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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1341 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Galoppa Daniele , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Grottaglie, via Marconi n. 95, pec:
Email_1 parte attrice contro
, in persona del Controparte_1 curatore avv. Antonia Maria Fadda parte convenuta contumace
OGGETTO: 2043 c.c. responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte costituita concludeva come da note scritte, riportandosi ai propri atti difensivi ai quali si rinvia, entro il termine perentorio del 29.05.2025 concesso ex art. 127- ter c.p.c. nonché ai fini della discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. (nuovo rito). MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO ha citato in giudizio la curatela dell'eredità giacente di Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito Controparte_1 delle violenze a sfondo sessuale perpetrate nei suoi confronti dal defunto
. Persona_1
Più precisamente, ha dedotto:
che dal 2004 e sino al 2008 aveva dimorato presso la propria residenza familiare in Grottaglie, alla via Pisanelli;
che all'epoca era minorenne e affetta da un ritardo mentale di grado lieve-medio;
che nei pressi della sua abitazione risiedeva , all'epoca Persona_1 persona di oltre settant'anni, il quale, a partire dal 2004, in numerose occasioni, l'aveva adescata con il pretesto di regalarle cinque euro;
che l'aveva invitava ad entrare nel garage della propria Persona_1 abitazione e, a seguito delle sue insistenze, era solito consumare con lei un rapporto sessuale, in un'unica occasione consumato in maniera completa;
che tali episodi si erano verificati fino al 2008, anno in cui i parenti dello avevano preso contezza di tali accadimenti e del R_ trasferimento dell'intera famiglia di presso altra Parte_1 abitazione;
che, nonostante ciò, era solito appostarsi nei pressi Persona_1 della scuola e di altri luoghi da lei frequentati, invitandola insistentemente ad avere incontri di natura sessuale presso la sua abitazione;
che tali circostanze erano venute alla luce solo il 15 marzo 2010, in occasione di un suo allontanamento da casa a seguito di un litigio con i propri genitori, quando era ancora minorenne, risolto con l'intervento dei carabinieri;
che i carabinieri che l'avevano ricondotta a casa avevano appreso delle violenze commesse nei suoi confronti da;
Persona_1
che aveva in sostanza approfittato delle condizioni in Persona_1 cui versava e della sua giovane età per consumare rapporti sessuali in cambio di piccole somme di denaro;
che era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli Persona_1 artt. 81 – 609 bis n. 1 e 2 e 609 quater n.1, ma che il processo si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta morte del reo;
che gli eredi del de cuius avevano rinunciato all'eredità, Persona_1 tranne la germana a sua volta deceduta in data Controparte_1
07.01.2019;
che per tale motivo ha presentato ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente a seguito del quale il Tribunale di Taranto ha nominato l'avv. Antonia Maria Fadda quale curatore dell'eredità giacente della de cuius Controparte_1
Sulla base di tali premesse, chiede la condanna dell'eredità giacente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale subito, della somma di € 100.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Pur regolarmente evocata in giudizio, la curatela dell'eredità giacente non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
La domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati. Dalla relazione di servizio redatta dagli agenti che hanno condotto le indagini, è emerso:
che il 15 marzo 2010, alle ore 16.30 circa, i genitori dell'attrice si erano presentati presso la stazione dei Carabinieri di Grottaglie per denunciare la scomparsa della figlia minore allontanatasi da Pt_1 casa con un giovane di per motivi sentimentali;
Per_2
che i genitori dell'attrice avevano riferito agli agenti che la figlia era affetta da un lieve ritardo mentale che la rendeva facilmente influenzabile, oltre che inconsapevole delle proprie azioni;
che gli agenti, dopo aver effettivamente riscontrato la presenza dell'attrice presso il giovane di con cui si era allontanata, Per_2 erano riusciti a riportarla dai propri genitori;
che, negli uffici della stazione dei Carabinieri, l'attrice aveva avuto un litigio con i propri i genitori, i quali l'accusavano di aver un comportamento sessuale eccessivamente disinvolto e libertino;
che, a seguito di tale litigio, l'attrice, con un velo di vergogna, aveva iniziato a raccontare di aver subito abusi sessuali all'età di 11 anni da parte di alcuni anziani che risiedevano nelle vicinanze della sua precedente residenza familiare;
che in particolare aveva riferito di essere stata avvicinata e palpeggiata da e di aver avuto rapporti sessuali completi con Parte_2
e , il quale continuava peraltro ad appostarsi Persona_1 ER presso la scuola che frequentava e a chiederle di consumare rapporti sessuali che lei rifiutava categoricamente;
che l'attrice era solita chiamarli nonni;
che, sulla base del racconto dell'attrice/persona offesa, le prestazioni erano ricompensate con soldi o doni e che tali soggetti l'avevano minacciata di non riferire nulla ai propri genitori;
che, in data 20 aprile 2010, l'attrice era stata riascoltata dagli operanti alla presenza del OT. psicologo presso il Persona_4 consultorio familiare, e dell'assistente sociale CP_2
che l'attrice aveva riferito, in modo preciso e senza incorrere in contraddizioni, di aver avuto continuativamente, per 4 anni, rapporti sessuali completi con in cambio di denaro o altri regali;
ER che tali rapporti si erano interrotti nel 2008, quando l'attrice aveva cambiato residenza ed erano inoltre stati scoperti dalla figlia di ER
;
[...]
che l'attrice aveva altresì riferito di aver avuto solo un rapporto sessuale completo con e di essere stata dissuasa a Persona_1 continuarli dalla moglie e dai figli di quest'ultimo;
che l'attrice aveva infine riferito di essere stata palpeggiata da
[...]
in cambio di denaro e che la situazione si era interrotta a Parte_2 seguito dell'intervento di sua figlia;
che gli agenti avevano ascoltato anche la sorella gemella dell'attrice, di nome la quale aveva riferito di essere stata complice della Per_5 sorella e di aver sorvegliato la strada quando l'attrice si accompagnava a tali soggetti;
nonché di aver visto solo in un'occasione che la sorella era entrata nell'abitazione di R_
;
[...]
