Sentenza 24 aprile 2026
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- 1. Violata la clausola sociale del disciplinare di gara: annullata l’aggiudicazioneAccesso limitatoFederico Gavioli · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6697 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Pulita & Service S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5A68E67E4, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto D'Addabbo e Laura La Selva, con domicilio eletto presso lo studio Roberto D'Addabbo in Bari, via Abate Gimma n. 147;
nei confronti
La Mondial S.r.l., non costituita in giudizio;
Scala Enterprise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sport e Salute S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Paolo Giugliano e Natalia Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della decisione di esito gara n. 236 del 27/10/2025, comunicata sulla piattaforma telematica in data 31/10/2025, con cui la procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti nelle aree coperte e scoperte del “ Centro Sportivo Pino IE” in Caivano - CIG: B5A68E67E4 è stata aggiudicata al costituendo RTI Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l.; dei verbali di gara, ed in particolare: - i verbali di riunione di Commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, alla formazione e rideterminazione della graduatoria n. 2 del 07/05/2025, n. 3 del 13/05/2025, n. 4 del 16/05/2025 e n. 6 del 24/07/2025; - il verbale del RUP del 21/08/2025 recante la verifica della congruità dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023; - i verbali di Seggio di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa del RTI aggiudicatario n. 3 del 01/09/2025 e n. 4 del 08/09/2025; • della comunicazione denominata “ Comunicazione graduatoria rideterminata” del 24/07/2025, pubblicata sulla piattaforma telematica; di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, comunque connesso e ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti interni alla fase di verifica dell'offerta ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. c) c.p.a. o, comunque, dell'art. 122 c.p.a.;
nonché per la condanna
della Stazione appaltante a risarcire alla ditta ricorrente tutti i danni subiti e subendi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA PULITA & SERVICE S.C. A R.L. il 30\1\2026:
per l’annullamento
• della decisione di esito gara n. 236 del 27/10/2025, comunicata sulla piattaforma telematica in data 31/10/2025, con cui la procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti nelle aree coperte e scoperte del “ Centro Sportivo Pino IE ” in Caivano - CIG: B5A68E67E4 è stata aggiudicata al costituendo RTI Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l.;
• dei verbali di gara, ed in particolare: - i verbali di riunione di Commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, alla formazione e rideterminazione della graduatoria n. 2 del 07/05/2025, n. 3 del 13/05/2025, n. 4 del 16/05/2025 e n. 6 del 24/07/2025; - il verbale del RUP del 21/08/2025 recante la verifica della congruità dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023; - i verbali di Seggio di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa del RTI aggiudicatario n. 3 del 01/09/2025 e n. 4 del 08/09/2025;
• della comunicazione denominata “ Comunicazione graduatoria rideterminata ” del 24/07/2025, pubblicata sulla piattaforma telematica;
• di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, comunque connesso e ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti interni alla fase di verifica dell’offerta ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023;
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c) c.p.a. o, comunque, dell’art. 122 c.p.a.;
nonché per la condanna della Stazione appaltante a risarcire alla ditta ricorrente tutti i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Scala Enterprise S.r.l. e di Sport e Salute S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NN MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
La ricorrente si è classificata seconda nella procedura aperta indetta da Sport & Salute S.p.A. per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti nelle aree coperte e scoperte del “ Centro Sportivo Pino IE ” di Caivano, che si è conclusa con la decisione n. 236 del 27/10/2025, con la quale la commessa è stata aggiudicata al costituendo RTI Scala Enterprise S.r.l. – La Mondial S.r.l.
Avendo ottenuto solo parte della documentazione richiesta con istanza d’accesso del 10.11.2025, ha impugnato in via cautelativa l’aggiudicazione deducendo i seguenti vizi:
1. violazione di legge (artt. 41, comma 14, 57, comma 1, 102, comma 2, 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023). Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 25 e 27 del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 4 del CCNL Multiservizi. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento. Violazione dei principi di buon andamento, par condicio, trasparenza e tutela del lavoro.
Parte ricorrente lamenta la violazione della clausola sociale prevista dall’art. 27 del disciplinare di gara. Afferma, in proposito, che, alla stregua della suddetta disposizione, l’introduzione di “nuove assunzioni ”, potrebbe avvenire solo dopo aver garantito la piena stabilità occupazionale del personale già impiegato nell’attività oggetto di appalto. Dall’analisi dei giustificativi resi nel procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera emergerebbe un’articolazione del servizio incompatibile con gli obblighi di assorbimento prioritario sanciti dall’art. 27 del Disciplinare.
Vi sarebbe stata una riduzione del numero di ore di impiego delle 12 unità di cui alla clausola sociale pari in media al 50%. La restante quota di ore necessarie alla copertura del servizio, pari a 11.443,50 ore, risulterebbe assicurata dall’impiego di nuovo personale ad un costo orario inferiore a quello delle unità precedentemente impiegate nella commessa.
L’assorbimento parziale o con orario ridotto dei lavoratori impiegati dal precedente affidatario, sarebbe consentita solo se funzionale all’efficientamento del servizio, ma non al solo scopo di conseguire risparmi sul costo del lavoro.
Si sono costituite le parti resistenti. Sport e salute ha eccepito in via preliminare l’incompetenza per territorio del T.A.R. adìto, ritenendo competente il T.A.R. del Lazio. La controinteressata ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché formulato in termini dubitativi.
Hanno entrambe contestato nel merito le avverse censure.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 gennaio 2026, dopo aver avuto accesso integrale agli atti di gara e in particolare, all’offerta dell’aggiudicataria in una versione non oscurata e al piano di assorbimento, parte ricorrente ha proposto le ulteriori seguenti censure avverso l’aggiudicazione già impugnata con il ricorso introduttivo.
2. Violazione di legge (artt. 57, comma 1, e 102 del d.lgs. n. 36/2023). Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 25 e 27 del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 4 del CCNL Multiservizi. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento. Violazione dei principi di buon andamento, par condicio, trasparenza e tutela del lavoro.
Oltre a sviluppare le censure articolate con il ricorso introduttivo, la ricorrente deduce quale ulteriore profilo di illegittimità la non conformità di quanto dichiarato nel piano di assorbimento all’assetto organizzativo delineato nella relazione tecnica (e confermato in sede di giustificativi) che imporrebbe l’esclusione del RTI controinteressato. Il piano di assorbimento, infatti, prefigurerebbe il subentro integralmente conservativo del personale uscente, ma esso non collima con il monte ore effettivamente attribuito al personale storico, risolvendosi in un adempimento solo apparente, equivalente alla mancata presentazione del piano, previsto a pena di esclusione.
II. Violazione di legge (artt. 41, comma 14, 57, 102 e 110, comma 5, lett. d, del d.lgs. n. 36/2023). Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 25 e 27 del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 4 del CCNL Multiservizi. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento. Violazione dei principi di buon andamento, par condicio, trasparenza e tutela del lavoro.
Il contrasto tra piano di assorbimento e progetto tecnico avrebbe dovuto quantomeno indurre la Stazione appaltante a richiedere chiarimenti e a svolgere un approfondimento effettivo in sede di procedimento di verifica del costo della manodopera, atteso che il diverso assetto organizzativo inciderebbe direttamente sulla struttura della spesa del personale.
Il costo complessivo della manodopera sarebbe stato condizionato fortemente dalla scelta di concentrare la quota prevalente delle ore sul personale meno oneroso, con un indebito risparmio sul costo del lavoro di € 40.000. Una simile dinamica avrebbe dovuto imporre alla Stazione appaltante una verifica sostanziale - e non meramente formale - della sostenibilità e della compatibilità dell’assetto organizzativo con la clausola sociale, non potendosi ritenere sufficiente il mero riscontro aritmetico del totale delle ore richieste dal Capitolato.
E comunque, in subordine, il calcolo del costo della manodopera prospettato dal RTI controinteressato risulterebbe artificioso nella parte in cui assume a riferimento le ore lavorate del personale, anziché le ore contrattuali.
