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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4869/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. LA TI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CROCI PAOLA
e
(C.F. nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_2 C.F._2
RI ES e dall'Avv. Rossana Piromallo
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 18.09.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
1.I figli ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi congiuntamente, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli medesimi.
2. I genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, al fin di continuare a far crescere i figli in un ambiente favorevole e positivo.
3. La casa familiare, di proprietà esclusiva di resta assegnata alla medesima, con Parte_1
l'arredo ivi contenuto di sua esclusiva proprietà, che l'abiterà con i figli, mentre Parte_2 si è già trasferito temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori in Saronno, via Francesco Petrarca n. 5/P e ha già asportato tutti i propri beni ed effetti personali.
4. Quanto al collocamento dei figli e sui tempi di permanenza con ciascun genitore, fatti naturalmente salvi gli eventuali diversi e migliori accordi tra i genitori stessi: i figli resteranno anagraficamente residenti presso la casa familiare (residenza materna) e staranno con il padre un week end ogni 15 giorni dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera dopo cena alle 21.30.
Quanto ai giorni infrasettimanali:
- fino a quando il padre resterà presso l'abitazione dei propri genitori a Saronno, lo stesso terrà i figli un giorno infrasettimanale fissato nel mercoledì dalle 18.30 alle 22.30 (anche eventualmente presso la casa famigliare con contestuale uscita, ove possibile, della mamma), nonché, nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il venerdì dalle 18.30 alle 22.30 (anche eventualmente presso la casa famigliare con contestuale uscita, ove possibile, della mamma);
- quando il padre reperirà una nuova sistemazione abitativa nelle vicinanze del contesto abitativo e/o scolastico dei minori, e comunque tale da favorire un futuro ampliamento dei tempi di permanenza dei figli con la figura paterna, fermo il fine settimana alternato come sopra indicato, il padre terrà con sé i figli un giorno infrasettimanale fissato nel mercoledì dalle 18.30 fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola, nonché, nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il giovedì dalle 18.30 fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola.
si farà carico di prelevare e riaccompagnare i minori dalla/alla casa materna, Parte_2 salvi eventuali e diversi accordi che i genitori potranno prendere tra loro di volta in volta.
5. Quanto alle festività natalizie i figli trascorreranno sempre la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre;
i restanti giorni di vacanza, coincidenti con la sospensione delle lezioni scolastiche, verranno suddivisi tra i genitori, ad anni alterni, in pari misura dal 23 dicembre al 30 dicembre fino a dopo pranzo con un genitore e dal 30 pomeriggio al 6 gennaio sera con l'altro genitore;
a Pasqua: i figli trascorreranno con uno o con l'altro genitore l'intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni. Il tutto previ accordi tra le parti e fatti sempre salvi diversi accordi;
per i ponti e per gli ulteriori periodi di sospensione scolastica, ivi incluso il carnevale, i figli staranno con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana di competenza, salva l'applicazione del criterio dell'alternanza qualora i ponti dovessero capitare sempre allo stesso genitore. Qualora le festività siano infrasettimanali, si applicherà il criterio dell'alternanza. Questa suddivisione dovrà essere negoziata e definita dai genitori, all'inizio di ogni anno scolastico non appena la scuola renderà pubblico il calendario delle festività.
6. Per i compleanni dei figli, la giornata del compleanno potrà essere divisa, ove possibile, in modo che i bambini possano trascorrere del tempo con entrambi i genitori, alternando il pranzo o la cena con ciascun genitore, salvo in ogni caso la possibilità di organizzare feste di compleanno alla presenza di entrambi i genitori.
7. Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive con i figli, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (o scuola materna), previ accordi e comunicazioni entro il 15 maggio di ogni anno.
8. Resta inteso che i periodi di festività e le vacanze sospendono il calendario ordinario che ricomincerà a decorrere al termine della festività o delle vacanze.
9. I genitori si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei luoghi ove si recheranno con i figli nonché a favorire i contatti telefonici con il genitore temporaneamente non collocatario.
10. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, verserà una somma mensile Parte_2 pari a €.650,00= per entrambi (€.325,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 03 di ogni mese, e ciò fino a quando essi non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione trascorsi 12 mesi dal primo versamento (prima rivalutazione trascorsi 12 mesi a decorrere dal versamento della prima mensilità). Detto importo tiene già conto dei presumibili ed ipotetici costi che dovrà sostenere per la nuova abitazione. Parte_2
11. Le spese extra assegno dei figli, tutte previamente concordate e documentate e di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza, che le Parti dichiarano di conoscere e che qui si integralmente trascrive, resteranno a carico dei genitori come segue: nella misura del 60% a carico di
[...]
e del 40% a carico di Parte_2 Parte_1
“A SPESE ORDINARIE: Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO:
Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere tempestivamente e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.”
12. L'assegno unico universale, continuerà ad essere precipito da entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascun genitore. I minori resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
13. Le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il rapporto di conto corrente cointestato entro la fine del mese di giugno 2025, previa, in ogni caso la definizione di tutti i rapporti che hanno addebito su tale conto (utenze ecc…), con suddivisione delle somme al 50% ciascuno.
14. I genitori si danno sin da ora il reciproco consenso per la richiesta ed il rilascio dei loro documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio e di quelli dei minori nonché per eventuali viaggi all'estero che dovranno, in ogni caso, essere previamente comunicati all'altro genitore.
15. Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti, mentre il costo del C.U. sarà a carico di entrambi nella misura del 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori;
che gli accordi indicati sono conformi alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.07.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.09.2025
Il Presidente est.
LA TI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. LA TI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CROCI PAOLA
e
(C.F. nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_2 C.F._2
RI ES e dall'Avv. Rossana Piromallo
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 18.09.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
1.I figli ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi congiuntamente, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli medesimi.
2. I genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, al fin di continuare a far crescere i figli in un ambiente favorevole e positivo.
3. La casa familiare, di proprietà esclusiva di resta assegnata alla medesima, con Parte_1
l'arredo ivi contenuto di sua esclusiva proprietà, che l'abiterà con i figli, mentre Parte_2 si è già trasferito temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori in Saronno, via Francesco Petrarca n. 5/P e ha già asportato tutti i propri beni ed effetti personali.
4. Quanto al collocamento dei figli e sui tempi di permanenza con ciascun genitore, fatti naturalmente salvi gli eventuali diversi e migliori accordi tra i genitori stessi: i figli resteranno anagraficamente residenti presso la casa familiare (residenza materna) e staranno con il padre un week end ogni 15 giorni dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera dopo cena alle 21.30.
Quanto ai giorni infrasettimanali:
- fino a quando il padre resterà presso l'abitazione dei propri genitori a Saronno, lo stesso terrà i figli un giorno infrasettimanale fissato nel mercoledì dalle 18.30 alle 22.30 (anche eventualmente presso la casa famigliare con contestuale uscita, ove possibile, della mamma), nonché, nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il venerdì dalle 18.30 alle 22.30 (anche eventualmente presso la casa famigliare con contestuale uscita, ove possibile, della mamma);
- quando il padre reperirà una nuova sistemazione abitativa nelle vicinanze del contesto abitativo e/o scolastico dei minori, e comunque tale da favorire un futuro ampliamento dei tempi di permanenza dei figli con la figura paterna, fermo il fine settimana alternato come sopra indicato, il padre terrà con sé i figli un giorno infrasettimanale fissato nel mercoledì dalle 18.30 fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola, nonché, nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il giovedì dalle 18.30 fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola.
si farà carico di prelevare e riaccompagnare i minori dalla/alla casa materna, Parte_2 salvi eventuali e diversi accordi che i genitori potranno prendere tra loro di volta in volta.
5. Quanto alle festività natalizie i figli trascorreranno sempre la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre;
i restanti giorni di vacanza, coincidenti con la sospensione delle lezioni scolastiche, verranno suddivisi tra i genitori, ad anni alterni, in pari misura dal 23 dicembre al 30 dicembre fino a dopo pranzo con un genitore e dal 30 pomeriggio al 6 gennaio sera con l'altro genitore;
a Pasqua: i figli trascorreranno con uno o con l'altro genitore l'intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni. Il tutto previ accordi tra le parti e fatti sempre salvi diversi accordi;
per i ponti e per gli ulteriori periodi di sospensione scolastica, ivi incluso il carnevale, i figli staranno con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana di competenza, salva l'applicazione del criterio dell'alternanza qualora i ponti dovessero capitare sempre allo stesso genitore. Qualora le festività siano infrasettimanali, si applicherà il criterio dell'alternanza. Questa suddivisione dovrà essere negoziata e definita dai genitori, all'inizio di ogni anno scolastico non appena la scuola renderà pubblico il calendario delle festività.
6. Per i compleanni dei figli, la giornata del compleanno potrà essere divisa, ove possibile, in modo che i bambini possano trascorrere del tempo con entrambi i genitori, alternando il pranzo o la cena con ciascun genitore, salvo in ogni caso la possibilità di organizzare feste di compleanno alla presenza di entrambi i genitori.
7. Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive con i figli, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (o scuola materna), previ accordi e comunicazioni entro il 15 maggio di ogni anno.
8. Resta inteso che i periodi di festività e le vacanze sospendono il calendario ordinario che ricomincerà a decorrere al termine della festività o delle vacanze.
9. I genitori si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei luoghi ove si recheranno con i figli nonché a favorire i contatti telefonici con il genitore temporaneamente non collocatario.
10. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, verserà una somma mensile Parte_2 pari a €.650,00= per entrambi (€.325,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 03 di ogni mese, e ciò fino a quando essi non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione trascorsi 12 mesi dal primo versamento (prima rivalutazione trascorsi 12 mesi a decorrere dal versamento della prima mensilità). Detto importo tiene già conto dei presumibili ed ipotetici costi che dovrà sostenere per la nuova abitazione. Parte_2
11. Le spese extra assegno dei figli, tutte previamente concordate e documentate e di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza, che le Parti dichiarano di conoscere e che qui si integralmente trascrive, resteranno a carico dei genitori come segue: nella misura del 60% a carico di
[...]
e del 40% a carico di Parte_2 Parte_1
“A SPESE ORDINARIE: Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO:
Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere tempestivamente e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.”
12. L'assegno unico universale, continuerà ad essere precipito da entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascun genitore. I minori resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
13. Le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il rapporto di conto corrente cointestato entro la fine del mese di giugno 2025, previa, in ogni caso la definizione di tutti i rapporti che hanno addebito su tale conto (utenze ecc…), con suddivisione delle somme al 50% ciascuno.
14. I genitori si danno sin da ora il reciproco consenso per la richiesta ed il rilascio dei loro documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio e di quelli dei minori nonché per eventuali viaggi all'estero che dovranno, in ogni caso, essere previamente comunicati all'altro genitore.
15. Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti, mentre il costo del C.U. sarà a carico di entrambi nella misura del 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori;
che gli accordi indicati sono conformi alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.07.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.09.2025
Il Presidente est.
LA TI