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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 319/2024 R.G., Oggetto: Fideiussione
‒ Polizza fideiussoria proposta da
( , difesa dall'avv. Sebastiano Ravì, Parte_1 C.F._1
‒ attrice opponente contro
), difesa dall'avv. Salvatore Cinnera Controparte_1 P.IVA_1
Martino,
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Tribunale di Messina, con il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1156/2018, depositato il 25 giugno 2018, ha intimato a di Parte_1 pagare alla ricorrente la somma di euro 26.000,00, oltre interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere:
‒ il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n. 147/2015, aveva intimato a di pagare alla la somma di euro 31.439,56, Parte_3 Parte_2 oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 939,00;
‒ divenuto definitivo, per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo, le parti addivenivano ad una transazione (non novativa), stipulata in data 24.4.2015, con cui il si obbligava a pagare alla la somma di euro 24.000,00, Parte_3 Parte_2 con un acconto di euro 10.000,00 e in ottanta rate mensili di euro 175,00, la prima delle
1 quali entro il 31.5.2015 e le altre l'ultimo giorno dei mesi successivi;
‒ nella scrittura privata era pattuito che, in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, la transazione si sarebbe risolta e la avrebbe Parte_2 trattenuto a titolo di penale la somma di euro 2.500,00, e avrebbe potuto azionare il decreto ingiuntivo per l'intera somma (residuata all'acconto), oltre agli interessi moratori che fossero maturati;
‒ nella stessa scrittura, prestava garanzia per l'adempimento Parte_1 delle obbligazioni del (con cui era coniugata); Parte_3
‒ non avendo il adempiuto le obbligazioni per intero (aveva pagato l Parte_3 somma di euro 10.950,00), la chiedeva ed otteneva, nei confronti Parte_2 della il decreto ingiuntivo n. 1156/2018. Pt_1
Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
La iniziava, nei confronti della una procedura Parte_2 Pt_1 esecutiva davanti al Tribunale di Patti, iscritta al n. 140/2019 R.G., nelle forme del pignoramento presso terzi.
Con l'ordinanza emessa il 7 dicembre 2023 il Giudice dell'esecuzione ha avvisato la che avrebbe potuto proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., «far valere Pt_1 esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato». ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo quanto Parte_1 segue:
‒ di avere stipulato la garanzia nella qualità di consumatrice, non avendo agito nell'esercizio della sua attività lavorativa;
‒ che il Tribunale di Messina non avrebbe potuto emettere il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, per difetto di competenza territoriale, questa dovendosi individuare in base al luogo in cui la stessa risiedeva;
‒ che nella transazione era previsto, per il caso in cui si fosse risolto il rapporto contrattuale che ne era sorto, che la avrebbe potuto azionare il Parte_2 decreto ingiuntivo «nei confronti del debitore», quindi nei confronti (soltanto) del
, debitore principale: il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso Parte_3 nei confronti della garante senza la «preventiva escussione» del debitore;
‒ che sarebbe nulla, in quanto abusiva, la clausola con cui era stata pattuita a titolo
2 di penale la somma di euro 2.500,00, la cui eccessività era da commisurare al residuo debito di euro 14.000,00, dovendosi tenere conto, per sottrazione, dell'acconto di euro
10.000,00, già pagato ad aprile del 2015;
‒ che sarebbe vessatoria l'applicazione degli interessi previsti per le transazioni commerciali dal d.lgs. n. 231/02, inapplicabile nei rapporti con i consumatori;
‒ che sarebbe nulla la clausola con cui aveva rinunciato a «qualsiasi eccezione».
La ha resistito, chiedendo che l'opposizione sia Parte_2 dichiarata inammissibile o rigettata.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Parte_2
sul presupposto che il credito è stato ceduto, nelle more, al Trust “Morabito”,
[...] intervenuto nella procedura esecutiva, è infondata.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta» (Cass. n. 15567/18).
Più nello specifico, «nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione» (Cass. n. 15946/19, sulla nullità, ai sensi degli artt. 163 e 645 c.p.c., della domanda proposta nei confronti di un soggetto diverso).
Il principio non è derogato nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., articolo che incide soltanto sulla decadenza dalla facoltà di proporre opposizione, non sulla struttura del relativo giudizio.
L'opposizione non può essere accolta.
La vicenda processuale si inserisce nella ipotesi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da un consumatore nei casi in cui sia stata intrapresa nei suoi confronti un'azione esecutiva in base ad un decreto ingiuntivo non motivato quanto agli aspetti ‒ eventuali ‒ di abusività delle clausole del contratto da cui è sorto il credito.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio: «Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle
3 clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto ‒ avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione ‒ e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.» (Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
La questione è sorta dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 17 maggio 2002, nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, con cui, nel decidere su un rinvio pregiudiziale, è stato statuito che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, «devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa ‒ per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‒ successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole», mentre è irrilevante la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorasse di poter essere qualificato come “consumatore”.
Dalla lettura di questa pronuncia ‒ nella sua motivazione integrale ‒ emerge, con assoluta evidenza, che la verifica da compiersi anche dopo che il decreto monitorio è divenuto definitivo, per mancata opposizione, ha per oggetto la validità delle «clausole del contratto» da cui sia sorto il credito del professionista nei confronti del consumatore
(v., in particolare, i paragrafi 56, 62, 63, 65 e 66).
Anche la fattispecie analizzata dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 9479/23) era relativa ad una questione di «omesso rilievo officioso» su una «clausola abusiva» (si trattava di «deroga del foro del consumatore») «presente nel contratto» da cui era sorto il
4 credito azionato in via esecutiva, sulla base di un decreto ingiuntivo.
In estrema sintesi, per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione davanti al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.
Il termine “clausola” o “clausole” ricorre continuamente nella sentenza della
Suprema Corte e definisce esattamente l'ambito applicativo del principio di diritto.
Premesso che, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale europeo assolutamente consolidato, «il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi», invitando le parti a dedurre sulla questione, nella sentenza citata le scansioni processuali sono così definite (in relazione alla casistica del c.d. “seguito per il passato”, rilevante a causa della portata retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE, casistica relativa ai decreti ingiuntivi emessi anteriormente e scevri da motivazione su aspetti ‒ eventuali ‒ di abusività di clausole del contratto posto a fondamento della pretesa, divenuti irrevocabili per mancata opposizione: «in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo»; il giudice dell'esecuzione, se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore che entro 40 giorni «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione».
Ancora, più di una volta la Suprema Corte ha osservato che oggetto primario dell'esame è il «contratto» da cui è sorto il credito azionato: quando ha fatto riferimento alla necessità che sia acquisito «sovente» e «anzitutto» il contratto (che normalmente non sarebbe necessario ‒ è ovvio ‒ se il titolo esecutivo è giudiziale), all'invito giudiziale a produrre il contratto e al rilievo del «possibile carattere abusivo di una clausola
5 contrattuale».
È evidente, allora, che con il rimedio dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650
c.p.c. è possibile fare valere «(soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione», e non anche qualunque motivo o fatto che esuli dal contratto.
Esemplificando: una clausola derogativa della competenza per territorio, riferito ad un luogo diverso da quello di residenza del consumatore;
una clausola determinativa di interessi moratori eccessivi.
La conferma del senso in cui la soluzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità è orientata si trova anche nella descrizione dell'epilogo della causa di opposizione, che passa, ancora una volta, dall'accertamento della nullità di una
«clausola» contrattuale: il decreto ingiuntivo sarà revocato, totalmente o parzialmente, se la «nullità» sia relativa ad «una clausola che inficia solo il quantum debeatur» o se la nullità ‒ sempre di una clausola, si intende ‒ «incida integralmente sull'an debeatur».
La caducazione del decreto monitorio, divenuto definitivo per mancata opposizione, deriva come «conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole», pattuite e inserite ‒ è logico ‒ all'interno di un contratto.
Anche un possibile inconveniente, all'interno della soluzione, è riferito al rilievo officioso di una «clausola abusiva di deroga del foro del consumatore», perché in tal caso l'opposizione tardiva ‒ per una ragione processuale ‒ deve comunque essere proposta davanti al giudice del monitorio, il quale potrebbe essere diverso dal giudice del luogo dove il consumatore risieda.
In sintesi, il giudice dell'esecuzione deve controllare la presenza di «eventuali clausole abusive» che abbiano effetti sull'esistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e, all'esito, dopo avere proceduto ad una istruttoria sommaria se utile,
«avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente)
l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo».
Perciò, lo spazio dell'opposizione tardiva da proporsi ai sensi dell'art. 650 c.p.c. non è libero, ma è limitato alla possibilità di far valere «solo ed esclusivamente»
l'abusività ‒ eventuale ‒ di clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore: non può essere fatto valere altro e, in particolare, non possono essere fatti valere motivi o fatti che non si correlino a clausole esistenti, essendo irrilevante che quei
6 motivi e quei fatti possano essere, in sé stessi, astrattamente in contrasto con le norme a tutela del consumatore, perché in una ipotesi di questo genere non si farebbe questione di abusività o meno di una clausola del contratto.
Nella ipotesi appena delineata non si potrebbe compiere un accertamento sull'abusività di una clausola inesistente, né si potrebbe ‒ all'evidenza ‒ dichiarare la sua conseguente nullità.
È alla luce di questi principi che l'opposizione va esaminata.
Il primo motivo, con cui l'attrice opponente ha lamentato l'incompetenza per territorio del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, è infondato.
Il Tribunale di Messina non è stato adìto in base ad una (eventuale) clausola derogativa della competenza territoriale stabilita per i consumatori: una simile clausola non è presente nella scrittura privata al cui interno, sottoscrivendola, la aveva Pt_1 prestato la garanzia.
Non c'è, quindi, una clausola derogativa la cui abusività, per contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/05, possa essere accertata e di cui si possa dichiarare la conseguente nullità.
Ciò comporta che l'intimata avrebbe potuto eccepire ‒ ricorrendone i presupposti ‒
l'incompetenza del Tribunale di Messina, per essere competente il Tribunale del luogo in cui si trovava la sua residenza, ma perché la competenza individuata in base al criterio della residenza del consumatore è inderogabile, non perché potesse farsi questione di abusività e nullità di una ‒ inesistente ‒ clausola derogatoria.
Nell'atto di opposizione è riconosciuto, del resto, il contenuto del documento contrattuale, laddove si asserisce che nella transazione «non risulta in alcun modo derogata la competenza» del foro del consumatore.
Con un altro motivo l'attrice opponente ha eccepito che la società avrebbe omesso di agire in via esecutiva prima nei confronti del debitore principale.
L'eccezione è incentrata, letteralmente e sostanzialmente (pag. 10 dell'atto di opposizione), sul mancato rispetto della clausola, la n. 2, con cui le parti avevano previsto che, in caso di inadempienza (mancato o ritardato pagamento anche di una rata soltanto), la creditrice avrebbe potuto azionare il titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) nei confronti del «debitore», da intendersi ‒ correttamente ‒ come debitore principale.
Tale clausola è relativa soltanto al rapporto tra la creditrice e il debitore principale e la sua portata è di prevedere la risolubilità della transazione, con l'effetto che ne deriva,
7 mentre la stessa non incide su tempi e gradi (sulla gerarchia) dell'azionabilità della pretesa nei confronti del debitore principale e della garante.
Quindi, non c'è una clausola derogativa del beneficium excussionis che possa essere dichiarata ‒ in ipotesi ‒ abusiva e nulla.
Infatti, «se non è stato pattuito il beneficium excussionis, l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale» (Cass. n. 26042/05).
E non figura, tra le clausole, nemmeno una deroga all'art. 1957 c.c., a favore della società (professionista) e con uno squilibrio a carico della garante (consumatrice), sicché la questione ‒ ove ne sussistessero gli estremi ‒ avrebbe potuto essere dedotta con una opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, con una eccezione che qualunque fideiussore ‒ anche non consumatore ‒ potrebbe sollevare.
Il motivo con cui è stata dedotta l'eccessività della penale pattuita nella scrittura privata non può essere recepito, nonostante sia articolato con precisione e mirato su una questione ‒ astrattamente ‒ non marginale.
È da rilevare, preliminarmente, che l'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 206/05 qualifica come abusive, alla lett. f), le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di
«importo manifestamente eccessivo».
Secondo la giurisprudenza di legittimità ‒ relativamente alla manifesta eccessività della penale e al potere giudiziale di ridurla ‒, il potere di riduzione della penale ad equità può essere esercitato d'ufficio, ma restano fermi gli «oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis», cioè «dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio» (Cass. n. 34021/19, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessiva una penale il cui importo era la metà del corrispettivo).
Il criterio per valutare la manifesta eccessività della penale è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento, cioè dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla situazione concreta del rapporto contrattuale, così che assume rilevanza il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile (cfr. Cass. n.
8 5379/23).
Questi principi sono utili per verificare se sia manifestamente eccessiva anche la penale pattuita in contratti stipulati con un consumatore, per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento.
La finalità della clausola penale è sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato in via pattizia con il limite della manifesta eccessività (Cass. n. 5379/23).
L'attrice opponente ha sostenuto che l'importo della penale, euro 2.500,00, dovrebbe essere commisurato alla somma di euro 14.000,00, residuata al pagamento dell'acconto, di euro 10.000,00, avvenuto ad aprile del 2015 (lo stesso mese di stipulazione della scrittura).
In realtà, la penale deve essere commisurata all'intera somma di euro 24.000,00, pattuita per estinguere il debito, a prescindere da modi e tempi ‒ del tutto accidentali ‒ previsti dalle parti per il pagamento.
Non sono ravvisabili, perciò, elementi o estremi di eccessività, e meno che mai manifesta, in una penale di importo appena al di sopra del 10% della somma pattuita.
A ciò si deve aggiungere, nell'ottica di una analisi più ampia, al cui interno assume un rilievo centrale l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, che nella transazione la pretesa della società era stata ridotta da euro 31.439,56, oltre interessi al tasso di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231/02 e spese del procedimento monitorio (euro 939,00), ad euro
24.000,00, oltre (eventuali: non c'è una specifica pattuizione) interessi al tasso legale
(inferiore), da pagarsi con un acconto e in ottanta rate mensili, sicché emerge con evidenza l'interesse della creditrice alla prestazione sostitutiva e l'incidenza che un inadempimento avrebbe avuto sul detto equilibrio.
Quanto alla misura degli interessi moratori, il tasso di cui all'art. 4 del d.lgs. n.
231/02 non è applicabile nei rapporti in cui è parte un consumatore, ma ciò non implica che il tasso sia abusivo se pattuito o se ‒ per effetto di clausole di un rapporto collegato ‒ applicato.
Non è ipotizzabile sia abusivo in sé un tasso che il legislatore ha esteso, con il comma 4 dell'art. 1284 c.c., a tutti i rapporti obbligatori, sia pure fissando la decorrenza degli interessi alla data della domanda processuale.
Ma anche a prescindere da questo rilievo, basta osservare che il tasso dell'8,05%
(vigente al tempo della stipulazione) è inferiore ai tassi-soglia determinati ai fini dell'accertamento dell'usura per qualunque categoria di operazione e, in particolare,
9 inferiore della metà al tasso-soglia (16,45%) previsto per le aperture di credito in conto corrente, categoria dalla stessa attrice opponente indicata come possibile termine di paragone (pag. 12 dell'atto di citazione).
In relazione alla clausola con cui la garante ha rinunciato «a qualsiasi eccezione» non risultano dedotti aspetti o contenuti specifici di abusività (pag. 13 dell'atto di citazione): se è indubbio che la clausola presenta un contenuto alquanto generico, non essendo minimamente indicate le eccezioni oggetto di rinuncia, né precisata la loro natura
‒ se sostanziale o processuale ‒, è anche vero che non sono stati dedotti motivi per cui la sua presenza avrebbe inciso, concretamente, sul rapporto tra creditrice e garante, in modo che, accertata la sua abusività, l'intero contratto di garanzia sia da ritenere nullo e il diritto azionato mai sorto oppure la pretesa sia da ridurre nell'ammontare.
Una ulteriore ragione ‒ connessa alle ragioni illustrate ‒ che comporta l'infondatezza dell'opposizione deriva da questi passi logici: la fideiussione ha per oggetto il debito principale (artt. 1936 e 1941 c.c.), a meno che non sia pattuita una limitazione, estendendosi anche agli accessori (art. 1942 c.c.); se al debito principale accedono interessi moratori ad un dato tasso, l'inclusione di questi nell'obbligazione fideiussoria non è che l'effetto tipico dell'atto; una particolare condizione, come potrebbe essere un dato tasso di interesse, pattuita nel contratto da cui è sorta l'obbligazione principale, non diviene abusiva soltanto ‒ per un automatismo ‒ perché i suoi effetti siano traslati nel rapporto di cui è parte un fideiussore che sia consumatore;
abusive, e perciò nulle, possono ovviamente essere clausole inserite nell'atto con cui è prestata la fideiussione.
La scrittura privata stipulata dalle parti non contiene clausole particolari riferite alla fideiussione, se non quella (generica) della rinuncia ad eccezioni, sicché non sussiste il
(possibile) oggetto della verifica di abusività o meno.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'avv. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, nonché della durata della causa, fattori che comportano la riduzione del 45% degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
10
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attrice opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 1.868,35 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Salvatore Cinnera Martino.
Così deciso in Messina il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
11
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 319/2024 R.G., Oggetto: Fideiussione
‒ Polizza fideiussoria proposta da
( , difesa dall'avv. Sebastiano Ravì, Parte_1 C.F._1
‒ attrice opponente contro
), difesa dall'avv. Salvatore Cinnera Controparte_1 P.IVA_1
Martino,
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Tribunale di Messina, con il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1156/2018, depositato il 25 giugno 2018, ha intimato a di Parte_1 pagare alla ricorrente la somma di euro 26.000,00, oltre interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere:
‒ il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n. 147/2015, aveva intimato a di pagare alla la somma di euro 31.439,56, Parte_3 Parte_2 oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 939,00;
‒ divenuto definitivo, per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo, le parti addivenivano ad una transazione (non novativa), stipulata in data 24.4.2015, con cui il si obbligava a pagare alla la somma di euro 24.000,00, Parte_3 Parte_2 con un acconto di euro 10.000,00 e in ottanta rate mensili di euro 175,00, la prima delle
1 quali entro il 31.5.2015 e le altre l'ultimo giorno dei mesi successivi;
‒ nella scrittura privata era pattuito che, in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, la transazione si sarebbe risolta e la avrebbe Parte_2 trattenuto a titolo di penale la somma di euro 2.500,00, e avrebbe potuto azionare il decreto ingiuntivo per l'intera somma (residuata all'acconto), oltre agli interessi moratori che fossero maturati;
‒ nella stessa scrittura, prestava garanzia per l'adempimento Parte_1 delle obbligazioni del (con cui era coniugata); Parte_3
‒ non avendo il adempiuto le obbligazioni per intero (aveva pagato l Parte_3 somma di euro 10.950,00), la chiedeva ed otteneva, nei confronti Parte_2 della il decreto ingiuntivo n. 1156/2018. Pt_1
Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
La iniziava, nei confronti della una procedura Parte_2 Pt_1 esecutiva davanti al Tribunale di Patti, iscritta al n. 140/2019 R.G., nelle forme del pignoramento presso terzi.
Con l'ordinanza emessa il 7 dicembre 2023 il Giudice dell'esecuzione ha avvisato la che avrebbe potuto proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., «far valere Pt_1 esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato». ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo quanto Parte_1 segue:
‒ di avere stipulato la garanzia nella qualità di consumatrice, non avendo agito nell'esercizio della sua attività lavorativa;
‒ che il Tribunale di Messina non avrebbe potuto emettere il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, per difetto di competenza territoriale, questa dovendosi individuare in base al luogo in cui la stessa risiedeva;
‒ che nella transazione era previsto, per il caso in cui si fosse risolto il rapporto contrattuale che ne era sorto, che la avrebbe potuto azionare il Parte_2 decreto ingiuntivo «nei confronti del debitore», quindi nei confronti (soltanto) del
, debitore principale: il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso Parte_3 nei confronti della garante senza la «preventiva escussione» del debitore;
‒ che sarebbe nulla, in quanto abusiva, la clausola con cui era stata pattuita a titolo
2 di penale la somma di euro 2.500,00, la cui eccessività era da commisurare al residuo debito di euro 14.000,00, dovendosi tenere conto, per sottrazione, dell'acconto di euro
10.000,00, già pagato ad aprile del 2015;
‒ che sarebbe vessatoria l'applicazione degli interessi previsti per le transazioni commerciali dal d.lgs. n. 231/02, inapplicabile nei rapporti con i consumatori;
‒ che sarebbe nulla la clausola con cui aveva rinunciato a «qualsiasi eccezione».
La ha resistito, chiedendo che l'opposizione sia Parte_2 dichiarata inammissibile o rigettata.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Parte_2
sul presupposto che il credito è stato ceduto, nelle more, al Trust “Morabito”,
[...] intervenuto nella procedura esecutiva, è infondata.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta» (Cass. n. 15567/18).
Più nello specifico, «nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione» (Cass. n. 15946/19, sulla nullità, ai sensi degli artt. 163 e 645 c.p.c., della domanda proposta nei confronti di un soggetto diverso).
Il principio non è derogato nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., articolo che incide soltanto sulla decadenza dalla facoltà di proporre opposizione, non sulla struttura del relativo giudizio.
L'opposizione non può essere accolta.
La vicenda processuale si inserisce nella ipotesi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da un consumatore nei casi in cui sia stata intrapresa nei suoi confronti un'azione esecutiva in base ad un decreto ingiuntivo non motivato quanto agli aspetti ‒ eventuali ‒ di abusività delle clausole del contratto da cui è sorto il credito.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio: «Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle
3 clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto ‒ avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione ‒ e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.» (Cass. Sez. Un. n. 9479/23).
La questione è sorta dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 17 maggio 2002, nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, con cui, nel decidere su un rinvio pregiudiziale, è stato statuito che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, «devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa ‒ per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‒ successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole», mentre è irrilevante la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorasse di poter essere qualificato come “consumatore”.
Dalla lettura di questa pronuncia ‒ nella sua motivazione integrale ‒ emerge, con assoluta evidenza, che la verifica da compiersi anche dopo che il decreto monitorio è divenuto definitivo, per mancata opposizione, ha per oggetto la validità delle «clausole del contratto» da cui sia sorto il credito del professionista nei confronti del consumatore
(v., in particolare, i paragrafi 56, 62, 63, 65 e 66).
Anche la fattispecie analizzata dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 9479/23) era relativa ad una questione di «omesso rilievo officioso» su una «clausola abusiva» (si trattava di «deroga del foro del consumatore») «presente nel contratto» da cui era sorto il
4 credito azionato in via esecutiva, sulla base di un decreto ingiuntivo.
In estrema sintesi, per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione davanti al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.
Il termine “clausola” o “clausole” ricorre continuamente nella sentenza della
Suprema Corte e definisce esattamente l'ambito applicativo del principio di diritto.
Premesso che, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale europeo assolutamente consolidato, «il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi», invitando le parti a dedurre sulla questione, nella sentenza citata le scansioni processuali sono così definite (in relazione alla casistica del c.d. “seguito per il passato”, rilevante a causa della portata retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE, casistica relativa ai decreti ingiuntivi emessi anteriormente e scevri da motivazione su aspetti ‒ eventuali ‒ di abusività di clausole del contratto posto a fondamento della pretesa, divenuti irrevocabili per mancata opposizione: «in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo»; il giudice dell'esecuzione, se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore che entro 40 giorni «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione».
Ancora, più di una volta la Suprema Corte ha osservato che oggetto primario dell'esame è il «contratto» da cui è sorto il credito azionato: quando ha fatto riferimento alla necessità che sia acquisito «sovente» e «anzitutto» il contratto (che normalmente non sarebbe necessario ‒ è ovvio ‒ se il titolo esecutivo è giudiziale), all'invito giudiziale a produrre il contratto e al rilievo del «possibile carattere abusivo di una clausola
5 contrattuale».
È evidente, allora, che con il rimedio dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650
c.p.c. è possibile fare valere «(soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione», e non anche qualunque motivo o fatto che esuli dal contratto.
Esemplificando: una clausola derogativa della competenza per territorio, riferito ad un luogo diverso da quello di residenza del consumatore;
una clausola determinativa di interessi moratori eccessivi.
La conferma del senso in cui la soluzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità è orientata si trova anche nella descrizione dell'epilogo della causa di opposizione, che passa, ancora una volta, dall'accertamento della nullità di una
«clausola» contrattuale: il decreto ingiuntivo sarà revocato, totalmente o parzialmente, se la «nullità» sia relativa ad «una clausola che inficia solo il quantum debeatur» o se la nullità ‒ sempre di una clausola, si intende ‒ «incida integralmente sull'an debeatur».
La caducazione del decreto monitorio, divenuto definitivo per mancata opposizione, deriva come «conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole», pattuite e inserite ‒ è logico ‒ all'interno di un contratto.
Anche un possibile inconveniente, all'interno della soluzione, è riferito al rilievo officioso di una «clausola abusiva di deroga del foro del consumatore», perché in tal caso l'opposizione tardiva ‒ per una ragione processuale ‒ deve comunque essere proposta davanti al giudice del monitorio, il quale potrebbe essere diverso dal giudice del luogo dove il consumatore risieda.
In sintesi, il giudice dell'esecuzione deve controllare la presenza di «eventuali clausole abusive» che abbiano effetti sull'esistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e, all'esito, dopo avere proceduto ad una istruttoria sommaria se utile,
«avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente)
l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo».
Perciò, lo spazio dell'opposizione tardiva da proporsi ai sensi dell'art. 650 c.p.c. non è libero, ma è limitato alla possibilità di far valere «solo ed esclusivamente»
l'abusività ‒ eventuale ‒ di clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore: non può essere fatto valere altro e, in particolare, non possono essere fatti valere motivi o fatti che non si correlino a clausole esistenti, essendo irrilevante che quei
6 motivi e quei fatti possano essere, in sé stessi, astrattamente in contrasto con le norme a tutela del consumatore, perché in una ipotesi di questo genere non si farebbe questione di abusività o meno di una clausola del contratto.
Nella ipotesi appena delineata non si potrebbe compiere un accertamento sull'abusività di una clausola inesistente, né si potrebbe ‒ all'evidenza ‒ dichiarare la sua conseguente nullità.
È alla luce di questi principi che l'opposizione va esaminata.
Il primo motivo, con cui l'attrice opponente ha lamentato l'incompetenza per territorio del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, è infondato.
Il Tribunale di Messina non è stato adìto in base ad una (eventuale) clausola derogativa della competenza territoriale stabilita per i consumatori: una simile clausola non è presente nella scrittura privata al cui interno, sottoscrivendola, la aveva Pt_1 prestato la garanzia.
Non c'è, quindi, una clausola derogativa la cui abusività, per contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/05, possa essere accertata e di cui si possa dichiarare la conseguente nullità.
Ciò comporta che l'intimata avrebbe potuto eccepire ‒ ricorrendone i presupposti ‒
l'incompetenza del Tribunale di Messina, per essere competente il Tribunale del luogo in cui si trovava la sua residenza, ma perché la competenza individuata in base al criterio della residenza del consumatore è inderogabile, non perché potesse farsi questione di abusività e nullità di una ‒ inesistente ‒ clausola derogatoria.
Nell'atto di opposizione è riconosciuto, del resto, il contenuto del documento contrattuale, laddove si asserisce che nella transazione «non risulta in alcun modo derogata la competenza» del foro del consumatore.
Con un altro motivo l'attrice opponente ha eccepito che la società avrebbe omesso di agire in via esecutiva prima nei confronti del debitore principale.
L'eccezione è incentrata, letteralmente e sostanzialmente (pag. 10 dell'atto di opposizione), sul mancato rispetto della clausola, la n. 2, con cui le parti avevano previsto che, in caso di inadempienza (mancato o ritardato pagamento anche di una rata soltanto), la creditrice avrebbe potuto azionare il titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) nei confronti del «debitore», da intendersi ‒ correttamente ‒ come debitore principale.
Tale clausola è relativa soltanto al rapporto tra la creditrice e il debitore principale e la sua portata è di prevedere la risolubilità della transazione, con l'effetto che ne deriva,
7 mentre la stessa non incide su tempi e gradi (sulla gerarchia) dell'azionabilità della pretesa nei confronti del debitore principale e della garante.
Quindi, non c'è una clausola derogativa del beneficium excussionis che possa essere dichiarata ‒ in ipotesi ‒ abusiva e nulla.
Infatti, «se non è stato pattuito il beneficium excussionis, l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale» (Cass. n. 26042/05).
E non figura, tra le clausole, nemmeno una deroga all'art. 1957 c.c., a favore della società (professionista) e con uno squilibrio a carico della garante (consumatrice), sicché la questione ‒ ove ne sussistessero gli estremi ‒ avrebbe potuto essere dedotta con una opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, con una eccezione che qualunque fideiussore ‒ anche non consumatore ‒ potrebbe sollevare.
Il motivo con cui è stata dedotta l'eccessività della penale pattuita nella scrittura privata non può essere recepito, nonostante sia articolato con precisione e mirato su una questione ‒ astrattamente ‒ non marginale.
È da rilevare, preliminarmente, che l'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 206/05 qualifica come abusive, alla lett. f), le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di
«importo manifestamente eccessivo».
Secondo la giurisprudenza di legittimità ‒ relativamente alla manifesta eccessività della penale e al potere giudiziale di ridurla ‒, il potere di riduzione della penale ad equità può essere esercitato d'ufficio, ma restano fermi gli «oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis», cioè «dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio» (Cass. n. 34021/19, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessiva una penale il cui importo era la metà del corrispettivo).
Il criterio per valutare la manifesta eccessività della penale è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento, cioè dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla situazione concreta del rapporto contrattuale, così che assume rilevanza il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile (cfr. Cass. n.
8 5379/23).
Questi principi sono utili per verificare se sia manifestamente eccessiva anche la penale pattuita in contratti stipulati con un consumatore, per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento.
La finalità della clausola penale è sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato in via pattizia con il limite della manifesta eccessività (Cass. n. 5379/23).
L'attrice opponente ha sostenuto che l'importo della penale, euro 2.500,00, dovrebbe essere commisurato alla somma di euro 14.000,00, residuata al pagamento dell'acconto, di euro 10.000,00, avvenuto ad aprile del 2015 (lo stesso mese di stipulazione della scrittura).
In realtà, la penale deve essere commisurata all'intera somma di euro 24.000,00, pattuita per estinguere il debito, a prescindere da modi e tempi ‒ del tutto accidentali ‒ previsti dalle parti per il pagamento.
Non sono ravvisabili, perciò, elementi o estremi di eccessività, e meno che mai manifesta, in una penale di importo appena al di sopra del 10% della somma pattuita.
A ciò si deve aggiungere, nell'ottica di una analisi più ampia, al cui interno assume un rilievo centrale l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, che nella transazione la pretesa della società era stata ridotta da euro 31.439,56, oltre interessi al tasso di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231/02 e spese del procedimento monitorio (euro 939,00), ad euro
24.000,00, oltre (eventuali: non c'è una specifica pattuizione) interessi al tasso legale
(inferiore), da pagarsi con un acconto e in ottanta rate mensili, sicché emerge con evidenza l'interesse della creditrice alla prestazione sostitutiva e l'incidenza che un inadempimento avrebbe avuto sul detto equilibrio.
Quanto alla misura degli interessi moratori, il tasso di cui all'art. 4 del d.lgs. n.
231/02 non è applicabile nei rapporti in cui è parte un consumatore, ma ciò non implica che il tasso sia abusivo se pattuito o se ‒ per effetto di clausole di un rapporto collegato ‒ applicato.
Non è ipotizzabile sia abusivo in sé un tasso che il legislatore ha esteso, con il comma 4 dell'art. 1284 c.c., a tutti i rapporti obbligatori, sia pure fissando la decorrenza degli interessi alla data della domanda processuale.
Ma anche a prescindere da questo rilievo, basta osservare che il tasso dell'8,05%
(vigente al tempo della stipulazione) è inferiore ai tassi-soglia determinati ai fini dell'accertamento dell'usura per qualunque categoria di operazione e, in particolare,
9 inferiore della metà al tasso-soglia (16,45%) previsto per le aperture di credito in conto corrente, categoria dalla stessa attrice opponente indicata come possibile termine di paragone (pag. 12 dell'atto di citazione).
In relazione alla clausola con cui la garante ha rinunciato «a qualsiasi eccezione» non risultano dedotti aspetti o contenuti specifici di abusività (pag. 13 dell'atto di citazione): se è indubbio che la clausola presenta un contenuto alquanto generico, non essendo minimamente indicate le eccezioni oggetto di rinuncia, né precisata la loro natura
‒ se sostanziale o processuale ‒, è anche vero che non sono stati dedotti motivi per cui la sua presenza avrebbe inciso, concretamente, sul rapporto tra creditrice e garante, in modo che, accertata la sua abusività, l'intero contratto di garanzia sia da ritenere nullo e il diritto azionato mai sorto oppure la pretesa sia da ridurre nell'ammontare.
Una ulteriore ragione ‒ connessa alle ragioni illustrate ‒ che comporta l'infondatezza dell'opposizione deriva da questi passi logici: la fideiussione ha per oggetto il debito principale (artt. 1936 e 1941 c.c.), a meno che non sia pattuita una limitazione, estendendosi anche agli accessori (art. 1942 c.c.); se al debito principale accedono interessi moratori ad un dato tasso, l'inclusione di questi nell'obbligazione fideiussoria non è che l'effetto tipico dell'atto; una particolare condizione, come potrebbe essere un dato tasso di interesse, pattuita nel contratto da cui è sorta l'obbligazione principale, non diviene abusiva soltanto ‒ per un automatismo ‒ perché i suoi effetti siano traslati nel rapporto di cui è parte un fideiussore che sia consumatore;
abusive, e perciò nulle, possono ovviamente essere clausole inserite nell'atto con cui è prestata la fideiussione.
La scrittura privata stipulata dalle parti non contiene clausole particolari riferite alla fideiussione, se non quella (generica) della rinuncia ad eccezioni, sicché non sussiste il
(possibile) oggetto della verifica di abusività o meno.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'avv. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, nonché della durata della causa, fattori che comportano la riduzione del 45% degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
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P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attrice opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 1.868,35 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Salvatore Cinnera Martino.
Così deciso in Messina il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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