che i genitori dell'attrice avevano riferito di essere stati avvisati dall'amico di famiglia degli strani comportamenti Persona_6 assunti dalla figlia con , il quale però, sentito a Pt_1 Persona_1
s.i.t., aveva poi negato la circostanza, confermando solo di aver messo in guardia i genitori del comportamento strano delle loro figlie, che a suo dire erano sempre per strada;
che gli agenti avevano infine interpellato l'unità territoriale di Riabilitazione della ASL e avevano appreso che l'attrice, all'epoca dei fatti, era affetta da un ritardo mentale di grado lieve-medio;
che, nella relazione redatta dalle responsabili del servizio, OT.sse e l'attrice era stata descritta Persona_7 Persona_8 come un soggetto che aveva difficoltà ad instaurare relazioni interpersonali adeguate alla sua età che, associate alle problematiche adolescenziali, si manifestavano con interesse per la sessualità, ricerca di contatto con coetanei, adottando atteggiamenti seduttivi e adultizzati;
che, sempre in base a tale relazione, la carenza di consapevolezza delle situazioni di pericolo e di autoregolazione emozionale ed affettiva esponevano l'attrice a pericoli sociali per la sua età. Il contenuto della relazione è stato confermato nel corso del presente giudizio da uno degli operanti che ha partecipato all'indagine, ossia il Luogotenente dei Carabinieri , escusso come teste all'udienza del 27.06.2024. Persona_9
Agli atti è presente anche la denuncia querela sporta dall'attrice il 15 marzo 2010 in veste di persona offesa dal reato, in occasione della quale ha fornito ulteriori precisazioni e dettagli in merito agli abusi patiti. In particolare, ha riferito:
che gli incontri con e in cui venivano Persona_1 ER consumati i rapporti sessuali avvenivano rispettivamente nel garage del primo e nell'abitazione del secondo (nella sua camera da letto);
che dal 2004 al 2008 tali incontri avevano avuto una cadenza quasi giornaliera;
che e le davano 10 euro per ogni rapporto e Persona_1 ER si erano raccomandati con lei di non riferire nulla ai propri genitori, anche minacciandola con espressioni del tipo “se lo dici ai tuoi genitori ti facciamo chiudere in un istituto minorile”;
che invece era solito toccarle solo il seno, gesto in cambio Parte_2 del quale le elargiva 5 euro. Rispetto al contenuto della relazione redatta dagli operanti, l'attrice ha riferito Per Per nella querela che era e non che aveva continuato a cercarla nelle vicinanze della scuola per proporle degli ulteriori incontri. L'attrice ha prodotto anche la relazione del consultorio familiare di Grottaglie, redatta in occasione delle indagini, nella quale si dà atto che la narrazione della stessa attrice, in veste di persona offesa, era risultata sufficientemente attendibile, con racconto dei fatti particolareggiato e non contraddittorio. Nel documento si relaziona che il racconto era formulato in maniera piana e senza particolari emozioni e che l'attrice, all'epoca minorenne, appariva quasi del tutto incapace di difendersi rispetto a chiunque mostrasse interesse nei suoi confronti. Nel corso del giudizio è stato escusso come teste il OT. il Persona_4 quale ha confermato il contenuto della predetta relazione a sua firma. Agli atti è allegata anche la relazione del Servizio Aziendale di Riabilitazione della ASL, a firma delle OT.sse e , Persona_7 Persona_8 rispettivamente psicologa e dirigente responsabile della struttura. Dalla lettura del documento si evince:
che l'attrice era stata seguita dal servizio di riabilitazione sin da quando aveva sei anni, con interventi di logoterapia e che, all'epoca della relazione, il 28 aprile 2010, veniva ancora seguita per l'integrazione scolastica;
che l'attrice, sin dall'ingresso nella scuola primaria, aveva difficoltà di linguaggio e di apprendimento, mettendo in mostra comportamenti caratterizzati da instabilità attentiva e motoria;
che l'attrice aveva evidenziato difficoltà ad instaurare relazioni interpersonali adeguate alla propria età, che si manifestavano con interesse per la sessualità, ricerca di contatti con i coetanei e con l'adozione di atteggiamenti seduttivi e adultizzati, con una precoce autonomia nella gestione di sé;
che la carenza di consapevolezza delle situazioni di pericolo e di autoregolazione emozionale ed affettiva, in mancanza di adeguati interventi di controllo educativo, la esponevano verosimilmente a pericoli sociali per la sua età. La OT.ssa sentita come teste all'udienza del 12.12.2024 Persona_8 ha confermato il contenuto della relazione, aggiungendo che l'attrice era affetta da ritardo mentale che poteva comportare problemi cognitivi;
“mancava una certa inibizione nella sua condotta, che potevano esporla a situazioni di pericolo anche per la minore età”. Anche la OT.ssa sentita come teste, ha confermato il Testimone_1 contenuto della relazione. A seguito delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la Procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio di , e Parte_2 Controparte_3
per i reati di cui agli artt. 81, 609-bis, co. 1 e 2, n. 1) e 609 Persona_1 quater c.p., “per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della minore nata il Parte_1
16.10.1992 e affetta da ritardo mentale di grado lieve-medio, indotto la stessa ad avere rapporti sessuali completi con loro.”. Con sentenza del 29 maggio 2017 il Tribunale di Taranto ha dichiarato estinto il reato per intervenuta morte del reo. Essendo intervenuta sentenza con cui è stato dichiarato estinto il reato, la pretesa risarcitoria dell'attrice può essere veicolata davanti al giudice civile, al quale non spetta il compito di accertare i presupposti costitutivi del reato, ma piuttosto quello di verificare se ricorrano gli elementi per qualificare come illecito LI (ex art. 2043) la condotta addebitata al convenuto1. 1 Corte appello, Taranto, 02/08/2022, n. 410 In presenza di reato estinto per intervenuta prescrizione, il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito LI (art. 2043 c.c.). Cassazione civile, sez. III, 15/02/2023, n. 4668 In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l'estinzione del reato per prescrizione non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile Tale valutazione deve essere necessariamente compiuta alla luce delle regole proprie del giudizio civile, tra cui rientrano ovviamente quelle concernenti l'accertamento dei fatti attraverso i mezzi di prova tipici di tale giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in caso di estinzione del reato, il giudice civile è libero di formare il proprio convincimento in maniera autonoma rispetto al giudice penale e che, a tal fine, può servirsi di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale nel rispetto del contraddittorio tra le parti2, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo3. Sempre i giudici di legittimità hanno però precisato che “non costituiscono validi elementi di prova nel giudizio civile gli accertamenti penali...non ancora sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale” (cfr. Cass. n. 5703/99). Sulla scorta di tali premesse e dell'istruttoria espletata, la domanda risarcitoria è comunque meritevole di accoglimento. I principali elementi istruttori da cui ricavare la prova delle violenze sessuali perpetrate dal convenuto si rivengono nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa (odierna attrice), condensate nella denuncia-querela sporta dalla stessa e nell'informativa alla Procura redatta dai Carabinieri di Grottaglie. Tali dichiarazioni non hanno assunto il rango di prova nel processo penale, atteso che, a causa della morte del reo, il processo si è estinto e la persona offesa non è stata mai sentita come testimone in sede dibattimentale.
diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito LI ex art. 2043 c.c. . 2 Cassazione civile sez. III, 21/06/2013, n. 15673 Dichiarato estinto il reato per morte del reo, nel successivo giudizio di risarcimento del danno è corretta e non contraddittoria la motivazione con la quale il giudice da un lato tenga conto delle prove acquisite nel giudizio penale, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta contro gli eredi del reo, e dall'altro le ritenga inutilizzabili rispetto alla domanda formulata nei confronti del datore di lavoro del reo, che non abbia partecipato al giudizio penale, venendo in rilievo l'applicazione di principi giuridici distinti, sulla base di differenti presupposti logici e di fatto…..in caso di sentenza di declaratoria di estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di sentenza di proscioglimento e non di condanna o di assoluzione, nel giudizio civile di risarcimento danni il giudice è libero di formare il proprio convincimento circa la responsabilità civile, e di rivalutare il fatto interamente, tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti. 3 Cassazione civile , sez. I , 02/03/2009 , n. 5009 In forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. ; Cassazione civile sez. un., 27/05/2009, n.12243 Alle sentenze di non doversi procedere, perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia, non può riconoscersi alcuna efficacia extrapenale, sicché nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e pur potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere, quindi, alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente ed autonomamente rivalutare il fatto. Pertanto, si tratta di dichiarazioni rispetto alle quali non è stato fatto alcun vaglio di credibilità della dichiarante da parte di un giudice penale e che non sono state sottoposte al contradditorio delle parti mediante la c.d. tecnica del controesame. Trattandosi di elementi di indagine, questo giudice non può tenerne conto come se fossero elementi di prova desunti da una fonte di prova esaminata nel corso del giudizio penale. Le dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela e negli altri atti sopra richiamati si convertono, in sede civile, in autonome deduzioni della parte attrice, integrando i fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria. Tali dichiarazioni, pur non avendo di per sé alcun rilievo probatorio, possono comunque assumerlo quando siano state oggetto delle deposizioni dei testimoni escussi e, al contempo, quando le suddette deposizioni trovino riscontro in altri elementi intrinseci ed estrinseci dotati di rilevanza probatoria. Ed invero, mentre parte della giurisprudenza è orientata a ritenere che il rilievo probatorio delle dichiarazioni de relato ex parte actoris, ossia dei fatti che i testimoni hanno appreso esclusivamente per bocca della stessa parte nel cui interesse sono stati chiamati a testimoniare, sia sostanzialmente nullo4, un 4 Cassazione civile , sez. III , 23/03/2017 , n. 7414 In tema di deposizione de relato è preferibile la tesi secondo cui la valenza della deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla. In caso contrario (ove, cioè si affermi che una siffatta deposizione possa assurgere a valido elemento di prova, quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie) si finirebbe con l'attribuire una veste qualificata - quella di elemento di prova - a una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste che quella allegazione si è, invece, limitato in ipotesi a riportare in quanto tale (ossia per avere appreso il fatto dalla parte stessa e non per cognizione diretta, o, al limite, per averlo appreso da terzi estranei al giudizio. Cassazione civile , sez. VI , 17/02/2016 , n. 3137 In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice. Cassazione civile , sez. I , 15/01/2015 , n. 569 In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione nella quale la Corte territoriale aveva attribuito altro filone giurisprudenziale, sviluppatosi in origine in materia di cause matrimoniali, sostiene invece che le medesime dichiarazioni possono assurgere a valido elemento di prova quando siano suffragate da circostanze oggettive e soggettive ad esse intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità5.
la qualifica di testimoni indiretti non pienamente attendibili perché controinteressati a soggetti che invece avevano direttamente preso parte alle consultazioni sindacali oggetto della loro testimonianza). 5 Cassazione civile , sez. II , 18/05/1996 , n. 4618 La deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità. Cassazione civile , sez. I , 29/11/1986 , n. 7062 Il giudice può desumere elementi utili al proprio convincimento anche dalle testimonianze de relato ex parte actoris quando esse appaiano, in concorso con altri elementi, dotati di efficacia probante. Cassazione civile , sez. II , 28/06/2022 , n. 20793 La deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (in tal senso dovendosi intendere la sostanziale nullità a cui si riferisce la giurisprudenza), potendo, tuttavia, anch'essa assurgere a valido elemento di prova ma solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità. Al contempo anche le testimonianze de relato, aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice ma sempre a condizione che concorrano altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità. Cassazione civile , sez. II , 07/10/2020 , n. 21568 La testimonianza de relato actoris pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa. Cassazione civile , sez. I , 04/12/2014 , n. 25663 In tema di separazione giudiziale dei coniugi il giudice non può, in particolare riguardo alla pronuncia di addebito, fondare la sua decisione su quanto riferito dai testi de relato ex parte actoris, per averlo appreso da uno dei contendenti, trattandosi di deposizione di per sé priva di valore anche solo indiziario, a meno che non sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da altri riscontri probatori che concorrano a confortarne l'attendibilità (nella specie, i testi avevano riferito non solo di circostanze apprese dalla parte che li aveva indicati, ma anche di fatti omogenei avvenuti in loro presenza e riferiti da altri testi). Cassazione civile , sez. I , 19/07/2013 , n. 17773 In tema di azione di disconoscimento della paternità per adulterio della moglie, il giudice deve procedere ad una valutazione d'insieme e non atomistica del materiale probatorio acquisito, potendo trarre argomenti di prova sia dal rifiuto di una parte di sottoporsi ad accertamenti genetici sia, anche, da ulteriori elementi indiziari, quali le deposizioni testimoniali de relato provenienti da terzi, e al limite anche ex parte actoris (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'azione di disconoscimento proposta dal padre, ritenendo di per sé inidoneo ad integrare un argomento di prova il rifiuto del figlio di sottoporsi al prelievo ematologico, e negando ogni rilevanza alle deposizioni testimoniali assunte e richieste, sul mero rilievo che erano de relato e che comunque i capi articolati erano relativi a circostanze molto lontane nel tempo). Cassazione civile , sez. I , 19/03/2009 , n. 6697 La deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica. Ad avviso di questo giudice, tra i due orientamenti sopra richiamati, occorre dare preferenza al secondo in casi come quello in esame, atteso che, quando i fatti illeciti consistono in violenze sessuali, vengono solitamente in rilievo episodi che si sono consumati in una sfera intima, ai quali è improbabile che abbiano assistito terze persone in grado di testimoniare. Ciò posto, la prova del fatto che l'attrice abbia subito ad opera del convenuto le violenze denunciate può ricavarsi in via presuntiva dal complesso degli elementi probatori acquisiti al processo. In primo luogo, occorre valorizzare le dichiarazioni del teste Luogotenente
