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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1270 del ruolo generale dell'anno 2022
promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'Avv. PINZA RICCARDO ( ) C.F._2 C.F._3
e ( ), elettivamente domiciliati presso lo Studio del Parte_3 C.F._4
secondo difensore in VIA D'AZEGLIO 47 BOLOGNA;
APPELLANTI
contro
( , con il patrocinio dell'Avv. VARLIERO Controparte_1 C.F._5
LUCIA ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA C.F._6
SANTA CHIARA 68 47921 RIMINI;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 604 del 20.06.2022 del Tribunale di Forlì
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via preliminare, previa revoca/modifica dell'ordinanza del 24/01/2023, sospendere la presente causa ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza N. 2007/2021 del 18/05/2021 – 03/08/2021 emessa nella causa distinta al R.G. N. 1915/2019 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna – Seconda Sezione Civile –, già impugnata dal Dott. Parte_1 dinanzi alla Corte di Cassazione, con conseguente istaurazione avanti alla Suprema Corte
[...] del procedimento distinto al R.G. N. 27918/2021; nel merito, respingere tutte le domande avanzate dal Sig. siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, con ogni Controparte_1 conseguente declaratoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A.,
C.P.A., spese generali come per legge, afferenti ad entrambi i gradi del giudizio”.
Parte appellata: rigettare l'appello ex adverso proposto confermando la sentenza n. 604/2022 del 20.06.2022 emessa dal Tribunale di Forlì, con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri
e accessori di legge, valutando altresì la condotta della controparte ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. sussistendo altresì i presupposti per la condanna della controparte al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 13, comma 1 bis.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 604/2022 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 20.06.2022, il Tribunale di Forlì, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da CP_1
, ritenuti sussistenti i presupposti per l'azione revocatoria, dichiarava inefficace nei
[...] confronti dell'attore il fondo patrimoniale costituito in data 20.07.2015, fra i coniugi
[...]
e , a ministero del Notaio “in virtù del quale Parte_1 Parte_2 Persona_1
, congiuntamente alla di lui moglie , costituiva un fondo Parte_1 Parte_2
patrimoniale, ove conferiva la metà della proprietà sia del fabbricato sito nel Comune di Cesena, alla via Premilcuore, n. 140, costituito da n. 2 appartamenti ad uso residenziale, un garage e una corte di sua pertinenza esclusiva, sia di altro fabbricato condominiale sito nel Comune di Cervia, alla via Abruzzi, costituito da un appartamento ad uso residenziale con garage, munito di corte
2 pertinenziale (all.ti 1-2, 13 fascicolo attore).” e condannava i coniugi alla rifusione delle Parte_1
spese di causa.
Il credito tutelato con la proposta azione pauliana era portato dalla sentenza n.1180/2015 del
Tribunale di Forlì, emessa in data 8.10.2015, con cui veniva condannato al Parte_1
risarcimento dei danni, conseguiti al suo inadempimento professionale, in misura pari ad €
201.922,77, determinato dalle maggiori imposte pagate per aver seguito il consiglio del proprio commercialista, , di recedere dalla società di cui era socio, invece che Parte_1 CP_1
procedere alla vendita delle quote, operazione quest'ultima che avrebbe comportato una minore imposizione fiscale, come accertato in corso di causa mediante CTU.
La pronuncia di primo grado veniva riformata ad opera della Corte d'appello, con la Sentenza n.
2224/2017 e quindi, cassata con rinvio dalla Corte di legittimità, con Ordinanza n. 14387/2019, cui seguiva la Sentenza n. 2007/2021 ad opera del giudice del rinvio ed il nuovo gravame è tuttora pendente dinanzi alla Corte di cassazione.
Proponevano appello e censurando la sentenza 1) per aver Parte_1 Parte_2
il primo giudice respinto la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc;
2) per non aver rilevato la mancanza di prova della domanda, in assenza dell'atto sottoposto a revocatoria;
3) contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare eccepivano che alla data della costituzione del preteso fondo patrimoniale, in luglio 2015, non vantava il credito CP_1
dedotto, sorto solo in epoca successiva con la pronuncia della sentenza n.1180 /2015 del Tribunale di Forlì.
Si costituivano gli appellati contestando il fondamento dell'appello di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4/06/2024
_____________ ____ _______________
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono perché il Tribunale non ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, istanza che a loro parere avrebbe dovuto essere accolta in quanto “il Giudice di prime cure ha erroneamente respinto tale istanza di sospensione rilevando come l'azione revocatoria ordinaria possa essere proposta anche in caso di “credito litigioso”, ma a tal proposito va invero ribadito come l'impetrata sospensione ex art. 295 c.p.c. debba essere disposta non perché non sarebbe proponibile un'azione revocatoria in presenza di un “credito litigioso”, ma perché pende un procedimento rispetto al predetto presunto credito ex adverso vantato che crea un inequivoco rapporto di pregiudizialità fra processi in corso, al riguardo rilevandosi che l'esito di
3 quello oggi pendente dinanzi alla Suprema Corte è infatti pregiudiziale rispetto alla presente controversia, a prescindere dalla finalità e dall'oggetto dell'azione revocatoria.”.
Il motivo va disatteso, atteso che, come chiarito dalla SC “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (…) L'esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima. È sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante Cass. n. 2673 del
2016 e n. 23208 del 2016), il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione
è stata proposta domanda revocatoria. (Cass. n. 3369/2019).
Ne caso che ci occupa, la sentenza di primo grado, riformata in secondo grado, è stata, in seguito, confermata in sede di rinvio, ma è attualmente, di nuovo, sub iudice di legittimità.
La natura cautelare dell'azione revocatoria e la sua funzione di conservazione della garanzia patrimoniale giustificano sia l'introduzione che la prosecuzione del giudizio ex art 2901 c.c. nel corso del giudizio di merito
Con il secondo motivo gli appellanti affermano che la domanda non sarebbe provata mancando fra i documenti prodotti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale fra i coniugi appellanti, atteso che l'allegato n. 30 “impropriamente denominato nell'elenco dei documenti prodotti “contratto istitutivo di Trust del 26/3/2010”, non è altro che la sola e semplice nota di trascrizione reperita a seguito di ispezione ipotecaria presso l'Agenzia del territorio.”
Il motivo non può essere condiviso, intanto perché l'avvenuta disposizione di costituzione del vincolo non risulta contestata in primo grado e dunque può ritenersi provata ex art. 115 cpc, ma anche perché
4 l'atto di costituzione di fondo patrimoniale risulta prodotto con il n. 13 (in allegato alla terza memoria ex art. 183, VI comma cpc) ed è correttamente denominato “copia atto pubblico costituzione fondo”.
A tal proposito va osservato che gli appellanti, in sede di gravame, non hanno contestato la tardività del deposito, bensì il solo difetto in atti del documento, che invece è risultato a disposizione del primo giudice che lo ha esaminato, senza che su questo punto sia stato proposto appello.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria in assenza del credito che, a loro parere, sarebbe stato inesistente fino alla pronuncia del Tribunale e comunque il primo giudice non avrebbe considerato che il fondo non concerneva tutti i beni dell' ma solo alcuni beni immobili strettamente Parte_1
familiari.
Anche questo mezzo è da disattendere.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, in adesione a plurimi precedenti giurisprudenziali, spettava al debitore provare che il suo patrimonio fosse comunque agevolmente capiente, onere che non è stato assolto dall' che nemmeno ha indicato specificamente altri beni asseritamente Parte_1
esistenti nel suo patrimonio.
Quanto all'anteriorità dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito, non può che confermarsi la decisione del primo giudice. L'epoca in cui è sorto il credito dedotto coincide con il giorno in cui ha subito le consegue dell'evento dannoso dedotto in giudizio (2005) e a nulla rileva la CP_1
successiva data in cui il fatto è stato giudizialmente accertato e il danno è stato liquidato. Peraltro, alla data in cui il fondo patrimoniale è stato costituito, detto danno non era ancora certo nel suo ammontare e proprio detta incognita potrebbe aver indotto l' a porre al riparo i propri beni Parte_1
da eventuali consistenti risarcimenti. La circostanza tuttavia è ininfluente, atteso che presupposto dell'azione revocatoria è la generica consapevolezza di arrecare pregiudizio ai propri creditori, anche senza alcuno specifico intento fraudolento.
Ad ogni buon conto, avrebbe comunque potuto, in ogni momento, impedire al di Parte_1 CP_1
proseguire nella presente azione, semplicemente mettendo a disposizione risorse sufficienti per garantire il pagamento del suo debito una volta definitivamente accertato.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico degli appellanti ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 604/2022 del Tribunale di Forlì
condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1270 del ruolo generale dell'anno 2022
promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'Avv. PINZA RICCARDO ( ) C.F._2 C.F._3
e ( ), elettivamente domiciliati presso lo Studio del Parte_3 C.F._4
secondo difensore in VIA D'AZEGLIO 47 BOLOGNA;
APPELLANTI
contro
( , con il patrocinio dell'Avv. VARLIERO Controparte_1 C.F._5
LUCIA ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA C.F._6
SANTA CHIARA 68 47921 RIMINI;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 604 del 20.06.2022 del Tribunale di Forlì
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via preliminare, previa revoca/modifica dell'ordinanza del 24/01/2023, sospendere la presente causa ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza N. 2007/2021 del 18/05/2021 – 03/08/2021 emessa nella causa distinta al R.G. N. 1915/2019 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna – Seconda Sezione Civile –, già impugnata dal Dott. Parte_1 dinanzi alla Corte di Cassazione, con conseguente istaurazione avanti alla Suprema Corte
[...] del procedimento distinto al R.G. N. 27918/2021; nel merito, respingere tutte le domande avanzate dal Sig. siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, con ogni Controparte_1 conseguente declaratoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A.,
C.P.A., spese generali come per legge, afferenti ad entrambi i gradi del giudizio”.
Parte appellata: rigettare l'appello ex adverso proposto confermando la sentenza n. 604/2022 del 20.06.2022 emessa dal Tribunale di Forlì, con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri
e accessori di legge, valutando altresì la condotta della controparte ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. sussistendo altresì i presupposti per la condanna della controparte al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 13, comma 1 bis.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 604/2022 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 20.06.2022, il Tribunale di Forlì, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da CP_1
, ritenuti sussistenti i presupposti per l'azione revocatoria, dichiarava inefficace nei
[...] confronti dell'attore il fondo patrimoniale costituito in data 20.07.2015, fra i coniugi
[...]
e , a ministero del Notaio “in virtù del quale Parte_1 Parte_2 Persona_1
, congiuntamente alla di lui moglie , costituiva un fondo Parte_1 Parte_2
patrimoniale, ove conferiva la metà della proprietà sia del fabbricato sito nel Comune di Cesena, alla via Premilcuore, n. 140, costituito da n. 2 appartamenti ad uso residenziale, un garage e una corte di sua pertinenza esclusiva, sia di altro fabbricato condominiale sito nel Comune di Cervia, alla via Abruzzi, costituito da un appartamento ad uso residenziale con garage, munito di corte
2 pertinenziale (all.ti 1-2, 13 fascicolo attore).” e condannava i coniugi alla rifusione delle Parte_1
spese di causa.
Il credito tutelato con la proposta azione pauliana era portato dalla sentenza n.1180/2015 del
Tribunale di Forlì, emessa in data 8.10.2015, con cui veniva condannato al Parte_1
risarcimento dei danni, conseguiti al suo inadempimento professionale, in misura pari ad €
201.922,77, determinato dalle maggiori imposte pagate per aver seguito il consiglio del proprio commercialista, , di recedere dalla società di cui era socio, invece che Parte_1 CP_1
procedere alla vendita delle quote, operazione quest'ultima che avrebbe comportato una minore imposizione fiscale, come accertato in corso di causa mediante CTU.
La pronuncia di primo grado veniva riformata ad opera della Corte d'appello, con la Sentenza n.
2224/2017 e quindi, cassata con rinvio dalla Corte di legittimità, con Ordinanza n. 14387/2019, cui seguiva la Sentenza n. 2007/2021 ad opera del giudice del rinvio ed il nuovo gravame è tuttora pendente dinanzi alla Corte di cassazione.
Proponevano appello e censurando la sentenza 1) per aver Parte_1 Parte_2
il primo giudice respinto la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc;
2) per non aver rilevato la mancanza di prova della domanda, in assenza dell'atto sottoposto a revocatoria;
3) contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare eccepivano che alla data della costituzione del preteso fondo patrimoniale, in luglio 2015, non vantava il credito CP_1
dedotto, sorto solo in epoca successiva con la pronuncia della sentenza n.1180 /2015 del Tribunale di Forlì.
Si costituivano gli appellati contestando il fondamento dell'appello di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4/06/2024
_____________ ____ _______________
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono perché il Tribunale non ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, istanza che a loro parere avrebbe dovuto essere accolta in quanto “il Giudice di prime cure ha erroneamente respinto tale istanza di sospensione rilevando come l'azione revocatoria ordinaria possa essere proposta anche in caso di “credito litigioso”, ma a tal proposito va invero ribadito come l'impetrata sospensione ex art. 295 c.p.c. debba essere disposta non perché non sarebbe proponibile un'azione revocatoria in presenza di un “credito litigioso”, ma perché pende un procedimento rispetto al predetto presunto credito ex adverso vantato che crea un inequivoco rapporto di pregiudizialità fra processi in corso, al riguardo rilevandosi che l'esito di
3 quello oggi pendente dinanzi alla Suprema Corte è infatti pregiudiziale rispetto alla presente controversia, a prescindere dalla finalità e dall'oggetto dell'azione revocatoria.”.
Il motivo va disatteso, atteso che, come chiarito dalla SC “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (…) L'esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima. È sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante Cass. n. 2673 del
2016 e n. 23208 del 2016), il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione
è stata proposta domanda revocatoria. (Cass. n. 3369/2019).
Ne caso che ci occupa, la sentenza di primo grado, riformata in secondo grado, è stata, in seguito, confermata in sede di rinvio, ma è attualmente, di nuovo, sub iudice di legittimità.
La natura cautelare dell'azione revocatoria e la sua funzione di conservazione della garanzia patrimoniale giustificano sia l'introduzione che la prosecuzione del giudizio ex art 2901 c.c. nel corso del giudizio di merito
Con il secondo motivo gli appellanti affermano che la domanda non sarebbe provata mancando fra i documenti prodotti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale fra i coniugi appellanti, atteso che l'allegato n. 30 “impropriamente denominato nell'elenco dei documenti prodotti “contratto istitutivo di Trust del 26/3/2010”, non è altro che la sola e semplice nota di trascrizione reperita a seguito di ispezione ipotecaria presso l'Agenzia del territorio.”
Il motivo non può essere condiviso, intanto perché l'avvenuta disposizione di costituzione del vincolo non risulta contestata in primo grado e dunque può ritenersi provata ex art. 115 cpc, ma anche perché
4 l'atto di costituzione di fondo patrimoniale risulta prodotto con il n. 13 (in allegato alla terza memoria ex art. 183, VI comma cpc) ed è correttamente denominato “copia atto pubblico costituzione fondo”.
A tal proposito va osservato che gli appellanti, in sede di gravame, non hanno contestato la tardività del deposito, bensì il solo difetto in atti del documento, che invece è risultato a disposizione del primo giudice che lo ha esaminato, senza che su questo punto sia stato proposto appello.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria in assenza del credito che, a loro parere, sarebbe stato inesistente fino alla pronuncia del Tribunale e comunque il primo giudice non avrebbe considerato che il fondo non concerneva tutti i beni dell' ma solo alcuni beni immobili strettamente Parte_1
familiari.
Anche questo mezzo è da disattendere.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, in adesione a plurimi precedenti giurisprudenziali, spettava al debitore provare che il suo patrimonio fosse comunque agevolmente capiente, onere che non è stato assolto dall' che nemmeno ha indicato specificamente altri beni asseritamente Parte_1
esistenti nel suo patrimonio.
Quanto all'anteriorità dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito, non può che confermarsi la decisione del primo giudice. L'epoca in cui è sorto il credito dedotto coincide con il giorno in cui ha subito le consegue dell'evento dannoso dedotto in giudizio (2005) e a nulla rileva la CP_1
successiva data in cui il fatto è stato giudizialmente accertato e il danno è stato liquidato. Peraltro, alla data in cui il fondo patrimoniale è stato costituito, detto danno non era ancora certo nel suo ammontare e proprio detta incognita potrebbe aver indotto l' a porre al riparo i propri beni Parte_1
da eventuali consistenti risarcimenti. La circostanza tuttavia è ininfluente, atteso che presupposto dell'azione revocatoria è la generica consapevolezza di arrecare pregiudizio ai propri creditori, anche senza alcuno specifico intento fraudolento.
Ad ogni buon conto, avrebbe comunque potuto, in ogni momento, impedire al di Parte_1 CP_1
proseguire nella presente azione, semplicemente mettendo a disposizione risorse sufficienti per garantire il pagamento del suo debito una volta definitivamente accertato.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico degli appellanti ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 604/2022 del Tribunale di Forlì
condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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