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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
GATTO COSTANTINO RE GI, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1078/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00191 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOT n. 09476202400001325000 IR AM
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150001931537000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160001308925000 IRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160004241556000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160018111500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160029786434000 IRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170001773807000 TARI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170010994450002 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180007485505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180007485505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180021908686000 IRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180021908686000 IRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190012072610000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190021927370000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200015057885000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210006139168002 TERRITORIO ENTR 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210022231509000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6668/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato:Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio parte ricorrente agisce per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400001325000 notificata il 27 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, cui risultano sottese quattordici cartelle di pagamento per tributi di diversa natura (tasse rifiuti, tassa automobilistica, imposta comunale sugli immobili, diritti camerali e tributi catastali) per un importo complessivo di euro 15.614,14.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato e delle cartelle sottostanti per intervenuta prescrizione, omessa notifica degli atti prodromici e difetto di motivazione.
In particolare, il ricorrente ha eccepito la prescrizione estintiva delle pretese tributarie, rilevando che alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca era decorso il termine quinquennale previsto per i tributi locali e triennale per le tasse automobilistiche, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione
(SS.UU. n. 23397/2016 e successive pronunce) secondo cui anche per i tributi erariali il termine di prescrizione
è di cinque anni in assenza di titolo giudiziale definitivo. Ha inoltre dedotto la prescrizione degli accessori
(interessi e sanzioni) ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, nonché la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione, lamentando l'assenza di indicazioni chiare sul calcolo delle somme richieste e sulla base di computo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione opponendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, in quanto volto a contestare cartelle di pagamento ormai definitive per mancata impugnazione nei termini di legge. Ha dedotto la regolarità delle notifiche delle cartelle sottostanti, documentando le date e le modalità di esecuzione (consegna a mani, consegna a familiare, deposito in CCIAA, invio raccomandata A/R), nonché la notifica di successive intimazioni di pagamento (AVI)
e della CPI impugnata, atti idonei a interrompere la prescrizione.
In particolare, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte scaturisce anche dalla mancata impugnazione di altre precedenti intimazione di pagamento, ovvero l'AVI n. 09420199003461006000 notificato il 08.05.2019, l'AVI n. 09420199009779342000 notificato il 20.11.2019, l'AVI n.
09420229001522406000 notificato il 17.06.2022, l'AVI n. 09420229005942532000 notificato il 09.11.2022, AVI n. 09420239006221919000 notificato il 03.08.2023, l'AVI n. 09420249011436568000 notificata il
27.11.2024.
Ha inoltre contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale
Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) che ha disposto la sospensione dei termini di riscossione e dei termini prescrizionali per 478 giorni, con conseguente proroga dei termini fino al 22 aprile
2025. Ha infine sostenuto la legittimità dell'atto impugnato e delle cartelle sottostanti, affermando che la motivazione è conforme alla normativa vigente e che il calcolo degli interessi è regolato ex lege.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo riguardo alla intervenuta adozione di atti della riscossione successivi alla notifica delle cartelle sottese all'intimazione oggi impugnata, che non risulta oggetto di contestazione, il ricorso non può trovare accoglimento.
In particolare, le pretese oggetto della comunicazione preventiva risultano - senza eccezioni - già oggetto di atti di riscossione - meglio elencati come in parte narrativa dalle difese dell'Agenzia che ne ha dedotto l'emanazione - che hanno ampiamente cristallizzato i crediti (che quindi la comunicazione preventiva ha solo lo scopo di proteggere ai fini della soddisfazione delle obbligazioni).
E' bene premettere che la Corte non disconosce l'orientamento (del quale può richiamarsi la sentenza della
Corte di Cassazione nr. 23528 del 2 settembre 2024; o anche la decisione nr. 16743 del 17 giugno 2024) secondo cui "indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione.." della seconda intimazione "la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle...alla data della prima intimazione"); tuttavia, la più articolata sentenza della Corte di Cassazione nr. 22108 del 5 agosto 2024 ha ribadito che la mancata impugnazione di atti tipici della riscossione (come le cartelle di pagamento, le intimazioni o il preavviso di iscrizione ipotecaria) preclude al contribuente eccepire, con l'impugnazione di successivi atti tipici (come l'iscrizione ipotecaria) una prescrizione del credito già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate;
ed ha affermato che "l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione", ribadendo così il "principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736)".