e la allegata relazione di servizio, dal cui esame risulta che Persona_9
l'attrice ha riferito delle violenze subite a distanza di due anni dai fatti e in occasione di un litigio avuto con i genitori alla presenza degli stessi operanti. Il fatto che l'attrice abbia denunciato per la prima volta tali fatti in modo spontaneo ed estemporaneo (non essendosi recata in caserma per denunciare i fatti, ma essendovi stata condotta a seguito del suo allontanamento da casa) induce a ritenere credibile il suo racconto e quindi attendibili le dichiarazioni dei testi, allontanando eventuali intenti speculativi. La credibilità del suo racconto è stata inoltre confermata dal teste OT. Per_4 psicologo del consultorio familiare, il quale ha rilevato, anche nella relazione a sua firma, che il racconto era parso credibile, in quanto preciso e privo di contraddizioni. Inoltre, sia il teste che le testi e , dottoresse operanti Per_4 Per_7 Per_8 presso il servizio aziendale di riabilitazione della Asl, hanno evidenziato che l'attrice, all'epoca dei fatti era incapace di difendersi rispetto a chi avesse manifestato interesse nei suoi confronti, non percependo le situazioni di pericolo a causa del contesto di sociale di provenienza e del ritardo mentale di grado medio-lieve che le era stato diagnosticato. Dalla relazione di servizio redatta dai carabinieri, emerge inoltre che la sorella dell'attrice, sentita a s.i.t., ha dichiarato di essersi resa Parte_3 complice della sorella in talune situazioni e di averla sorvegliata quando si allontanava con i citati , e nelle loro Persona_1 ER Parte_2 abitazioni. Più precisamente ha riferito agli operanti di non Parte_3 aver visto che cosa accadeva tra tali soggetti e la sorella e di aver visto solo in un'occasione la sorella entrare all'interno dell'abitazione di . Persona_1
Nel corso del giudizio, è stata sentita come teste anche Testimone_2 amica dell'attrice, la quale ha precisato che con lei si Parte_1 confidava e le riferiva che aveva vergogna di quanto successo non solo con
, ma anche con e . Ha aggiunto che ER Persona_1 Parte_2
l'attrice “è frequente avere comportamenti irascibili senza alcun motivo;
a volte grida, si chiude in casa e non vuole uscire”. Il tracciato quadro istruttorio consente di ritenere provati i fatti denunciati dall'attrice, risultando più che probabile che il defunto abbia Persona_1 abusato delle certificate condizioni di disagio sociale e di deficit mentale dell'attrice per indurla al compimento di atti sessuali dietro pagamento di modici compensi in un periodo in cui quest'ultima era ancora minorenne, avendo all'epoca, ossia dal 2004 al 2008, rispettivamente 11, 12, 13, 14 e 15 anni. La condotta posta in essere da integra a fini civili un fatto Persona_1 illecito sussumibile all'interno dell'art. 2043 c.c., che è sorretto da un coefficiente psichico doloso, come si desume dalla circostanza che questi era solito offrire all'attrice delle piccole somme di denaro in cambio di prestazioni sessuali. Il consenso dell'attrice non vale a privare di antigiuridicità la condotta ascritta al defunto , dal momento che la maggior parte dei fatti si è Persona_1 verificata quando l'attrice era minore di 14 anni, e quindi considerata dall'ordinamento immatura e incapace di esprimere un valido consenso per disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali (cfr. art. 609- quater c.p.). Ad ogni modo, il consenso espresso dall'attrice non può neanche considerarsi libero, in quanto si è presumibilmente formato sulla base delle offerte di denaro promesse e, inoltre, sempre sotto tale profilo, non può sottacersi che l'attrice era all'epoca affetta da un ritardo mentale medio-lieve, che non le consentiva di percepire a pieno i pericoli connessi alla sua età. La condotta di ha quindi leso il diritto alla dignità dell'attrice e Persona_1 alla sua libertà, da apprezzarsi sul piano dell'autodeterminazione sessuale, cagionando un danno ingiusto, in quanto volto a vulnerare interessi giuridici protetti dall'ordinamento. In assenza di documentazione che attesti la presenza di danni alla salute dell'attrice, occorre procedere al risarcimento del pregiudizio di natura non patrimoniale connesso alla lesione del suo diritto all'autodeterminazione sessuale. A tal fine, trattandosi di quantificazione del danno di natura puramente equitativa6, occorre prendere in considerazione i seguenti fattori: 6 Cassazione civile , sez. III , 21/06/2011 , n. 13611In ipotesi di violenza sessuale, costituisce fatto ormai notorio che la persona offesa rivesta contemporaneamente i caratteri di soggetto (passivo) e di oggetto (dal punto di vista del violentatore), specialmente se la vittima è un soggetto infraquattordicenne, con conseguentemente lesione della personalità, il cui risarcimento non può che avvenire in via equitativa, stante la ovvia difficoltà del danneggiato di proporre una precisa quantificazione. la gravità delle condotte poste in essere da , sfociate in Persona_1 un'occasione in un rapporto sessuale completo;
le condizioni di disagio psichico e sociale della vittima, tali da indurre ad approfittarne per soddisfare i propri intenti Persona_1 libidinosi;
la reiterazione delle condotte, protrattesi lungo un arco di tempo ricompreso tra il 2004 e il 2008;
la giovane età della vittima. Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale da lesione della libertà sessuale in € 40.000,00. Su tale importo, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Sulla somma, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 2008 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Priva di rilievo ai fini della quantificazione del danno sono invece le dichiarazioni rese dalla teste avendo ad oggetto circostanze, Tes_2 comunque, frutto di valutazioni personali, non sorrette dal benché minimo fondamento scientifico in ordine al supposto legame causale con le dedotte violenze.
Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella decisoria, attesa la ripetitività degli assunti e la mancata costituzione della controparte), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta, con distrazione in favore dell'erario, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna l'eredità giacente di al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'importo di € 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, n. 22272. condanna l'eredità giacente di al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'importo di € 2.630,50 (importo già dimezzato), oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore dell'erario. Così deciso in Taranto, in data 29/05/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Galoppa Daniele , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Grottaglie, via Marconi n. 95, pec:
Email_1 parte attrice contro
, in persona del Controparte_1 curatore avv. Antonia Maria Fadda parte convenuta contumace
OGGETTO: 2043 c.c. responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte costituita concludeva come da note scritte, riportandosi ai propri atti difensivi ai quali si rinvia, entro il termine perentorio del 29.05.2025 concesso ex art. 127- ter c.p.c. nonché ai fini della discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. (nuovo rito). MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO ha citato in giudizio la curatela dell'eredità giacente di Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito Controparte_1 delle violenze a sfondo sessuale perpetrate nei suoi confronti dal defunto
. Persona_1
Più precisamente, ha dedotto:
che dal 2004 e sino al 2008 aveva dimorato presso la propria residenza familiare in Grottaglie, alla via Pisanelli;
che all'epoca era minorenne e affetta da un ritardo mentale di grado lieve-medio;
che nei pressi della sua abitazione risiedeva , all'epoca Persona_1 persona di oltre settant'anni, il quale, a partire dal 2004, in numerose occasioni, l'aveva adescata con il pretesto di regalarle cinque euro;
che l'aveva invitava ad entrare nel garage della propria Persona_1 abitazione e, a seguito delle sue insistenze, era solito consumare con lei un rapporto sessuale, in un'unica occasione consumato in maniera completa;
che tali episodi si erano verificati fino al 2008, anno in cui i parenti dello avevano preso contezza di tali accadimenti e del R_ trasferimento dell'intera famiglia di presso altra Parte_1 abitazione;
che, nonostante ciò, era solito appostarsi nei pressi Persona_1 della scuola e di altri luoghi da lei frequentati, invitandola insistentemente ad avere incontri di natura sessuale presso la sua abitazione;
che tali circostanze erano venute alla luce solo il 15 marzo 2010, in occasione di un suo allontanamento da casa a seguito di un litigio con i propri genitori, quando era ancora minorenne, risolto con l'intervento dei carabinieri;
che i carabinieri che l'avevano ricondotta a casa avevano appreso delle violenze commesse nei suoi confronti da;
Persona_1
che aveva in sostanza approfittato delle condizioni in Persona_1 cui versava e della sua giovane età per consumare rapporti sessuali in cambio di piccole somme di denaro;
che era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli Persona_1 artt. 81 – 609 bis n. 1 e 2 e 609 quater n.1, ma che il processo si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta morte del reo;
che gli eredi del de cuius avevano rinunciato all'eredità, Persona_1 tranne la germana a sua volta deceduta in data Controparte_1
07.01.2019;
che per tale motivo ha presentato ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente a seguito del quale il Tribunale di Taranto ha nominato l'avv. Antonia Maria Fadda quale curatore dell'eredità giacente della de cuius Controparte_1
Sulla base di tali premesse, chiede la condanna dell'eredità giacente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale subito, della somma di € 100.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Pur regolarmente evocata in giudizio, la curatela dell'eredità giacente non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
La domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati. Dalla relazione di servizio redatta dagli agenti che hanno condotto le indagini, è emerso:
che il 15 marzo 2010, alle ore 16.30 circa, i genitori dell'attrice si erano presentati presso la stazione dei Carabinieri di Grottaglie per denunciare la scomparsa della figlia minore allontanatasi da Pt_1 casa con un giovane di per motivi sentimentali;
Per_2
che i genitori dell'attrice avevano riferito agli agenti che la figlia era affetta da un lieve ritardo mentale che la rendeva facilmente influenzabile, oltre che inconsapevole delle proprie azioni;
che gli agenti, dopo aver effettivamente riscontrato la presenza dell'attrice presso il giovane di con cui si era allontanata, Per_2 erano riusciti a riportarla dai propri genitori;
che, negli uffici della stazione dei Carabinieri, l'attrice aveva avuto un litigio con i propri i genitori, i quali l'accusavano di aver un comportamento sessuale eccessivamente disinvolto e libertino;
che, a seguito di tale litigio, l'attrice, con un velo di vergogna, aveva iniziato a raccontare di aver subito abusi sessuali all'età di 11 anni da parte di alcuni anziani che risiedevano nelle vicinanze della sua precedente residenza familiare;
che in particolare aveva riferito di essere stata avvicinata e palpeggiata da e di aver avuto rapporti sessuali completi con Parte_2
e , il quale continuava peraltro ad appostarsi Persona_1 ER presso la scuola che frequentava e a chiederle di consumare rapporti sessuali che lei rifiutava categoricamente;
che l'attrice era solita chiamarli nonni;
che, sulla base del racconto dell'attrice/persona offesa, le prestazioni erano ricompensate con soldi o doni e che tali soggetti l'avevano minacciata di non riferire nulla ai propri genitori;
che, in data 20 aprile 2010, l'attrice era stata riascoltata dagli operanti alla presenza del OT. psicologo presso il Persona_4 consultorio familiare, e dell'assistente sociale CP_2
che l'attrice aveva riferito, in modo preciso e senza incorrere in contraddizioni, di aver avuto continuativamente, per 4 anni, rapporti sessuali completi con in cambio di denaro o altri regali;
ER che tali rapporti si erano interrotti nel 2008, quando l'attrice aveva cambiato residenza ed erano inoltre stati scoperti dalla figlia di ER
;
[...]
che l'attrice aveva altresì riferito di aver avuto solo un rapporto sessuale completo con e di essere stata dissuasa a Persona_1 continuarli dalla moglie e dai figli di quest'ultimo;
che l'attrice aveva infine riferito di essere stata palpeggiata da
[...]
in cambio di denaro e che la situazione si era interrotta a Parte_2 seguito dell'intervento di sua figlia;
che gli agenti avevano ascoltato anche la sorella gemella dell'attrice, di nome la quale aveva riferito di essere stata complice della Per_5 sorella e di aver sorvegliato la strada quando l'attrice si accompagnava a tali soggetti;
nonché di aver visto solo in un'occasione che la sorella era entrata nell'abitazione di R_
;
[...]
che i genitori dell'attrice avevano riferito di essere stati avvisati dall'amico di famiglia degli strani comportamenti Persona_6 assunti dalla figlia con , il quale però, sentito a Pt_1 Persona_1
s.i.t., aveva poi negato la circostanza, confermando solo di aver messo in guardia i genitori del comportamento strano delle loro figlie, che a suo dire erano sempre per strada;
che gli agenti avevano infine interpellato l'unità territoriale di Riabilitazione della ASL e avevano appreso che l'attrice, all'epoca dei fatti, era affetta da un ritardo mentale di grado lieve-medio;
che, nella relazione redatta dalle responsabili del servizio, OT.sse e l'attrice era stata descritta Persona_7 Persona_8 come un soggetto che aveva difficoltà ad instaurare relazioni interpersonali adeguate alla sua età che, associate alle problematiche adolescenziali, si manifestavano con interesse per la sessualità, ricerca di contatto con coetanei, adottando atteggiamenti seduttivi e adultizzati;
che, sempre in base a tale relazione, la carenza di consapevolezza delle situazioni di pericolo e di autoregolazione emozionale ed affettiva esponevano l'attrice a pericoli sociali per la sua età. Il contenuto della relazione è stato confermato nel corso del presente giudizio da uno degli operanti che ha partecipato all'indagine, ossia il Luogotenente dei Carabinieri , escusso come teste all'udienza del 27.06.2024. Persona_9
Agli atti è presente anche la denuncia querela sporta dall'attrice il 15 marzo 2010 in veste di persona offesa dal reato, in occasione della quale ha fornito ulteriori precisazioni e dettagli in merito agli abusi patiti. In particolare, ha riferito:
che gli incontri con e in cui venivano Persona_1 ER consumati i rapporti sessuali avvenivano rispettivamente nel garage del primo e nell'abitazione del secondo (nella sua camera da letto);
che dal 2004 al 2008 tali incontri avevano avuto una cadenza quasi giornaliera;
che e le davano 10 euro per ogni rapporto e Persona_1 ER si erano raccomandati con lei di non riferire nulla ai propri genitori, anche minacciandola con espressioni del tipo “se lo dici ai tuoi genitori ti facciamo chiudere in un istituto minorile”;
che invece era solito toccarle solo il seno, gesto in cambio Parte_2 del quale le elargiva 5 euro. Rispetto al contenuto della relazione redatta dagli operanti, l'attrice ha riferito Per Per nella querela che era e non che aveva continuato a cercarla nelle vicinanze della scuola per proporle degli ulteriori incontri. L'attrice ha prodotto anche la relazione del consultorio familiare di Grottaglie, redatta in occasione delle indagini, nella quale si dà atto che la narrazione della stessa attrice, in veste di persona offesa, era risultata sufficientemente attendibile, con racconto dei fatti particolareggiato e non contraddittorio. Nel documento si relaziona che il racconto era formulato in maniera piana e senza particolari emozioni e che l'attrice, all'epoca minorenne, appariva quasi del tutto incapace di difendersi rispetto a chiunque mostrasse interesse nei suoi confronti. Nel corso del giudizio è stato escusso come teste il OT. il Persona_4 quale ha confermato il contenuto della predetta relazione a sua firma. Agli atti è allegata anche la relazione del Servizio Aziendale di Riabilitazione della ASL, a firma delle OT.sse e , Persona_7 Persona_8 rispettivamente psicologa e dirigente responsabile della struttura. Dalla lettura del documento si evince:
che l'attrice era stata seguita dal servizio di riabilitazione sin da quando aveva sei anni, con interventi di logoterapia e che, all'epoca della relazione, il 28 aprile 2010, veniva ancora seguita per l'integrazione scolastica;
che l'attrice, sin dall'ingresso nella scuola primaria, aveva difficoltà di linguaggio e di apprendimento, mettendo in mostra comportamenti caratterizzati da instabilità attentiva e motoria;
che l'attrice aveva evidenziato difficoltà ad instaurare relazioni interpersonali adeguate alla propria età, che si manifestavano con interesse per la sessualità, ricerca di contatti con i coetanei e con l'adozione di atteggiamenti seduttivi e adultizzati, con una precoce autonomia nella gestione di sé;
che la carenza di consapevolezza delle situazioni di pericolo e di autoregolazione emozionale ed affettiva, in mancanza di adeguati interventi di controllo educativo, la esponevano verosimilmente a pericoli sociali per la sua età. La OT.ssa sentita come teste all'udienza del 12.12.2024 Persona_8 ha confermato il contenuto della relazione, aggiungendo che l'attrice era affetta da ritardo mentale che poteva comportare problemi cognitivi;
“mancava una certa inibizione nella sua condotta, che potevano esporla a situazioni di pericolo anche per la minore età”. Anche la OT.ssa sentita come teste, ha confermato il Testimone_1 contenuto della relazione. A seguito delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la Procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio di , e Parte_2 Controparte_3
per i reati di cui agli artt. 81, 609-bis, co. 1 e 2, n. 1) e 609 Persona_1 quater c.p., “per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della minore nata il Parte_1
16.10.1992 e affetta da ritardo mentale di grado lieve-medio, indotto la stessa ad avere rapporti sessuali completi con loro.”. Con sentenza del 29 maggio 2017 il Tribunale di Taranto ha dichiarato estinto il reato per intervenuta morte del reo. Essendo intervenuta sentenza con cui è stato dichiarato estinto il reato, la pretesa risarcitoria dell'attrice può essere veicolata davanti al giudice civile, al quale non spetta il compito di accertare i presupposti costitutivi del reato, ma piuttosto quello di verificare se ricorrano gli elementi per qualificare come illecito LI (ex art. 2043) la condotta addebitata al convenuto1. 1 Corte appello, Taranto, 02/08/2022, n. 410 In presenza di reato estinto per intervenuta prescrizione, il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito LI (art. 2043 c.c.). Cassazione civile, sez. III, 15/02/2023, n. 4668 In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l'estinzione del reato per prescrizione non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile Tale valutazione deve essere necessariamente compiuta alla luce delle regole proprie del giudizio civile, tra cui rientrano ovviamente quelle concernenti l'accertamento dei fatti attraverso i mezzi di prova tipici di tale giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in caso di estinzione del reato, il giudice civile è libero di formare il proprio convincimento in maniera autonoma rispetto al giudice penale e che, a tal fine, può servirsi di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale nel rispetto del contraddittorio tra le parti2, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo3. Sempre i giudici di legittimità hanno però precisato che “non costituiscono validi elementi di prova nel giudizio civile gli accertamenti penali...non ancora sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale” (cfr. Cass. n. 5703/99). Sulla scorta di tali premesse e dell'istruttoria espletata, la domanda risarcitoria è comunque meritevole di accoglimento. I principali elementi istruttori da cui ricavare la prova delle violenze sessuali perpetrate dal convenuto si rivengono nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa (odierna attrice), condensate nella denuncia-querela sporta dalla stessa e nell'informativa alla Procura redatta dai Carabinieri di Grottaglie. Tali dichiarazioni non hanno assunto il rango di prova nel processo penale, atteso che, a causa della morte del reo, il processo si è estinto e la persona offesa non è stata mai sentita come testimone in sede dibattimentale.
diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito LI ex art. 2043 c.c. . 2 Cassazione civile sez. III, 21/06/2013, n. 15673 Dichiarato estinto il reato per morte del reo, nel successivo giudizio di risarcimento del danno è corretta e non contraddittoria la motivazione con la quale il giudice da un lato tenga conto delle prove acquisite nel giudizio penale, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta contro gli eredi del reo, e dall'altro le ritenga inutilizzabili rispetto alla domanda formulata nei confronti del datore di lavoro del reo, che non abbia partecipato al giudizio penale, venendo in rilievo l'applicazione di principi giuridici distinti, sulla base di differenti presupposti logici e di fatto…..in caso di sentenza di declaratoria di estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di sentenza di proscioglimento e non di condanna o di assoluzione, nel giudizio civile di risarcimento danni il giudice è libero di formare il proprio convincimento circa la responsabilità civile, e di rivalutare il fatto interamente, tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti. 3 Cassazione civile , sez. I , 02/03/2009 , n. 5009 In forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. ; Cassazione civile sez. un., 27/05/2009, n.12243 Alle sentenze di non doversi procedere, perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia, non può riconoscersi alcuna efficacia extrapenale, sicché nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e pur potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere, quindi, alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente ed autonomamente rivalutare il fatto. Pertanto, si tratta di dichiarazioni rispetto alle quali non è stato fatto alcun vaglio di credibilità della dichiarante da parte di un giudice penale e che non sono state sottoposte al contradditorio delle parti mediante la c.d. tecnica del controesame. Trattandosi di elementi di indagine, questo giudice non può tenerne conto come se fossero elementi di prova desunti da una fonte di prova esaminata nel corso del giudizio penale. Le dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela e negli altri atti sopra richiamati si convertono, in sede civile, in autonome deduzioni della parte attrice, integrando i fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria. Tali dichiarazioni, pur non avendo di per sé alcun rilievo probatorio, possono comunque assumerlo quando siano state oggetto delle deposizioni dei testimoni escussi e, al contempo, quando le suddette deposizioni trovino riscontro in altri elementi intrinseci ed estrinseci dotati di rilevanza probatoria. Ed invero, mentre parte della giurisprudenza è orientata a ritenere che il rilievo probatorio delle dichiarazioni de relato ex parte actoris, ossia dei fatti che i testimoni hanno appreso esclusivamente per bocca della stessa parte nel cui interesse sono stati chiamati a testimoniare, sia sostanzialmente nullo4, un 4 Cassazione civile , sez. III , 23/03/2017 , n. 7414 In tema di deposizione de relato è preferibile la tesi secondo cui la valenza della deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla. In caso contrario (ove, cioè si affermi che una siffatta deposizione possa assurgere a valido elemento di prova, quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie) si finirebbe con l'attribuire una veste qualificata - quella di elemento di prova - a una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste che quella allegazione si è, invece, limitato in ipotesi a riportare in quanto tale (ossia per avere appreso il fatto dalla parte stessa e non per cognizione diretta, o, al limite, per averlo appreso da terzi estranei al giudizio. Cassazione civile , sez. VI , 17/02/2016 , n. 3137 In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice. Cassazione civile , sez. I , 15/01/2015 , n. 569 In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione nella quale la Corte territoriale aveva attribuito altro filone giurisprudenziale, sviluppatosi in origine in materia di cause matrimoniali, sostiene invece che le medesime dichiarazioni possono assurgere a valido elemento di prova quando siano suffragate da circostanze oggettive e soggettive ad esse intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità5.
la qualifica di testimoni indiretti non pienamente attendibili perché controinteressati a soggetti che invece avevano direttamente preso parte alle consultazioni sindacali oggetto della loro testimonianza). 5 Cassazione civile , sez. II , 18/05/1996 , n. 4618 La deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità. Cassazione civile , sez. I , 29/11/1986 , n. 7062 Il giudice può desumere elementi utili al proprio convincimento anche dalle testimonianze de relato ex parte actoris quando esse appaiano, in concorso con altri elementi, dotati di efficacia probante. Cassazione civile , sez. II , 28/06/2022 , n. 20793 La deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (in tal senso dovendosi intendere la sostanziale nullità a cui si riferisce la giurisprudenza), potendo, tuttavia, anch'essa assurgere a valido elemento di prova ma solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità. Al contempo anche le testimonianze de relato, aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice ma sempre a condizione che concorrano altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità. Cassazione civile , sez. II , 07/10/2020 , n. 21568 La testimonianza de relato actoris pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa. Cassazione civile , sez. I , 04/12/2014 , n. 25663 In tema di separazione giudiziale dei coniugi il giudice non può, in particolare riguardo alla pronuncia di addebito, fondare la sua decisione su quanto riferito dai testi de relato ex parte actoris, per averlo appreso da uno dei contendenti, trattandosi di deposizione di per sé priva di valore anche solo indiziario, a meno che non sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da altri riscontri probatori che concorrano a confortarne l'attendibilità (nella specie, i testi avevano riferito non solo di circostanze apprese dalla parte che li aveva indicati, ma anche di fatti omogenei avvenuti in loro presenza e riferiti da altri testi). Cassazione civile , sez. I , 19/07/2013 , n. 17773 In tema di azione di disconoscimento della paternità per adulterio della moglie, il giudice deve procedere ad una valutazione d'insieme e non atomistica del materiale probatorio acquisito, potendo trarre argomenti di prova sia dal rifiuto di una parte di sottoporsi ad accertamenti genetici sia, anche, da ulteriori elementi indiziari, quali le deposizioni testimoniali de relato provenienti da terzi, e al limite anche ex parte actoris (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'azione di disconoscimento proposta dal padre, ritenendo di per sé inidoneo ad integrare un argomento di prova il rifiuto del figlio di sottoporsi al prelievo ematologico, e negando ogni rilevanza alle deposizioni testimoniali assunte e richieste, sul mero rilievo che erano de relato e che comunque i capi articolati erano relativi a circostanze molto lontane nel tempo). Cassazione civile , sez. I , 19/03/2009 , n. 6697 La deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica. Ad avviso di questo giudice, tra i due orientamenti sopra richiamati, occorre dare preferenza al secondo in casi come quello in esame, atteso che, quando i fatti illeciti consistono in violenze sessuali, vengono solitamente in rilievo episodi che si sono consumati in una sfera intima, ai quali è improbabile che abbiano assistito terze persone in grado di testimoniare. Ciò posto, la prova del fatto che l'attrice abbia subito ad opera del convenuto le violenze denunciate può ricavarsi in via presuntiva dal complesso degli elementi probatori acquisiti al processo. In primo luogo, occorre valorizzare le dichiarazioni del teste Luogotenente
e la allegata relazione di servizio, dal cui esame risulta che Persona_9
l'attrice ha riferito delle violenze subite a distanza di due anni dai fatti e in occasione di un litigio avuto con i genitori alla presenza degli stessi operanti. Il fatto che l'attrice abbia denunciato per la prima volta tali fatti in modo spontaneo ed estemporaneo (non essendosi recata in caserma per denunciare i fatti, ma essendovi stata condotta a seguito del suo allontanamento da casa) induce a ritenere credibile il suo racconto e quindi attendibili le dichiarazioni dei testi, allontanando eventuali intenti speculativi. La credibilità del suo racconto è stata inoltre confermata dal teste OT. Per_4 psicologo del consultorio familiare, il quale ha rilevato, anche nella relazione a sua firma, che il racconto era parso credibile, in quanto preciso e privo di contraddizioni. Inoltre, sia il teste che le testi e , dottoresse operanti Per_4 Per_7 Per_8 presso il servizio aziendale di riabilitazione della Asl, hanno evidenziato che l'attrice, all'epoca dei fatti era incapace di difendersi rispetto a chi avesse manifestato interesse nei suoi confronti, non percependo le situazioni di pericolo a causa del contesto di sociale di provenienza e del ritardo mentale di grado medio-lieve che le era stato diagnosticato. Dalla relazione di servizio redatta dai carabinieri, emerge inoltre che la sorella dell'attrice, sentita a s.i.t., ha dichiarato di essersi resa Parte_3 complice della sorella in talune situazioni e di averla sorvegliata quando si allontanava con i citati , e nelle loro Persona_1 ER Parte_2 abitazioni. Più precisamente ha riferito agli operanti di non Parte_3 aver visto che cosa accadeva tra tali soggetti e la sorella e di aver visto solo in un'occasione la sorella entrare all'interno dell'abitazione di . Persona_1
Nel corso del giudizio, è stata sentita come teste anche Testimone_2 amica dell'attrice, la quale ha precisato che con lei si Parte_1 confidava e le riferiva che aveva vergogna di quanto successo non solo con
, ma anche con e . Ha aggiunto che ER Persona_1 Parte_2
l'attrice “è frequente avere comportamenti irascibili senza alcun motivo;
a volte grida, si chiude in casa e non vuole uscire”. Il tracciato quadro istruttorio consente di ritenere provati i fatti denunciati dall'attrice, risultando più che probabile che il defunto abbia Persona_1 abusato delle certificate condizioni di disagio sociale e di deficit mentale dell'attrice per indurla al compimento di atti sessuali dietro pagamento di modici compensi in un periodo in cui quest'ultima era ancora minorenne, avendo all'epoca, ossia dal 2004 al 2008, rispettivamente 11, 12, 13, 14 e 15 anni. La condotta posta in essere da integra a fini civili un fatto Persona_1 illecito sussumibile all'interno dell'art. 2043 c.c., che è sorretto da un coefficiente psichico doloso, come si desume dalla circostanza che questi era solito offrire all'attrice delle piccole somme di denaro in cambio di prestazioni sessuali. Il consenso dell'attrice non vale a privare di antigiuridicità la condotta ascritta al defunto , dal momento che la maggior parte dei fatti si è Persona_1 verificata quando l'attrice era minore di 14 anni, e quindi considerata dall'ordinamento immatura e incapace di esprimere un valido consenso per disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali (cfr. art. 609- quater c.p.). Ad ogni modo, il consenso espresso dall'attrice non può neanche considerarsi libero, in quanto si è presumibilmente formato sulla base delle offerte di denaro promesse e, inoltre, sempre sotto tale profilo, non può sottacersi che l'attrice era all'epoca affetta da un ritardo mentale medio-lieve, che non le consentiva di percepire a pieno i pericoli connessi alla sua età. La condotta di ha quindi leso il diritto alla dignità dell'attrice e Persona_1 alla sua libertà, da apprezzarsi sul piano dell'autodeterminazione sessuale, cagionando un danno ingiusto, in quanto volto a vulnerare interessi giuridici protetti dall'ordinamento. In assenza di documentazione che attesti la presenza di danni alla salute dell'attrice, occorre procedere al risarcimento del pregiudizio di natura non patrimoniale connesso alla lesione del suo diritto all'autodeterminazione sessuale. A tal fine, trattandosi di quantificazione del danno di natura puramente equitativa6, occorre prendere in considerazione i seguenti fattori: 6 Cassazione civile , sez. III , 21/06/2011 , n. 13611In ipotesi di violenza sessuale, costituisce fatto ormai notorio che la persona offesa rivesta contemporaneamente i caratteri di soggetto (passivo) e di oggetto (dal punto di vista del violentatore), specialmente se la vittima è un soggetto infraquattordicenne, con conseguentemente lesione della personalità, il cui risarcimento non può che avvenire in via equitativa, stante la ovvia difficoltà del danneggiato di proporre una precisa quantificazione. la gravità delle condotte poste in essere da , sfociate in Persona_1 un'occasione in un rapporto sessuale completo;
le condizioni di disagio psichico e sociale della vittima, tali da indurre ad approfittarne per soddisfare i propri intenti Persona_1 libidinosi;
la reiterazione delle condotte, protrattesi lungo un arco di tempo ricompreso tra il 2004 e il 2008;
la giovane età della vittima. Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale da lesione della libertà sessuale in € 40.000,00. Su tale importo, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Sulla somma, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 2008 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Priva di rilievo ai fini della quantificazione del danno sono invece le dichiarazioni rese dalla teste avendo ad oggetto circostanze, Tes_2 comunque, frutto di valutazioni personali, non sorrette dal benché minimo fondamento scientifico in ordine al supposto legame causale con le dedotte violenze.
Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella decisoria, attesa la ripetitività degli assunti e la mancata costituzione della controparte), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta, con distrazione in favore dell'erario, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna l'eredità giacente di al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'importo di € 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, n. 22272. condanna l'eredità giacente di al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'importo di € 2.630,50 (importo già dimezzato), oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore dell'erario. Così deciso in Taranto, in data 29/05/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44