trimestre 1.7.2021/.10.2021, che la cliente non aveva onorato perché, a suo dire, anche in questo caso eccessivamente oneroso.
A seguito della costituzione della convenuta, che ha insistito per il rigetto della pretesa, il Tribunale adìto, ritenuta viceversa la fondatezza della domanda, con sentenza n.
2197/2044, ha condannato al Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 324.217,00, nonché Controparte_1
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alla rifusione delle spese legali, liquidate in € 1.241,00 per anticipazioni ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge.
ha proposto appello, con atto Parte_2 notificato il 9.4.2024, assumendo le conclusioni in epigrafe trascritte e previamente insistendo per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, già intrapresa nei suoi confronti con pignoramento presso terzi.
Depositato in seguito ricorso ex art. 351 c.p.c., alla relativa udienza tenutasi il
23.7.2024, parte appellante ha chiesto un rinvio, manifestando la propria intenzione di formulare una proposta conciliativa.
Altro rinvio è stato concesso il 22.10.2024, nella dichiarata “pendenza di trattative”.
All'udienza successiva del 21.1.2025, coincidente con la prima udienza di comparizione, il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio e quest'ultimo, con ordinanza del 28.1.2025, esclusa la ravvisabilità sia del fumus boni iuris, che del periculum in mora, ha respinto l'istanza cautelare.
Sempre in data 21.1.2025 la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. al 27.5.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione, essendo medio tempore dichiaratamente intervenuto, da parte dell'appellante, il versamento della somma di € 60.000,00.
***
L'appello proposto nell'interesse di è Parte_2 inammissibile per difformità dell'impugnazione rispetto ai canoni imposti dall' art. 342
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 c. l lett. c) bis del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012 n. 134, la cui ratio è quella di migliorare l'efficienza delle impugnazioni a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del giudizio, sanzionando le pratiche che comportino un abuso dello strumento processuale, con dilatazione dei relativi tempi ed ingiustificato aggravio del lavoro del Giudice.
Rileva preliminarmente la Corte che, sebbene l'attuale formulazione dell'art. 342 cod. proc. non richieda che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, tuttavia impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da pagina 6 di 11 n. 1172/2024 r.g.
esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Per non incorrere nella violazione del disposto normativo, occorre quindi che l'appello sia focalizzato su censure specifiche rispetto alle argomentazioni spese nella pronuncia di primo grado, e accompagnato da un'adeguata rappresentazione delle modifiche che vengono richieste.
A tale proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno in particolare stabilito che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (v. Cass., SU., ord. n. 36481/2022, conforme a Cass.,
SU, sent. n. 27199 del 16.11.2017).
Gli esposti principi giurisprudenziali sono indubbiamente applicabili anche a seguito delle modifiche dell'art. 342 c.p.c. introdotte dal Dlgs. n. 149/2022, essendo prescritta l'indicazione nell'atto di appello, a pena di inammissibilità: 1) del capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (così Cass. n. 21336/17).
Dunque, pur non essendo prescritte forme sacramentali, è indispensabile che l'atto di impugnazione consenta al giudice del gravame di comprendere le critiche nei confronti della sentenza gravata, con la immediata possibilità di collegare tali critiche alla riforma che viene richiesta.
Tale operazione ermeneutica non è possibile nel caso in esame.
In particolare, l'atto d'appello, pur apparentemente articolato in una serie di censure, non sviluppa a livello espositivo una parte argomentativa volta ad illustrare in modo specifico le ragioni di critica che dovrebbero condurre all'auspicata riforma della pronuncia di primo grado, poiché l'appellante si limita a segnalare di volta in volta “il capo della decisione che viene impugnato”, senza tuttavia illustrare le ragioni per cui il dictum sarebbe errato in fatto e/o in diritto e senza specificare le conseguenti modifiche richieste.
