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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 331/2024
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
(CS) A.U. Rossano alla c/da Fermata Toscano n. 49 C.F. , elett.te C.F._1 dom.ta in Corigliano Rossano A.U. Rossano alla via Locri n. 11presso lo studio dell'avv.
Antonella Urso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma,;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.1.2024 la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
lamentando l'illegittimità delle richieste restitutorie di Controparte_1 somme indebitamente erogate a titolo di assegno di invalidità a seguito di ricalcolo effettuato dal 2020 e per i successivi anni, fino all'accertamento del superamento dei limiti reddituali.
In particolare, dopo aver premesso di essere stata riconosciuta invalida civile al 100%; a far data dalla visita medica del 2.3.2020, specificava che in data 04.03.2022, a seguito di revisione, veniva riconosciuto un grado di invalidità inferiore pari al 75%.
Evidenziava che con comunicazione del 2.8.2023 l' richiedeva la restituzione della CP_2 somma di euro 17.267,32 a titolo di presunto indebito da marzo 2020 a luglio 2023 sull'assegno n. 002-250118026995 cat IO sulla base della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2020. Sottolineava che aveva sempre comunicato i dati reddituali.
Poneva in evidenza l'irripetibilità delle prestazioni corrisposte ai sensi degli artt. 42, comma
5 d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni della l. n. 326/2003, art. 52, comma 2 L. n.
88/1989 e art. 13 L. n. 412/1991, attesa, inoltre, la piena conoscenza da parte dell' dei CP_2 redditi percepiti comunicati al fisco come da dichiarazioni.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il proprio diritto a ritenere le somme percepite.
Non si costituiva in giudizio l' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del CP_2 decreto di fissazione dell'udienza di discussione (confermato anche dall'istanza di visibilità depositata nel fascicolo proprio dal procuratore dell' , nella quale da atto della notifica CP_2 del ricorso).
All'odierna udienza, trattandosi di causa di natura documentale, la controversia viene decisa.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre chiarire che la controversia di cui trattasi è relativa ad un indebito di natura assistenziale. Indebito che sarebbe sorto a causa del superamento del limite reddituale previsto per l'anno 2020 e per i seguenti.
Sul punto, occorre evidenziare che si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza
28771/2018, secondo cui: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l' "accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.” (conformi, Cass.
26036/2019 e Cass. 13323/2020).
In sostanza, l'indebito assistenziale si caratterizza per una disciplina peculiare rispetto all'indebito ex art. 2033 c.c., di cui costituisce una deroga.
Alla generale ripetibilità dell'indebito cd “classico”, si contrappone una generale irripetibilità per l'indebito cd “assistenziale”. Difatti, riportando la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza, emerge chiaramente che la disciplina dell'indebito assistenziale, ed ancor più di quello per superamento dei limiti di reddito, si caratterizzi per una generale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, in deroga al regime ordinario.
Nella predetta sentenza, infatti, si ricostruisce l'istituto in esame nei seguenti termini: “In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass.
17 aprile2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte»
(risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5,
d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. L' in realtà sostiene CP_2 che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali».
Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; art.
3-ter d.l. 850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.”.
Dalla appena riportata ricostruzione operata dalla Suprema Corte si evince chiaramente che in tema di indebito assistenziale la regola generale è quella della irripetibilità delle somme acquisite precedentemente l'accertamento, e quindi risultano ripetibili solo ed esclusivamente dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccezione a tale regime generale per l'indebito assistenziale è costituita dalla prova del dolo dell'accipiens, prova che deve fornire l' , trattandosi di deroga al regime generale della CP_2 irripetibilità delle somme. Ma di tanto, alcuna prova è stata fornita dall , nemmeno a CP_2 livello indiziario. Anzi, deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia comunicato i propri redditi e, successivamente, abbia presentato domanda di ricostituzione per motivi reddituali.
Inoltre, nella fattispecie in esame viene in rilievo il D. L. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), che all'art. 15 prevede che dal 1° gennaio
2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari sono tenute a fornire all , in via telematica, “le CP_2 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”
e ciò al fine di al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero i controlli annuali che l' è CP_2 tenuta ad effettuare in merito alle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche.
Anche per questo nessun dolo potrebbe essere ravvisato in tale contesto, avendo l' CP_2 diretto accesso ai dati reddituali oggetto della verifica.
Per tali motivi, deve accogliersi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuti gli indebiti contestati con provvedimento del 2.8.2023 dell'importo di 17.267,32 a titolo di presunto indebito da marzo 2020 a luglio 2023 sull'assegno n. 002-250118026995 cat
IO sulla base della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2020;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CP_2
CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 2-7-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 331/2024
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
(CS) A.U. Rossano alla c/da Fermata Toscano n. 49 C.F. , elett.te C.F._1 dom.ta in Corigliano Rossano A.U. Rossano alla via Locri n. 11presso lo studio dell'avv.
Antonella Urso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma,;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.1.2024 la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
lamentando l'illegittimità delle richieste restitutorie di Controparte_1 somme indebitamente erogate a titolo di assegno di invalidità a seguito di ricalcolo effettuato dal 2020 e per i successivi anni, fino all'accertamento del superamento dei limiti reddituali.
In particolare, dopo aver premesso di essere stata riconosciuta invalida civile al 100%; a far data dalla visita medica del 2.3.2020, specificava che in data 04.03.2022, a seguito di revisione, veniva riconosciuto un grado di invalidità inferiore pari al 75%.
Evidenziava che con comunicazione del 2.8.2023 l' richiedeva la restituzione della CP_2 somma di euro 17.267,32 a titolo di presunto indebito da marzo 2020 a luglio 2023 sull'assegno n. 002-250118026995 cat IO sulla base della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2020. Sottolineava che aveva sempre comunicato i dati reddituali.
Poneva in evidenza l'irripetibilità delle prestazioni corrisposte ai sensi degli artt. 42, comma
5 d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni della l. n. 326/2003, art. 52, comma 2 L. n.
88/1989 e art. 13 L. n. 412/1991, attesa, inoltre, la piena conoscenza da parte dell' dei CP_2 redditi percepiti comunicati al fisco come da dichiarazioni.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il proprio diritto a ritenere le somme percepite.
Non si costituiva in giudizio l' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del CP_2 decreto di fissazione dell'udienza di discussione (confermato anche dall'istanza di visibilità depositata nel fascicolo proprio dal procuratore dell' , nella quale da atto della notifica CP_2 del ricorso).
All'odierna udienza, trattandosi di causa di natura documentale, la controversia viene decisa.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre chiarire che la controversia di cui trattasi è relativa ad un indebito di natura assistenziale. Indebito che sarebbe sorto a causa del superamento del limite reddituale previsto per l'anno 2020 e per i seguenti.
Sul punto, occorre evidenziare che si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza
28771/2018, secondo cui: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l' "accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.” (conformi, Cass.
26036/2019 e Cass. 13323/2020).
In sostanza, l'indebito assistenziale si caratterizza per una disciplina peculiare rispetto all'indebito ex art. 2033 c.c., di cui costituisce una deroga.
Alla generale ripetibilità dell'indebito cd “classico”, si contrappone una generale irripetibilità per l'indebito cd “assistenziale”. Difatti, riportando la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza, emerge chiaramente che la disciplina dell'indebito assistenziale, ed ancor più di quello per superamento dei limiti di reddito, si caratterizzi per una generale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, in deroga al regime ordinario.
Nella predetta sentenza, infatti, si ricostruisce l'istituto in esame nei seguenti termini: “In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass.
17 aprile2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte»
(risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5,
d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. L' in realtà sostiene CP_2 che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali».
Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; art.
3-ter d.l. 850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.”.
Dalla appena riportata ricostruzione operata dalla Suprema Corte si evince chiaramente che in tema di indebito assistenziale la regola generale è quella della irripetibilità delle somme acquisite precedentemente l'accertamento, e quindi risultano ripetibili solo ed esclusivamente dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccezione a tale regime generale per l'indebito assistenziale è costituita dalla prova del dolo dell'accipiens, prova che deve fornire l' , trattandosi di deroga al regime generale della CP_2 irripetibilità delle somme. Ma di tanto, alcuna prova è stata fornita dall , nemmeno a CP_2 livello indiziario. Anzi, deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia comunicato i propri redditi e, successivamente, abbia presentato domanda di ricostituzione per motivi reddituali.
Inoltre, nella fattispecie in esame viene in rilievo il D. L. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), che all'art. 15 prevede che dal 1° gennaio
2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari sono tenute a fornire all , in via telematica, “le CP_2 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”
e ciò al fine di al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero i controlli annuali che l' è CP_2 tenuta ad effettuare in merito alle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche.
Anche per questo nessun dolo potrebbe essere ravvisato in tale contesto, avendo l' CP_2 diretto accesso ai dati reddituali oggetto della verifica.
Per tali motivi, deve accogliersi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuti gli indebiti contestati con provvedimento del 2.8.2023 dell'importo di 17.267,32 a titolo di presunto indebito da marzo 2020 a luglio 2023 sull'assegno n. 002-250118026995 cat
IO sulla base della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2020;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CP_2
CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 2-7-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone