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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice rel.
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 3132, avente per oggetto mutamento di sesso, TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Giovanni Guercio;
ricorrente E
CP_1 resistente E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI; interventore ex lege All'udienza del 17 settembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era riservata per la decisione . IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.03.2025 ha premesso: Parte_1 di essere di sesso femminile ma di avere sin da piccola avuto una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschi le, vivendo un estremo disagio per questa situazione;
che negli ultimi anni ha maturato sempre più intensamente il desid erio di vivere come uomo, assumendo sempre di più caratteri fisici da uomo;
di avere anche iniziato un periodo di transizione che la ha portata a prendere contezza della sua condizione;
di avere seguito questo percorso di psicoterapia, che ha accertato l'esistenza di un'alterazione dell'identità di genere dell'istante, concludendo altresì per l'indicazione dell'intervento di riassegnazione chirurgica dei tratti sessuali;
di avere, anche grazie ad una terapia ormonale mascolini zzante, assunto già da tempo l'aspetto esteriore di un uomo e di relazionarsi con gli altri come tale;
di essersi unita civilmente con;
di essere CP_1 interessata all'autorizzazione all'intervento chirurgico (qualora l'autorizzazione giudiziale fosse ancora necessaria a seguito d ella pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024) per adeguare i propri TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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caratteri sessuali a quelli masch ili;
di essere nota, nell'ambiente sociale con un nome maschile e quindi di volere contestualmente richiedere l'ordine di rettifica anagrafica del sesso e del nome;
di vivere disagio per il disallineamento tra la ide ntità di genere maschile e la condizione giuridica di donna, situazione che l'espone, peraltro, a discriminazion i o disagi. Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio il Pubblico Ministero per sentire accogliere da questo Tribunale le seguenti conclusioni: autorizzarl a a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili (qualora ritenuto necessario a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024) e contestualmente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare la rettificazione nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato Civile del sesso da
“femminile” a “maschile” e del nome da “ ” a “ Pt_1 Persona_1
”.
[...]
Notificato regolarmente il ricorso, all'udienza del 17.09.2025, ascoltata parte ricorrente ai sensi dell'art. 117 c.p.c., sono state precisate le conclusioni ed il G.I. ha riservato la causa in decisione, con dispensa da ulteriori termini. Il P.M. esprimeva parere favorevole con nota del 25.09.2025. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda di rettifica anagrafica sia fondata e vada perciò accolta. L'istruttoria espletata ha evidenziato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente è affetta da disturbo della identità di genere o transessualismo;
non ha evidenziato che essa sia r eversibile, ragionevolmente e clinicamente suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico , tanto che si è ritenuto di indicare il trattamento chirurgico . Nella specie, trattasi, così come accertato, di atteggiamento risalente nel tempo. La documentazione medica agli atti ha evidenziato che parte ricorrente è un transessuale primario (nel senso che non esiste alcun sintomo di altra patologia). Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale donna, la si considera Pt_1 uomo a tutti gli effetti. In particolare, è stato evidenziato il carattere di transessualismo primario della patologia, essendo state escluse altre patologie (vedesi “relazione psicologica” del 23.10.2024 rilasciata dall'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini della Regione Lazio, secondo cui l'odierna parte ricorrente: “…a settembre 2023 ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico… dal quale è emersa una diagnosi di Incongruenza di Genere… già denominata Disforia di Genere… ” - cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente). La domanda relativa all'ordine di rettificazione dei dati anagrafici è dunque fondata, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione (n. 15138 in data 20 luglio 2015), non dovendosi più ritenere che il trattamento chirurgico costituisca precondizione ineludibile per procedere alla rettificazione. Il mutamento di sesso è infatti frutto di un processo di autodeterminazione dell'interessato, che si svolge attraverso trattamenti medici e psicologici necessari;
esso va autorizzato in coerenza con i principi di proporzionalità elaborati dalla CEDU (per stabilire i limiti della ingerenza dello Stato nella vita privata degli individui ai sensi dell'art. 8 della CEDU). Di tal ché va valutato se il mutamento di sesso sia da considerarsi una scelta irreversibile compiuta dall'individuo, valutazione da compiersi con particolare rigore. Questi elementi ricorrono nel caso di specie , con la conseguenza che va autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici . Quanto all'ulteriore domanda, volta all'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 comma IV del D. Lgs. 150/2011, stabilendo che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali a sostegno psicologico -comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quelle di cui al presente giudizio, qualora il ricorrente abbia dimostrato (come avvenuto nel caso di specie), mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transizione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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alla ratio legis. Si deve, tuttavia, rilevare che la circostanza che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento. In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero completamento della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione de i dati anagrafici. Nella fattispecie de qua, la ha manifestato sia al Tribunale che Pt_1 allo psicologo il proprio desiderio di affrontare l'intervento. Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte del Tribunale. Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla dom anda proposta da Pt_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
05.05.1994, di procedere alla rettificazione nell'atto di nascita ed in ogni altro atto dello Stato Civile del sesso da “femminile” a
“maschile” e del nome da “ ” a “ ; Pt_1 Persona_2
2. dichiara il nulla a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico e, per l'effetto, dichiara che nulla osta a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce della Corte Costituzionale n. 143/2024;
3. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il giorno 7 ottobre 2025.
IL PRESID EN TE
D OTT. GIU SEP PE DISAB A TO
IL GIUD IC E ES TENS ORE
DO TT.SSA ROS ELLA NOC ERA
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice rel.
