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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice IN RI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 3174 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Milazzo;
Parte_1
OPPONENTE
e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lunardo;
Controparte_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n° 207/2024 del 15/01/2024, emesso su istanza di
[...]
questo Tribunale ha ingiunto a il pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
350.000,00, oltre interessi e spese, credito nascente dal contratto in data 15/01/2022 stipulato con la
Corporacion Trinacria Sociedad Anonima S.A. e ceduto al in data 10/07/2023. CP_1
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo e ne ha chiesto la revoca, disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione di accettazione della cessione ed eccependo il difetto di procura alle liti, rilasciata in violazione delle norme vigenti, nonché il difetto di competenza dell'A.G.O., stante la pattuizione nel contratto del 15/01/2022 di una clausola compromissoria.
L'opponente ha, nel merito, dedotto che l'assegno bancario n. 3125291516-09, per l'importo di
€ 350.000,00 era stato emesso a garanzia degli eventuali obblighi restitutori convenuti nel contratto del 15 gennaio 2022; che gli accordi negoziali non potevano essere qualificati alla stregua di un mero prestito, ma andavano ricondotti allo schema del project financing;
che detto apporto finanziario era stato concesso in favore della società di cui il era legale rappresentante e Controparte_2 Pt_1
non al personalmente;
che, in caso di mancata realizzazione del progetto imprenditoriale, la Pt_1
aveva diritto alla restituzione della somma, da cui Controparte_3
1 andava detratta la perdita del 33%; che l'obbligata principale aveva saldato il debito in data
08/08/2023.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*****
1) È infondata l'eccezione di difetto di procura alle liti, basata sull'assunto che la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata da un soggetto residente all'estero debba essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero.
Giova premettere che l'art. 12 della legge 218/1995 dispone che il processo civile che si svolge in
Italia è regolato dalla legge italiana. Di conseguenza, la procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana.
Ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura alle liti, generale o speciale, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati nel terzo comma 3 dello stesso articolo.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in
Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della "lex loci", occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore (Cass. n. 3410/2008; Cass. n. 26951/2017).
Dunque, quando la procura sia rilasciata all'estero per scrittura privata autenticata, è necessaria la certificazione del pubblico ufficiale straniero che il documento sia stato firmato in sua presenza previo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
Nel caso in cui la procura speciale sia apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio, l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.
Quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità (Cass. n. 5840/2007; Cass. n. 3823/2014).
2 Nel caso in esame, la procura alle liti rilasciata da è una procura Controparte_1
speciale ed è stata apposta in calce al ricorso, sicché, in difetto di prova contraria, deve presumersi che la stessa sia stata rilasciata in Italia e validamente autenticata dal difensore.
2) L'eccezione di compromesso, sollevata in atto di opposizione, è fondata.
Nel contratto del 15/01/2022, da cui scaturisce il credito ceduto a Controparte_1
è espressamente contemplata la clausola compromissoria, ai sensi della quale “qualsiasi controversia tra loro in relazione al presente contratto sarà risolta da un tribunale arbitrale internazionale domiciliato nella Repubblica del Guatemala, secondo le regole della commissione per la risoluzione di conflitti della camera dell'industria Guatemalteca (CRECIG)”.
Sebbene non contenga alcun riferimento alla nomina, al numero degli arbitri e alla natura del lodo, tale clausola deve ritenersi valida ed efficace in quanto esprime in modo chiaro ed univoco la comune volontà delle parti di deferire ad arbitri ogni controversia derivante dal contratto e, rinviando al regolamento della CRECIG, presenta un contenuto determinabile per relationem, facendo un riferimento espresso ad un altro documento che contiene la disciplina dell'arbitrato.
Il richiamo contrattuale al regolamento arbitrale CRECIG è valido, trattandosi del rinvio a regolamenti arbitrali precostituiti, in conformità alla previsione di cui all'art. 832 c.p.c..
Pertanto, tale clausola è conforme ai requisiti di validità prescritti dall'art. 2 della Convenzione di
New York del 10 giugno 1958 (per "convenzione scritta" s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi) e idonea a derogare alla competenza giurisdizionale del giudice italiano.
Non è condivisibile l'assunto di parte opposta, secondo cui il contratto riconosceva alla parte creditrice la facoltà di adire i tribunali italiani per la tutela delle proprie ragioni creditorie, avendo le parti pattuito una clausola di segno opposto a pag. 5, ai sensi della quale “il debitore dichiara … che rinuncia alla giurisdizione del proprio domicilio e si sottopone ai tribunali che il creditore sceglierà nella Repubblica del Guatemala, in Italia o Romania”.
Giova premettere che, in tema di interpretazione delle clausole contrattuali, ai sensi degli arti.
1362, comma 1, e 1363 c.c., il giudice non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto (cfr. Cass. n. 16022/2002; Cass. n. 5747/1999, secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, anche quando l'interpretazione di ciascuna delle clausole che concorrono alla formazione del lesto negoziale è compiuta sulla base del "senso letterale delle parole" e conduca a risultati di certezza, il giudice è tenuto ad applicare il criterio
3 dell'interpretazione sistematica, posto dall'art. 1363 c. c., riferendo le varie espressioni adoperate all'intero testo in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante).
Per altro verso, il principio di conservazione del contratto ex art 1367 c.c. non comporta solo che esso - o le sue singole clausole - vengano interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto, ma richiede che il contratto non risulti neppure in parte frustrato e che la sua efficacia potenziale non subisca alcuna limitazione (Cass. n. 8301/1997).
Ciò premesso, il tenore letterale della clausola compromissoria rende chiaro ed incontrovertibile la volontà compromissoria dei contraenti.
Appare, allora, ragionevole e plausibile ritenere che, con la clausola che menziona il tribunale quale Foro dotato di competenza (pag. 5), sia stata esplicitata la competenza del tribunale ordinario per tutte quelle controversie non compromettibili o, ancora, per l'ottenimento di tutte quelle misure non emanabili da un collegio arbitrale (Cass. 20880/2016).
È priva di rilevanza la circostanza che la pretesa azionata in monitorio non sia fondata sull'accordo del 15/01/2022 ma sull'atto di cessione del credito del 10/07/2023, sulla dichiarazione di accettazione della cessione del 11/07/2023 e sull'assegno bancario n. 3125291516-09 del
31/07/2023.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di cessione di credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto;
viceversa, quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo (Cass. n. 29261/2011; in senso analogo, Cass. n. 28490/2017).
Ne consegue che , debitore ceduto, può senz'altro avvalersi della clausola Parte_1
compromissoria nei confronti del cessionario CP_1
È, parimenti, priva di rilevanza la circostanza che la pretesa creditoria sia fondata su un assegno bancario, giacché al traente debitore è consentito di opporre al primo prenditore - oltre alle eccezioni relative alla nullità del titolo - anche eccezioni personali che riguardino il rapporto fondamentale.
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione per essere la controversia devoluta ad arbitrato internazionale.
4 3) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
DM 55/14 e succ. mod., applicando i parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i parametri minimi per la fase istruttoria dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a € 520.000).
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n° 207/2024 del 15/01/2024; dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per essere la controversia devoluta ad arbitrato internazionale;
condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio, che si liquidano in € 17.252,00 per compensi ed € € 607,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, il 22 dicembre 2025
Il Giudice
IN RI
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