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denuncia anzitutto l'erroneità del Parte_2 Parte_2 provvedimento nella parte in cui si afferma che “la domanda attorea – oltre che non affetta dalla nullità lamentata ex adverso, con riguardo ai numeri 3 e 4 dell' art. 163 c.p.c., in relazione all' art. 164 quarto comma c.p.c., come si evince , anzitutto , dal fatto che la convenuta si è potuta regolarmente difendere sia ben fondata nel merito , avuto riguardo ai documenti prodotti , e debba essere , perciò , accolta, mentre le contestazioni di parte convenuta sono , oltre che infondate , generiche ed inidonee anche solo per l' espletamento di una CTU , appare inammissibile , poiché esplorativa”.
Secondo l'appellante, tale valutazione sarebbe inesatta “in ragione della circostanza che la domanda formulata appare generica e superficiale non richiamando in maniera completa gli elementi di fatto e di diritto su cui poggia la pretesa attrice” e dunque il Tribunale sarebbe incorso in “violazione di legge” per “aver deciso nonostante la carenza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
tuttavia, non spiega in relazione a Parte_2 quali fattori la domanda formulata nei suoi confronti da sarebbe Controparte_1 risultata generica e superficiale, né chiarisce quali elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa azionata sarebbero stati omessi.
Sotto altro profilo, censura poi il “capo della decisione di primo grado” in cui si afferma che “la convenuta svolgeva le attività produttive autorizzate durante il periodo di lockdown”, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che “la società ha Pt_1 avuto un calo nella produzione / vendita in quel periodo”, con conseguente violazione di legge, per non aver tenuto conto delle “difficoltà economiche e di ripresa lavorativa connesse al perdurante stato epidemiologico”.
Neppure in questo caso risulta tuttavia soddisfatto l'onere imposto alla parte di chiarire quali elementi, riguardanti la natura della propria attività e l'incidenza sulla stessa di provvedimenti governativi assunti durante l'emergenza pandemica, non siano stati presi in considerazione dal Tribunale, né vi prospettazione dell'incidenza che tale valutazione avrebbe avuto rispetto ad una diversa soluzione della causa, non essendo oltretutto contestata l'affermazione del primo Giudice quanto al fatto di aver “pubblicato sul proprio profilo istituzionale, al termine della produzione per l'anno 2020, dichiarazione da cui si evince che la produzione è stata in linea con quella dell'anno precedente – come pure risulta dal confronto tra i suoi bilanci d'esercizio per gli anni
2019 e 2020”.
Risulta quindi del tutto apodittica e non argomentata anche l'affermazione secondo cui dovrebbe ritenersi “certo ed incontestabile che la società è stata fortemente Pt_1 penalizzata dalla Stato epidemiologico – covid –”, essendosi “ritrovata impossibilitata
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a lavorare, limitando l'attività solo al minimo indispensabile”, tanto da doversi considerare che “il presunto inadempimento – NON E' STATO ASSOLUTAMENTE VOLONTARIO” (pag. 12 atto di appello), dal momento che parte appellante non risulta essersi confrontata in alcun modo con le argomentazioni del Giudice di prime cure nella parte in cui è stata invece esclusa la negativa incidenza sul tipo ai attività svolta da delle misure restrittive giustificate dal Parte_2 diffondersi dell'emergenza pandemica.
Analoghi rilievi devono ripetersi con riferimento alla pretesa abnormità della somma per cui è stata pronunciata condanna, in quanto – secondo l'appellante – il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione l'importo di € 40.000,00 corrisposto a controparte sul totale di € 100.000,00 concordato in sede di transazione.
È al riguardo di tutta evidenza che siano state nella specie integralmente accolte le pretese di la quale aveva chiesto la corresponsione in proprio Controparte_1 favore di “€ 121.098,00, al netto dell'importo di € 40.000,00 versato dalla Convenuta in parziale esecuzione della transazione” e dell'importo di € 203.119,00 a titolo di
“risarcimento dell'ulteriore danno da inadempimento degli obblighi contrattuali subito”.
Dal momento che la condanna al pagamento di € 324.217,00 (dati dalla somma di € 121.098,00 e di € 203.119,00) risulta dunque pronunciata al netto della somma di €
40.000,00 già corrisposta, parte appellante non precisa in alcun modo – com'era suo onere – l'errore in cui sarebbe incorso il Giudicante, né suggerisce diverse modalità di conteggio rispetto a quelle applicate per la determinazione del quantum debeatur.