Si tratta di argomenti che non richiedono, ad avviso di questo giudicante, ulteriori approfondimenti, salvo la precisazione che l'effetto tipico dell'atto di riscossione che si è sin qui descritto è tale da precludere la successiva proposizione di azioni inerenti la fase ad esso anteriore perchè il procedimento è sorretto da norme imperative e di diritto pubblico (ossia "tipiche") attinendo ad interessi non disponibili. Ciò impedisce
- per differenza di presupposti inerenti l'assetto sostanziale del rapporto d'imposta rispetto a quello di una obbligazione di diritto comune - di estendere automaticamente alla procedura di riscossione coattiva tutti i principi propri della regolazione degli omologhi istituti civilistici della prescrizione ordinaria, così che non può trovare accoglimento la prospettazione - che si potrebbe astrattamente ipotizzare - della necessità che la interruzione della prescrizione debba avvenire necessariamente entro i termini di scadenza e non successivamente ad essi. Invero, dato che l'intimazione è suscettibile di incidere esecutivamente sulla sfera giuridica del destinatario (consentendo il mantenimento in essere della pretesa e l'avanzamento della procedura di riscossione) tanto da rendere necessaria e non solo facoltativa la sua impugnazione,quando quest'ultima non avviene, cristallizzandosi tutti gli effetti tipici che ad essa sono riconnessi, si fonda ex novo la decorrenza dei termini di prescrizione (poichè se l'intimazione interviene quando la pretesa è già prescritta, la sua mancata impugnazione impedisce di farne valere il relativo vizio e quindi esso non potrà più essere dedotto successivamente).
Ne deriva che, risultando notificate le intimazioni di cui in narrativa, non è possibile più sollevare - nella presente sede di giudizio - vizi inerenti la notifica delle cartelle presupposte (perchè avrebbero dovuto, in tesi, essere sollevati impugnando le intimazioni precedenti nei termini di decadenza); nè risulta, infine, maturata alcuna prescrizione tra la notifica di queste ultime e la notifica della ulteriore intimazione di cui oggi
è causa.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistario.
P.Q.M.
rigetto e condanna il ricorrente alle spese di lite per euro 2.000,00 con distrazione
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
GATTO COSTANTINO RE GI, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1078/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00191 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOT n. 09476202400001325000 IR AM
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150001931537000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160001308925000 IRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160004241556000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160018111500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160029786434000 IRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170001773807000 TARI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170010994450002 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180007485505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180007485505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180021908686000 IRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180021908686000 IRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190012072610000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190021927370000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200015057885000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210006139168002 TERRITORIO ENTR 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210022231509000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6668/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato:Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio parte ricorrente agisce per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400001325000 notificata il 27 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, cui risultano sottese quattordici cartelle di pagamento per tributi di diversa natura (tasse rifiuti, tassa automobilistica, imposta comunale sugli immobili, diritti camerali e tributi catastali) per un importo complessivo di euro 15.614,14.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato e delle cartelle sottostanti per intervenuta prescrizione, omessa notifica degli atti prodromici e difetto di motivazione.
In particolare, il ricorrente ha eccepito la prescrizione estintiva delle pretese tributarie, rilevando che alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca era decorso il termine quinquennale previsto per i tributi locali e triennale per le tasse automobilistiche, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione
(SS.UU. n. 23397/2016 e successive pronunce) secondo cui anche per i tributi erariali il termine di prescrizione
è di cinque anni in assenza di titolo giudiziale definitivo. Ha inoltre dedotto la prescrizione degli accessori
(interessi e sanzioni) ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, nonché la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione, lamentando l'assenza di indicazioni chiare sul calcolo delle somme richieste e sulla base di computo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione opponendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, in quanto volto a contestare cartelle di pagamento ormai definitive per mancata impugnazione nei termini di legge. Ha dedotto la regolarità delle notifiche delle cartelle sottostanti, documentando le date e le modalità di esecuzione (consegna a mani, consegna a familiare, deposito in CCIAA, invio raccomandata A/R), nonché la notifica di successive intimazioni di pagamento (AVI)
e della CPI impugnata, atti idonei a interrompere la prescrizione.
In particolare, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte scaturisce anche dalla mancata impugnazione di altre precedenti intimazione di pagamento, ovvero l'AVI n. 09420199003461006000 notificato il 08.05.2019, l'AVI n. 09420199009779342000 notificato il 20.11.2019, l'AVI n.
09420229001522406000 notificato il 17.06.2022, l'AVI n. 09420229005942532000 notificato il 09.11.2022, AVI n. 09420239006221919000 notificato il 03.08.2023, l'AVI n. 09420249011436568000 notificata il
27.11.2024.
Ha inoltre contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale
Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) che ha disposto la sospensione dei termini di riscossione e dei termini prescrizionali per 478 giorni, con conseguente proroga dei termini fino al 22 aprile
2025. Ha infine sostenuto la legittimità dell'atto impugnato e delle cartelle sottostanti, affermando che la motivazione è conforme alla normativa vigente e che il calcolo degli interessi è regolato ex lege.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo riguardo alla intervenuta adozione di atti della riscossione successivi alla notifica delle cartelle sottese all'intimazione oggi impugnata, che non risulta oggetto di contestazione, il ricorso non può trovare accoglimento.
In particolare, le pretese oggetto della comunicazione preventiva risultano - senza eccezioni - già oggetto di atti di riscossione - meglio elencati come in parte narrativa dalle difese dell'Agenzia che ne ha dedotto l'emanazione - che hanno ampiamente cristallizzato i crediti (che quindi la comunicazione preventiva ha solo lo scopo di proteggere ai fini della soddisfazione delle obbligazioni).
E' bene premettere che la Corte non disconosce l'orientamento (del quale può richiamarsi la sentenza della
Corte di Cassazione nr. 23528 del 2 settembre 2024; o anche la decisione nr. 16743 del 17 giugno 2024) secondo cui "indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione.." della seconda intimazione "la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle...alla data della prima intimazione"); tuttavia, la più articolata sentenza della Corte di Cassazione nr. 22108 del 5 agosto 2024 ha ribadito che la mancata impugnazione di atti tipici della riscossione (come le cartelle di pagamento, le intimazioni o il preavviso di iscrizione ipotecaria) preclude al contribuente eccepire, con l'impugnazione di successivi atti tipici (come l'iscrizione ipotecaria) una prescrizione del credito già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate;
ed ha affermato che "l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione", ribadendo così il "principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736)".
Si tratta di argomenti che non richiedono, ad avviso di questo giudicante, ulteriori approfondimenti, salvo la precisazione che l'effetto tipico dell'atto di riscossione che si è sin qui descritto è tale da precludere la successiva proposizione di azioni inerenti la fase ad esso anteriore perchè il procedimento è sorretto da norme imperative e di diritto pubblico (ossia "tipiche") attinendo ad interessi non disponibili. Ciò impedisce
- per differenza di presupposti inerenti l'assetto sostanziale del rapporto d'imposta rispetto a quello di una obbligazione di diritto comune - di estendere automaticamente alla procedura di riscossione coattiva tutti i principi propri della regolazione degli omologhi istituti civilistici della prescrizione ordinaria, così che non può trovare accoglimento la prospettazione - che si potrebbe astrattamente ipotizzare - della necessità che la interruzione della prescrizione debba avvenire necessariamente entro i termini di scadenza e non successivamente ad essi. Invero, dato che l'intimazione è suscettibile di incidere esecutivamente sulla sfera giuridica del destinatario (consentendo il mantenimento in essere della pretesa e l'avanzamento della procedura di riscossione) tanto da rendere necessaria e non solo facoltativa la sua impugnazione,quando quest'ultima non avviene, cristallizzandosi tutti gli effetti tipici che ad essa sono riconnessi, si fonda ex novo la decorrenza dei termini di prescrizione (poichè se l'intimazione interviene quando la pretesa è già prescritta, la sua mancata impugnazione impedisce di farne valere il relativo vizio e quindi esso non potrà più essere dedotto successivamente).
Ne deriva che, risultando notificate le intimazioni di cui in narrativa, non è possibile più sollevare - nella presente sede di giudizio - vizi inerenti la notifica delle cartelle presupposte (perchè avrebbero dovuto, in tesi, essere sollevati impugnando le intimazioni precedenti nei termini di decadenza); nè risulta, infine, maturata alcuna prescrizione tra la notifica di queste ultime e la notifica della ulteriore intimazione di cui oggi
è causa.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistario.
P.Q.M.
rigetto e condanna il ricorrente alle spese di lite per euro 2.000,00 con distrazione