Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4694/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ACQUA Parte_1 C.F._1 BRUNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DELL'ACQUA BRUNO FRANCESCA NAGGI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ACQUA C.F._2 BRUNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DELL'ACQUA BRUNO
ATTRICE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'avv. CASSINI DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO BERNACCHI N. 101 21049 TRADATE presso il difensore avv. CASSINI DAVIDE
CONVENUTA
, di seguito, per brevità, con sede legale e direzione Controparte_3 CP_3 in Bologna, alla via Stalingrado 45, C.F. / P. IVA in persona del suo P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore ad negotia, Dott. - munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di Controparte_4 procura speciale del 17.02.2023 a rogito Notaio dott. di Bologna, nn. 97407/12542 Persona_1 di rep./racc. - rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Matera,
C.F. , e Fabio Matera, C.F. , del Foro di Varese, ed CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 elett. dom. presso e nello studio degli stessi in Varese, via Bagaini n° 14,
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10
per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno accertamento in fatto ed in diritto, ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
Nel merito, in via preliminare: rigettare tutte le eccezioni di parte convenuta e della terza chiamata in punto decadenza e prescrizione, in quanto infondate per le ragioni esposte.
Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_1 per la non corretta esecuzione dei lavori che hanno provocato i danni indicati nell'atto di citazione, nonché la realizzazione di opera (linea vita) senza le caratteristiche essenziali e, per l'effetto,
1. condannare la società al pagamento a favore degli attori della Controparte_1 somma di euro 6.810,00, oltre IVA di legge, per la rimozione dei vizi riscontrati e la rimozione della linea vita priva di qualsiasi qualità essenziale e prevista dalla normativa infortunistica, oltre alla somma da liquidarsi in via equitativa per il danno estetico alla copertura del tetto dell'immobile e oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
2. Condannare altresì alla restituzione agli attori della somma Controparte_1 di euro 4.800,00, oltre IVA, per restituzione di quanto versato per la posa della linea vita. Rigettare tutte le domande delle parti convenuta e terza chiamata nei confronti degli attori.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e rifusione delle spese di ATP, oltre
Iva, cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria come in atti per parte convenuta:
Dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove la parte SMS
IMMOBLIARE così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così provvedere: In via preliminare e/o pregiudiziale: visti gli articoli 106 c.p.c., 269 c.p.c. 171 bis c.p.c. autorizzare la chiamata in causa del terzo: (C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, quale compagnia di assicurazione, volendo all'uopo differire l'udienza di comparizione parti nel rispetto dei termini di legge, onde consentire la notificazione della chiamata in causa, affinché nei confronti del predetti terzo si costituisca il regolare contraddittorio e vengano accolte nei suoi confronti le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo Adito, nel caso non creduto e degnato in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta in relazione alle domande Controparte_1 azionate dagli attori, con conseguente condanna totale o parziale e/o soccombenza, dichiarare tenuta e Contr condannare la a tenere indenne, garantire e manlevare la da Controparte_3 qualsivoglia pretesa e/o condanna ad ogni titolo e pretesa comminata, nessuna esclusa.
In via preliminare di merito: in virtù e in accoglimento delle spiegate eccezioni di decadenza e/o prescrizione, una volta accertate e dichiarate l'una o entrambe, per l'effetto, rigettare integralmente le domande attoree con statuizione meglio vista e ritenuta e mandare integralmente esente la convenuta da condanne di sorta. Nel merito: in via principale per tutto quanto in premesse e narrativa respingere le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare integralmente esente la convenuta da pagina 2 di 10 condanne di sorta, in subordine nella non creduta e denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvista una Contr responsabilità ascrivibile alla in relazione alle domande attoree, ridurre la pretesa e la condanna nella diversa e minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, anche in seguito ad espletanda istruttoria, ovvero, previo accertamento.
In ogni caso: in accoglimento della domanda spiegata nei confronti del terzo Voglia il CP_3
Tribunale Ill.mo Adito, nel caso non creduto e degnato in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta in relazione alle domande Controparte_1 azionate dagli attori, con conseguente condanna totale o parziale e/o soccombenza, dichiarare tenuta e Contr condannare la a tenere indenne, garantire e manlevare la da Controparte_3 qualsivoglia pretesa e/o condanna ad ogni titolo e pretesa comminata, nessuna esclusa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del giudizio di ATP RG n. 5295/2022 Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Francesca Capotorti. In via istruttoria come in atti per la terza chiamata:
La convenuta impresa assicuratrice, in ossequio all'ordinanza resa dall'Ill.mo sig. Giudice in data
31/10/2024, nel richiamare e reiterare le deduzioni e contestazioni tutte di cui alle pregresse difese, da intendersi integralmente ritrascritte nel presente atto, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate ex adverso, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
pagina 3 di 10 GIUDICARE
NEL MERITO: respingere, ché infondata sia in fatto essia in diritto, la chiamata in manleva di;
respingere altresì la chiamata in garanzia per inoperatività della Controparte_3 polizza, tenuto conto dei danni accertati in sede di ricorso ex artt. 696-696 bis c.p.c. e delle clausole di esclusione previste dal contratto inter-partes.