Neppure si comprende per quale motivo l'importo di € 40.000,00 già elargito dall'appellante (che oltretutto aveva aderito ad un accordo conciliativo implicante il pagamento della maggior somma di € 100.000,00) avrebbe dovuto ritenersi “più che esaustivo”, avendo il Tribunale fatto applicazione delle clausole penali negozialmente accettate e ritenuto la fondatezza delle ragioni risarcitorie avanzate dalla somministrante a causa dell'inadempimento di (come Parte_2 ampiamente illustrate in citazione e chiarite anche attraverso schemi riassuntivi), senza che al riguardo vengano in alcun modo illustrati eventuali errori di percezione o di calcolo, idonei a determinare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e una diversa soluzione del caso.
Sotto altro profilo, l'appellante deduce poi che “[l]' atto di citazione – di primo grado –
è palesemente inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in Cont diritto” e ciò “in ragione della circostanza che la contrariamente a quanto previsto per legge, è venuta meno alla garanzia di chiarezza e completezza del prezzo di fornitura, in questo caso del gas, nella documentazione contrattuale e nel materiale promozionale, e ciò sia nella fornitura 2020, che del 2021.
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Infatti, nelle condizioni di contratto veniva reso noto e pubblicizzato solo il prezzo della componente energia fisso per metro cubo, mentre è stata omessa l'indicazione del Par valore degli ONERI OMMERCIALIZZAZIONE.
Da detto comportamento è scaturita l'impossibilità del consumatore di conoscere il prezzo della fornitura effettiva e confrontare le offerte sul mercato libero.
Circostanza quest'ultima appresa dal consumatore solo successivamente alla Contr sottoscrizione del contratto con la società .
Non solo, tuttavia, le circostanze indicate sono del tutto genericamente dedotte e risultano perciò palesemente inidonee ad incidere sulla validità della citazione, ma neppure vi è chiarezza su quali norme sarebbero state nella specie violate, tanto da incidere sulla correttezza delle valutazioni operate dal primo Giudice e da dover indurre quest'ultimo ad escludere l'inadempimento dell'appellante, come invece ritenuto e posto a base della pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti.
Neppure è dato comprendere, in difetto di alcuna deduzione al riguardo, se sia o meno invocata l'esistenza di eventuali vizi (non tenuti in considerazione dal Tribunale) che avrebbero inciso sulla volontà manifestata per ben due volte da
[...] Contr
di aderire alle condizioni negoziali proposte da Controparte_2
[...] per la somministrazione di gas naturale. CP_1
Ancora, l'appellante lamenta “INSUFFICIENTE – ERRONEA – CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO” (pag. 11 atto di appello).
Anche sotto tale profilo non risultano tuttavia sviluppate argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle poste a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi l'appellante ad affermare che quest'ultima “è da ritenersi erronea sotto il profilo logico giuridico”, senza spiegarne le ragioni.
Rebus sic stantibus, è dunque del tutto impossibile a questa Corte svolgere la funzione di controllo della correttezza in fatto e in diritto della decisione assunta dal Tribunale e comprendere in relazione a quali specifiche censure venga richiesta la riforma del provvedimento gravato.
Per tali ragioni – siccome anticipato - non resta dunque che dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. cit. e confermare conseguentemente la sentenza impugnata in ogni suo punto.
Le spese del grado seguono la soccombenza di Parte_2
e, avuto riguardo al valore della causa (€ 324.217,00 – scaglione da € 260.001
[...]
a € 520.000), si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei parametri minimi per la fase di pagina 10 di 11 n. 1172/2024 r.g.
trattazione, dato il modesto impegno difensivo in essa profuso nel presente grado e considerata l'assenza di attività istruttorie.
L'appellante è quindi condannata a corrispondere in favore di Controparte_3
l'importo di € 17.179,00 per compensi, di cui € 4.389,00 per la fase
[...] di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
A carico di grava anche, ex art. 13 Parte_2 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e conferma, per l'effetto, la sentenza n. 2197/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 28.2.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere a Parte_2 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Controparte_1
17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 3 Giugno 2025
Il Presidente
Maria Grazia Federici
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