Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 521
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Sentenza 21 marzo 2025

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La Corte di Appello di Bologna, presieduta dalla Dott.ssa Silvia Romagnoli, ha emesso una sentenza in merito a un appello contro una decisione del Tribunale di Forlì riguardante un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Le parti appellanti hanno richiesto la sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato di una sentenza pendente, sostenendo che la controversia fosse pregiudiziale. Inoltre, hanno contestato la prova della domanda e la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, affermando che il credito non fosse esistente al momento della costituzione del fondo patrimoniale. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la validità della sentenza di primo grado.

La Corte ha respinto l'appello, confermando la decisione del Tribunale. Ha argomentato che la sospensione non era necessaria poiché il credito litigioso era sufficiente per l'azione revocatoria, e che la prova della costituzione del fondo patrimoniale era stata adeguatamente fornita. Inoltre, ha chiarito che la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori era sufficiente per giustificare l'azione revocatoria, indipendentemente dall'intento fraudolento. Infine, ha condannato le parti appellanti al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 521
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 521
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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