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 3132, avente per oggetto mutamento di sesso, TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Giovanni Guercio;
ricorrente E
CP_1 resistente E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI; interventore ex lege All'udienza del 17 settembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era riservata per la decisione . IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.03.2025 ha premesso: Parte_1 di essere di sesso femminile ma di avere sin da piccola avuto una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschi le, vivendo un estremo disagio per questa situazione;
che negli ultimi anni ha maturato sempre più intensamente il desid erio di vivere come uomo, assumendo sempre di più caratteri fisici da uomo;
di avere anche iniziato un periodo di transizione che la ha portata a prendere contezza della sua condizione;
di avere seguito questo percorso di psicoterapia, che ha accertato l'esistenza di un'alterazione dell'identità di genere dell'istante, concludendo altresì per l'indicazione dell'intervento di riassegnazione chirurgica dei tratti sessuali;
di avere, anche grazie ad una terapia ormonale mascolini zzante, assunto già da tempo l'aspetto esteriore di un uomo e di relazionarsi con gli altri come tale;
di essersi unita civilmente con;
di essere CP_1 interessata all'autorizzazione all'intervento chirurgico (qualora l'autorizzazione giudiziale fosse ancora necessaria a seguito d ella pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024) per adeguare i propri TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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caratteri sessuali a quelli masch ili;
di essere nota, nell'ambiente sociale con un nome maschile e quindi di volere contestualmente richiedere l'ordine di rettifica anagrafica del sesso e del nome;
di vivere disagio per il disallineamento tra la ide ntità di genere maschile e la condizione giuridica di donna, situazione che l'espone, peraltro, a discriminazion i o disagi. Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio il Pubblico Ministero per sentire accogliere da questo Tribunale le seguenti conclusioni: autorizzarl a a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili (qualora ritenuto necessario a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024) e contestualmente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare la rettificazione nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato Civile del sesso da
“femminile” a “maschile” e del nome da “ ” a “ Pt_1 Persona_1
”.
[...]
Notificato regolarmente il ricorso, all'udienza del 17.09.2025, ascoltata parte ricorrente ai sensi dell'art. 117 c.p.c., sono state precisate le conclusioni ed il G.I. ha riservato la causa in decisione, con dispensa da ulteriori termini. Il P.M. esprimeva parere favorevole con nota del 25.09.2025. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda di rettifica anagrafica sia fondata e vada perciò accolta. L'istruttoria espletata ha evidenziato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente è affetta da disturbo della identità di genere o transessualismo;
non ha evidenziato che essa sia r eversibile, ragionevolmente e clinicamente suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico , tanto che si è ritenuto di indicare il trattamento chirurgico . Nella specie, trattasi, così come accertato, di atteggiamento risalente nel tempo. La documentazione medica agli atti ha evidenziato che parte ricorrente è un transessuale primario (nel senso che non esiste alcun sintomo di altra patologia). Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
- Pagina 3 di 4 -
considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale donna, la si considera Pt_1 uomo a tutti gli effetti. In particolare, è stato evidenziato il carattere di transessualismo primario della patologia, essendo state escluse altre patologie (vedesi “relazione psicologica” del 23.10.2024 rilasciata dall'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini della Regione Lazio, secondo cui l'odierna parte ricorrente: “…a settembre 2023 ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico… dal quale è emersa una diagnosi di Incongruenza di Genere… già denominata Disforia di Genere… ” - cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente). La domanda relativa all'ordine di rettificazione dei dati anagrafici è dunque fondata, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione (n. 15138 in data 20 luglio 2015), non dovendosi più ritenere che il trattamento chirurgico costituisca precondizione ineludibile per procedere alla rettificazione. Il mutamento di sesso è infatti frutto di un processo di autodeterminazione dell'interessato, che si svolge attraverso trattamenti medici e psicologici necessari;
esso va autorizzato in coerenza con i principi di proporzionalità elaborati dalla CEDU (per stabilire i limiti della ingerenza dello Stato nella vita privata degli individui ai sensi dell'art. 8 della CEDU). Di tal ché va valutato se il mutamento di sesso sia da considerarsi una scelta irreversibile compiuta dall'individuo, valutazione da compiersi con particolare rigore. Questi elementi ricorrono nel caso di specie , con la conseguenza che va autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici . Quanto all'ulteriore domanda, volta all'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 comma IV del D. Lgs. 150/2011, stabilendo che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali a sostegno psicologico -comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quelle di cui al presente giudizio, qualora il ricorrente abbia dimostrato (come avvenuto nel caso di specie), mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transizione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
- Pagina 4 di 4 -
alla ratio legis. Si deve, tuttavia, rilevare che la circostanza che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento. In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero completamento della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione de i dati anagrafici. Nella fattispecie de qua, la ha manifestato sia al Tribunale che Pt_1 allo psicologo il proprio desiderio di affrontare l'intervento. Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte del Tribunale. Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla dom anda proposta da Pt_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
05.05.1994, di procedere alla rettificazione nell'atto di nascita ed in ogni altro atto dello Stato Civile del sesso da “femminile” a
“maschile” e del nome da “ ” a “ ; Pt_1 Persona_2
2. dichiara il nulla a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico e, per l'effetto, dichiara che nulla osta a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce della Corte Costituzionale n. 143/2024;
3. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il giorno 7 ottobre 2025.
IL PRESID EN TE
D OTT. GIU SEP PE DISAB A TO
IL GIUD IC E ES TENS ORE
DO TT.SSA ROS ELLA NOC ERA