La previsione di 10 nuove unità, stabilmente inserite nell’organico dichiarato e computate nel dimensionamento complessivo del servizio, evidenzierebbe che esse concorrono strutturalmente all’esecuzione dell’appalto, mentre il costo del lavoro sarebbe stato quantificato considerando solo 5 unità in più.
3. Violazione di legge (artt. 41, comma 14 e 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n.36/2023). Violazione del CCNL Multiservizi 2025. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento. Violazione dei principi di buon andamento, par condicio, trasparenza e tutela del lavoro.
La s.a. non avrebbe considerato il rinnovo del CCNL Multiservizi intervenuto nel luglio 2025, anteriormente alla conclusione del subprocedimento di verifica.
Con riguardo ai motivi aggiunti, sia la stazione appaltante che la controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità delle censure concernenti i contenuti dell’offerta tecnica e delle giustificazioni prodotte in gara conosciute dalla ricorrente in data 11/12/2025 e controdedotto nel merito.
All’esito dell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. In via preliminare va delibata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte resistente. L’eccezione è infondata. Ai sensi dell’art. 13 c.p.a. “1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede .”. Al comma 3, la norma prevede inoltre che “è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.”.
Per costante giurisprudenza (cfr. Cons. St., A.P., ord., 13 luglio 2021, n. 13: “La ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è quella di temperare il c.d. criterio della sede, secondo un più generale principio di prossimità e secondo una logica di decentramento, e radica quindi la competenza territoriale del Tribunale “periferico” in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un diverso Tribunale o di un’autorità centrale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale del Tribunale “periferico” medesimo; ”), il criterio degli effetti di cui al secondo periodo del primo comma – che prevale rispetto a quello della sede per gli atti delle pubbliche amministrazioni – si applica anche nel caso di atti, provvedimenti e comportamenti posti in essere da soggetti pubblici a carattere ultra regionale, qual è Sport e Salute s.p.a., società pubblica con competenze estese all’intero territorio nazionale.
Orbene, nel caso di specie, viene in rilievo l’aggiudicazione di una gara che non può che produrre effetti limitati al territorio nel quale è destinato ad essere eseguito il contratto d’appalto.
Né il difetto di competenza di questo T.A.R. può derivare dall’art. 30 del disciplinare, sia in quanto esso si riferisce testualmente alle controversie “derivanti dal contratto ” - afferendo, dunque alla sua fase esecutiva - sia in quanto la competenza territoriale dei T.A.R. (che nella materia degli appalti riguarda gli atti delle procedure e non l’esecuzione del contratto) è inderogabile e, dunque, non può essere modificata su accordo delle parti.
2. Occorre, altresì, dar conto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo formulata dalla controinteressata, per difetto di specificità, poiché formulato in forma dubitativa, in quanto proposto prima dell’integrale ostensione degli atti di gara da parte della stazione appaltante.
L’eccezione non è fondata, poiché le censure svolte avverso l’aggiudicazione sono sufficientemente specifiche anche in assenza dell’integrale ostensione degli atti di gara e, in particolare, dell’offerta tecnica della controinteressata (che era stata originariamente consegnata alla ricorrente in una versione integralmente oscurata) e del progetto di assorbimento.
Il ricorrente – traendo spunto dall’esame delle giustificazioni presentate dalla controinteressata in merito al costo del personale – ha chiaramente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto elusa la clausola sociale prevista dall’art. 27 del disciplinare di gara, affermando la non conformità ad essa di un assetto organizzativo nel quale, pur a fronte della riassunzione di tutti i lavoratori precedentemente impiegati nella commessa, era stato sensibilmente ridotto l’orario contrattuale e la restante parte affidata a personale di nuova assunzione e, per questo, meno costoso.
Sono indicati, dunque, in modo chiaro sia i vizi dedotti che i fatti posti a suo fondamento, il che è sufficiente a rendere il ricorso rispettoso dell’art. 40 c.p.a.
3. Il ricorso è anche fondato.
La questione sottesa al ricorso attiene non alla portata “elastica o rigida ” delle c.d. clausole sociali (disciplinate dall’art. 57 D. Lgs. 36/2023), essendosi la giurisprudenza attestata su una concezione elastica delle medesime ( “la clausola sociale non impone l’assunzione integrale del personale del precedente appalto, ma va interpretata nel senso che l’obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali va contemperato con la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto e di contemperare la tutela del lavoro con la libertà d’impresa.” cfr. Cons. Stato, 24 luglio 2025, n. 6624/24; “Ai fini dell’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore.” Cfr. Linee Guida ANAC n. 13/2019), quanto all’individuazione delle condizioni in presenza delle quali può derogarsi all’obbligo di riassunzione “con priorità ” del personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente.
In una fattispecie sovrapponibile alla presente (nella quale veniva in rilievo la normativa regionale calabrese, in toto sovrapponibile a quella del codice dei contratti), il Consiglio di Stato ha così ben descritto finalità e limiti della flessibilità della clausola sociale: “l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (cfr. da ultimo: Cons. Stato, III, 30 gennaio 2019, n. 750, 29 gennaio 2019, n. 726,7 gennaio 2019, n. 142, 18 settembre 2018, n. 5444, 5 maggio 2017, n. 2078;V, 17 gennaio 2018, n. 272, 18 luglio 2017, n. 3554).
14. Se dunque da un lato la clausola sociale non può comprimere l’autonomia imprenditoriale, all’opposto quest’ultima non può nondimeno essere esercitata fino al punto da vanificarne le sottostanti esigenze di tutela dei lavoratori, sotto il profilo del mantenimento delle condizioni economiche e contrattuali vigenti, attraverso il ricorso, pur legittimo in astratto, a forme di lavoro flessibile foriero per il datore di lavoro di vantaggi dal punto di vista retributivo e contributivo. Infatti, nel bilanciamento tra contrapposte esigenze la clausola sociale, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa e congegnata dal legislatore regionale calabrese, ammette il sacrificio degli interessi dei lavoratori rispetto a scelte improntate a migliorare la qualità e l’efficienza del servizio, ma non anche in funzione del solo ed esclusivo risparmio di costi per la manodopera, quand’anche consentito dalla legislazione lavoristica.
L’elasticità di applicazione della clausola non può pertanto spingersi fino al punto da legittimare politiche aziendali di dumping sociale in grado di vanificare gli obiettivi di tutela del lavoro perseguito attraverso la stessa.” (così Consiglio di Stato, sez. V, 10.6.2019, n. 3885/19).
Nel caso di specie, il programma di assorbimento previsto dalla controinteressata non risponde ad esigenze tecnico-organizzative legate all’appalto e, dunque, non è conforme agli obblighi previsti dalla legislazione statale, come declinati nell’art. 27 del disciplinare, di riassorbimento del personale.
L’art. 27 del disciplinare di gara prevede che: “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 57 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nell’allegato “elenco del personale del fornitore uscente”.
Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente si impegna a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto ad assumere almeno 1 dipendente delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, appartenente alle categorie dei giovani fino ai 36 anni di età, delle donne o dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'art. 57 comma 1 del Codice.
Per nuove assunzioni si intendono le risorse contrattualizzate, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dopo aver garantito la stabilità occupazionale del personale già impiegato nell’attività oggetto di appalto.”.
Il rispetto della clausola sociale costituisce elemento essenziale dell’offerta, atteso che, ai sensi dell’art. 15 del disciplinare medesimo (dedicato all’ “offerta tecnica ”) si prevede, a pena di esclusione, che “e) … A corredo dell’offerta, l’operatore economico dovrà allegare il progetto di assorbimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al successivo paragrafo 27 (“Clausola sociale e altri condizioni particolari di esecuzione”), con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza che il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.”.
Risulta incontroverso tra le parti che al personale impiegato presso il precedente affidatario del servizio, pur se oggetto di assorbimento nell’organigramma del controinteressato, viene garantito un orario lavorativo (da valutare in relazione alle ore contrattuali e non a quelle “effettivamente lavorate” rilevanti ai fini della verifica del calcolo del costo del lavoro) notevolmente ridotto (con un’oscillazione compresa tra il 36,58 e il 50% rispetto all’orario contrattuale precedente), provvedendosi alla copertura delle ulteriori ore di servizio da garantire con personale di nuova assunzione.
