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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 543 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 543 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SABINO STEFANIA ( ) e dell'Avv. CodiceFiscale_2 [...]
) CodiceFiscale_3
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. GRASSI DAVIDE (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 9.02.2013, in Romania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.05.2025 e 10.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
- dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti;
- affidare il figlio minorenne congiuntamente e pariteticamente ad entrambi i genitori Persona_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con cui coabita in Rimini (RN)
Via Roma n°. 71, interno 4;
- assegnare la casa coniugale sita in Rimini (RN) Via Roma n°. 71 interno 4, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, alla SI.ra disponendo che quest'ultima Parte_2 provveda ad accollarsi e comunque intestarsi anche tutte le utenze relative all'immobile assegnatole
(compresa la tassa rifiuti);
- disporre che il SI. versi, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00)
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra (IBAN: IT 64 F 02230 24205 0000 43800623), oltre al 50% delle spese Parte_2 straordinarie da regolarsi secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale
(Protocollo Giustizia Civile Bologna) ad eccezione della mensa scolastica che nella fattispecie non verrà ricompresa nell'assegno di mantenimento ma verrà suddivisa al 50% come le altre spese straordinarie, da corrispondersi alla SI.ra previa esibizione di idonea pezza Parte_2 giustificativa (fattura e/o ricevuta fiscale);
- dichiarare altresì che il SI. estingua, in via esclusiva, il debito illo tempore contratto Parte_1 dai coniugi con la SI.ra , sorella del medesimo, con conseguente rinuncia, da Persona_2 parte della SI.ra a chiedere al SI. , la restituzione di quanto già Parte_2 Parte_1 eventualmente corrisposto a tutt'oggi alla stessa SI.ra , in costanza di matrimonio;
Persona_2
- disporre altresì che la SI.ra estingua, in via esclusiva, il debito illo tempore Parte_2 contratto dai coniugi con la SI.ra zia della medesima, con conseguente rinuncia, Persona_3 da parte del SI. , a chiedere alla SI.ra la restituzione di quanto già Parte_1 Parte_2 eventualmente corrisposto a tutt'oggi alla stessa SI.ra in costanza di matrimonio;
Persona_3
- dichiarare che la SI.ra estingua, in via esclusiva, anche il finanziamento chiesto Parte_2 dai coniugi alla Findomestic di cui al punto 7 delle premesse, nonché il finanziamento chiesto ad di cui al punto 6) delle premesse, con conseguente rinuncia, da parte del SI. ON , a chiedere la restituzione alla SI.ra di quanto già eventualmente Parte_1 Parte_2 corrisposto alla Findomestic e ad in costanza di matrimonio e comunque a ON tutt'oggi;
- dichiarare che il SI. ceda, a titolo oneroso, al prezzo concordato, forfetario di € Parte_1
100,00, l'autovettura Citroen targata EG 996 XB alla SI.ra la quale sosterrà, in Parte_2 via esclusiva, tutte le spese necessarie per l'intestazione in suo favore della predetta autovettura e della relativa polizza RC Auto;
- disporre, relativamente ai due terreni ed al rudere siti in Romania, località Barlad, che i coniugi, in caso di vendita, si dividano il prezzo ricavato nella misura del 50% ciascuno;
- per quanto riguarda la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio stabilire che i coniugi si attengano al piano genitoriale allegato al ricorso e Persona_1 sottoscritto (doc. 15), che prevede quanto di seguito specificato, impegnandosi comunque a mantenere una condotta collaborativa, nell'interesse esclusivo del minore, anche al fine di evitare che la loro decisione di dividersi possa influire negativamente sulla crescita psicologica e sulla serenità del bambino: affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale Per_1 coabita nell'immobile sito in Rimini (RN) Via Roma n°. 71 interno 4;
[...] nel rispetto della bigenitorialità e nell'interesse del figlio minore i genitori dovranno condividere le principali decisioni inerenti l'assistenza, la cura e l'istruzione di Persona_1 ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio allorquando costui si troverà presso di lui;
in caso di emergenze, ogni genitore prenderà le opportune decisioni, onde evitare che sia compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando il più presto possibile l'altro genitore;
durante l'anno scolastico il padre potrà vedere e tenere con sé dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì, giornata Persona_1 che il bambino trascorrerà interamente con la madre) dall'uscita da Scuola fino alle ore 18,00, allorquando lo riaccompagnerà dalla madre per la cena ed il pernottamento;
nonché nei fine settimana, alternandosi con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera;
il padre inoltre si occuperà di accompagnare il figlio a Scuola nelle suindicate giornate (tranne il mercoledì); fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori, anche in base ai reciproci impegni lavorativi ed alle esigenze del bambino;
durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé anche per 7 giorni consecutivi o per il periodo più Persona_1 lungo o più corto stabilito di anno in anno dai genitori, fermo restando che occorrerà valutare le reazioni del bambino ad un pernottamento continuo presso il padre (lontano dalla madre;
Parte_2 pertanto, nell'ipotesi in cui non riesca a pernottare presso il padre per un'intera settimana Persona_1
o per il diverso periodo stabilito, i genitori, nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze del bambino,
s'impegneranno ad inserire gradualmente il pernottamento presso il padre, senza sforzare il bambino e soprattutto collaborando nell'interesse esclusivo del medesimo.
In caso di impedimento dei genitori per assenza, impegni lavorativi o altro, il bambino verrà accompagnato a Scuola, ritirato ed accudito temporaneamente dai nonni materni o dalle zie materne, tenuto conto che i familiari del SI. vivono all'estero. Parte_1
Per le festività di Pasqua, Natale, Capodanno e le altre ricorrenze quali ponti primaverili, compleanni etc..., i genitori potranno regolarsi come segue:
Pasqua con la madre e Lunedì di Pasquetta con il padre, ad anni alterni;
Natale con la madre e Santo AN con il padre, ad anni alterni;
stessa cosa per il Capodanno e per le altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori, anche in base alle esigenze e volontà del piccolo Persona_1 nell'ipotesi in cui le odierne parti processuali frequentino un nuovo partner, gli stessi avranno cura di coinvolgere il bambino nella nuova relazione sentimentale, adottando tutte le accortezze necessarie per evitare pregiudizio al minore e collaborando altresì con l'altro genitore, in modo da consentire a di recepire serenamente la nuova figura all'interno della famiglia;
Persona_1 dichiarare che l'assegno unico familiare e qualsiasi altro beneficio fiscale per il nucleo familiare venga riconosciuto interamente alla SI.ra con conseguente comunicazione all'Ente Parte_2 preposto per il versamento dello stesso;
prendere atto che le parti con la sottoscrizione del presente ricorso, hanno dichiarato di rinunciare, così come in effetti rinunciano, a richiedere, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, la restituzione di ogni e qualsivoglia somma versata a Istituti di Credito e/o Enti di finanziamento, a qualunque titolo, durante la vita coniugale e nelle more del presente giudizio di separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto;
stabilire che le parti si concedono reciprocamente, fin d'ora, il consenso per il rilascio del passaporto ed eventuali rinnovi, per se stessi e per il figlio Persona_1 prendere atto che le parti, sottoscrivendo il ricorso introduttivo, hanno dichiarato di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza che verrà fissata dall'Ill.mo Tribunale di Rimini, con il deposito di note scritte, di non volersi conciliare e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza, confermando la volontà di procedere congiuntamente alla separazione;
con spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 666 Parte II Serie C Anno 2023 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 543 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SABINO STEFANIA ( ) e dell'Avv. CodiceFiscale_2 [...]
) CodiceFiscale_3
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. GRASSI DAVIDE (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 9.02.2013, in Romania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.05.2025 e 10.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
- dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti;
- affidare il figlio minorenne congiuntamente e pariteticamente ad entrambi i genitori Persona_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con cui coabita in Rimini (RN)
Via Roma n°. 71, interno 4;
- assegnare la casa coniugale sita in Rimini (RN) Via Roma n°. 71 interno 4, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, alla SI.ra disponendo che quest'ultima Parte_2 provveda ad accollarsi e comunque intestarsi anche tutte le utenze relative all'immobile assegnatole
(compresa la tassa rifiuti);
- disporre che il SI. versi, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00)
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra (IBAN: IT 64 F 02230 24205 0000 43800623), oltre al 50% delle spese Parte_2 straordinarie da regolarsi secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale
(Protocollo Giustizia Civile Bologna) ad eccezione della mensa scolastica che nella fattispecie non verrà ricompresa nell'assegno di mantenimento ma verrà suddivisa al 50% come le altre spese straordinarie, da corrispondersi alla SI.ra previa esibizione di idonea pezza Parte_2 giustificativa (fattura e/o ricevuta fiscale);
- dichiarare altresì che il SI. estingua, in via esclusiva, il debito illo tempore contratto Parte_1 dai coniugi con la SI.ra , sorella del medesimo, con conseguente rinuncia, da Persona_2 parte della SI.ra a chiedere al SI. , la restituzione di quanto già Parte_2 Parte_1 eventualmente corrisposto a tutt'oggi alla stessa SI.ra , in costanza di matrimonio;
Persona_2
- disporre altresì che la SI.ra estingua, in via esclusiva, il debito illo tempore Parte_2 contratto dai coniugi con la SI.ra zia della medesima, con conseguente rinuncia, Persona_3 da parte del SI. , a chiedere alla SI.ra la restituzione di quanto già Parte_1 Parte_2 eventualmente corrisposto a tutt'oggi alla stessa SI.ra in costanza di matrimonio;
Persona_3
- dichiarare che la SI.ra estingua, in via esclusiva, anche il finanziamento chiesto Parte_2 dai coniugi alla Findomestic di cui al punto 7 delle premesse, nonché il finanziamento chiesto ad di cui al punto 6) delle premesse, con conseguente rinuncia, da parte del SI. ON , a chiedere la restituzione alla SI.ra di quanto già eventualmente Parte_1 Parte_2 corrisposto alla Findomestic e ad in costanza di matrimonio e comunque a ON tutt'oggi;
- dichiarare che il SI. ceda, a titolo oneroso, al prezzo concordato, forfetario di € Parte_1