Spese di lite rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in data 10 novembre 2023, gli odierni attori convenivano in giudizio la società
assumendo di avere affidato alla convenuta l'esecuzione di alcune opere in appalto, da CP_2
realizzarsi sul tetto della proprietà attorea, eseguite tra i mesi di ottobre e novembre 2020.
Esponevano la presenza di vizi e difetti, prontamente contestati alla convenuta.
Nel presente giudizio deducevano in particolare le ss. anomalie: a) infiltrazioni in corrispondenza della velux;
b) disallineamento delle tegole canadesi;
c) posa della linea vita non a regola d'arte.
Sulla base di tali contestazioni e previo espletamento dell'ATP, evocava in giudizio la società
[...]
svolgendo le domande sopra esposte. CP_2
Formatosi il contraddittorio, si costituiva quest'ultima la quale deduceva le eccezioni sopra esposte contestando nel merito le pretese avversarie.
In via preliminare chiedeva ed otteneva l'autorizzazione all'estensione del contraddittorio nei confronti della propria compagnia assicurativa, la quale si costituiva concludendo nei termini sopra CP_3
esposti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, illustrate nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica.
Eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate da parte convenuta
L'eccezione di decadenza sollevata da è infondata e va pertanto respinta (con la CP_2
precisazione di cui infra) a prescindere dalla qualificazione del contratto come appalto ovvero contratto d'opera.
Parte attrice in fatti ha prodotto i messaggi WhatsApp scambiati con il sig. , l.r. della CP_5
convenuta, dai quali si evince che quest'ultimo, alla richiesta attorea di intervenire per eliminare i vizi ed ultimare i lavori, non contestava affatto l'addebito nei messaggi parte attrice si fa riferimento espressamente alla “soluzione di tutti i difetti verificati insieme nell'ultimo incontro..”), ma si impegnava ad intervenire (“buongiorno settimana prossima interveniamo”, “buongiorno penso verso pagina 4 di 10 fine settimana prossima” e simili), salvo poi procrastinare più volte l'accesso.
Tale condotta implica il riconoscimento della pregressa denuncia dei vizi, senza necessità di ulteriore formalizzazione, posto che la convenuta non aveva disconosciuto che i vizi/difetti erano stati già mostrati e ne aveva riconosciuto anche la responsabilità, essendosi impegnata ad “intervenire”.
A tali considerazioni deve aggiungersi che sarebbe irragionevole che il protrarsi dell'intervento per ragioni imputabili alla convenuta - anche di natura personale – e quindi la tolleranza prestata da parte attrice possa poi ritorcersi a danno di quest'ultima disconoscendo, a distanza di tempo, la denuncia dei vizi precedentemente non contestati.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento all'eccezione di prescrizione, in quanto
“l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere" che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'impegno dell'appaltatore a rimuovere i difetti della "res" assunto prima dell'ultimazione dell'incarico potesse riferirsi a vizi che il committente aveva scoperto dopo la fine dei lavori). (Cass Sez. II, ord. n. 14815 del 7/6/2018; nello stesso senso Cass Sez. 2, Sentenza n. 62 del 04/01/2018).
Sussistenza dei vizi
Si passa dunque alla disamina distinta delle singole contestazioni mosse da parte attrice dando atto che il procedimento per ATP è stato inserito nel fascicolo in questione in forza di quanto disposto in data
31/10/2024.
a) infiltrazioni in corrispondenza della velux
Parte attrice ha lamentato la “presenza di infiltrazioni di acqua piovana nella falda nord in tre punti
(zona sfiatatoio ed in prossimità delle due finestre velux) che hanno provocato danni alle strutture e agli arredi presenti nell'abitazione” assumendo che gli interventi fatti dalla convenuta non siano stati pagina 5 di 10 risolutivi.
Gli attori assumono che vi sia continuità tra le infiltrazioni segnalate sin dall'origine, quelle esposte nell'ambito del procedimento per ATP e quelle contestate in questa sede.
Tuttavia, la CTU effettuata nel corso dell'ATP ha disconosciuto la sussistenza delle infiltrazioni denunciate originariamente e ribadite nel ricorso per ATP (“non avendo riscontrato attività delle lamentate infiltrazioni di acqua piovana, evidenziate nel Ricorso per ATP ex art. 696 e 696 bis c.p.c.
(pag. 2) e nella Relazione Tecnica di Parte redatta dal Geom. (Pag. 5 – sub. Doc. 10 – CP_6
Ricorrente), così come rinvenute in loco (nel sottotetto e su una limitata parte della gronda in c.a. della copertura, visibile dal balcone del soggiorno di piano primo), sulla base di quanto accertato e visionato, lo scrivente riferisce quanto segue:
1. Considerati i “segni” riferibili alle lamentate infiltrazioni (come da documentazione in atti), rinvenuti in corrispondenza dei telai dei serramenti filo-falda esistenti di sottotetto (tipo Velux) e del adiacente/sottostante materiale termoisolante rinvenuto, nonché in corrispondenza di una limitata porzione di gronda in c.a. (circa 60 cm), quest'ultima visibile dal balcone del soggiorno di piano primo (infiltrazioni e bagnature di origine meteorica NON risultate attive durante il periodo della consulenza tecnica), si definiscono le stesse puntuali/circoscritte e limitate in termine di entità;
2. Circa le cause delle infiltrazioni lamentate, stante la loro inattività durante le operazioni peritali svolte, malgrado le precipitazioni atmosferiche verificatesi, non mi è stato possibile stabilire se le stesse possano essere derivate dai lavori eseguiti dalla TE (se siano conseguenza diretta o indiretta di questi) o se siano derivate da altre cause“).
Alla luce di quanto emerso nel corso della CTU, dunque, la domanda risarcitoria afferente a queste infiltrazioni non può trovare accoglimento..
Per completezza va aggiunto che il CTU ha esaminato anche un'altra infiltrazione, che è stata segnalata durante l'ATP, riferendo quanto segue:
“Per quanto invece concerne l'infiltrazione segnalata dai Ricorrenti con e-mail del 25/05 u.s., accertata con le operazioni peritali del 13/06/2023, si riferisce quanto segue:
1. L'infiltrazione riscontrata si definisce puntuale, circoscritta e di limitata entità;
2. Stante la recente scoperta dell'accertata infiltrazione (rispetto a quelle denunziate in atti) è plausibile che la stessa derivi dai lavori eseguiti dalla TE (conseguenza diretta o indiretta di questi)“.
Orbene, rispetto la disamina della domanda inerente questa infiltrazione è preclusa dalle eccezioni preliminari di decadenza/prescrizione sollevate da parte convenuta posto che: 1) si tratta di un difetto pagina 6 di 10 nuovo, successivo a quelli segnalati da parte attrice alla convenuta e quindi non coperto dal riconoscimento fatto da quest'ultima; 2) la denuncia di tale vizio è stata fatta con mail del 25/5/2023 a fronte di lavori ultimati nell'ottobre/novembre 2020.
Si richiama al riguardo la ss. massima: “l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di
"facere" che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto”, Cass. Sez. II, Ord. n.14815 del 07/06/2018).
b) disallineamento delle tegole canadesi
Assume parte attrice che “nella parte sinistra della falda ovest le tegole sono state posate con una pendenza differente rispetto alla parte destra, con la conseguenza che, nel punto di unione delle due parti, le tegole risultano non allineate e non correttamente raccordate“.
In realtà l'accertamento fatto a mezzo di CTU ha escluso che vi siano problemi di ordine funzionale, confermando in misura molto lieve un problema di natura estetica: “il difetto di posa riscontrato si riverbera sull'aspetto visivo della copertura, percepibile solo da chi attentamente e prolungatamente la osserva (pag. 19/26 perizia doc. 4)“.
Orbene, se è vero che l'aspetto estetico rientra nell'esecuzione della prestazione, è altresì vero che competeva all'attrice fornire elementi che consentissero di dare corpo al danno estetico di cui chiede il ristoro, laddove quelli acquisiti nel giudizio (anche attraverso la consulenza disposta in sede di ATP) non consentono di pervenire ad un pur minimo apprezzamento, risultando al contrario, per le ragioni esposte, una difformità difficilmente percepibile e quindi, nella sostanza, trascurabile.
Anche tale domanda risarcitoria non può dunque trovare accoglimento.
c) posa della linea vita non a regola d'arte
Sul punto l'elaborato redatto dal CTU non lascia dubbi.
Non si tratta in verità di “vizio o difetto costruttivo del sistema anticaduta bensì di inidoneità del pagina 7 di 10 sistema installato per inidoneità della struttura portante di copertura e della copertura stessa sulla quale è stato posizionato. Potrebbero sussistere eventuali vizi e difetti costruttivi ad un idoneo e conforme sistema anticaduta installato su idonea struttura (in questo caso lignea) se ad esempio alcuni fissaggi fossero stati mal eseguiti o le viti impiegate fossero inadatte, … ecc.. Il caso di specie, invece,
è ben diverso: trattasi di completa inidoneità del sistema anticaduta installato per inidoneità della copertura e della sua struttura“.
Tale conclusione, che si condivide, trova le sue ragioni nei presupposti ben illustrati nell'elaborato (“..Il loro fissaggio con viti specifiche da legno, come sopra premesso, deve essere esclusivamente eseguito su legno strutturale, avente adeguate dimensioni minime18, queste ultime dipendenti dai seguenti fattori:
• • essenza lignea della struttura;
• • se legno massello (segati in misure commerciali) o se legno lamellare;
• • stato di conservazione della struttura;
• • conseguenti calcoli di verifica.“.
“Se non sussistono i suddetti presupposti di idoneità della struttura lignea a cui fissare i predetti ganci“, qual è il caso di specie, “l'installazione di questi ultimi NON deve avere luogo / NON può essere eseguita. Qualora avvenisse il sistema NON è idoneo ed è pericoloso“.
“Il Sistema è pertanto inidoneo e deve essere rimosso (al fine di scongiurare eventuali pericolosi utilizzi da parte di chiunque“.
Dunque la va condannata anzitutto a tenere indenne gli attori per i costi necessari per la CP_2
rimozione della linea (quantificati dal CTU in euro 3.360,00 oltre IVA).
Essa inoltre restituire all'attrice la somma versata per tale opera, pari ad euro 4.800,00 oltre IVA.
Nella CTU il consulente si è espresso anche in ordine alla ripartizione della responsabilità per l'erroneità dell'opera in questione nei rapporti tra l'impresa esecutrice e la Direzione lavori, ripartendola equamente tra questi ultimi.
Tale criterio però vale nei rapporti interni tra i soggetti responsabili, ma non è opponibile nei riguardi degli attori, che si sono avvalsi della solidarietà passiva che opera nei loro confronti ( “in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità
pagina 8 di 10 solo a fronte di specifica domanda in tal senso…Cass. Sez.3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; nello stesso senso Cass. Sez. 2, sent. n. 20294 del 14/10/2004).
Domanda nei confronti di CP_3
La terza chiamata ha eccepito che la garanzia in questione non opera per i vizi d'opera, né quelli relativi alle cose/opere sulle quali si svolgono i lavori né le spese necessarie ad emendare tali vizi.
Premesso che la questione si pone unicamente per quanto concerne la contestazione attorea inerente alla linea vita, si osserva che indubbiamente la garanzia non sussiste rispetto alla restituzione delle somme corrisposte dagli attori ad per tale lavoro, trattandosi di una ripetizione CP_2
d'indebito (e non di un ristoro)
Ad analoga conclusione si deve pervenire tuttavia anche con riferimento alla richiesta di indennizzo afferente al costo di rimozione della linea vita.
La invero ha invocato l'art. 3 delle condizioni di assicurazione (doc. 2 , il CP_2 CP_3 quale prevede che “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento della propria attività”, ma nel caso di specie non si è in presenza di un danno provocato a terzi dai lavori fatti dall'impresa garantita, ma di un'errata esecuzione dell'opera.
Tale conclusione non muta se si considera la previsione di cui all'art.
3.14 delle citate condizioni, laddove si specifica che la garanzia: “comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori/cantiere svolte dai dipendenti dell' , verificatesi durante Parte_2
l'esecuzione dei lavori…qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti la garanzia è operante a favore dell' quale committente”. Controparte_7
Anche in tal caso ciò che viene in rilievo non è l'errata progettazione/direzione dell'opera in sè, ma i danni che da tale errore siano derivati (e nel caso di specie la rimozione della linea vita si impone proprio al fine di prevenire eventuali danni che essa possa provocare, mancando le condizioni di sicurezza perché possa svolgere la sua funzione).
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50 % nei rapporti tra gli attori e la convenuta in pagina 9 di 10 ragione della parziale reciprocità della soccombenza e ciò anche rispetto alle spese sostenute per l'ATP.
Le spese della terza chiamata vanno poste a carico della convenuta in quanto, alla luce di quanto esposto, l'estensione del contraddittorio non si giustificava.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 3.360,00 oltre IVA in relazione alle spese di rimozione della linea vita ed a restituire agli attori la somma di euro 4.800,00 oltre IVA, in relazione alle spese sostenute per tale voce, queste ultime con la maggiorazione degli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda sino al saldo;
2) Rigetta la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
3) Compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la convenuta condannando quest'ultima a rifondere ai primi le spese residue liquidate complessivamente in euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge, anticipazione documentate e spese di CTU nella misura del 50%;
4) Condanna la convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite liquidate in euro 4.237,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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