Il suddetto assetto non risulta giustificato da specifiche esigenze organizzative dell’aggiudicatario, né esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.
La stazione appaltante, infatti, pur avendo fatto presente che il contratto oggetto della gara in questione ha accorpato le prestazioni di due distinte commesse precedentemente affidate a due diversi operatori economici, non ha evidenziato specifiche differenze tra le precedenti e la nuova commessa, tali da imporre l’impiego di personale di nuova assunzione ovvero, comunque, da impedire lo svolgimento del servizio con il personale assunto dall’affidatario uscente per il monte-ore per il quale era impiegato nella precedente commessa.
La controinteressata si è limitata ad affermare in modo del tutto generico che l’assetto contrattuale da essa predisposto sarebbe dettato dalla necessità di gestire il presidio per 362 giorni all’anno, per sette giorni alla settimana, ma tale esigenza (e soprattutto l’impossibilità o la difficoltà di provvedere alle suddette esigenze con il personale precedentemente assunto nell’orario pieno ad esso innanzi garantito) non è in alcun modo dimostrata.
In questo contesto, pertanto, la riduzione dell’orario del personale precedentemente impiegato, unita alla contestuale assunzione di nuovo personale, al quale spetta una retribuzione ridotta, non risulta riconducibile ad esigenze organizzative dell’imprenditore o a esigenze tecnico/organizzative legate al nuovo contratto, ma esclusivamente all’esigenza di conseguire risparmi di spesa sul costo del personale di nuova assunzione.
Una siffatta organizzazione del personale, tuttavia, contrasta con la lettera dell’art. 27 del disciplinare (che impone di assumere con priorità il personale precedentemente impiegato rispetto ai nuovi assunti, seppur nei limiti della libertà di assetto organizzativo aziendale e del servizio), nonché con la ratio della clausola sociale, poiché, piuttosto che promuovere la stabilità occupazionale dei dipendenti, ne riduce la tutela prevista dalla norma, non per finalità afferenti all’efficientamento del servizio, ma al solo fine di ridurre il costo del lavoro.
4. Per le sopra esposte ragioni il primo motivo del ricorso introduttivo è fondato. Ne discende la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta e la necessità di escludere la stessa per la non conformità rispetto agli obblighi che il disciplinare imponeva agli operatori di assumere.
5. La fondatezza del primo motivo assorbe le residue censure.
6. Il ricorso, dunque, è fondato e, per l’effetto, l’aggiudicazione impugnata deve essere annullata.
7. In via conformativa, l’Amministrazione è tenuta, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legge circa il possesso dei requisiti e la congruità dell’offerta, a disporre l’aggiudicazione in capo alla ricorrente, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
In accoglimento delle relative domande va, altresì, dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato il 29.12.2025 dalla stazione appaltante con la controinteressata e, in caso di positivo esito delle verifiche indicate in precedenza, disposto il subentro della ricorrente nell’esecuzione del contratto, precisandosi, sulla scorta dei principi espressi da Ad. Plen. 9/2025, che, in caso di esito positivo delle verifiche, il contratto stipulato con la ricorrente dovrà avere la durata e i contenuti risultanti dalla disciplina di gara (senza scomputo del periodo di esecuzione del contratto imputabile alla controinteressata), dovendosi riconoscere alla dichiarazione di inefficacia del precedente contratto, portata retroattiva.
8. La natura interpretativa delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione impugnata. Dichiara l’obbligo per l’Amministrazione resistente, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legge circa il possesso dei requisiti e la congruità dell’offerta, di disporre l’aggiudicazione in capo alla ricorrente, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Dichiara inefficace il contratto stipulato il 29.12.2025 tra la stazione appaltante e la controinteressata e, in caso di positivo esito delle verifiche sopra richiamate, dispone il subentro della ricorrente nell’esecuzione dello stesso, precisando che il contratto stipulato con la ricorrente dovrà avere la durata e i contenuti risultanti dalla disciplina di gara.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NN MO, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NN MO | NN LA |
IL SEGRETARIO