100,00, l'autovettura Citroen targata EG 996 XB alla SI.ra la quale sosterrà, in Parte_2 via esclusiva, tutte le spese necessarie per l'intestazione in suo favore della predetta autovettura e della relativa polizza RC Auto;
- disporre, relativamente ai due terreni ed al rudere siti in Romania, località Barlad, che i coniugi, in caso di vendita, si dividano il prezzo ricavato nella misura del 50% ciascuno;
- per quanto riguarda la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio stabilire che i coniugi si attengano al piano genitoriale allegato al ricorso e Persona_1 sottoscritto (doc. 15), che prevede quanto di seguito specificato, impegnandosi comunque a mantenere una condotta collaborativa, nell'interesse esclusivo del minore, anche al fine di evitare che la loro decisione di dividersi possa influire negativamente sulla crescita psicologica e sulla serenità del bambino: affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale Per_1 coabita nell'immobile sito in Rimini (RN) Via Roma n°. 71 interno 4;
[...] nel rispetto della bigenitorialità e nell'interesse del figlio minore i genitori dovranno condividere le principali decisioni inerenti l'assistenza, la cura e l'istruzione di Persona_1 ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio allorquando costui si troverà presso di lui;
in caso di emergenze, ogni genitore prenderà le opportune decisioni, onde evitare che sia compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando il più presto possibile l'altro genitore;
durante l'anno scolastico il padre potrà vedere e tenere con sé dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì, giornata Persona_1 che il bambino trascorrerà interamente con la madre) dall'uscita da Scuola fino alle ore 18,00, allorquando lo riaccompagnerà dalla madre per la cena ed il pernottamento;
nonché nei fine settimana, alternandosi con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera;
il padre inoltre si occuperà di accompagnare il figlio a Scuola nelle suindicate giornate (tranne il mercoledì); fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori, anche in base ai reciproci impegni lavorativi ed alle esigenze del bambino;
durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé anche per 7 giorni consecutivi o per il periodo più Persona_1 lungo o più corto stabilito di anno in anno dai genitori, fermo restando che occorrerà valutare le reazioni del bambino ad un pernottamento continuo presso il padre (lontano dalla madre;
Parte_2 pertanto, nell'ipotesi in cui non riesca a pernottare presso il padre per un'intera settimana Persona_1
o per il diverso periodo stabilito, i genitori, nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze del bambino,
s'impegneranno ad inserire gradualmente il pernottamento presso il padre, senza sforzare il bambino e soprattutto collaborando nell'interesse esclusivo del medesimo.
In caso di impedimento dei genitori per assenza, impegni lavorativi o altro, il bambino verrà accompagnato a Scuola, ritirato ed accudito temporaneamente dai nonni materni o dalle zie materne, tenuto conto che i familiari del SI. vivono all'estero. Parte_1
Per le festività di Pasqua, Natale, Capodanno e le altre ricorrenze quali ponti primaverili, compleanni etc..., i genitori potranno regolarsi come segue:
Pasqua con la madre e Lunedì di Pasquetta con il padre, ad anni alterni;
Natale con la madre e Santo AN con il padre, ad anni alterni;
stessa cosa per il Capodanno e per le altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori, anche in base alle esigenze e volontà del piccolo Persona_1 nell'ipotesi in cui le odierne parti processuali frequentino un nuovo partner, gli stessi avranno cura di coinvolgere il bambino nella nuova relazione sentimentale, adottando tutte le accortezze necessarie per evitare pregiudizio al minore e collaborando altresì con l'altro genitore, in modo da consentire a di recepire serenamente la nuova figura all'interno della famiglia;
Persona_1 dichiarare che l'assegno unico familiare e qualsiasi altro beneficio fiscale per il nucleo familiare venga riconosciuto interamente alla SI.ra con conseguente comunicazione all'Ente Parte_2 preposto per il versamento dello stesso;
prendere atto che le parti con la sottoscrizione del presente ricorso, hanno dichiarato di rinunciare, così come in effetti rinunciano, a richiedere, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, la restituzione di ogni e qualsivoglia somma versata a Istituti di Credito e/o Enti di finanziamento, a qualunque titolo, durante la vita coniugale e nelle more del presente giudizio di separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto;
stabilire che le parti si concedono reciprocamente, fin d'ora, il consenso per il rilascio del passaporto ed eventuali rinnovi, per se stessi e per il figlio Persona_1 prendere atto che le parti, sottoscrivendo il ricorso introduttivo, hanno dichiarato di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza che verrà fissata dall'Ill.mo Tribunale di Rimini, con il deposito di note scritte, di non volersi conciliare e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza, confermando la volontà di procedere congiuntamente alla separazione;
con spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 666 Parte II Serie C Anno 2023 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi