Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 596
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione estintiva delle pretese tributarie

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione in quanto le pretese oggetto della comunicazione preventiva risultano già oggetto di atti di riscossione precedenti (intimazioni di pagamento) non impugnati, i quali hanno cristallizzato i crediti. La mancata impugnazione di tali atti preclude l'eccezione di prescrizione maturata prima della loro notifica.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte rigetta tale motivo in quanto la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento precedenti rende inammissibile la contestazione dei vizi attinenti alle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ritiene che la motivazione sia conforme alla normativa vigente e che il calcolo degli interessi sia regolato ex lege, rigettando il motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 596
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 596
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo